Skip to main content

Full text of "Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale"

See other formats


Reti Medievali E-Book 
14 



Reti Medievali E-Book 



Comitato scientifico 

Pietro Corrao (Universita di Palermo) 

Roberto Delle Donne (Universita di Napoli "Federico II") 

Stefano Gasparri (Universita "Ca Foscari" di Venezia) 

Paola Guglielmotti (Universita di Genova) 

Gian Maria Varanini (Universita di Verona) 

Andrea Zorzi (Universita di Firenze) 



Conflitti, paci e vendette 
nell'Italia comunale 



a cura di 
Andrea Zorzi 



Firenze University Press 
2009 



Conflitti, paci e vendette nellltalia comunale / a cura di Andrea Zorzi. 
Firenze : Firenze university press, 2009. 
(Reti Medievali. E-Book ; 14) 

http://digital.casalini.it/9788884534446 
http://www.storia.unifi.it/_RM/e-book/titoli/conflitti.htm 

ISBN 978-88-8453-444-6 (online) 
ISBN 978-88-8453-445-3 (print) 



In copertina: Giovanni Villani, Nuova cronica, IX, 39, A Ricoverino di messer 
Ricovero de' Cerchi viene tagliato il naso in una zuffafra Cerchi e Donati, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Chigiano L VIII 296, f. i64r (particolare). 



II volume e stato pubblicato con un contributo del Dipartimento di Studi storici 
e geografici deH'Universita degli Studi di Firenze. 



Editing: Leonardo Raveggi, Pierluigi Terenzi 
Impaginazione: Umberto Coscarelli 



© 2009 Firenze University Press 

Universita degli Studi di Firenze 
Firenze University Press 
Borgo Albizi, 28 
50122 Firenze, Italy 
http://www.fupress.it/ 

Printed in Italy 



Indice 



Andrea Zorzi, J conflitti nell'Italia comunale. Riflessioni sullo stato 7 

degli studi e sulle prospettive di ricerca 

Giuseppe Gardoni, Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a 43 

Mantova 

Enrico Faini, 77 convito fiorentino del 1216 105 

Gabriele Guarisco, II "popolo" e le pratiche della vendetta a Parma 131 

Ignazio Del Punta, La percezione della vendetta in una lettera mer- 155 

cantile lucchese 

Giovanni Ciccaglioni, Le memorie dei conflitti e i conflitti delle 169 

memorie a Pisa 

Emanuela Porta Casucci, La pacificazione dei conflitti a Firenze a 193 

meta Trecento nella pratica del notariato 

Alberto M. Onori, Pace privata e regolamentazione della vendetta 219 

in Valdinievole 



I conflitti nell'Italia comunale. 

Riflessioni sullo stato degli studi 

e sulle prospettive di ricerca 



di Andrea Zorzi 



I testi raccolti in questo volume originano da un percorso di ricerca 
condotto da un piccolo gruppo di studiosi intorno ai temi del conflitto nella 
societa comunale italiana. Punto di partenza e stata la constatazione di 
come tale argomento rappresenti da tempo una tematica tra le piu battute 
nella storiografia internazionale, ma anche di come negli studi dedicati 
all'eta comunale persista un qualche disagio nell'affrontarlo, soprattutto 
nel riconoscere la pervasivita delle pratiche del conflitto nella societa e 
nelle forme della politica. 

Gli interessi della ricerca sono venuti incentrandosi in anni recenti pre- 
valentemente intorno ad altri temi: in primo luogo sull'origine e sul profilo 
sociale dei gruppi dirigenti, sulla produzione delle scritture documentarie, 
sullo sviluppo di culture politiche di tradizione composita. Soprattutto, e pre- 
valsa un'interpretazione dell'esperienza comunale in senso fortemente pub- 
blicistico, attenta a indagare le forme della partecipazione politica (e dell'e- 
sclusione), lo sviluppo dei consigli, la scrittura di "regole" nuove, l'afferma- 
zione di funzioni pubbliche in campo giudiziario e fiscale, l'elaborazione di 
una cultura e di un'ideologia politiche improntate al repubblicanesimo, etc. 
Tale orientamento delle ricerche sembra esprimere una sorta di controten- 
denza rispetto alle direzioni che hanno rinnovato nelle ultime decadi lo stu- 
dio della storia politica. Questa ha mostrato una forte capacita di rinnovare 
oggetti, metodi e prospettive, puntando a evidenziare la complessita delle for- 
mazioni politiche, ad analizzarne pratiche e linguaggi non solo ufficiali e isti- 
tuzionali, a studiarne le dimensioni informali e composite, tra le quali, 
appunto, quelle del conflitto. 

Le citta comunali italiane sono state considerate invece prevalentemen- 
te quali incubatrici di esperienze pubbliche, quali tappe dell'iniziale forma- 
zione dello Stato. Un profilo recente che, nell'evidenziare i caratteri identi- 
tari delle realta comunali per la storia italiana, ne sottolinea significativa- 
mente la natura di "citta-Stato" e «il contributo da esse dato al costituziona- 



Andrea Zorzi 



lismo, al parlamentarismo e al pensiero politico moderno europei», bene 
riassume gli orientamenti di fondo di una certa parte degli studi recenti 1 . 
Isole eminentemente "pubbliche", dunque, le nostre citta in un contesto 
internazionale di studi che viceversa appare intento a evidenziare la com- 
plessita e la varieta delle esperienze sociali e politiche del passato. 
Rimanendo ai temi del conflitto sull'ampia spanna cronologica medievale, si 
pensi, per esempio: alia recente rilettura dei sistemi vendicatori 
nell'Occidente altomedievale che ne ha evidenziato le componenti razionali 
di calcolata alternanza tra violenze e riconciliazioni, di strategia e di giusti- 
ficazione, di costruzione narrativa 2 ; ai risultati delle ricerche dedicate alle 
societa signorili prima e dopo la "mutazione feudale", che hanno messo in 
luce la stretta interazione delle pratiche conflittuali e delle strategie di paci- 
ficazione con l'azione dei gruppi sociali e dei nuclei di dominio, il loro esse- 
re parte integrante della sfera politica 3 ; o alle indagini condotte sugli stati 
territoriali italiani, che ne hanno arricchito la dimensione politica analiz- 
zando il ruolo delle parentele, la natura idiomatica delle faide, il peso per- 
durante delle fazioni, le culture dell'onore, etc. 4 . 

Il panorama delle ricerche e ormai vastissimo, e in continua evoluzione, 
ma per limitarsi all'ambito urbano tardo medievale si possono ricordare gli 
importanti studi condotti da Daniel Lord Smail sulla pratica della vendetta 
per via giudiziaria a Marsiglia 5 , da Wim Blockmans e altri sulle vendette nobi- 



' Cfr. M. Ascheri, Le cittd-Stato. Le radici del municipalismo e del repubblicanesimo italiani, 
Bologna 2006: significativamente, il volume e apparso nella collana «L'identita italiana» diretta 
da Ernesto Galli della Loggia per Feditore II Mulino. 

2 Cfr. La vengeance. 400-1200, ed. par D. Barthelemy, F. Bougard, R. Le Jan, Roma 2006. Come 
in questa, anche nelle note che seguono le indicazioni bibliografiche si limitano ai riferimenti 
essenziali. 

3 Nella ricchissima bibliografia accumulatasi negli ultimi anni, sono da ricordare innanzitutto i 
volumi collettivi: Disputes and settlements. Law and human relations in the West, ed. by J. 
Bossy, Cambridge 1983; The peace of God. Social violence and religious response in France 
around the year 1000, ed. by Th.F. Head, R. Landes, Ithaca 1992; La giustizia nell'alto medioe- 
vo, secoli IX-XI, Spoleto 1997; e Conflict in medieval Europe. Changing perspectives on society 
and culture, ed. by W.C. Brown, P. Gorecki, Aldershot 2003. 

4 Anche in questo caso e molto ricca la bibliografia accumulatasi negli ultimi anni. Sono da ricor- 
dare almeno le monografie di O. Raggio, Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla 
Fontanabuona, Torino 1990; E. Muir, Mad blood stirring. Vendetta and factions in Friuli 
during the Renaissance, Baltimore 1993; D. Andreozzi, Nascita di un disordine. Unafamiglia 
signorile e una valle piacentina tra XV e XVI secolo, Milano 1993; F. Bianco, 1511: "La crudel 
zobia grassa". Rivolte contadine e faide nobiliari in Friuli tra '400 e '500, Pordenone 1995; M. 
Bellabarba, La giustizia ai confini: il principato vescovile di Trento nella prima eta moderna, 
Bologna 1996; C. Povolo, L'intrigo dell'onore: poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra 
Cinque e Seicento, Verona 1997; W.J. Connell, La cittd dei crucci. Fazioni e clientele in uno stato 
repubblicano del '400, Pistoia 2000; M. Della Misericordia, La disciplina contrattata. Vescovi 
e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo Medioevo, Milano 2000; M. Gentile, Terra e poteri. 
Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento, Milano 2001; A. 
Gamberini, La cittd assediata: poteri e identita politiche a Reggio in eta viscontea, Roma 2003; 
e le raccolte Conflitti locali e idiomi politici, a cura di S. Lombardini, O. Raggio e A. Torre, in 
«Quaderni storici», 63 (1986); Duelli, faide e rappacificazioni: elaborazioni concettuali, espe- 
rienze storiche, a cura di M. Cavina, Milano 2001, e Guelfi e ghibellini nell'Italia del 
Rinascimento, a cura di M. Gentile, Roma 2005. 

5 Cfr. D.L. Smail, Common violence. Vengeance and inquisition in fourteenth-century Marseille, 



I conflitti nell'Italia comunale 



liari nelle citta fiamminghe 6 , da Barbara Frenz sulla pace e le procedure pena- 
li nelle citta tedesche 7 , da Isabel Alfonso sulle pratiche di soluzione dei con- 
flitti e su quelle di vendetta nelle societa castigliana e leonese 8 , e da Flocel 
Sabate e altri sulle fazioni politiche nelle citta della Spagna tardo medievale 9 . 
A conferma di un diffuso e perdurante interesse per questi temi nella storio- 
grafia internazionale'". 



in «Past and Present*, 151 (1996), pp. 28-59; Id., Hatred as a social institution in late-medieval 
society, in «Speculum», 76 (2001), pp. 90-126; Id., The consumption of justice. Emotions, publi- 
city, and legal culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca 2003. 

6 Cfr. W.P. Blockmans, Een middeleeuwse vendetta: Gent 1300, De Haan 1987 (su un conflitto 
tra famiglie tra 1290 e 1310); D.M. Nicholas, The van Arteveldes of Ghent. The varieties of 
vendetta and the hero in history, Leiden 1988; Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat- 
middeleeuws Holland, ed. J.W. Marsilje, Hilversum 1990; e ora F. Buylaert, Familiekwesties. De 
beheersing van vetes en private conflicten in de elite van laatmiddeleeuws Gent, «Tijdschrift 
voor Stadsgeschiedenis», 2 (2007), pp. 1-19. 

7 Cfr. B. Frenz, Frieden, Gemeinwohl und Gerechtigkeit durch Stadtherr, Rat und Burger. 
Strafrechtshistorische Aspekte in deutschen Stadtrechtstexten des 12. und 13. Jahrhunderts, in 
Neue Wege strafrechtsgeschichtlicher Forschung, hrsg. von H. Schlosser, D. Willoweit, Koln 
1999, pp. 111-145; Ead., Paix, honneur et discipline. Quelques remarques sur I'incrimination 
d'insultes et d'actes de violence dans les villes medievales, in Pouvoir, justice et societe, ed. par 
J. Hoareau-Dodinau, P. Texier, Limoges 2000, pp. 65-79; Ead., Frieden, Rechtsbruch und 
Sanktion in deutschen Stadten vor 1330. Mit einer tabellarischen Quellenubersicht nach 
Delikten und Deliktgruppen, Koln 2003. 

8 Cfr., rispettivamente, I. Alfonso, Resolucion de disputas y practicas judiciales en el Burgos 
medieval, in Burgos en la plena edad media, Burgos 1994, pp. 211-243; Ead., Los nombres de la 
violencia y el control de su legitimation, in «Hispania», 61 (2001), pp. 691-706; Ead., Lenguaje 
y practicas de negociar en la resolucion de conflictos en la sociedad castellano-leonesa 
medieval, in Negociar en la edad media/Negocier au moyen age, ed. por M.T. Ferrer Mallol, J.- 
M. Moeglin, S. Pequignot, M. Sanchez Martinez, Barcelona 2005, pp. 45-65; e Ead., Venganza y 
justicia en el Cantar de Mio Cid, in El Cid. De la materia epica a las cronicas caballerescas, ed. 
por C. Alvar Ezquerra, F. Gomez Redondo, G. Martin, Alcala de Henares 2002, pp. 41-69; Ead., 
Vengeance, justice et lutte politique dans I'historiographie castellane du moyen age, in La ven- 
geance. 400-1200 cit., pp. 383-419; Ead., iMuertes sin venganza? La regulation de la violen- 
cia en ambitos locales (Leon y Castilla, siglo XLLI), in El lugar del campesino: en torno a la obra 
de Reyna Pastor, ed. por A. Rodriguez Lopez, Valencia 2007, pp. 262-288. 

9 Cfr. F. Sabate, Les factions dans la vie urbaine de la Catalogue du XIV 6 siecle, in Histoire et 
archeologie des terres catalanes au moyen age, ed. par P. Senac, Perpignan 1995, pp. 339-365; 
Id., Els bandols com a solidaritat en la societat urbana baixmedieval, in «Afers. Fulls de recer- 
ca i pensament», 30 (1998), pp. 457-472; M. Asenjo Gonzalez, Concordia, pactos y acuerdos en 
la sociedad politica urbana de la Castilla Bajomedieval, in El contrato politico en la Corona de 
Castilla: cultura y sociedad politicas entre los siglosXy XVI, ed. por F. Foronda, A.I. Carrasco 
Manchado, Madrid 2008, pp. 125-157; e J.M. Monsalvo Anton, En torno a la cultura contrac- 
tual de las elites urbanas: pactos y compromisos politicos (linajes y bandos de Salamanca, 
Ciudad Rodrigo y Alba de Tormes), ivi, pp. 159-209. 

lu Da ultimo cfr., per esempio, S. Carroll, Blood and violence in early modern France, Oxford 
2006, con un'importante messa a punto interpretativa alle pp. 1-25; e Feud in medieval and 
early modern Europe, ed. by J.B. Netterstrom, B. Poulsen, Aarhus 2007. Oltre alia raccolta Le 
reglement des conflits au moyen age, Paris 2001 - di cui si veda la Conclusion di C. Gauvard, 
PP- 369-391 -, offrono importanti quadri storiografici anche le rassegne (con copiosa bibliogra- 
fia) di X. Rousseaux, De la negotiation au proces penal: la gestion de la violence dans la socie- 
te medievale et moderne (500-1800), in Droit negocie, droit impose?, ed. par Ph. Gerard, F. Ost, 
M. Van de Kerchove, Bruxelles 1996, pp. 273-312; Id., Entre accomodement local et controle eta- 
tique: pratiques judiciaires et non-judiciaires dans le reglement des conflits en Europe medie- 
vale et moderne, in L'infrajudiciaire du moyen age a I'epoque contemporaine, ed. par B. Garnot, 
Dijon 1996, pp. 87-107. 



Andrea Zorzi 



La lenta maturazione di un interesse per il tenia dei conflitti nelle citta 
comunali italiane" e stata probabilmente condizionata dalle direttrici di 
ricerca aperte negli anni settanta del secolo scorso su temi contigui da 
Jacques Heers e Lauro Martines. Il primo soffermo la sua attenzione sul 
"clan" familiare e sui "partiti" come strutture sociali e politiche nell'Occidente 
medievale, centrandosi largamente sulle fonti italiane (soprattutto cronachi- 
stiche) ed evidenziando i modi della violenza, della vendetta e della pacifica- 
zione 12 . II secondo raccolse una serie di saggi di vari autori sulla "violenza e il 
disordine civico" nelle citta italiane sul lungo periodo tardomedievale 13 . Lo 
scetticismo con cui furono accolti dai medievisti italiani i contributi di Heers, 
cui fu imputato un approccio schematico e discutibilmente antropologizzan- 
te 14 , e la genericita della nozione di violenza scelta da Martines, una categoria 
che appare persistentemente «inafferrabile» all'analisi storica per la sua 
«onnipresenza» come fenomeno sociale 15 , contribuirono probabilmente a 
raffreddare l'interesse per una ricerca su questi temi. 

In una serie di contributi apparsi alia meta degli anni novanta, chi scrive 
ha cercato di proporre il tema del conflitto nella societa comunale collegan- 
dolo al discorso storiografico in atto da tempo per altre societa del passato, e 
puntando ad evidenziare l'ordinarieta delle relazioni sociali conflittuali, la 
pluralita dei modi di conduzione e di risoluzione (pacifica, violenta e sanzio- 
natrice) dei conflitti, la larga diffusione sociale delle pratiche di faida, la legit- 
timazione e la centralita della cultura della vendetta nella societa politica 



1 ' Che peraltro ha in alcuni contributi piu risalenti dei punti di riferimento ancora validi. Basti ricor- 
dare i capitoli dedicati al tema in monografie come quelle di N. Tamassia, Lafamiglia italiana nei 
secoli decimoquinto e decimosesto, Milano 1910, o di F. Niccolai, / consorzi nobiliari ed il comune 
nell'alta e media Italia, Bologna 1940; raccolte di documenti come la Collectio chartarum pacis 
privatae Medii Aevi ad regionem Tusciae pertinentium, a cura di G. Masi, Milano 1943; o studi 
come quelli fiorentini di I. Del Lungo, Una vendetta in Firenze il giorno di San Giovanni del 1295, 
in «Archivio storico italiano», s. IV, t. XVIII (1886), pp. 355-409, e A.M. Enriques, La vendetta 
nella vita e nella legislazione fiorentina, ivi, XCI (1933), pp. 85-146 e 181-223. 
12 Cfr. J. Heers, Le clan familial au moyen age. Etude sur les structures politiques et sociales des 
milieux urbains, Paris 1974; Id., Parties and political life in the medieval West, Amsterdam-New 
York-Oxford 1977. Si vedano anche Exil et civilisation en Italie: XII* -XVT siecles, ed. par J. Heers, 
Ch. Bee, Nancy 1990; e Heers, L'esilio, la vita politica, la societa nel medioevo, Napoli 1997. 
' ' Cfr. Violence and civil disorder in Italian cities, 1200-1500, ed. by L. Martines, Berkeley 1972; 
ed anche Id., Political conflict in the Italian city states, in «Government and opposition. A quar- 
terly of comparative politics*, III (1968), pp. 69-91. 

14 Cfr., per tutti, la recensione critica che gli riservo Giovanni Tabacco in «Studi medievali», s. 3, 
17 (1976), pp. 219-224 (ora anche in Id., Medievistica del Novecento: recensioni e note di lettu- 
ra I (1951-1980), a cura di P. Guglielmotti, Firenze 2007, pp. 363-368): «Un grande affresco 
insomma, eseguito alia brava, coordinando e talvolta anche soltanto giustapponendo dati rac- 
colti in modo necessariamente assai diseguale da qualche citta [...]; in cui diviene fuorviante l'a- 
nalogia con le esperienze tribali», soprattutto perche non appare sorvegliata «quella prospettiva 
etnologica di quando in quando affiorante». 

15 Cfr., per esempio, le osservazioni di C. Gauvard, Violenza, in Dizionario dell' Occidente medie- 
vale. Temi e percorsi, a cura di J. Le Goff e J.-C. Schmitt, edizione italiana a cura di G. Sergi, 
Torino 2004, pp. 1204-1212 (da cui le citazioni). 



10 



I conflitti nell'Italia comunale 



comunale 16 . Anche riferendosi in maniera dialettica ad alcuni di questi saggi, 
Jean-Claude Maire Vigueur ha dedicato un paio di corposi paragrafi alia "cul- 
tura dell'odio" e ai modi e alle forme del conflitto nella sua monografia sulla 
militia urbana 17 , individuando nei conflitti violenti tra i lignaggi uno dei trat- 
ti piu tipici dello stile di vita e del sistema di valori della nobilta cittadina: cosi 
riconducendo queste pratiche ad attributo cetuale della cavalleria e perime- 
trandone i confini cronologici e sociali, cui sarebbero sostanzialmente estra- 
nei i gruppi e le esperienze di "popolo" 18 . Muovendo dall'iniziale attenzione 
per le dispute sul possesso fondiario nell'Italia longobarda e carolingia ed 
estendendo poi le indagini alia Toscana del secolo XII, anche Chris Wickham 
ha mostrato la centralita dei conflitti nelle pratiche sociali dell'eta protoco- 
munale e la loro natura intercetuale, sottolineando la stretta interazione dei 
modi arbitrali di risoluzione con l'azione delle prime istituzioni comunali 
(collegi consolari) e con la flessibile varieta degli strumenti giuridici'". 



"' Cfr. A. Zorzi, "Ius eratin armis". Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo, in 
Origini dello Stato. Processi diformazione statale in Italia fra medioevo ed eta moderna, a cura 
di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629; Id., Politica e giustizia a 
Firenze al tempo degli Ordinamenti antimagnatizi, in Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi 
in occasione del VII centenario, a cura di V. Arrighi, Firenze 1995, pp. 105-147; Id., Lafaida 
Cerchi-Donati, in Id., La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia 
a Firenze dal comune alio Stato territoriale, Firenze 1995, pp. 61-86 [nuova edizione: Firenze 
2008, pp. 95-120]; Id., Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques ita- 
liennes du XIIT au XV siecle, in L'infrajudiciaire du moyen age a I'epoque contemporaine cit., 
PP- 19-36. Ho poi ripreso e approfondito queste tematiche in contributi apparsi successivamen- 
te: Id., Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale, in 
Criminalita e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra 
tardo medioevo ed eta moderna, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001, 
PP- !3 _ 34; W., La cultura della vendetta nel conflitto politico in eta comunale, in Le storie e la 
memoria. In onore di Arnold Esch, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2002, pp. 135- 
170; Id., Diritto e giustizia nelle citta dell'Italia comunale (secoli XIII-XTV), in Stadt und Recht 
im Mittelalter/ La ville et le droit au moyen age, hrsg. von P. Monnet, O.G. Oexle, Gottingen 
2003, pp. 197-214; Id., Pluralismo giudiziario e documentazione. II caso di Firenze in eta comu- 
nale, in Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de I'Occident a la fin du moyen 
age, ed. par J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi, Roma 2007, pp. 125-187; Id., La legittimazione 
delle pratiche della vendetta nell'Italia comunale, in Cultura, lenguaje y prdcticas politicas en 
las sociedades medievales, a cura di I. Alfonso, in «e-Spania. Revue electronique d'etudes hispa- 
niques medievales», 4 (2007), <http://e-spania.revues.org/document2043.html>; Id., "Fracta 
est civitas magna in tres partes". Conflitto e costituzione nell'Italia comunale, in «Scienza e 
politica. Per una storia delle dottrine politiche», 39 (2008), pp. 61-87. 

17 Cfr. J.-C. Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et societe dans I'ltalie com- 
munale, XIT - XIIT siecles, Paris 2003, pp. 307-335. 

18 Sulla vendetta come attributo magnatizio si vedano anche, tra i contributi recenti: C. 
Lansing, The Florentine magnates. Lineage and faction in a medieval commune, Princeton 
1991, p. 164 e segg. e 184 segg.; G.W. Dameron, Revisiting the Italian magnates: church prop- 
erty, social conflict and political legitimization in the thirteenth-century commune, in 
«Viator», 23 (1992), pp. 167-187; e Ch. Klapisch-Zuber, Les soupes de la vengeance. Les rites 
de I'alliance sociale, in L'ogre historien. Autour de Jacques Le Goff, ed. par J. Revel e J.-C. 
Schmitt, Paris 1998, pp. 259-281; e Ead., Retour a la cite. Les magnats de Florence, 1340- 
1440, Paris 2006, pp. 109-142. 

19 Cfr. Ch. Wickham, Land disputes and their social framework in Lombard-Caroling ian Italy, 
700-900, in The settlement of disputes in early medieval Europe, ed. by W. Davies, P.J. 
Fouracre, Cambridge 1986, pp. 105-124; Id., Ecclesiastical dispute and lay community: Figline 
Valdarno in the twelfth century, in «Melanges de l'Ecole franchise de Rome. Moyen age, temps 



11 



Andrea Zorzi 



I risultati di questi studi, che cominciano a definire alcuni lineamenti del- 
l'evoluzione e della differenziazione delle pratiche del conflitto sulla lunga 
parabola comunale tra XII e XIV secolo, sono stati recepiti come elementi di 
novita e di revisione della storiografia comunale dalle sintesi piu aggiornate 
che sono state dedicate negli ultimi anni alle citta comunali italiane 20 . Una 
loro influenza non e estranea all'attenzione che al tema della vendetta e dello 
spirito di fazione nelle citta italiane sono tornati a dare, svincolandosi dai 
meri testi danteschi, anche alcuni storici della letteratura 21 . 

Parallelamente e venuto sviluppandosi anche un filone d'indagine sul 
tema della pace nelle societa urbane tardomedievali 22 : una categoria che, al 
pari di quella della violenza, appare tanto onnipresente nelle societa storiche 
quanto generica, o «polisemica» 23 . II tema e stato infatti declinato in varie 
direzioni: come aspetto speculare della guerra 24 , come strumento di discipli- 
namento della societa 25 , come oggetto di predicazione 2 ', come istituto giuridi- 
co e strumento processuale 27 , e cosi via. Prevalente, in questi studi, e stato il 



modernes», 108 (1996), pp. 7-93. Sulla prima eta comunale: Id., Legge, pratiche e conflitti. La 
risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo, Roma 2000; Id., "Fama" and the law in 
twelfth-century Tuscany, in Fama. The politics of talk and reputation in medieval Europe, ed. 
by Th.S. Fenster, D.L. Smail, Ithaca 2003, pp. 15-26. 

20 Cfr. E. Crouzet-Pavan, Enfers etparadis. L'ltalie de Dante et de Giotto, Paris 2001, pp. 121-162; 
F. Menant, Les villes italiennes, XIF-XTV siecle. Enjeux historiographiques, methodologie, bi- 
bliographic commentee, Paris 2004, pp. 49-52 e 63-65; Id., L'ltalie des communes (1100-1350), 
Paris 2005, pp. 89-94 e 103-107; P. Boucheron, Les villes d'ltalie (vers 1150-vers 1340), Paris 
2004, pp. 27-31, 61-62 e 144-149; P. Gilli, Villes et societes urbaines en Italic Milieu XIF-milieu 

XIV siecle, Paris 2005, pp. 113-128; e P. Corrao, Pieno e basso medioevo: metodologie della ricer- 
ca e modelli interpretativi, in Storia d'Europa e del Mediterraneo, dir. A. Barbero, vol. VIII: 
Popoli, poteri, dinamiche, Roma 2006, pp. 390-393. 

21 Cfr. F. Bruni, La citta divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini, Bologna 2003, 
in particolare le pp. 19-144; S. Andres, Oltre lo statuto. La vendetta nella letteratura toscana del 
Due-Trecento, in «Laboratoire italien. Politique et societe», 5 (2004), pp. 57-83. Un'attenzione 
prevalentemente rivolta alle narrazioni testuali e anche quella di T. Dean, Marriage and mutila- 
tion. Vendetta in late medieval Italy, in «Past and Present*, 157 (1997), pp. 3-36. 

22 Che ha ripreso anche alcuni studi piu risalenti sul movimento dell'Alleluja come quelli di V. 
Fumagalli, In margine aW'Alleluia" del 1233, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il 
medio evo», 80 (1968), pp. 257-272, e A. Vauchez, Une campagne de pacification en Lombardie 
autour de 1233. L'action politique des Ordres mendiants d'apres la reforme des statuts com- 
munaux et les accords de paix, in «Melanges d'archeologie et d'histoire de l'Ecole franchise de 
Rome», 78 (1966), pp. 503-549 (poi in Id., Ordini mendicanti e societa italiana. XIII-XV seco- 
lo, Milano 1990, pp. 119-161). Cfr. D.A. Brown, The Alleluia. A thirteenth century peace move- 
ment, in «Archivum franciscanum historicum», 81 (1988), pp. 3-16; A. Thompson, Revival 
preachers and politics in thirteenth-century Italy. The great devotion of 1233, Oxford 1992. 

23 Come sottolineato da M.C. Rossi, Polisemia di un concetto: la pace nel basso medioevo. Note 
di lettura, in La pacefra realta e Utopia, in «Quaderni di storia religiosa», 12 (2005), pp. 9-46. 

24 Cfr., per esempio, Pace e guerra nel basso medioevo, Spoleto 2004. 

25 Cfr., per esempio, Precher la paix, et discipliner la societe: Italie, France, Angleterre (XIIF- 

XV siecle), ed. par R.M. Dessi, Turnhout 2005. 

26 Cfr., per esempio, i saggi di R.M. Dessi, R. Michetti, N. Beriou e C. Iannella, in Precher la paix, 
et discipliner la societe cit., rispettivamente, pp. 245-278, 279-312, 357-366 e 367-382. 

27 Cfr., per esempio, A. Padoa Schioppa, Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bologne- 
si. Brevi note, in Melanges G. Fransen, in «Studia Gratiana», XX (1976), vol. 2, pp. 269-287; Id., 
Delitto e pace privata nel diritto lombardo, in Diritto comune e diritti locali nella storia 
dell'Europa, Milano 1980, pp. 555-578; M. Vallerani, Pace e processo nel sistema giudiziario del 



12 



I conflitti nell'Italia comunale 



ricorso alle fonti dottrinarie, in primo luogo alia trattatistica teologica e poli- 
tica, e a quelle omiletiche, e in larga misura gli studiosi che se ne sono occu- 
pati provengono da percorsi di ricerca centrati sull'elaborazione intellettuale 
e sulle rappresentazioni culturali, religiose e giuridiche 2 ". Cio contribuisce 
anche a spiegare perche siano stati pochi finora, limitatamente ai comuni ita- 
liani, i contributi dedicati alle paci come modi di soluzione dei conflitti tra 
individui e tra gruppi familiari, a quelle che - non senza qualche semplifica- 
zione - vengono in genere chiamate "paci private" 2 ", e che hanno come riferi- 
mento documentario privilegiato fonti della pratica come gli atti notarili e le 
deliberazioni consiliari. 

II dato piu rilevante che emerge da questi studi e la difficolta o il disinte- 
resse a tenere uniti i due ambiti di analisi. L'attenzione per le pratiche di paci- 
ficazione eccede infatti quella per le cause e per i modi del conflitto: piu spes- 
so, anzi, il momento della pace e posto in contrapposizione a quello del con- 
flitto. Ne risulta cosi una sorta di scollamento tra due pratiche che erano inve- 
ce strettamente interagenti, che costituivano un processo continuo tra ele- 
menti compresenti nelle strategie di confronto, come era stato messo in evi- 
denza da Max Gluckman sin dal 1955™. 



3- 

Piu in generale manca ancora una sintesi che ricomprenda in una visione 
di insieme le pratiche del conflitto, della vendetta e della pacificazione nell'e- 
ta comunale. In parte tale assenza spiega anche perche nel senso comune sto- 
riografico" prevalga ancora quella che, con un termine in voga, si potrebbe 
chiamare la "narrazione" prevalente della vendetta nella societa comunale 32 . 



comune di Perugia, in «Quaderni storici», 101 (1999), pp. 315-354; e M. Bellabarba, Pace pub- 
blica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna, in Criminalita e 
giustizia in Germania e in Italia cit., pp. 189-213. 

28 In quest'ottica sono da ricordare anche i contributi raccolti in La pace nel pensiero, nella poli- 
tica, negli ideali del Trecento, Todi 1975; Trager und Instrumentarien des Friedens im hohen 
und spaten Mittelalter, hrsg. von J. Fried, Sigmaringen 1996; Krieg und Frieden im Ubergang 
vom Mittelalter zur Neuzeit. Theorie, Praxis, Bilder, hrsg. von P. Monnet, H. Duchhardt, P. Veit, 
Mainz 2000; Figure della guerra: la riflessione su pace, conflitto e giustizia tra Medioevo e 
prima eta moderna, a cura di M. Scattola, Milano 2003. 

29 Cfr. M. Sensi, Per una inchiesta sulle 'paci private' alia fine del medio evo, in Studi 
sull'Umbria medievale e umanistica, a cura di M. Donnini, E. Menesto, Spoleto 2000, pp. 527- 
564; Id., Le paci private nella predicazione, nelle immagini di propaganda e nella prassi fra 
Tre e Quattrocento, in La pace fra realta e Utopia cit., pp. 159-200; V. Rovigo, Le paci private: 
motivazioni religiose nelle fonti veronesi del Quattrocento, ivi, pp. 201-233. 

30 Cfr. M. Gluckman, The peace in the feud, in «Past and present*, 8 (1955), pp. 1-14. L'approccio 
e stato ripreso recentemente anche da S. Carroll, The peace in the feud in sixteenth- and seven- 
teenth- century France, ivi, 178 (2003), pp. 74-115. 

31 Su un tema come questo rimangono attuali i moniti di E. Grendi, Del senso comune storio- 
grafico, in «Quaderni storici», 41 (1979), pp. 688-707. 

32 Sulla persistenza di alcuni luoghi comuni storiografici nello studio della vendetta in eta comu- 
nale, rinvio a quanto ho gia scritto in Zorzi, La cultura della vendetta nel confronto politico cit., 
PP- 135-138. 



13 



Andrea Zorzi 



Essa descrive, in termini negativi, la violenza che la attraversava come 
uno stato di caos endemico, come un dato strutturale di lunga durata, ali- 
mentato dai comportamenti e dagli stili di vita di un'irrequieta aristocrazia 
cavalleresca che accompagnarono in modo turbolento e destabilizzante la 
vicenda politica comunale dai suoi esordi consolari agli epiloghi in soluzioni 
signorili e oligarchiche. Per reazione anche i gruppi sociali "popolani" si 
dovettero presto associare in milizie e praticare la violenza armata per garan- 
tire l'autotutela dei propri membri e per affermarsi sul piano politico. La vio- 
lenza della societa comunale originerebbe infatti, principalmente, dalla diffi- 
colta di disciplinare i modelli di vita e i sistemi di valori dei lignaggi aristo- 
cratici (i milites, ipotentes e poi i magnates). 

In quest'ottica, la vendetta e considerata l'emblema della violenza delle 
grandi famiglie, il tratto peculiare che ne avrebbe caratterizzato le pratiche di 
tutela dell'onore e di affermazione della superiorita sociale: la vendetta cioe 
come attributo eminentemente aristocratico, come stile di vita radicato nel- 
Yethos cavalleresco. Lo spirito di vendetta avrebbe alimentato lo stato di vio- 
lenza quotidiana di cui ci parlano le cronache cittadine. Ecco allora che l'af- 
fermazione del comune avrebbe portato con se l'istanza razionale del disci- 
plinamento della violenza, promosso soprattutto da quei gruppi sociali che, 
legati alia produzione e al commercio, si presuppongono portatori di sistemi 
di valori funzionalmente orientati all'ordine pubblico, alia sicurezza e alia 
tranquillita civile. Come tratto peculiare, tali valori avrebbero nutrito di paro- 
le d'ordine quali "pace", "concordia", "giustizia", "bene comune", etc., il pro- 
gramma politico dei regimi di "popolo" e le relative pratiche di propaganda e 
comunicazione simbolica. 

La forza delle istituzioni comunali, che in alcuni studi e weberianamente 
indicata nella rivendicazione del monopolio pubblico della violenza, avrebbe 
dispiegato pertanto anche una serie di misure volte a vietare la vendetta e, 
conseguentemente, il comportamento fazionario 33 . Soprattutto, sarebbe stata 
l'affermazione della giustizia pubblica, centrata sul processo, sulle inchieste 
ex officio e sulla pena, ad avere progressivamente ragione delle forme "priva- 
te" di giustizia animate, viceversa, dalla "spirale" della ritorsione. La persi- 
stenza nel tempo, ancora ben dentro i secoli XIV e XV, di queste attitudini 
violente, che in piu di uno storico vengono collegate ancestralmente alle pra- 
tiche barbariche della faida, e perlopiu inquadrata nel paradigma della "deca- 
denza" della vendetta: una persistenza di pratiche anacronistiche, e tollerate 
in attesa di essere inesorabilmente sradicate dall'azione dello Stato. 

Peraltro, si puo osservare un'intrinseca contraddizione in questo tipo di 
"narrazione": da un lato, si esprime la convinzione che l'affermazione del 



33 Si osservi come questa visione teleologica sia stata messa in discussione proprio dai giuristi: 
cfr., per esempio, I. Primora, On some arguments against the retributive theory of punishment, 
in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», l (1979), pp. 43-60; G.A. Mosconi, Diritto e 
pena tra vendetta e garanzie, in «Sociologia del diritto», XX (1993), pp. 147-162; J. Gruztpalk, 
Blood feud and modernity: Max Weber's and Emile Durkheim's theories, in « Journal of classi- 
cal sociology», 2 (2002), pp. 115-134. 



14 



I conflitti nell'Italia comunale 



comune in senso pubblicistico avrebbe progressivamente marginalizzato le 
pratiche della vendetta; dall'altro, queste sono a loro volta interpretate, rical- 
cando di fatto la rappresentazione dei cronisti contemporanei, come la causa 
della crisi degli ordinamenti comunali e deH'affermazione dei poteri signorili. 
II punto critico appare la difficolta a percepire non solo Fordinarieta delle pra- 
tiche vendicatrici ma soprattutto il loro stretto intrecciarsi con la dimensione 
della politica. In altri termini, persiste ancora in molti studi l'idea che la ven- 
detta costituisca una dimensione antisociale, antistatale, della vita civile. 

Anche studi recenti che pure hanno superato l'impianto teleologico di que- 
sta "narrazione" non sembrano recepire alcuni risultati interpretativi che 
emergono dalle ricerche condotte su altre societa storiche 34 , e che hanno messo 
in evidenza quali tratti strutturali delle pratiche del conflitto elementi di 
potenziale rilievo nell'economia di un discorso sull'eta comunale 15 . In primo 
luogo, la limitazione della violenza che appare propria della logica della ven- 
detta: contrariamente a quanto si ritenga per senso comune, essa tese all'e- 
quilibrio delle relazioni tra le parti in conflitto e fu un meccanismo potente di 
integrazione sociale, per la ricerca di mediatori, di arbitri e di soluzioni che, 
raggiunta la reciprocita tra le offese, garantissero una rappacificazione 36 . 

La natura ordinaria della vendetta come relazione sociale emerge inoltre 
dalle ricerche piu avanzate come un dato strutturale, difficile da attribuire 



34 Limitandosi ail'eta contemporanea, cfr. almeno J. Black-Michaud, Cohesive force. Feud in the 
Mediteranean and the Middle East, Oxford 1975; Ch. Boehm, Blood revenge. The anthropology 
of feuding in Montenegro and other tribal societies, Lawrence 1984; S. Wilson, Feuding, con- 
flict and banditry in nineteenth-century Corsica, Cambridge 1988; A. Unsal, Tuer pour sur- 
vivre. La vendetta, Paris 1990; P. Resta, Pensare il sangue. La vendetta nella cultura albanese, 
Roma 2002. 

35 Sui quali offrono important! elementi teorici di riflessione interpretativa anche gli studi socia- 
li e antropologici. In una letteratura vastissima, mi limito a ricordare le ricognizioni di N. 
Rouland, L'Etat, la violence, et le droit, in Id., Aux confins du droit, Paris 1991, pp. 77-119, e S. 
Roberts, Law and dispute processes, in Companion encyclopedia of anthopology, ed. by T. 
Ingold, London 1994, pp. 962-982; i profili di Id., Order and dispute. An introduction to legal 
anthropology, Harmondsworth 1979, e N. Rouland, Anthropologie juridique, Paris 1988; le 
riflessioni di R. Verdier, Le systeme vindicatoire. Esquisse theorique, in La vengeance. Etudes 
d'ethnologie, d'histoire et de philosophic, vol. 1, Vengeance et pouvoir dans quelques societes 
extra-occidentales, ed. par. Id., J. -P. Poly, G. Courtois, Paris 1984, pp. 11-42; Id., Postface. Une 
justice sans passion, une justice sans bourreau, ivi, vol. 3, Vengeance, pouvoirs et ideologies 
dans quelques civilisations de I'antiquite, Paris 1984, pp. 149-153; e la raccolta recente 
Resolution des conflits. Jalons pour une anthropologie historique du droit, ed. par J. Hoareu- 
Dodinau, P. Texier, Limoges 2003. 

36 Sull'arbitrato, in particolare, rammento gli studi dedicati alle citta italiane basso medievali: 
Th.J. Kuehn, Arbitration and law in Renaissance Florence, in «Renaissance and reformation*, 
n.s., XI (1987), pp. 289-319, ripreso e ampliato come Law and arbitration in Renaissance 
Florence, in Id., Law, family, and women. Toward a legal anthropology of Renaissance Italy, 
Chicago 1991, pp. 19-74, 259-266 e 271-288; Id., Dispute processing in the Renaissance: some 
Florentine examples, ivi, pp. 75-100 e 288-297; Ch. Burroughs, Spaces of arbitration and the 
organization of space in late medieval Italian cities, in Medieval practices of space, ed. by B.A. 
Hanawalt, M. Kobialka, Minneapolis 2000, pp. 64-100; Ch. Wickham, Legge, pratiche e conflit- 
ti cit., pp. 28-30 e 70-71; S. Menzinger, Forme di organizzazione giudiziaria delle citta comu- 
nali italiane nei secoli XII e XIII: I'uso dell'arbitrato nei governi consolari e podestarili, in 
Praxis der Gerichtsbarkeit in europdischen Stadten des Spdtmittelalters, hrsg. von F.-J. 
Arlinghaus, Frankfurt a. M. 2006, pp. 113-134. 



15 



Andrea Zorzi 



come attitudine peculiare a un gruppo sociale predeterminato, a cominciare 
da quello cavalleresco: la scelta di vendicarsi di offese ricevute e, soprattutto, 
di condurre nel tempo un conflitto in termini di faida, erano opzioni che gli 
individui e i gruppi parentali ponderavano sulla base della disponibilita di 
risorse adeguate, indipendentemente dallo status sociale; cio spiega anche 
perche vi ricorressero con maggiore facilita le famiglie e i lignaggi piu poten- 
ti, peraltro senza nemmeno rivendicarlo come una prerogativa di tipo cetua- 
le. Non ultimo, da molti studi emerge il contesto consensuale che legittimava 
le pratiche della vendetta sul piano sociale, giuridico e culturale. Cio spiega 
perche in molte societa - compresa quella comunale - essa rappresentasse 
una dimensione attiva della politica, fosse oggetto dell'educazione politica, e 
potesse svolgere un ruolo idiomatico nella rivendicazione dell'identita degli 
attori politici. La vendetta esprimeva infatti un linguaggio con forti connota- 
zioni "performative", come si usa dire oggi: atti di rivendicazione, tutela del- 
l'onore, sollecitazione dei legami di appartenenza, etc. 

Si pud inoltre osservare come anche tra gli studiosi che in tempi recenti 
hanno riconosciuto la diffusione delle pratiche, e della cultura, della vendet- 
ta nella societa comunale, non pochi preferiscano comunque continuare a 
ribadirne una visione sostanzialmente negativa, a sottolineare l'azione rego- 
lamentatrice cui essa fu sottoposta, a evidenziare la costante tensione verso 
empiti di pace di cui essa fu oggetto, o a enfatizzare la preminenza della giu- 
stizia pubblica nella regolamentazione dei conflitti". Cosi ribadendo, in defi- 
nitiva, 1'intima convinzione che si trattasse pur sempre di pratiche marginali 
e sostanzialmente residuali dell'azione politica, rispetto, per esempio, alia 
partecipazione agli uffici della res publica, all'affermazione dei consigli quale 
luogo ritenuto centrale nella attivita politica comunale, o al conflitto tra le 
partes (guelfe e ghibelline) perche piu formalizzate e apparentemente rico- 
noscibili 38 . 

Si tratta di opzioni forti, ideologicamente nette (laddove si torna anche a 
sottolineare, piu in generale, la natura "democratica" del repubblicanesimo 
comunale 39 ), che in taluni interpreti paiono non ammettere dubbi. Per questa 
via, pero, si corre il rischio di rinunciare a sfumare e ad arricchire, e quindi - 
forse - anche a meglio comprendere, l'analisi dei modi e delle forme della 
politica nella societa comunale, che furono piu plurali e complesse di quanto 



37 Cfr., per esempio, da ultimo, T. Dean, Crime and justice in late medieval Italy, Cambridge 
2007, pp. 123-132, che, mettendo insieme fonti di epoche diverse (statuti del secolo XIII, per 
esempio, con cronache del XV, etc.), non sembra cogliere le trasformazioni intercorse tra 
XIII e XV secolo nella gestione della vendetta: dalla piena legittimazione alia sua margina- 
lizzazione. 

38 Per un'interpretazione della politica centrata sulla partecipazione agli uffici e ai consigli e sul 
ruolo delle parti, cfr., per esempio, M. Ascheri, Assemblee, democrazia comunale e cultura poli- 
tica: dal caso della Repubblica di Siena (secc. XIV-XV), in Studi in onore diArnaldo D'Addario, 
Lecce 1995, pp. 1141-1155; o il profilo di G. Milani, I comuni italiani: secoli XII-XIV, Roma-Bari 
2005. 

39 Come in II governo delle citta nell'Italia comunale: una prima forma di democrazia?, in 
«Bollettino roncioniano», VI (2006), con testi di M. Ascheri, E. Artifoni e G. Milani, alle pp. 9-49. 



16 



I conflitti nell'Italia comunale 



non siano state ricostruite finora 40 . Certamente quelle- del conflitto violento e 
un tema scomodo, poco corretto politicamente e di fascino minore rispetto 
alia storia politica circoscritta ai modi partecipativi e consiliari, di cui rap- 
presenta in un certo senso il lato opaco. Ma e un dato dell'evidenza che la 
societa comunale fu, per eccellenza, la societa del conflitto come processo 
aperto delle relazioni sociali 41 . Esso fu parte non secondaria del processo di 
integrazione sociale e dei modi della lotta politica. Proporre all'analisi questi 
temi significa contribuire ad arricchire la conoscenza della complessita di 
quella societa, e della varieta e pluralita di esperienze e soluzioni di cui essa 
fu espressione 42 . 

Non credo sia difficile immaginare a quali risultati piu affinati e corposi 
potrebbero giungere le nostre conoscenze di una societa complessa come 
quella comunale italiana se si allargasse lo sguardo a comprenderne tutti que- 
gli aspetti che non si riconducevano per linea diretta alia sfera del publicum 
e del commune e che pure erano tanta parte della vita di relazione, dei senti- 
menti, delle emozioni e dei modi di pensare dei cives. Soprattutto sarebbe 
forse auspicabile che negli studi comunali si indagassero piu di quanto non 
sia stato fatto fino ad ora, quegli aspetti di informalita del legame sociale e 
delle pratiche del potere che hanno contribuito a rinnovare le ricerche di altri 
campi di studio come, per esempio, quello degli stati territoriali. Per una 
societa in cui - come e stato evidenziato sin da Giovanni Tabacco e, piu 
recentemente, da Paolo Grossi - fu strettissimo il nesso tra l'articolazione dei 
gruppi sociali e le configurazioni istituzionali e giuridiche che essa assunse 43 , 
l'analisi delle pratiche sociali e dei linguaggi politici potrebbe rivelarsi fecon- 
da e offrire un'interpretazione del mondo comunale piu complessa, flessibile 
e pluralista di quanto non appaia in molti degli studi recenti. 

4- 

In particolare, 1'indagine dei modi del conflitto pud aiutare a chiarire la 
natura dei rapporti tra i gruppi sociali e i punti di tensione tra i centri di pote- 



40 Come sottolinea, per esempio, anche G. Chittolini, "Crisi" e "lunga durata" delle istituzioni 
comunali in alcuni dibattiti recenti, in Penale, giustizia, potere. Metodi, ricerche, storiografie. 
Per ricordare Mario Sbriccoli, a cura di L. Lacche et alii, Macerata 2007, pp. 125-154. 

41 D'altra parte, anche delle citta-stato greche - modello per eccellenza di governo "democratico" 
fondato sull'esercizio della giustizia pubblica e sull'assenza di violenza - e stata recentemente 
sottolineata la natura di "feuding societies", incessantemente percorse da conflitti e violenze cen- 
trate sull'onore dell'individuo: cfr., per esempio, D. Cohen, Law, violence and community in 
classical Athens, Cambridge 1995; e E. Cantarella, Private revenge and public justice. The set- 
tlement of disputes in Homer's Iliad, in «Punishment and society*, 3 (2001), pp. 473-483. 

4 " Per un approfondimento su questo punto, mi permetto di rinviare a Zorzi, "Fracta est civitas 
magna in tres partes" cit. 

4 ' Cfr. G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano, Torino 1979, 
pp. 284 e segg. e 330 segg.; e P. Grossi, L'ordine giuridico medievale, Roma-Bari 1995, in parti- 
colare le pp. 29-35 e 223-235; Id., Dalla societa di societa alia insularita dello Stato: fra 
medioevo ed eta moderna, in Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell'Europa, a 
cura di S. Chignola, G. Duso, Milano 2005, pp. 103-117. 



17 



Andrea Zorzi 



re, a riconoscere nei meccanismi alia base delle dispute e delle loro ricompo- 
sizioni uno strumento di legittimazione sociale e politica - in altre parole, a 
contribuire a rendere meno generico lo studio della competizione per il pote- 
re nell'Italia comunale 44 . Era appunto questo uno degli obiettivi che si e ripro- 
posto il progetto i cui risultati sono raccolti nelle pagine che seguono 45 . 

Punto di partenza della riflessione comune e stata proprio la constatazio- 
ne dello iato che emerge tra l'esegesi documentaria e la "narrazione" corren- 
te sulla vendetta, sulle paci e sui conflitti nell'Italia comunale, del contrasto 
tra quanto la rilettura delle fonti sembra mettere in evidenza alia luce di una 
nuova consapevolezza, e le convinzioni consolidate, le "precomprensioni" 46 di 
molti studi, di cui in altra sede, relativamente ai temi del conflitto, ho indica- 
te alcune matrici (normative, funzionalistiche, eziologiche, evoluzionistiche, 
etc.) 47 . Nelle fonti di eta comunale il linguaggio delle relazioni sociali e politi- 
che appare infatti dominato dai concetti di amicizia e di inimicizia. Da esse 
emerge esplicitamente come le relazioni di solidarieta familiare e di fazione 
definissero il sentimento di appartenenza e i meccanismi di tutela dell'iden- 
tita e dell'onore del singolo anche attraverso il conflitto. L'analisi testuale 
della documentazione pud dunque consentire non solo di evidenziarne gli 
aspetti di costruzione ideologica ma, soprattutto, di cogliere i modi in cui i 
contemporanei concepivano e descrivevano le logiche e le pratiche del con- 
flitto e della pacificazione. 

Muovendo da questa sorta di "insoddisfazione interpretativa" 48 , nel corso 
delle discussioni comuni e stata messa a punto una griglia di questioni che gli 
autori dei saggi raccolti in questo volume hanno poi cercato di tenere pre- 
sente in fase di stesura. Ne richiamo alcuni punti. 

In primo luogo una attenzione specifica per il panorama della documen- 
tazione e per la varieta delle fonti per la storia dei conflitti in eta comunale. 
Come tutte le pratiche sociali diffuse, anche i conflitti lasciarono tracce in una 
pluralita di testi: non solo nelle fonti piu esplicite come quelle cronachistiche, 
ma anche in quelle prodotte dai poteri pubblici (deliberazioni consiliari, sta- 
tuti, atti giudiziari e fiscali, etc.), in quelle notarili, in quelle epistolari, nelle 



44 Sulla genericita della nozione di potere restano opportuni i moniti di A.I. Pini, Dal comune 
cittd-stato al comune ente amministrativo [1981], in Id., Citta, comuni e corporazioni nel 
medioevo italiano, Bologna 1986, pp. 96-97. 

45 Esso ha riunito tra il 2004 e il 2006 alcuni giovani studiosi italiani che nel corso delle loro 
indagini si erano imbattuti in fonti che disvelavano questioni attinenti a questi temi. Oltre a una 
serie di riunioni informali, e stato organizzato un seminario pubblico, ospitato a Firenze il 26 
gennaio 2005 dai Dottorato di ricerca in Storia medievale e patrocinato dai Centro di studi sulla 
Civilta comunale dell'Universita di Firenze: ringrazio in particolare Marco Gentile, Jean-Claude 
Maire Vigueur e Mauro Ronzani, per essersi prestati al ruolo di discussants in quella sede. 

46 Sulle "precomprensioni" nell'analisi sociale, cfr. A.M. Hespanha, Storia delle istituzioni politi- 
cize, Milano 1993, p. 7 e segg. 

47 Zorzi, La cultura della vendetta nel conflitto politico cit., p. 137. 

48 Che, come osservava Mario Sbriccoli, e «lo stato d'animo meglio capace di produrre innova- 
zione e fertilita»: Id., Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase 
degli studi di storia della giustizia criminale, in Criminalita e giustizia in Germania e in Italia 
cit., pp. 345-364: 345- 



18 



I conflitti nell'Italia comunale 



scritture mercantili, come anche nei trattati morali, giuridici e teologici, nei 
sermoni, nelle ricordanze private o nelle fonti letterarie ed artistiche. 

L'esegesi documentaria consente di cogliere, e di analizzare nello specifi- 
co, le diverse fasi, i diversi aspetti del conflitto: il suo sorgere, e talora le sue 
cause, le strategie delle parti, la sua conduzione in termini di faida, il ruolo 
del sistema vendicatorio, le fasi negoziali, i compromessi, le obbligazioni, le 
paci, etc. In altri termini, la varieta della documentazione restituisce la com- 
plessita delle relazioni sociali conflittuali. Centrale vi appare la funzione stra- 
tegica della memoria e l'ampio rilievo conferito alia narrazione. Ne emergo- 
no il lessico del conflitto e il vocabolario sociale. Il primo consente di coglie- 
re la varieta, la gradazione, l'intensita e le fasi diverse del conflitto (dalla dis- 
cordia aW'hodium, dalla rixa alia briga, dalla vindicta alia werra, dalla Con- 
cordia alia pax, etc.). Il secondo, che verte sulla coppia amicitia / inimicitia, 
definisce e struttura la varieta degli schieramenti: gli individui e i gruppi 
familiari e parentali, i consorti, le fazioni, i colori, etc. 

Una particolare attenzione e stata poi posta all'identita sociale delle parti 
in conflitto. In primo luogo, alia struttura della famiglia e ai suoi ruoli: i vin- 
coli di sangue e consortili, le solidarieta e le responsabilita giuridiche, ma 
anche le divisioni interne, la dissociazione dei membri, come pure, dove rile- 
vabili, il ruolo, economico e simbolico, delle donne e delle alleanze matrimo- 
niali, e la condizione particolare dei giovani. Per questa via emerge la natura 
ordinaria delle dispute e la trasversalita dei gruppi sociali coinvolti nelle rela- 
zioni conflittuali: non solo i lignaggi e i membri della militia ma anche le 
famiglie di mercanti e artigiani, di giudici e notai, le stesse societates, il popo- 
lo minuto e gli individui isolati. 

Decisive appaiono infatti le possibility di condurre un conflitto in termi- 
ni di risorse demografiche, economiche, politiche e simboliche: se infatti 
moltissimi individui entravano in relazioni conflittuali, che spesso erano 
socialmente riconosciute in termini di inimicitia, pochi potevano permetter- 
si di vendicarsi, e un numero ancor minore di gestire nei tempo una faida. 
Pratiche alternative si offrivano alle parti, e cruciali si rivelavano spesso il 
consilium e Yauxilium dei parenti, degli amici e dei vicini, nei suggerire le 
strategie di gestione e di uscita dal conflitto: le soluzioni violente, le triango- 
lazioni istituzionali, le vie di composizione e pacificazione 49 . Proprio la rico- 



4g Basti pensare al Liber consolationis et consilii che un causidicus al seguito di podesta profes- 
sional!, Albertano da Brescia, dedico nei 1246 proprio al tenia del "consigliare" alia vendetta e 
alia giustizia. Contrariamente a quanto sino a tempi recenti si e ritenuto, il trattato non rappre- 
senta un attacco alia vendetta da parte di un fautore della giustizia pubblica, bensi una lucida 
disamina delle pratiche del conflitto, la cui soluzione migliore appare la pace e il perdono. Su 
questo testo e su questi temi mi permetto di rinviare all'analisi che ho condotto in Zorzi, La cul- 
tural della vendetta nei conflitto politico cit., pp. 144-158; e Id., Consigliare alia vendetta, con- 
sigliare alia giustizia. Pratiche e culture politiche nell'Ltalia comunale, in Consultar, fallar, 
decidir: funcion y modalidades de la opinion en el proceso decisorio medieval, ed. por M. 
Charageat, C. Leveleux-Teixeira, in corso di stampa. Fondamentale e l'analisi di E. Artifoni, 
Prudenza del consigliare. L'educazione del cittadino nei Liber consolationis et consilii di 
Albertano da Brescia (1246), in Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura 



19 



Andrea Zorzi 



struzione delle strategie di conflitto pud offrire la possibilita di tenere insie- 
me nell'analisi i momenti, non contrapposti ma solo alternativi, della vendet- 
ta e della pace, e di cogliere la piena appartenenza della pacificazione alia 
dimensione del conflitto. 

La varieta di strategie e di risorse mobilitabili ha indotto anche a sottoli- 
neare le scansioni cronologiche sul lungo periodo delle pratiche conflittuali, 
e a individuare il significato e il valore loro attribuito dai gruppi sociali a 
seconda dei diversi periodi dell'eta comunale. Gli attributi sociali e le conno- 
tazioni politiche del conflitto variarono infatti nel tempo, a seconda dei pro- 
tagonisti sociali e dei regimi politici, come apparira evidente scorrendo i vari 
contributi di questo volume. Il susseguirsi delle generazioni defini un quadro 
mutevole della stessa geografia (interna ed esterna alia citta) del conflitto, e 
il suo trasporsi su altri piani di conduzione piu o meno violenta. 

Cio ha portato a indagare la dimensione politica dei conflirti, l'enuclearsi 
delle loro pratiche come idiomi della politica: non soltanto nel constatare che la 
lotta per il potere si innervo, in piu di un caso, in conflirti di faida e di inimici- 
zia, e che gli schieramenti fazionari seguirono strategie conflittuali chiaramen- 
te riconoscibili, ma anche nell'evidenziare documentariamente che l'educazio- 
ne del cittadino fu anche un'educazione alia vendetta e che alle pratiche sociali 
corrispose l'elaborazione di una vera e propria cultura del conflitto. 

In quest'ottica, il sistema dei valori civici si rivela piu complesso della 
mera emersione lineare di virtu repubblicane. L'analisi attenta della produ- 
zione dei discorsi morali e delle nozioni di interesse collettivo - quali, in 
primo luogo, la pace, la concordia, il bene comune e la giustizia - mostra 
come essi fossero oggetto di una costante rielaborazione da parte degli attori 
politici, plasmati su finalita immediate, e invocati per legittimare i muta- 
menti negli assetti di potere. E ne rivela la consistenza essenzialmente ideo- 
logica, giocata tra ricerca del consenso e delegittimazione deH'awersario - in 
altri termini, come essa fosse parte integrante delle strategie di conflitto 50 . Per 
esempio, i valori negativi attribuiti alle violenze dei conflirti appaiono in larga 
misura l'esito di coscienti elaborazioni, di demonizzazioni del nemico politi- 
co di cui si resero protagonisti soprattutto i cronisti dell'eta di "popolo", fon- 
dando quella visione negativa dell'agire magnatizio e delle divisioni faziona- 



medievale, a cura di C. Casagrande, C. Crisciani, S. Vecchio, Firenze 2004, pp. 195-216. 
Interpretano il Liber, invece, come una condanna delle pratiche della vendetta, sia A. Checchini, 
Un giudice nel secolo decimoterzo: Albertano da Brescia, in «Atti del Reale istituto veneto di 
Scienze, lettere e arti», LXXI (1911-1912), pp. 185-235, sia, piu recentemente, J.M. Powell, 
Albertanus of Brescia. The pursuit of happiness in the early thirteenth century, Philadelphia 
1992, pp. 74-89; e J.-C. Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens cit., pp. 316-319 (ove l'autore atte- 
nua una piu perentoria interpretazione del trattato di Albertano come «una condanna della ven- 
detta netta e senza appello», espressa in Id., L'ufficiale forestiero, in Ceti, modelli, comporta- 
menti nella societa medievale (secc. Xlll-metd XIV), Pistoia 2001, p. 95). 

50 Su questo punto mi permetto di rinviare a A. Zorzi, Bien commun et conflits politiques dans 
I'ltalie communale, in De Bono Communi. The Discourse and Practice of the Common Good in 
the European City (l3th-l6th c), ed. by E. Lecuppre-Desjardin, A.-L. Van Bruaene, Turnhout, in 
corso di stampa. 



20 



I conflitti nell'Italia comunale 



rie dei gruppi dirigenti destinata a cristallizzarsi nel tempo e a perpetuarsi in 
parte anche nella moderna storiografia. 

Una rinnovata esegesi documentaria pud portare a riconsiderare anche i 
concetti o, meglio, le sfere della dimensione del privato e del pubblico nelle 
pratiche del conflitto. Gli attori erano privati, ma le loro pratiche erano pub- 
bliche: dall'inimicizia che era patente e capitale alia vendetta che doveva 
essere conclamata, dalle pacificazioni pubbliche al valore coercitivo dell'in- 
strumentum publicum notarile, e cosi via. Appare cioe difficile riconoscere 
una dimensione meramente "privata" della vendetta. 

A sua volta, l'interazione delle istituzioni con le pratiche del conflitto 
appare costante. Non tanto per reprimerle e proibirle - come a lungo si e 
frainteso negli studi -, bensi per regolamentarle e contenerle. L'obbligo del 
podesta di garantire alia vittima il diritto di ritorsione, la definizione norma- 
tiva delle pratiche vendicatrici, la legittimazione giuridica e politica dei con- 
flitti, sono evidenze documentarie che si alternavano alle tregue promosse 
dagli organi del comune, alle commissioni di pacieri, alle dotazioni di somme, 
agli sgravi di pena, alle interruzioni dei procedimenti giudiziari, ai solenni 
rituali civici e religiosi delle pacificazioni. 

5- 

Valutera il lettore quali e quante delle riflessioni e delle suggestioni emer- 
se nelle fasi del confronto scientifico comune siano state recepite nella trama 
di questioni che ciascun autore ha affrontato nel proprio testo. In questa sede 
mi limiterd a evidenziare alcuni dei risultati a mio awiso piu interessanti 
emersi dalle ricerche qui raccolte. 

Giuseppe Gardoni propone il caso di studio piu risalente nel tempo tra 
quelli qui indagati, relativo a una werra tra gli schieramenti familiari dei 
Poltroni e dei Calorosi nella Mantova del primo Duecento. Il nucleo docu- 
mentario di riferimento e costituito dalla fortunata soprawivenza, nell'archi- 
vio privato dei primi, di una manciata di pergamene di contenuto diverso 
(patti di torre e di alleanza, giuramenti di fedelta, deposizioni testimoniali, 
etc.), di cui l'autore ha ricomposto il contesto sociale e conflittuale di appar- 
tenenza, integrandolo con riferimenti alia tradizione annalistica e cronachi- 
stica cittadina e ad altre fonti 51 . 

Protagoniste del conflitto sono alcune domus di secondo piano nella vita 
politica locale: le due famiglie, cioe, non appartenevano all' elite consolare, 
ma sedettero nei consigli ed ebbero uffici nell'amministrazione comunale nei 
decenni a cavallo tra i secoli XII e XIII, e cosi anche quelle che a esse si aggre- 
garono nel corso del conflitto. Dotate di possessi fondiari, case e complessi 
urbani fortificati, legate in vario modo ai principali enti ecclesiastici, attive 



51 Sui temi del nostro volume Giuseppe Gardoni ha edito anche Fra torri e "magnae domus". 
Famiglie e spazi urbani a Mantova (secoli XII-XIII),Vei-ona 2008 (che ricomprende, con qual- 
che taglio, anche il testo pubblicato qui di seguito). 



21 



Andrea Zorzi 



nel prestito del denaro, in qualche caso unite per via matrimoniale ai lignag- 
gi consolari, queste famiglie potrebbero essere assimilate alia militia urbana 
se si accogliesse l'interpretazione "estensiva" di cui e fautore Maire Vigueur: 
resta il dato documentario che non e attestata alcuna loro qualifica sociale di 
tipo cavalleresco, e che nelle ricerche dedicate da Pietro Torelli alia societa 
mantovana di eta comunale esse appaiono rubricate come di secondo rango 
rispetto a lignaggi come i Bonacolsi, gli Awocati, gli Agnelli, etc. 

L'uso di case torri e la capacita di agire sul piano bellico nel teatro urba- 
no per risolvere conflitti alimentati dall'inimicizia familiare mostrano come il 
ricorso alia violenza organizzata non costituisse di per se un attributo dello 
status nobiliare urbano, ma fosse appannaggio dei gruppi sociali che poteva- 
no permettersela. In questo caso, cioe, ci troviamo di fronte a soggetti socia- 
li cresciuti in ricchezza attraverso il commercio del denaro, che agivano 
secondo strategie di affermazione che contemplavano come pratiche ordina- 
rie la ritorsione vendicatrice e il conflitto armato, anche attraverso l'uso di 
case forti e la consulenza tecnica di specialistici nella costruzione di stru- 
menti di guerra (come attesta una fortunata soprawivenza documentaria). 

Ci si potrebbe chiedere se l'agire sul piano militare da parte dei Poltroni 
e dei Calorosi e dei loro amici rappresentasse un consapevole investimento 
nella costruzione della propria identita politica attraverso l'acquisizione di 
attributi e stili di vita tipici della militia: se, cioe, essi usassero le torri per 
segnalare consapevolmente la loro pretesa di appartenere all'aristocrazia 
cavalleresca. In quest'ultimo caso farebbe aggio l'interpretazione in senso 
nobiliare che caratterizza molta della storiografia comunalistica recente. Ma 
l'impressione che emerge dalla vicenda mantovana, piu semplicemente, e che 
il conflitto in termini di faida era praticato dagli individui e dai gruppi fami- 
liari che potevano permettersi di sostenerne i costi materiali e simbolici e le 
conseguenze sociali e politiche: prevaleva, in sostanza, il senso di inimicizia 
su quello di appartenenza a un rango sociale. 

La ricostruzione suggerita da Gardoni sulla base della documentazione 
mostra un conflitto molto locale, su scala spaziale assai ristretta, un "micro- 
cosmo" corrispondente alia vicinia di San Silvestro, nell'area urbana compre- 
sa tra il cuore politico ed economico della citta e la porta di Monticelli, che 
diviene teatro di una "guerra" finalizzata al controllo dei luoghi strategici 
come i ponti e alia distruzione dei complessi fortificati nemici. I patti di torre, 
le promesse di alleanza, gli accordi tra famiglie di vicini esprimono la forma- 
lizzazione sul piano giuridico di una fitta quanto mutevole trama di relazioni 
sociali di amicizia e di inimicizia che corroboravano il conflitto e la parteci- 
pazione a esso dei singoli e dei gruppi di parenti, vicini e clienti. 

Come spesso accade, la documentazione e laconica sui motivi all'origine 
del conflitto ma consente di ripercorrere l'allargarsi delle discordie dall'am- 
bito interfamiliare (e anche interno a una singola famiglia) fino al costituirsi 
di schieramenti di parti in conflitto. Ne emerge una varieta di pratiche e di 
strategie di affermazione molto articolata che si riverbera nella modulazione 
del lessico documentario, ricco delle sfumature analizzate da Gardoni: dalla 



22 



I conflitti nell'Italia comunale 



discordia alia werra, daW'inimicitia aWafidelitas, dalla lis alia pax, etc. Nel 
vocabolario di questo conflitto mantovano e significativa l'assenza del termi- 
ne "hodium" (che Maire Vigueur ritiene peculiare della cultura cavalleresca), 
a ulteriore conferma della varieta di declinazioni sociali delle pratiche di vio- 
lenza urbana, e di come l'evidenza documentaria appaia piu circostanziata 
rispetto alle deduzioni che spesso gli storici tendono a trarne. 

Gardoni sottolinea anche come per risolvere alcune dispute sorte nel 
corso del conflitto gli attori non ricorsero alle istituzioni giudiziarie del comu- 
ne ma preferirono affidarsi all'arbitrato di giudici scelti direttamente dalle 
parti. Cio non implicava un rifiuto sistematico della giustizia pubblica, perche 
i Poltroni appaiono coinvolti, negli stessi anni, in varie altre cause giudizia- 
rie, che non attenevano pero al conflitto coi Calorosi. Le strategie delle fami- 
glie in faida seguivano invece altri percorsi, attivando le risorse di conduzio- 
ne e di sedazione del conflitto ritenute piu appropriate (atti di violenza, ven- 
dette, paci, etc.): segno dell'operare di un effertivo pluralismo di sistemi giu- 
diziari nella societa comunale. Che queste strategie e che queste pratiche fos- 
sero legittime lo dimostra anche il fatto che il comune non intervenne nella 
dinamica della faida, preoccupandosi solo di evitare che gli schieramenti 
stringessero raccordi piu ampi, soprattutto di carattere sovracittadino. 

Le partes in conflitto appaiono agire come "partiti di famiglie": non anco- 
ra, cioe, schieramenti formalizzati, capaci di attingere dall'esterno la propria 
identita politica, come sarebbero state dagli anni trenta e quaranta, dalla 
seconda eta federiciana, molte delle parti in conflitto nelle citta comunali ita- 
liane. Non piu parti del vescovo (o sue awersarie) - o, come a Verona, la 
grande battaglia del 1206 «intra partem comitis et Monticulorum» - ma non 
ancora le parti cui sarebbero poi state date le colorazioni filo imperiali e pon- 
tificie. Osserva infatti Gardoni come le cronache annalistiche non riconduca- 
no alia werra tra Poltroni e Calorosi la nascita delle fazioni mantovane guel- 
fe e ghibelline, come invece, semplificando, ha fatto la storiografia locale 
moderna. Le cronache sono anche in questo caso puntuali e circostanziate, e 
riconducono l'origine delle parti guelfa e ghibellina solo all'assassinio del 
vescovo Guidotto da Correggio, nel 1235, per iniziativa di famiglie di primo 
rango (non a caso) come gli Awocati. 

6. 

I processi di costruzione della memoria ci portano alia analisi condotta da 
Enrico Faini su un episodio noto, quanto poco studiato, della storia comuna- 
le di Firenze: l'assassinio, nel 1216, del giovane Buondelmonte dei 
Buondelmonti nell'ambito di una vendetta esercitata da altri esponenti del- 
Faristocrazia fiorentina, che la cronachistica trecentesca assunse come episo- 
dio all'origine delle lotte di fazione che divisero a lungo la citta 52 . L'attenzione 

52 Ricomprendiamo in questo volume il testo pubblicato da Enrico Faini in «Annali di storia di 
Firenze», I (2006), pp. 9-36, [11/09] <http://www.dssg.unifi.it/SDF/annali/2006/Faini.htm>. 



23 



Andrea Zorzi 



dell'autore e intesa a decostruire tale "mito delle origini", rileggendo la tradi- 
zione dei diversi racconti che ne furono dati nel corso del XIII e del XIV seco- 
lo, e intrecciandola con le fonti documentarie che consentono di ricostruire 
l'identita e il profilo sociale dei protagonisti della vendetta. 

L'ambiente, in questo caso, e pienamente quello della militia urbana, 
allora egemone socialmente e politicamente a Firenze. Le vicende del con- 
flitto sono chiare nel loro svolgimento. Ad una festa per l'addobbamento di 
un cavaliere, per un diverbio, Buondelmonte dei Buondelmonti feri a un 
braccio un altro cavaliere, Oddo Arrighi dei Fifanti. Sia il Buondelmonti sia 
l'Arrighi appartenevano alia medesima fazione. E dunque, nonostante l'of- 
fesa, la vittima, dietro "consiglio" di amici e parenti, decise di fare pace, sug- 
gellandola con un matrimonio - una pratica, come e noto, che in molte 
societa non serviva solo a procurare alleanze ma anche a ristabilire equilibri 
sociali incrinati e relazioni familiari vulnerate: Buondelmonte avrebbe 
dovuto sposare la nipote di Oddo. Buondelmonte pero non mantenne fede 
alia promessa e, nel giorno stesso fissato per le nozze, quando ormai «la 
gente dall'una parte e d'altra fue raunata», ando a fidanzarsi con un'altra 
donna, appartenente alia casata dei Donati, passando sotto le case del 
Fifanti. AH'offesa fisica aggiunse cioe una provocatoria offesa al capitale 
simbolico, all'onore del suo nemico. 

Oddo Arrighi dei Fifanti valuto il da farsi insieme «con tutti li suoi amici 
e parenti ». Vagliate varie ipotesi (una bastonatura, uno sfregio perpetuo e 
infamante), il consiglio familiare prese la decisione di uccidere per vendicare 
l'ingiuria (la «vergongnia»), prevalendo l'opinione che Buondelmonte avesse 
dimostrato di non piegarsi facilmente e dunque di potersi rivelare pericoloso 
se ulteriormente provocato. Celebre e rimasto il detto («cosa fatta capo ha») 
pronunciato da uno degli amici piu autorevoli di Oddo, Mosca Lamberti, che 
avrebbe poi guidato l'esercito fiorentino nella lunga guerra contro Siena, tra 
1229 e 1235, e sarebbe stato podesta in vari comuni. La vendetta fu consu- 
mata davanti alia casa della promessa sposa tradita, che era a capo del Ponte 
Vecchio, nel luogo dove la gente era invano convenuta per partecipare al 
matrimonio. Per dare maggiore pubblicita alia ritorsione fu atteso il giorno di 
Pasqua, quando Buondelmonte attraverso il ponte a cavallo probabilmente 
per recarsi alia festa (indossava infatti «una ghirlanda in testa»). Aggredito 
da cinque persone (tra i quali lo stesso Mosca Lamberti e altri appartenenti 
alle famiglie che costituivano il nucleo di quelle convenute a consiglio: colo- 
re che consigliarono alia vendetta, cioe, aiutarono personalmente anche ad 
eseguirla), Buondelmonte fu ucciso da Oddo Arrighi dei Fifanti, che «con un 
coltello li segho le vene». 

Questi i fatti. Un testimone coevo e probabilmente imparentato con uno 
degli amici stretti del Buondelmonti, il giudice Sanzanome, tace pero del 
tutto l'episodio nei suoi Gesta Florentinorum, la storia piu antica di Firenze. 



Egli e autore anche di Firenze nell'eta romanica (1000-1211). L'espansione urbana, lo sviluppo 
istituzionale, il rapporto con il territorio, in corso di stampa. 



24 



I conflitti nell'Italia comunale 



Ai suoi occhi, evidentemente, esso non dovette apparire particolarmente 
diverso dalle altre vendette che nutrivano il tessuto ordinario di inimicizie tra 
i lignaggi fiorentini. La faida che ne segui si inseri in una tradizione di con- 
flitti che dividevano da decenni la militia consolare fiorentina. Non era, cioe, 
un fatto nuovo, e l'uccisione di Buondelmonte non dovette costituire un even- 
to particolarmente lacerante. 

Il primo a darne memoria fu invece l'anonimo della cronaca cosiddetta 
dello pseudo Brunetto (perche ritenuta in passato opera del Latini), che scris- 
se il suo testo alia fine del Duecento. Non solo egli ne diede una narrazione 
ricca di dettagli, ma anche sottolineo le diverse strategie di condotta tenute 
dal Buondelmonti e dal Fifanti. Il cronista evidenzia gli errori compiuti dal 
primo, che agi da solo e scriteriatamente, infrangendo una serie di regole d'o- 
nore e provocando oltre modo i nemici; al contrario, della parte offesa, egli 
rimarco 1'iniziale moderazione e la decisione ponderata di vendicarsi, matu- 
rata attraverso il consiglio degli amici e dei parenti. L'autore partecipa appie- 
no, vale a dire, alia cultura della vendetta, di cui conosce le logiche e le prati- 
che. Lo stesso Dante mise in bocca all'antenato Cacciaguida un giudizio seve- 
re sull'insensatezza dell'agire di Buondelmonte. 

Faini coglie con acume lo scarto interpretativo che dell'episodio fu dato 
invece dai cronisti popolani del primo Trecento, da Dino Compagni a 
Giovanni Villani a Marchionne di Coppo Stefani. Per costoro il giovane 
Buondelmonte cadde "vittima delle convenzioni del suo tempo", e la sua 
morte provoco l'inizio delle sanguinose lotte di fazione destinate a dare origi- 
ne alle parti guelfa e ghibellina. Lo slittamento nella rappresentazione del- 
l'assassinio, da episodio ordinario senza rilievo politico a evento causa prima 
della rovina di Firenze, coincise con l'affermazione del regime corporativo di 
"popolo". Se ancora la cronaca dello pseudo Brunetto individuava la frattura 
insanabile tra le parti fiorentine nei conflitti esplosi alia fine degli anni tren- 
ta, che portarono al primo esodo massiccio di cittadini nel 1239, i cronisti 
guelfi e di "popolo" anticiparono al fatto di sangue del 1216 la catena delle 
ritorsioni che avrebbe condotto alia profonda lacerazione politica della citta, 
addossandone la responsabilita all'aristocrazia di parte ghibellina, nella 
quale avrebbero poi militato le famiglie nemiche del Buondelmonti. 

Essi parteciparono, per tal via, alia campagna di delegittimazione e di 
discredito delle famiglie di tradizione aristocratica, individuando nei costumi 
di vita violenti il perno del loro modello sociale negativo. La costruzione della 
memoria operata dai cronisti del primo Trecento contribui al piu generale 
processo di magnatizzazione degli awersari politici del regime fondato sugli 
Ordinamenti di giustizia. Si errerebbe pero a ritenere che fosse la vendetta in 
se a essere presa di mira dai cronisti di "popolo". Essi tacquero infatti le ven- 
dette consumate dai membri del proprio regime. Tali pratiche, semmai, pote- 
vano rivelarsi un pretesto per la rappresentazione negativa dei nemici politi- 
ci: un elemento strumentale, cioe, non un disvalore di per se stesso, come 
mostra il successivo esempio parmense. 



25 



Andrea Zorzi 



Sempre le cronache costituiscono infatti, insieme con le fonti statutarie, 
il nucleo portante dell'analisi che Gabriele Guarisco 53 dedica alle pratiche 
della vendetta a Parma nei decenni a cavallo tra Due e Trecento. Gli apporti 
maggiori, tra i molti, della sua indagine vertono sostanzialmente su due que- 
stioni: protagonisti della cultura della vendetta furono gruppi ben connotati 
socialmente come di "popolo", in primo luogo la corporazione dei notai; le 
pratiche, le rappresentazioni e i linguaggi della vendetta interagirono stretta- 
mente con quelli della giustizia "pubblica". 

Il Chronicon parmense - di cui fu autore un notaio, rimasto anonimo, testi- 
mone diretto delle vicende cittadine dagli anni ottanta del secolo XIII - offre a 
Guarisco la memoria intenzionale di una serie di episodi in cui alcuni esponen- 
ti di "popolo" esercitarono, o cercarono di esercitare, consapevolmente la ven- 
detta contro i propri nemici. L'uccisione nel 1294, in una terra del contado, 
Olmo, del notaio Giacomo Canonica fu gestita dirertamente dal collegium nota- 
riorum, che condusse l'inchiesta in loco, consegno al podesta i responsabili e si 
vendico sui beni dei colpevoli devastandone case e proprieta: il cronista rias- 
sunse 1'episodio nei termini espliciti di una vendetta, illustrandone anche 
risvolti simbolici forti come la chiusura del palazzo del comune, luogo della 
quotidiana artivita dei notai, « donee dicta vindicta per omnia facta fuit». Nel 
1316, quando la cattura di Matteo Baratti, appartenente alia stirpe dei Neri di 
Sorbolo e ribelle del comune, nonche autore in passato dell'assassinio di un 
notaio appartenente alia famiglia Frezzoli, offri la possibilita di punire il 
responsabile, e il podesta respinse le richieste di «facere vindictam» avanzate 
dalla famiglia per mezzo del collegium notariorum, il "popolo" insorse invo- 
cando «justitia» assaltando le carceri e favorendo l'uccisione del Baratti da 
parte del figlio del notaio morto e dei suoi amici: il cronista ricorda 1'episodio 
per il suo epilogo, che vide il podesta, sedato il tumulto con l'aiuto dei magnati, 
condannare a morte e al bando i Frezzoli e i loro seguaci, agendo, secondo il 
cronista, interprete del comune sentire dei notai, «contra Deum et justitiam». 

Guarisco mette in evidenza un aspetto centrale - ma spesso miscono- 
sciuto negli studi - nelle pratiche comunali della vendetta: la loro stretta inte- 
razione, anche semantica, con il campo della giustizia. La iustitia compren- 
deva anche le pratiche vendicatrici e la vindicta indicava anche l'azione puni- 
tiva pubblica: la giustizia era, in primo luogo, un facere vindictam. Il dato 
saliente e che la giustizia penale poteva fallire nel rendere vendetta, come 
appare evidente dalla reazione dei popolani alia condanna a morte del 
Frezzoli. Andrebbe dunque rovesciato il senso comune che vuole la giustizia 
assorbire progressivamente la vendetta: e vero, semmai, che essa la espresse 
su piani giuridici ulteriori, come appare evidente proprio nei momenti in cui 
fu denegata. Di questa stretta interazione tra giustizia e vendetta era espres- 



53 Sui temi del nostro volume Gabriele Guarisco ha pubblicato anche la monografia II conflitto 
attraverso le norme. Gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII secolo, Bologna 
2005. 



26 



I conflitti nell'Italia comunale 



sione anche 1'istituto della diffidancia, attestato nella normativa parmense 
del Duecento, vale a dire la dichiarazione di inimicizia redatta in forma nota- 
rile e notificata al podesta, che legittimava pienamente il diritto a esercitare 
la vendetta e apriva la strada alle istituzioni comunali per promuovere una 
pacificazione, una volta accertata la congruita della ritorsione. 

L'analisi di Guarisco ci aiuta a cogliere anche altri aspetti della cultura del 
conflitto. Da un lato, egli sottolinea l'apparente contraddizione che a rendersi 
protagonista di un clamoroso atto di vendetta fosse uno dei gruppi sociali emi- 
nenti del "popolo": una corporazione, quella dei notai, protagonista, in altri 
momenti e in altri contesti, dell'elaborazione teorica e della esaltazione retori- 
ca delle virtu civiche della pace e dell'ordine pubblico. Nella stessa Parma, per 
esempio, gli statuti del 1316 disciplinarono l'azione della milizia comunale 
deputata all'esecuzione dei guasti contro i magnati ammantandola della 
volonta "pubblica" (cioe di "popolo") di contrapporsi alle violenze "private" dei 
magnati. Ma se il "popolo" rivendico ai propri membri e alle proprie societa- 
tes (come, analogamente, sappiamo awenire anche a Chieri e in altre citta) la 
piena legittimita del ricorso alle ritorsioni vendicatrici, dall'altro, limito vice- 
versa le prerogative giudiziarie dei magnati e il loro diritto a esercitare l'inimi- 
cizia, attraverso una legislazione che ne riduceva le prerogative di difesa. 

Il campo della vendetta appare cioe occupato, in questo periodo, dal "popo- 
lo". In altri termini, la vendetta non appare un attributo della militia cittadina, 
bensi una pratica delle relazioni sociali e politiche consapevolmente perseguita 
e rappresentata, neH'immaginario e nella memoria, anche dagli altri gruppi 
sociali. Si potrebbe ipotizzare che i nuovi gruppi di "popolo" agissero, nelle loro 
pratiche vendicatrici, secondo modalita e stili inizialmente elaborati dall'aristo- 
crazia urbana. Cio non cambia pero i termini del discorso: le abitudini della 
vendetta non ebbero connotazioni sociologicamente di classe, ma rappresenta- 
rono una risorsa diffusa dell'agire sociale (per chi potesse permetterselo, indi- 
pendentemente dallo status), un patrimonio culturale elaborato da soggetti 
molteplici (a cominciare dai gruppi notarili), e una legittima pratica dell'azione 
politica (come ci mostrano anche i manuali della pedagogia civica). 

8. 

Un contesto di forte confronto tra "popolo" e magnati e anche quello ana- 
lizzato da Ignazio Del Punta a Lucca nei primissimi anni del Trecento. La 
fonte e, in questo caso, diversa da quelle prevalentemente utilizzate in questo 
tipo di indagini: una lettera della compagnia mercantile-bancaria dei 
Ricciardi inviata nell'aprile del 1303 dall'ufficio centrale di Lucca alia dipen- 
denza di Londra 54 . In essa i direttori della societa informano i soci in 



54 Ignazio Del Punta ha pubblicato 1'intero corpus delle Lettere dei Ricciardi di Lucca ai loro 
compagni in Inghilterra (1295-1303), presentazione del volume a cura di A. Castellani, con 
introduzione di I. Del Punta, Roma 2005. Egli e autore anche di Mercanti e banchieri lucchesi 
nel Duecento, Pisa 2004. 



27 



Andrea Zorzi 



Inghilterra di una vendetta perpetrata dal consorzio nobiliare dei da 
Tassignano nei confronti di un membro delle compagnie armate rionali, 
Pietrino Guidolini, che «era molto amato da' popolari». La notizia intercala il 
flusso consueto di comunicazioni di natura economica, perche il fatto appare 
foriero di possibili aggravamenti di una congiuntura politica gia difficile per 
i gruppi sociali antagonisti del "popolo" allora al potere. 

La lettera ricorda infatti come ormai nel comune «facasi giusstisia 
seghondo li chapitoli e ordinamenti di popolo», e come «semo in ghrande 
ispese di messa di chavalli e di paghare tutto di» per finanziare l'esercito in 
guerra contro Pistoia, sotto la minaccia di ronde di «berovieri» e «pichonali» 
che vanno «predando e disfacendo chase [di] chi non pagha». Un clima di 
aperta intimidazione, dunque, originato appena due anni prima dail'assassi- 
nio del capo popolano Opizzone degli Opizzi per mano di alcuni membri di 
casate guidate dagli Antelminelli, che aveva provocato una furente vendetta 
popolana, con l'incendio di palazzi e torri appartenenti ai lignaggi responsa- 
bili dell'omicidio, la cattura e la pubblica decapitazione dei responsabili, e il 
bando delle famiglie coinvolte. La tensione era dunque sotto traccia, e ogni 
evento poteva fare precipitare la situazione. Le preoccupazioni dei banchieri, 
d'altra parte, erano fondate: di li a pochi anni, nel 1308, il regime di "popolo" 
avrebbe emanato nuovi statuti, comprensivi di dure misure antimagnatizie e 
della lista dei «casatici et potentes» sottoposti a discriminazioni politiche e 
giuridiche gravose, che avrebbero determinato l'esodo dalla citta di gran 
parte del ceto mercantile e bancario che aveva fatto grande la citta nel secolo 
precedente. 

In effetti, i soci della compagnia dei Ricciardi appartenevano quasi tutti a 
lignaggi destinati a essere magnatizzati. Come mostra bene Del Punta, si 
comprende pertanto perche gli autori della lettera, guidati dal direttore della 
societas, Ricciardo Guidiccioni, pur simpatizzando per i da Tassignano auto- 
ri della vendetta, esprimessero preoccupazione per il momento non facile sia 
della loro societa (che era in aperta crisi) sia dei rapporti politici tra le forze 
in campo. Essi pertanto non lesinarono critiche a «li piue savi della chasa» 
per non aver impedito la « grande follia e oltrago», che ora pesava su tutti i 
grandi lucchesi («or asai ci pesa di loro brighe e danno»). 

L'atto vendicatorio era in realta lineare; assai piu irto era invece il conte- 
sto politico. La vendetta era stata determinata dall'inatteso assassinio di un 
rampollo dei da Tassignano, Guiduccio, per mano del Guidolini, mentre i due 
stavano passeggiando insieme in citta, «venivano amindue insieme chome 
amici», e la vittima non «si guardava da lui ne Hi atri della chasa di nulla». 
L'aggressione fu spiegata in base a una precedente violenza subita da Pietrino 
Guidolini per mano di alcuni «fanti di messer Charlo da Tassignano», paren- 
te di Guiduccio, che «lo ferioro e fecer vilania». Il popolano aveva evidente- 
mente premeditato a lungo di ripagare l'offesa, e si era fatto amico del giova- 
ne Guiduccio in attesa del momento piu adatto per risarcire il suo onore. 
L'indomani del fatto i da Tassignano strapparono il Guidolini alle milizie 
comitatine che lo avevano catturato e lo stavano portando in citta per conse- 



28 



I conflitti nell'Italia comunale 



gnarlo alia giustizia. Dopo un rapido interrogatorio, che probabilmente pun- 
tava a cerziorare le ragioni che lo avevano spinto all'assassinio, egli fu ucciso 
immediatamente. 

Per il nostro discorso il dato piu rilevante della vicenda appare la conce- 
zione speculare tra vendetta e giustizia che emerge nello schema culturale 
degli autori della lettera. La giustizia pubblica si mobilito rapidamente, infat- 
ti: dapprima mettendo immediatamente al bando il Guidolini con una taglia 
elevata per la sua cattura, poi condannando come ribelli e traditori del comu- 
ne i da Tassignano responsabili della sua uccisione, che si erano resi contu- 
maci alia citazione in giudizio. Si noti come la giustizia pubblica si fosse limi- 
tata a chiamare in giudizio i responsabili di entrambe le violenze, per accer- 
tare, in primo luogo, i fatti. Fu il darsi contumaci da parte dei da Tassignano 
a farli riconoscere colpevoli dell'omicidio del Guidolini, senza nemmeno ten- 
tare di fare valere il loro diritto alia vendetta. Inoltre, come ricordano gli 
estensori della lettera, il Guidolini non si trovava nella condizione di «isban- 
dito», che lo avrebbe reso vulnerabile senza conseguenze penali. Dunque, 
fare riconoscere la legittimita della vendetta sarebbe stato un po' meno sem- 
plice per i da Tassignano, che probabilmente non si fidarono ne ritennero 
congrua l'azione della giustizia pubblica, che pure si era immediatamente 
attivata per consegnare al podesta il Guidolini dopo che questi aveva ucciso il 
loro congiunto. Per questo essi preferirono ottenere piena e veloce soddisfa- 
zione procedendo da se alia "giustizia", ricalcando - si noti - le procedure di 
quella pubblica: nota infatti la lettera come essi «disaminorono» (termine 
giuridico per «interrogarono») il Guidolini «chome fussero podesta e chapi- 
tanio», e poi ne squartarono il cadavere come si usava fare nei confronti dei 
traditori, perche come tale fu evidentemente awertita l'offesa da parte loro. 

Ancora piu interessante e il giudizio che gli estensori della lettera danno 
dell'operato del comune e dei da Tassignano. Mentre questi ultimi agirono ai 
loro occhi «chome folli», ben diverso sarebbe stato ricorrere alia giustizia 
pubblica: «magore onore era loro la gusstisia d'arebe fatta lo Chomune», che 
nel mettere immediatamente il bando sulla cattura del Guidolini sembrava 
promettere che del suo maleficio (una vendetta sproporzionata) ne sarebbe 
stato «fatto grande giusstisia». Una lettura teleologicamente improntata 
potrebbe interpretare la posizione degli autori come ormai favorevole all'af- 
fermazione della giustizia pubblica sulle pratiche della vendetta. In realta, 
come ha mostrato anche il coevo caso di Parma, il ricorso alia giustizia del 
podesta era un'opportunita che si offriva in alternativa alia vendetta, a secon- 
da delle contingenze e delle convenienze. In altri termini, non solo era neces- 
sario potersi permettere demograficamente ed economicamente la vendetta 
per poterla attuare, ma, prima di procedervi, andavano attentamente valuta- 
ti anche il momento politico e le opportunity giuridiche. 

Agli occhi degli estensori della lettera, l'errore dei da Tassignano non fu 
quello di aver esercitato la vendetta, bensi quello di averla compiuta nel 
momento sbagliato, sottovalutando l'umore politico del momento e non 
accorgendosi che il "popolo" era «molto indegnato» e sosteneva che «sono 



29 



Andrea Zorzi 



fatti podesta e chapitani a fare gusstisia», e che tutti ormai parlavano «d'una 
boccha: Facasi gusstisia seghondo li chapitoli e ordinamenti di popolo». In 
questa voce comune del "popolo" lucchese echeggia l'equivalenza 
giustizia/vendetta degli slogan gridati dal "popolo" di Parma. La chiosa e 
pungente: «Or chosie sono forti li chapitoli loro: che tut'avere non richom- 
prere le tesste», vale a dire, che nemmeno tutte le ricchezze dei da Tassignano 
avrebbero potuto rinegoziare la loro condanna al bando come traditori e 
ribelli del comune, dati i rapporti di forza all'interno del regime. A essere stig- 
matizzata non era la strategia ritorsiva, ma la tattica maldestra con cui essa 
era stata attuata. 

Forse anche come conseguenza di un fatto cosi clamoroso come quello che 
vide coinvolti i nobili da Tassignano e il popolano Guidolini, la legislazione anti- 
magnatizia inserita negli statuti del 1308 regolo il diritto alia vendetta aperta- 
mente in favore del "popolo": i magnati che avessero commesso una vendetta 
su altri magnati o su popolani erano sanzionati; viceversa, nessuna pena era 
prevista per i popolani che si fossero vendicati, nemmeno se a danno di altri 
popolani. La legislazione tutelava il diritto alia vendetta: chi avesse colpito due 
volte la vittima o i suoi parenti, prima che questi avessero avuto la possibilita di 
vendicarsi o di concedere la pace, sarebbe stato sanzionato, fosse magnate o 
popolano. Una campagna di discredito dei magnati fu posta in atto anche a 
Lucca dalla cronachistica allineata con i regimi di "popolo": gli Annales del 
domenicano Tolomeo, per esempio, mentre ricordano i guasti alle case dei da 
Tassignano promossi dal "popolo" nel 1310, tacciono invece completamente i 
fatti del 1303. Menzionarli avrebbe significato fissare nella memoria cronachi- 
stica cittadina l'omicidio, per mano di un esponente di "popolo", di un giovane 
aristocratico: e cio avrebbe rovesciato pericolosamente lo stilema che indivi- 
duava nei soli magnati il modello negativo di cirtadino. 



9- 

I conflitti analizzati da Giovanni Ciccaglioni sono invece quelli emersi 
all'interno della societa politica di Pisa tra la cacciata di Uguccione della 
Faggiola nel 1316 e l'affermazione di Ranieri di Donoratico come "difensore 
del popolo" nel 1323 55 . La base documentaria dell'analisi e costituita da tre 
nuclei: un paio di resoconti (diplomatico e cronachistico) degli awenimenti 
che nel maggio 1322 sfociarono in gravi rumores e violenze; una serie di deli- 
berazioni consiliari successive a quella data; e alcune rubriche statutarie 
aggiunte nel 1323 al Breve del popolo in vigore dal 1313. 

Anche in questo caso un conflitto tra famiglie, quelle nobiliari {milites) 
dei Lanfranchi e dei da Caprona, originato dal controllo degli uffici del comu- 
ne e delle risorse ad essi collegati, era alia base di tensioni ramificate che 
attraversavano gli schieramenti politici. I Lanfranchi uccisero Guido figlio di 

55 Giovanni Ciccaglioni ha in corso di stampa il volume Poteri e spazi politici a Pisa nella prima 
meta del XIV secolo. 



30 



I conflitti nell'Italia comunale 



Lippo da Caprona, grande consigliere di Ranieri di Donoratico che, alia morte 
del nipote Gherardo nel 1320, era stato eletto capitano delle truppe merce- 
narie e aveva awiato una sistematica rimozione dagli uffici di coloro che ave- 
vano governato Pisa insieme al nipote. Un informatore di Giovanni II 
d'Aragona, e dunque un osservatore esterno, descrive Lippo da Caprona 
come «commotus occisione filii » e desideroso di «satiari sanguine illorum 
qui consci fuerunt de dicta morte, et nichil inde temperamentum in iudican- 
do tenebit». A «romore di popolo» i Lanfranchi furono catturati e giustiziati, 
aprendo la stura a una serie di violenze che culminarono con l'uccisione di tre 
popolani e la caccia all'uomo a un leader dei gruppi intermedi di "popolo" 
(bottegai, piccoli mercanti), Coscetto da Colle, che dopo la morte di Gherardo 
da Donoratico aveva awersato la politica filonobiliare di Ranieri, e che fini 
brutalmente "giustiziato" (vale a dire, speditivamente tagliato a pezzi e getta- 
to in Arno). 

In altri termini, l'uccisione originaria fece emergere tensioni latenti tra i 
vari gruppi che si contendevano il potere a Pisa in quegli anni: non solo tra i 
lignaggi aristocratici, ma anche tra questi e i popolani, tra i ghibellini e i guel- 
fi. L'aspetto piu rilevante dell'analisi di Ciccaglioni consiste nella ricostruzione 
delle diverse rappresentazioni che degli awenimenti del maggio del 1322 die- 
dero i vari protagonisti attraverso la costruzione di memorie differenti, e per 
nulla condivise, in petizioni indirizzate al Consiglio del comune nelle settima- 
ne successive. Gli "Anziani di popolo" ottennero la «bailia» di riformare l'uffi- 
cio del « conservator pacifici et quieti status Pisane civitatis et comitatus», inca- 
ricandolo di indagare sui fatti di maggio, presentati come lesivi della convi- 
venza cittadina: i leaders del "popolo" si proposero cioe come custodi degli 
interessi della citta (e del suo contado) nel suo complesso e non di una sola 
pars. Cio costrinse Ranieri di Donoratico a farsi nominare « defensor populi» 
per rafforzare la sua posizione nel regime: egli approfitto delle torture inflitte 
dal "capitano del popolo" a un notaio accusato di essersi schierato con i nobili 
nei tumulti di maggio per rivendicare a se l'immagine di vero tutore dei popo- 
lani, argomentando che «ipse erat defensor populi et nollet quod populares 
paterentur iniuriam». A sua volta, Lippo da Caprona ricorse agli "Anziani" per 
accreditare di essersi comportato lealmente al fianco di Ranieri, e per fugare 
l'impressione di avere agito contro la volonta del "popolo", apparendogli gra- 
vissimo «quod diceretur quod ipse fecisset in aliquo contra voluntatem populi 
vel displicuisse alicui». Anche i lignaggi dei Lanfranchi e dei Gualandi si dife- 
sero dall'accusa di essersi armati nel corso dei rumores argomentando che la 
rubrica dello statuto che vietava tale pratica ai nobili valeva solo per i nobili 
guelfi e non per i ghibellini che agissero, come avevano fatto loro, «pro defen- 
sione et bono statu civitatis Pisane et populi». 

Le diverse argomentazioni dei vari protagonisti convergevano dunque nel 
rivendicare un comune operato per il "buono e pacifico stato" della citta e del 
"popolo". L'appello, da posizioni e interessi diversi da parte di attori tra loro in 
conflitto, a uno dei valori civici che nutrivano Fideologia comunale svelava la 
natura strumentale dei concetti che contribuivano a elaborarla: tali valori (tra 



31 



Andrea Zorzi 



i quali anche quelli di "pace", "concordia", "giustizia", "bene comune", etc.) non 
erano inconsistent! o vuote espressioni retoriche, ma non vanno intesi nem- 
meno quale patrimonio esclusivo di un gruppo sociale o di un regime determi- 
nate, tanto meno di quelli di matrice "popolana", come testimonia il caso pisa- 
no. Lo stesso Ciccaglioni rammenta l'esempio di Taddeo Pepoli, signore di 
Bologna pochi anni dopo Ranieri di Donoratico, che enfatizzo i valori della 
pace e della giustizia per legittimare il proprio potere. 

La relativita del concetto di pacifico e tranquillo stato invocato da vari 
attori sociali e politici e analizzata da Ciccaglioni sottolineando la consapevo- 
le elaborazione o, come ora si usa dire, il "valore performativo" del linguag- 
gio politico da parte dei diversi competitor^ Spostando l'accento dai conte- 
nuti espressi dal lessico politico all'elaborazione dei linguaggi imbastiti dai 
protagonisti politici nel corso dei conflitti si pud pervenire, in effetti, a una 
piu affinata constatazione dell'inadeguatezza di stereotipi interpretativi come 
quelli che vorrebbero i regimi di "popolo" come unici fautori e interpreti di 
politiche di tutela dell'ordine pubblico di contro a nobili, magnati e signori. 
Come mostra bene l'analisi di Ciccaglioni, il discorso politico comunale era, 
viceversa, il prodotto di una pluralita di componenti e di autori diversi. 

10. 

Non l'ordine civico ma la pace all'interno dei rioni urbani, nella dimen- 
sione piu locale, e invece l'oggetto dell'analisi che Emanuela Porta Casucci 56 
dedica alle risoluzioni dei conflitti davanti a notai da parte degli abitanti delle 
parrocchie fiorentine di San Frediano e di San Felice in Piazza tra il 1335 e il 
1365. La base documentaria e costituita dalla ricchissima serie di libri di 
imbreviature dei notai che furono attivi in quel trentennio (i rogiti comples- 
sivi sono oltre 6.000), confrontata con la normativa statutaria coeva e con 
alcune testimonianze cronachistiche. Circa un decimo dei documenti (610) 
riguarda latamente i modi di risoluzione delle dispute: di questi ben 377 sono 
i compromessi, circa la meta i lodi arbitrali e 80 le paci. 

Le due parrocchie si trovavano in Oltrarno ed erano periferiche: la vita 
che vi si svolgeva riguardava in larga misura i residenti, a differenza delle par- 
rocchie del centro citta, dove quotidianamente si riversavano, per lavoro e 
per affari, molti abitanti delle varie zone della citta e del contado. Come nota 
giustamente l'autrice, cid spiega il numero apparentemente ridotto delle paci 
documentate nell'arco di trent'anni: "solo" 80 per mano di "soli" 40 notai dei 
circa cento che sono attestati aver rogato nelle parrocchie in quel lasso di 
tempo; dunque 2-3 paci l'anno. Ma basta spostarsi nelle parrocchie centrali 
della citta per vedere impennare i dati intorno alia dozzina di paci sottoscrit- 



56 Sui temi del nostro volume Emanuela Porta Casucci ha pubblicato anche Le pacifra priva- 
ti nelle parrocchie fiorentine di San Felice in Piazza e San Frediano: un regesto per gli anni 
l335-!365 negli «Annali di storia di Firenze», IV (2009), pp. 195-241, [11/09] 
<http://www.dssg.unifi.it/SDF/annali/2009/P0rta_Casucci.htm>. 



32 



I conflitti nell'Italia comunale 



te davanti a ciascun notaio (come attestato, per esempio, dalle imbreviature 
di un rogatario attivo nel popolo di San Lorenzo tra il 1339 e il 1343): dove 
pulsava la vita economica e politica della citta, la conflittualita era inevitabil- 
mente piu intensa. 

Tanto piu interessante e dunque il caso rappresentato da realta sociali 
periferiche e apparentemente piu "tranquille" come quelle delle parrocchie 
fiorentine dell'Oltrarno, residenza di gruppi sociali variegati: lignaggi premi- 
nenti, e soprattutto artigiani e imprenditori in quello di San Felice in Piazza, 
piu prossimo al fiume; segnato invece da una piu forte immigrazione di comi- 
tatini e di forestieri e dalle attivita conciarie e del ciclo della manifattura della 
lana quello di San Frediano, dove abitavano molti futuri "ciompi". Ma anche 
"solo" 80 paci coinvolsero circa il 5% della popolazione residente nelle due 
parrocchie: circa 180 persone in conflitto, e circa 300 complessivamente 
coinvolte come testimoni, procuratori, fideiussori e patrocinatori. Dunque un 
microcosmo significativo proprio nella sua ordinarieta. 

L'attenzione dell'autrice si concentra solo sulle paces e non sul comples- 
so dei rogiti attinenti alle diverse modalita di pacificazione. Cio per vari moti- 
vi: innanzitutto la mole della documentazione relativa alle altre tipologie di 
atti (compromessi e lodi); la laconicita informativa di rogiti ellittici come i 
compromessi; la difficolta di pervenire ad accordi definitivi testimoniata dal- 
l'awicendamento degli arbitri, dalle rinunzie a mandati e ad accordi gia rag- 
giunti, etc.; e, viceversa, la compiutezza della risoluzione dei conflitti offerta 
dai veri e propri atti di pace. Paci certe, dunque, per quanto sempre fragili, 
oggetto di un case study sviscerato in molte direzioni, talune note anche ad 
altri contesti di studio, altre originali. 

Per esempio, se si riconferma anche nelle scritture dei notai fiorentini la 
pratica di sintetizzare gli eventi del conflitto e di non accennare mai esplici- 
tamente alle sue cause, la presenza di ipoteche, di quietanze finanziarie e di 
donazioni immobiliari accanto ai rogiti di pace e indubbia attestazione delle 
transazioni economiche che sottostavano a molte composizioni. Anche a 
Firenze emerge la duplice tipologia dello strumento della pace messa in luce 
a suo tempo dai pionieristici studi di Antonio Padoa Schioppa 57 - giudiziale, 
come atto giuridico richiesto per sconti di pena, ma anche extraprocessuale, 
senza legame alcuno con le procedure della giustizia pubblica -, che qui si 
legge piu chiaramente legata ai tempi di accordo: perlopiu brevi, entro 2-3 
settimane dallo scontro violento, per le paci extragiudiziali; piu lunghi, 
anche a distanza di anni, per quelle che facevano seguito a procedure di tri- 
bunale. Notazione interessante, per queste ultime, e il loro riferirsi, in un 
contesto di modesta condizione sociale, soprattutto a casi di aggressione 
contro nunzi e altri ufficiali giudiziari in occasione di notifiche di bandi e 
citazioni e di arresti. 



57 Padoa Schioppa, Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi cit.; e Id., Delitto e 
pace privata nel diritto lombardo cit. 



33 



Andrea Zorzi 



La varieta dei rogiti notarili fiorentini consente anche di rilevare le diffe- 
rent! pratiche di pacificazione: i casi di rissa episodica tra individui rispetto 
ai conflitti piu strutturati, talora vere e proprie faide, tra gruppi consortili. I 
primi, in genere, avevano luogo all'aperto e venivano sedati davanti al notaio 
nella sua bottega o in case private, fondaci e botteghe; la modalita prevalen- 
te era la pace concessa dall'offeso. I conflitti di piu lunga durata venivano 
composti invece attraverso una pace reciproca, dettagliata nelle prescrizioni 
e nelle garanzie, che vincolava gli appartenenti ai due schieramenti parenta- 
li, spesso elencati individualmente: lo stato di conflitto era descritto in questi 
casi in termini espliciti di "inimicizia". Due aspetti rituali appaiono attributi 
prevalenti per quest'ultimo tipo di pace: lo scambio del bacio tra le parti, e il 
loro aver luogo in chiese o conventi, con lo scopo evidente di conferire sacra- 
lita all'atto di riappacificazione. 

Le casistiche indagate mostrano dunque come, a meta Trecento, in una 
delle maggiori metropoli dell'Occidente cristiano, lo stato di quotidiana con- 
flittualita attraversasse tutti i gruppi sociali, dagli artieri piu modesti (fale- 
gnami, sellai, cardatori, etc.) ai lignaggi di maggior rango, sia magnatizi sia 
popolani, e come lo stato di inimicizia riguardasse gruppi familiari e consor- 
tili che potevano permettersi, come a Mantova all'inizio del secolo preceden- 
te, di sostenere il conflitto nel tempo - di declinare cioe il sistema vendicato- 
rio in una prospettiva spaziale e temporale complessa, alimentando il senso 
di appartenenza e la tutela dell'onore. 

11. 

L'onore dell'individuo dipendeva infatti anche dall'adempimento dei doveri 
della vendetta, secondo un radicato convincimento sociale che emerge, per 
esempio, dall'analisi degli insulti che erompevano in occasione di risse e aggres- 
sioni. Alberto Maria Onori l'ha collocata nel contesto piu ampio della regola- 
mentazione delle pratiche vendicatrici e pacificatrici nel corso del Trecento in 
aree di insediamento semi urbano o decisamente rurale, ma pur sempre comu- 
nali, come le toscane Valdinievole e Valleriana 58 . L'indagine si fonda principal- 
mente su tre tipologie documentarie ricorrenti in temi come questi: atti notarili, 
registri giudiziari e norme statutarie. Sulla base di alcuni esempi, Fautore rico- 
struisce come anche in aree montane, che il senso comune ritiene spesso arre- 
trate o marginali, si esprimesse una costante tensione tra la diffusa approvazio- 
ne sociale del ricorso alia vendetta e l'azione delle istituzioni tesa a riconoscere e 
legittimare tali pratiche per ricondurre i conflitti in un alveo di pace. 

Anche in quest'area si riscontrano sia la legittimazione della vendetta 
attraverso la sua regolamentazione normativa (e il caso, per esempio, dello 



58 Su queste aree Alberto Maria Onori ha pubblicato anche Massa e Cozzile dalle origini all'eta 
comunale, Pistoia 1989; Id., Peseta dalle origini all'eta comunale, Pistoia 1994; e Id., Vicende 
umane ed evoluzione delle istituzioni nel territorio di Uzzano dalle origini alia fine del 
Trecento, in Uzzano. Percorsi nella storia, a cura di Id., Pescia 2004, pp. 13-42. 



34 



I conflitti nell'Italia comunale 



statuto del castello di Uzzano del 1339), sia la messa in campo da parte del 
comune di appositi «paciarii et pacificatores» che si interponessero tra le 
parti per alleviare lo « status tribolationis» della comunita e per ricomporre le 
inimicizie e discordie (come disposto, per esempio, dallo statuto di Pescia 
anch'esso del 1339). Gli atti notarili e giudiziari mostrano anche come a esse- 
re coinvolti nei conflitti fossero prevalentemente individui di modesta condi- 
zione sociale, al pari di quanto aweniva nella Firenze coeva. Onori rileva 
come nella vicaria della Valdinievole lo strumento del confino (che poteva 
consistere nella residenza coatta anche per poche ore) fosse usato dall'uffi- 
ciale lucchese anche per sottrarre temporaneamente un individuo al contesto 
di relazioni conflittuali in cui si trovava coinvolto e per favorire in tal modo 
una soluzione pacifica. 

Soprattutto, e merito di Onori avere recuperato un vecchio, ma non data- 
to, studio di Salvatore Bongi sulle ingiurie, le contumelie e gli improperi quali 
emergono dagli atti giudiziari della Lucchesia dei decenni centrali del secolo 

XIV. II lavoro e rimasto a lungo ignorato dagli storici perche apparentemen- 
te stravagante: alia luce della nuova consapevolezza su talune pratiche socia- 
li esso appare invece pienamente valorizzabile. Da alcuni frammenti, infatti, 
emerge con piena evidenza la pratica disonorante di insultare pubblicamen- 
te chi avesse rinunciato a esercitare la vendetta: la registrazione delle testi- 
monianze conserva memoria delle ingiurie e lascia trasparire il tessuto di 
emozioni, di rancori e di passioni che divideva gli individui. Espressioni forti 
- del tenore: «Va' va' non ai tue vecongnia? Va' vendica la morte del figliuo- 
lo tuo che fue ucciso», «Menti per la gola che sai che tuo padre fue uciso. 
Fanne la vendecta, che bene ti dei vergongnare ad apparire tra lie genti», 
«Troia merdosa che tu se', va' fa' la vendecta de' nipoti tuoi che ti furon morti 
e gittati in sul sollio», etc. - palesano quanto fosse vivo nel sentire comune 
l'idea secondo cui rinunziare o comunque non essere in grado di farsi ven- 
detta fosse un comportamento disonorevole, un'offesa ai familiari colpiti, 
quasi un venir meno a un dovere sociale. 

Onori sottolinea un elemento centrale al quale molti studi non dedicano 
forse la dovuta attenzione: vale a dire, come la vendetta non fosse un atto 
individuale e privato, ma una pratica socializzata e pubblica. L'aiuto e il con- 
siglio dei parenti e degli amici erano considerati fondamentali: chi li avesse 
evitati o perduti era considerato un individuo isolato o incapace di garantirsi 
il consenso dei suoi sodali. Soprattutto, da una fonte eccezionale come que- 
sta, emerge evidente come la volonta di vendicarsi andasse dichiarata, doves- 
se essere conclamata, resa nota a tutta la comunita. A tutela della reputazio- 
ne dell'individuo e dell'onore della sua famiglia, in primo luogo, ma anche per 
consentire di attivare le reti sociali di mediazione e composizione del conflit- 
to. L'altezza cronologica cui si spinge lo studio di Onori, alle soglie del secolo 

XV, ci indica, infine, la lunga durata della cultura della vendetta e della pace, 
indipendentemente dalle aree geografiche e dai regimi politici. 



35 



Andrea Zorzi 



12. 



Pur affrontando una varieta di aspetti relativi alle pratiche di vendetta e 
di pacificazione, le ricerche qui raccolte e i loro risultati piu significativi non 
ambiscono certo a coprire l'intera gamma delle tematiche sui conflitti 
nell'Italia comunale. Molte questioni non solo restano fuori dalla presente 
ricognizione ma attendono ancora uno sviluppo o un piu adeguato approfon- 
dimento. Mi limito, conclusivamente, a indicare alcune prospettive che le 
indagini potrebbero darsi nei prossimi tempi. 

Credo che una riconsiderazione meriti innanzitutto il tema della vio- 
lenza. Esso e ricorrente negli studi storici, benche si sia dimostrato molto 
"scivoloso", se si osservi come sia spesso finito con l'essere declinato tasso- 
nomicamente (illustrando le differenze tra la violenza della guerra, della 
famiglia, delle istituzioni, delle religioni, del potere, etc.) alia ricerca di 
spiegazioni causali rivelatesi altrettanto spesso tautologiche (nei termini: 
"la societa e violenta perche la violenza influisce sui comportamenti socia- 
li", etc.). Mi sembra anche significativo rilevare come nei dizionari storici - 
che rivelano lo stato del discorso storico corrente - si continuino a dedica- 
re voci alia "violenza" ma non ancora al "conflitto", a segno di quanto il 
primo tema risulti tuttora piu familiare agli storici rispetto al secondo, che 
appare forse piu concettualizzato 59 . In quest'ambito, mi paiono da tenere 
presenti le recenti riflessioni sulla violenza di Wolfgang Sofsky, che ne ha 
rilevato l'ubiquita nelle societa del passato e in quelle attuali, e la sua impli- 
cazione reciproca con la civilta, in una spirale continua di disciplina e di 
volonta di sottrarsi alle norme giuridiche e agli obblighi sociali 60 . Rilevante 
appare soprattutto l'indicazione di metodo: la violenza non e legata ad 
alcun motivo particolare, ogni spiegazione che se ne prova a dare appare 
tanto significativa quanto generica; l'obiettivo della ricerca deve essere 
allora quello di non presumere cause, ma di desumere un senso interpreta- 
tive dalla descrizione analitica dei processi, dei rituali e delle rappresenta- 
zioni della violenza 61 . Per questa via, mi pare si apra anche la possibilita di 
riscrivere un argomento ancora troppo spesso fermo ai celebri studi sull'e- 
tologia dell'aggressivita e della guerra di Konrad Lorenz e di Irenaus Eibl- 
Eibesfeldt, secondo i quali l'universalita dei conflitti fra gli esseri umani 
sarebbe data principalmente da tre fattori: il mantenimento delle distanze 



59 Cfr., per esempio, J. Morsel, Violence, in Dictionnaire du moyen age, ed. par C. Gauvard et 
alii, Paris 2002, pp. 1457-1459; o Gauvard, Violenza cit. Della ricchissima bibliografia sulla vio- 
lenza nelle societa storiche, cfr. da ultimo La violence et le judiciaire du moyen age a nos jours. 
Discours, perceptions, pratiques, ed. par A. Follain et alii, Rennes 2008. 

6U Cfr. W. Sofsky, Saggio sulla violenza, Torino 1998; Id., II paradiso della crudelta. Dodici saggi 
sui lato oscuro deU'uomo, Torino 2001. 

61 Si vedranno utilmente anche G. Balandier, An anthropology of violence and war, in 
« International social science journal*, 38 (1986), pp. 499-511; The anthropology of violence, ed. 
by D. Riches, Oxford 1986; e Anthropology of violence and conflict, ed. by B.E. Schmidt, I.W. 
Schroder, London 2001. 



36 



I conflitti nell'Italia comunale 



tra gruppi culturali, il reperimento delle risorse necessarie alia soprawi- 
venza, il rafforzamento dell'identita 62 . 

Nelle ricerche future sui conflitti nelle societa urbane italiane andra tenu- 
ta in considerazione anche l'attenzione emergente che viene posta alia cosid- 
detta storia delle emozioni in una chiave di lettura piu affinata rispetto alia 
storia "annaliste" delle sensibilita, mettendo in discussione il paradigma del 
processo di civilizzazione delineato da Norbert Elias in termini di controllo, 
repressione e disciplinamento dei comportamenti e delle emozioni 63 . Il con- 
trollo e la gestione delle passioni, delle paure, degli odi e della varieta di stati 
d'animo e di emozioni che i conflitti catalizzavano negli individui e nelle stra- 
tegic degli schieramenti 64 , sono gia stati oggetto di indagine in alcuni studi 
recenti dedicati ad altre societa. Barbara H. Rosenwein, per esempio, ha 
indagato le emozioni della vendetta nell'alto medioevo, mettendo in eviden- 
za come ogni "comunita emozionale", vale a dire ogni gruppo sociale che 
esprimeva le proprie valutazioni ed espressioni emotive in modo specifico, 
percepiva in modo diverso le emozioni della vendetta, come un dovere fami- 
liare da assolvere senza collera, come stato di invidia, come espressione di 
crudelta, etc. 65 . Paul R. Hyams ha mostrato come nell'Inghilterra normanna, 
nonostante la monarchia offrisse crescenti strumenti giudiziari e la chiesa un 
sistema di valori pacificatori, gli uomini e le donne continuarono a lungo a 
preferire la vendetta e le faide come modi per riparare i torti perche offriva- 
no piena soddisfazione ai rancori emotivi rispetto ai desideri di riconciliazio- 
ne 66 . Daniel Lord Smail, studiando gli atti giudiziari al civile di Marsiglia tra 
la meta del secolo XIII e l'inizio del XV, ha potuto evidenziare come i con- 
tendenti utilizzassero l'arena processuale non tanto come sede di confronto 
razionale quanto come palcoscenico sul quale esprimere pubblicamente le 
proprie emozioni, i rancori, gli insulti e vendicarsi in tal modo sui propri 
nemici davanti a una comunita di astanti con cui negoziare le sanzioni socia- 



62 Cfr. K. Lorenz, II cosiddetto male. Per una storia naturale dell'aggressione [1967], Milano 
1974; I. Eibl-Eibesfeldt, Etologia della guerra [1975], Torino 1979. Cfr. da ultimo O. Oasi, F. 
Massaro, Vendicativita e vendetta. Perche a volte non sappiamo dimenticare, Milano 2004. 

63 La bibliografia e ormai vastissima. Mi limito a ricordare, per gli studi medievistici, le raccolte 
di saggi: Anger's past. The social uses of an emotion in the middle ages, ed. by B.H. Rosenwein, 
Ithaca 1998; Codierungen von Emotionen im Mittelalter = Emotions and sensibilities in the 
middle ages, hrsg. von Ch.S. Jaeger, I. Kasten, Berlin 2003; Emotions in the heart of the city, 
I4 ,h -l6' h century, ed. by E. Lecuppre-Desjardin, A.-L. Bruaene, Turnhout 2005; Emotions 
medievales, ed. par P. Nagy, in «Critique», 716-717 (2007); Le sujet des emotions au moyen age, 
ed. par P. Nagy, D. Boquet, Paris 2009. 

64 Spunti importanti sul controllo delle emozioni nei comuni italiani sono ora in C. Lansing, 
Passion and order. Restraint of grief in the medieval Italian communes, Ithaca 2007, p. 33 e 
segg. e 166 e segg., in particolare, per i conflitti. 

65 Cfr. B.H. Rosenwein, Visualizing a dispute resolution: Peter of Albano's protected zone, in 
Conflict in medieval Europe cit., pp. 85-107; Ead., Les emotions de la vengeance, in La ven- 
geance. 400-1200 cit., pp. 237-257; ed Ead., Emotional communities in the early middle ages, 
Ithaca 2006. 

66 Cfr. P.R. Hyams, Nastiness and wrong, rancor and reconciliation, in Conflict in medieval Europe 
cit., pp. 195-218; Id., Rancor & reconciliation in medieval England, Ithaca 2003. Cfr. anche W.I. 
Miller, Humiliation, and other essays on honor, social discomfort and violence, Ithaca 1993. 



37 



Andrea Zorzi 



li 67 . Kiril Petkov, infine, in una ricerca dedicata al rito di riconciliazione del 
bacio che le parti si scambiavano in segno di pace in varie societa del basso 
medioevo, ha dedicate un'attenzione specifica aH'"economia emozionale" del 
rituale, indagando le motivazioni delle parti, gli effetti dei gesti e dell'uso 
mnemonico del corpo, quali strumenti di costruzione di un sistema di valori 
coerente con la morale e con l'ordine sociale 68 . 



13- 

Qualche parola in phi vorrei infine dedicarla alia dimensione politica del 
conflitto. Mi riferisco in primo luogo ad alcuni filoni della ricerca sociale che 
hanno solo sfiorato il corpo grosso degli studi storici condotti in questi anni, e 
che mi paiono, viceversa, suscettibili di poterne rinnovare ulteriormente le pro- 
spettive, se ben spesi nell'analisi di societa in mutamento come quelle storiche. 
Penso alle riflessioni di alcuni esponenti del cosiddetto "realismo politico" con- 
temporaneo sulle teorie del conflitto e sull'endiadi amico-nemico, e in particola- 
re agli studi di Julien Freund e di Gianfranco Miglio sulle radici concettuali della 
conflittualita "privata" e della conflittualita "politica" 69 . Questo filone di pensiero, 
che indaga alcuni dei concetti chiave della politica, antica e moderna - forza, 
liberta, decisione, responsabilita, sicurezza, bene comune -, nel presupposto che 
l'essenza, i mezzi e gli strumenti della politica appartengano a un mondo di rela- 
zioni in cui il conflitto ha una inevitabile rilevanza centrale, si riallaccia agli studi 
di Carl Schmitt sulle categorie del politico e, tra queste, in modo particolare a 
quelle che indagano le identita dei gruppi sociali legate al "nomos della terra"™. 

Le riflessioni sui fondamenti violenti della politica sembrano poter offri- 
re alcune importanti chiavi interpretative per indagare la complessita di 
esperienze di societa come quelle urbane italiane in eta comunale, e per 
cogliere la pluralita di dimensioni che la politica assunse nelle pratiche e nelle 
rappresentazioni del potere. In particolare, esse possono fornire alcuni ele- 
menti per meglio comprendere come una societa cosi apparentemente con- 
flittuale e violenta, lacerata da divisioni e discordie, fu nondimeno capace di 
durare nel tempo e di praticare forme di convivenza politica consensuali. 

67 Cfr. Smail, Hatred as a social institution in late-medieval society cit. Cfr. ora anche Les discours 
de la haine. Recits et figures de la passion dans la cite, ed. par M. Deleplace, Villeneuve d'Ascq 2009. 

68 Cfr. K. Petkov, The kiss of peace. Ritual, self and society in the high and late medieval West, 
Leiden 2003. Cfr. Anche Y. Carre, Le baiser sur la bouche au moyen age. Rites, symboles, men- 
talites a travers les textes et les images (XF-XV siecles), Paris 1993. 

M Cfr. J. Freund, II terzo, il nemico, il conflitto. Materiali per una teoria del politico, a cura di A. 
Campi, Milano 1995, in particolare il saggio L'amico e il nemico: un presupposto del politico 
[1965], ivi, pp. 47-154; Amicus (inimicus) hostis. Le radici concettuali della conflittualita 'pri- 
vata' e della conflittualita 'politica', a cura di G. Miglio, Milano 1992, in particolare il saggio di 
P.P. Portinaro, Materiali per una storicizzazione della coppia 'amico-nemico', ivi, pp. 219-310. 
70 Cfr. C. Schmitt, Le categorie del "politico". Saggi di teoria politica, a cura di G. Miglio, P. 
Schiera, Bologna 1972; Id., II nomos della terra nel diritto internazionale dello "Jus publicum 
Europaeum", a cura di F. Volpi, Milano 1991. Sul potere come «rapporto di forze», e «a un certo 
punto un rapporto di guerra», sono importanti anche le riflessioni di M. Foucault, Bisogna 
difendere la societa, a cura di M. Bertani, A. Fontana, Milano 2009. 



38 



I conflitti nell'Italia comunale 



Indagando, vale a dire, in primo luogo le forme e gli strumenti di espressio- 
ne e di elaborazione della violenza, i modi e le culture attraverso i quali i con- 
flitti furono praticati, gestiti e rappresentati: per coglierne la dimensione che 
potremmo dire "costituzionale" 71 . 

Si tratta allora di concentrare 1'attenzione su un sistema di gestione del 
conflitto che, per soddisfare gli interessi economici e politici, non attinse solo 
all'ideologia esplicita di parole d'ordine come "concordia", "pace", "securi- 
tas", "buon governo", etc., ma adotto logiche interne al circuito della violen- 
za. Un sistema centrato sulla sua gestione, ma orientato al consenso e alia 
integrazione sociale, nella consapevolezza che l'esperienza individuale e col- 
lettiva, le relazioni sociali e politiche, si fondavano sulla cultura dell'amicizia 
e dell'inimicizia, sui valori dell'onore dell'individuo e del lignaggio. E che 
occorreva imparare (ed educare) a gestire tali relazioni. Gestire l'inimicizia 
significava pertanto attingere alle reti di amicizia, coltivare il consilium, con- 
trollare e incanalare le emozioni e le passioni. 

Furono tre pratiche, in particolare, emerse in varie configurazioni negli 
studi qui raccolti e in altri, a legittimare il conflitto nella societa comunale: la 
vendetta come meccanismo equilibratore del conflitto, la faida come gestio- 
ne nel tempo delle reti di amicizia e inimicizia, la pace come obiettivo politi- 
co a un tempo privato e pubblico. Esse contribuirono all'integrazione sociale, 
e questo aiuta a cogliere i motivi di fondo che spiegano la tenuta sul lungo 
periodo delle istituzioni comunali, perche, cioe, una societa apparentemente 
dilaniata da conflitti dimostro una durevole capacita di tenuta dei suoi ordi- 
namenti politici 72 . 

In altri termini, la spiegazione non risiederebbe solo nell'attivazione di 
una politica di disciplinamento e di nuove regole, e nell'elaborazione di una 
ideologia del buon governo, ma rintraccerebbe alcune ragioni dello stare 
insieme anche in pratiche informali della politica. E questa la ragione di 
fondo che induce a evidenziare i limiti di un'interpretazione centrata solo 
sulla politics delle politiche formali, pubblicistiche e istituzionali. Le istitu- 
zioni, nell'accezione di pubbliche e collettive, non riflettono l'intera sfera 



71 Per un primo approfondimento di queste questioni, rinvio a Zorzi, "Fracta est civitas magna 
in tres partes" cit. Spunti fondamentali sono in P. Schiera, II Buongoverno "melancolico" di 
Ambrogio Lorenzetti e la "costituzionale faziosita" della citta, «Scienza e politica. Per una sto- 
ria delle dottrine politiche», 34 (2006), pp. 93-108, e, risalendo, in Otto Brunner in particolare 
in II concetto moderno di costituzione e la storia costituzionale del medioevo, in Id., Per una 
nuova storia costituzionale e sociale, a cura di P. Schiera, Milano 1970, pp. 1-20: vale a dire una 
storia non centrata sulle istituzioni e sullo stato bensi «sugli uomini e sui gruppi umani», e che 
aiuti a comprendere la strutturazione dei poteri politici. Sui temi del conflitto e della faida come 
modo riconosciuto legittimo di soluzione delle controversie, e poi un riferimento d'obbligo lo 
studio di Brunner su Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen 
Verfassungsgeschichte Osterreichs im Mittelalter, 5" edizione epurata, Wien 1965, sulla quale e 
stata condotta l'edizione italiana: Id., Terra e potere. Strutture prestatuali e premoderne nella 
storia costituzionale dell'Austria medievale, a cura di P. Schiera, Milano 1983. 
12 Societa d'ordine si rivelano anche quelle signorili dei secoli centrali del medioevo, attraversa- 
te da faide e conflitti di cui ricerche recenti hanno rilevato l'ordinarieta: cfr., in particolare, D. 
Barthelemy, Chevaliers et miracles. La violence et le sacre dans la societe feodale, Paris 2004. 






Andrea Zorzi 



della politica. Vi sono luoghi diversi dove cogliere l'attivita politica, un'area di 
"opacita" costituita da pratiche sociali legittimate, e dunque a loro volta rico- 
noscibili come istituzioni. 

Significativo appare soprattutto il momento in cui una pratica sociale 
diventa essenziale per le istituzioni. A ben vedere, il riconoscimento delle 
relazioni sociali e politiche fondate sull'amicizia e suirinimicizia era il pre- 
supposto dell'integrazione sociale e della tenuta "costituzionale" dell'ordina- 
mento politico comunale. Educare alia vendetta e alia valutazione delle 
opportunity ritorsive, favorire le occasioni di sedazione e pacificazione, signi- 
ficava rendere soddisfazione alle parti, puntare aU'equilibrio sociale e quindi 
all'integrazione politica. In altri termini, la tenuta sul lungo periodo delle isti- 
tuzioni comunali non era insidiata dalla cultura della vendetta. Le relazioni di 
amicizia e di inimicizia, ben temperate attraverso i meccanismi equilibratori 
della vendetta, si configuravano come fattori ordinari di integrazione sociale 
e politica. 

Il vero pericolo per l'ordinamento comunale era rappresentato dai con- 
flitti - che potremmo chiamare "asimmetrici" 73 - che non rendevano soddi- 
sfazione alle parti, che non generavano consenso, che vedevano la sopraffa- 
zione di una pars sull'altra. Da qui l'ossessione nel discorso politico comuna- 
le per le colligationes, per le partes che puntavano a creare supremazia e 
dunque squilibrio, per le fazioni che si affrontavano per il predominio asso- 
luto, escludendone, con il bando e con la magnatizzazione, i nemici politici. 
Era soprattutto il meccanismo dell'esclusione dagli uffici e dalla cittadinanza, 
insieme con il drammatico corollario delle distruzioni delle case e dei beni 
immobili, il principale fattore di disgregazione della concordia civica 74 . 

Schematizzando, si potrebbe dire che la vendetta e la faida erano simme- 
triche e puntavano aU'equilibrio, il conflitto tra le parti, il bando e l'esclusione 
erano invece asimmetrici e puntavano alio squilibrio. La vendetta e infatti un 
conflitto consensuale. Mario Sbriccoli ha invitato ad annoverare tra gli aspet- 



73 Uso qui il termine "asimmetrico" con una funzione euristica, per indicare il carattere non equi- 
librate, non consensuale e non legittimato, di talune forme di conflitto. Esso e ora in voga tra i 
politologi per indicare Fazione politica del terrorismo internazionale: cfr., per esempio, A. Mack, 
Why big nations lose small wars: the politics of asymmetric conflict, in « World politics*, 27 
(l975)> PP- 175-200; I. Arreguin-Toft, How the weak win wars. A theory of asymmetric conflict, 
in « International security*, 26 (2001), pp. 93-128; e J.P. Dunne, M.D.C. Garcia-Alonso, P. 
Levine, R.P. Smith, Managing asymmetric conflict, in «Oxford economic papers», 58 (2006), 
pp. 183-208. 

74 La bibliografia sulle fazioni e ormai vasta. Per l'eta comunale mi limito a ricordare: G. Masi, II 
nome delle fazioni fiorentine de' Bianchi e de'Neri, in «Nuovi studi medievali. Rivista di filolo- 
gia e di storia», 3 (1927/28), pp. 34-70; J.K. Hyde, Contemporary views on faction and civil stri- 
fe in thirteenth- and fourteenth-century Italy, in Violence and civil disorder in Italian cities cit., 
pp. 273-307; S. Chojnacki, In search of the Venetian patriciate: families and factions in the 
fourteenth century, in Renaissance Venice, ed. by J.R. Hale, London 1973, pp. 47-90; V. Villani, 
Lotte di fazione, governi di popolo e politica antimagnatizia nei comuni marchigiani dei seco- 
li XIII e XIV, in Istituzioni e societa nelle Marche (secc. XIV-XV), Ancona 2000, pp. 7-134; G. 
Milani, L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre citta italiane tra 
XII e XIV secolo, Roma 2003; e A. Rehberg, Clientele e fazioni nell'azione politica di Cola di 
Rienzo, in Id., A. Modigliani, Cola di Rienzo e il comune di Roma, Roma 2004. 



40 



I conflitti nellltalia comunale 



ti della giustizia "comunitaria locale", destinata a risolvere i conflitti tra vicini, 
tutte le pratiche come «vendette e ritorsioni, negoziati e accordi, transazioni e 
composizioni, mediazioni e pad private, patti, condiscendenze, rinunce, per- 
doni e remissioni». Secondo lui, nell'Italia comunale, la vendetta e la pace 
erano la giustizia ed erano pertanto condivise e diffuse, mentre la pena e il 
processo ex officio sembravano «non corrispondere se non per tratti, e in spe- 
ciali circostanze, all'idea di giustizia elaborata e introiettata dalle comunita». 
Sbriccoli, in sostanza, invita a «prendere atto» che, «riflettendo su quelle cul- 
ture e su quelle mentalita», si dovrebbe «forse dire "giustizia" la prima, 
"repressione" la seconda»: cosi si andrebbe «molto piu vicini al segno». In 
sostanza, secondo Sbriccoli, la vendetta apparteneva alia giustizia condivisa e 
diffusa, «la sola vera giustizia pensabile ed accettabile» 75 . 

La vendetta apparteneva alia sfera della giustizia condivisa e negoziata, il 
bando no. La legittimazione normativa e le occasioni di mediazione del con- 
flitto puntavano a non fare infrangere la soglia dell'equilibrio tra le parti, pre- 
disponendo delle regole «equilibrate» del gioco politico. E per questo che il 
conflitto tra amici e nemici era parte della costituzione, anche «materiale», 
del comune, apparteneva alia sfera della politica pura e dura, fondata sulle 
relazioni di amicizia e inimicizia, sui valori dell'onore dell'individuo e dei 
lignaggi. 



' Cfr. Sbriccoli, Giustizia negoziata, giustizia egemonica cit, pp. 349-350. 



41 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari 

a Mantova* 

di Giuseppe Gardoni 
1. Premessa 



L'esistenza di conflitti' in seno alia societa mantovana sin dallo scorcio 
del secolo XII, e ancor piu al principio del successivo, pud essere desunta - 
analogamente a numerose altre realta - dalla lettura delle fonti narrative 2 . 

* Esprimo un sentito ringraziamento ad Andrea Zorzi per avermi dato l'occasione di prendere parte 
al Seminario da lui organizzato. A lui e ad Andrea Castagnetti, Isabella Lazzarini e Gian Maria 
Varanini va la mia gratitudine per aver letto una prima stesura di queste pagine. Segnalo che il 
presente lavoro rientra in un piu ampio disegno di studi sulla societa mantovana in eta comunale. 
Abbreviazioni: ASDMn = Archivio Storico Diocesano di Mantova; ASMi = Archivio di Stato di 
Milano; ASMn = Archivio di Stato di Mantova; AG = Archivio Gonzaga; MV = Mensa Vescovile; 
OC = Ospedale Civico; PF = Pergamene per Fondi. 

' Per quanto riguarda la giustizia medievale, ed in particolare i diversi sistemi di risoluzione delle 
dispute, basti qui il rimando a The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe, a cura di W. 
Davies e P. Fouracre, Cambridge 1986; L'infrajudiciaire du moyen age a I'epoque contemporaine, 
a cura di B. Garnot, Dijon 1996; Ch. Wickham, Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione 
delle dispute nella Toscana del XII secolo, Roma 2000; Criminalita e giustizia in Germania e in 
Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed eta moderna, a cura di M. 
Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001; M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, 
Bologna 2005. Per una panoramica storiografica: A. Zorzi, Giustizia criminale e criminalita 
nell'Italia del tardo medioevo: studi e prospettive di ricerca, in«Societa e storia», 11 (1989), pp. 
923-965. Si veda inoltre I. Lazzarini, Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giu- 
diziarie nell'Italia del medioevo (secoli XIII-XV), in «Societa e storia», 58 (1992), pp. 825-845. Per 
il tema qui esaminato sono da tenere poi in debita considerazione A. Zorzi, "Ius erat in armis". 
Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo, in Origini dello Stato. Processi difor- 
mazione statale in Italia fra medioevo ed eta moderna, a cura G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, 
Bologna 1994, pp. 609-629; Id., Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani 
nell'Italia comunale, in Criminalita e giustizia cit., pp. 13-34; Id., La cultura della vendetta nel 
conflitto politico in eta comunale, in Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch, a cura di R. 
Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2002, pp. 135-170. A questi studi si aggiunga ora la monografia di 
G. Guarisco, II conflitto attraverso le norme. Gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII 
secolo, Bologna 2005. Ulteriori indicazioni bibliografiche e puntuali riferimenti al piu ampio qua- 
dro storiografico sono reperibili nelle pagine di Andrea Zorzi introduttive a questo volume. 
2 Sono numerosi i casi che potremmo addurre a titolo d'esempio, basti accennare qui al noto epi- 
sodio pisano di fine secolo XII, tramandato da un cronista contemporaneo ai fatti. La costruzio- 
ne di un nuovo ponte suU'Arno nel 1182 da parte di un gruppo di famiglie scalfi la preminenza 
della famiglia che sino ad allora aveva controllato con la sua torre l'unico ponte preesistente. 
Un'ingiuria fu il pretesto per lo scatenarsi della lotta: al gruppo costituito dalle famiglie Dondi, 
Gualandi, Bocci, Galli, se ne oppose un altro, non meno importante, dando origine a «lotte, ucci- 



43 



Giuseppe Gardoni 



Tra i diversi episodi ricordati dai cronisti mantovani una valenza del tutto 
particolare assume - e tale dovette apparire gia ai contemporanei - quello 
che contrappose dal 1207 al 1213 le famiglie Poltroni e Calorosi 3 : gli stessi cro- 
nisti per definirlo - lo si vedra - ricorsero al termine "guerra". Del resto e 
lecito presumere che nelle cronache sia rimasta memoria degli episodi piu 
eclatanti, a discapito di altri, forse perche, possiamo presumere, ritenuti 
"minori". 

Dello scontro accesosi fra Poltroni e Calorosi sono rimaste tracce assai 
eloquenti anche in un manipolo di atti notarili 4 . Attraverso tali carte d'archi- 
vio, carte che costituiscono l'ossatura di questo contributo, seguiremo questa 
faida 5 nel suo evolversi, nel suo concreto manifestarsi, e tenteremo di scor- 
gerne, per quanto possibile, le cause, conoscerne i protagonisti. Non solo. 
Avremo modo di fare riferimento ad altri due episodi non meno significativi. 
Di questi - si ponga attenzione - non s'e serbata memoria nelle cronache cit- 
tadine, ma solo in documenti d'archivio. Entrambi, dunque, andrebbero col- 
locati fra quei conflitti destinati, come si e poco sopra supposto, a non essere 
altrimenti noti. Uno di essi, neH'istrumento notarile che lo attesta, viene 
esplicitamente definito werra. 

Ecco dunque emergere una delle peculiarity degli episodi verso i quali ci 
apprestiamo a rivolgere la nostra attenzione: siamo in presenza di conflitti 

sioni, distruzioni e incendi e tanta discordia che in quell'anno non poterono essere eletti i con- 
soli*. L'origine del conflitto non e nota, ma va con ogni probabilita individuata «nei grossi van- 
taggi di tipo economico e sociale che l'esercizio del patronato sul nuovo ponte implicava». Cfr. C. 
Sturmann, La "domus" dei Dodi, Gaetani e Gusmari, in Pisa nei secoli XI e XII: formazione e 
caratteri di una classe di governo, Pisa 1979, pp. 223-336, alle pp. 318-319, da dove sono state 
tratte anche le citazioni; G. Garzella, Ceti dirigenti e occupazione dello spazio urbano a Pisa 
dalle origini alia caduta del libero comune, in J ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale, 
Atti del III convegno (Firenze, 5-7 dicembre 1980), Firenze 1983, pp. 237-266, a pp. 244-245. 
Sempre a titolo d'esempio ricordiamo anche E. Artifoni, Una societa di "popolo". Modelli istitu- 
zionali, parentele, aggregazioni societarie e territoriali adAsti nel XIII secolo, in «Studi medie- 
vali», XXIV (1983), pp. 545-616, qui alle pp. 572-581. 

3 Awertiamo che in questa sede abbiamo adottato la dizione Calorosi, anziche quella piu utilizzata di 
Calarosi o Callorosi, perche da noi ritenuta piu rispondente alia forma utilizzata nella documentazio- 
ne. La stessa considerazione va estesa ai Caffari, meglio noti alia storiografia come Gaffari/Gaffarri. 

4 Gli atti che utilizzeremo furono in parte resi noti da F. C. Carreri, Di alcune torri di Mantova e 
di certi aggruppamentifeudali e allodiali nelle citta e campagne lombarde, in «Atti e Memorie 
della R. Accademia Virgiliana di Mantova» (1905), pp. 4-7 dell'estratto. 

5 Rinunciando a fornire una bibliografia esaustiva sul tema "faida", ci si limita qui a rimandare a 
O. Brunner, Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storiografia costituzio- 
nale dell'Austria medievale, Milano 1983 (ed. or. 1965); ai saggi di Andrea Zorzi, intitolati "Ius 
erat in armis" cit., e La faida Cerchi-Donati, in Id., La trasformazione di un quadro politico. 
Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune alio Stato territoriale, Firenze 1995, pp. 
61-86, nonche alia bibliografia ivi citata. Ricordiamo inoltre, nonostante sia relativo ad un perio- 
do piu tardo rispetto a quello da noi esaminato, il singolo caso studiato in A. Gamberini, La faida 
e la costruzione della parentela. Qualche nota sulle famiglie signorili reggiane alia fine del 
medioevo, in « Societa e storia», 94 (2001), pp. 659-677. Per un inquadramento generale del pro- 
blema sia sufficiente il rimando a E. Artifoni, Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale, 
in La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Eta contemporanea, a cura di N. Tranfaglia e 
M. Firpo, II, Torino 1986, pp. 461-491. E appena il caso infine di evocare l'influenza che anche 
sulla storiografia italiana hanno esercitato due noti studi di Jacques Heers: II clan familiare nel 
medioevo. Studi sulle strutture politiche e sociali degli ambienti urbani, Napoli 1976 (ed. or. 
1974); Partiti e vita politica nell'Occidente medievale, Milano 1983 (ed. or. 1977). 



44 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



che emergono in massima parte, o solo, da documenti notarili. Ai meccani- 
smi che hanno presieduto alia loro conservazione, dobbiamo dunque la pos- 
sibility di poterli analizzare, sia pur nei limiti che quelle stesse fonti impon- 
gono, giacche, come si vedra, non tutti sono conoscibili e ricostruibili in ugual 
maniera. 

Possiamo cosi porre in evidenza una circostanza di tutto rilievo anche dal 
punto di vista metodologico, owero l'opportunita di studiare la "guerra" 
Poltroni-Calorosi sulla base di due diverse tipologie di fonti, notarili e lette- 
rarie. Avremo inoltre la possibility di scorgere il primo costituirsi entro la 
societa cittadina di aggregazioni familiari indicate nella prassi notarile come 
partes: partiti di famiglie non ancora caricati di valenze ideologiche e quindi 
non ancora caratterizzati da quel bipartitismo maturo che portera fra gli anni 
venti e trenta del Duecento anche i partiti mantovani a saldarsi alle piu ampie 
fazioni intercittadine 6 . 

2. La «werra» fra Poltroni e Calorosi 

2.1. II racconto dei cronisti 

Prendiamo le mosse dall'oggetto principale dell'indagine, il conflitto che 
coinvolse Poltroni e Calorosi, un conflitto che per la tradizione storiografica 
mantovana coincise con lo scoppio delle lotte civili e condusse alia nascita delle 
fazioni guelfa e ghibellina 7 : e una lettura che va quantomeno rivista, come si 

6 Per una visione generate della nascita e del ruolo delle partes cittadine si confrontino G. Tabacco, 
Ghibellinismo e lotte di partito nella vita comunale italiana, in Federico II e le citta italiane, 
Palermo 1995, pp. 335-343; G. Milani, L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a 
Bologna e in altre cittd italiane tra XII e XIV secolo, Roma 2003, pp. 67-74; R- Bordone, I ceti 
dirigenti urbani dalle origini comunali alia costruzione dei patriziati, in Le aristocrazie dai 
signori rurali al patriziato, a cura di Id., Roma-Bari 2004, pp. 84-87; G. M. Varanini, 
Aristocrazie epoteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d'ltalia, in 
Le aristocrazie cit., pp. 130-131. Si consideri poi J.-C. Maire Vigueur, Cavalieri e cittadini. 
Guerra, conflitti e societa nell'Italia comunale, Bologna 2004 (ed. or. Paris 2003), pp. 411-415. In 
generale, per tutto quanto concerne i partiti guelfo e ghibellino si veda da ultimo il volume Guelfi 
e ghibellini nell'Italia del Rinascimento, a cura di M. Gentile, Roma 2005. 

7 Secondo Scipione Agnello Maffei {Gli annali di Mantova, in Tortona, appresso Nicolo e fratelli 
Viola, 1675) l'anno 1208 fu «memorabile a Mantova, per le discordie tra due principali Case», le 
quali, «venendo a private discordie*, finirono per dividere «tutta la Citta nelle loro fattioni. Erano 
i Poltroni favoriti dalla Nobilta, e i Calorosi dal Popolo». Federico Amadei {Cronaca universale 
della citta di Mantova, I, a cura di G Amadei, E. Marani, G Pratico, Mantova 1954 (l'opera risa- 
le al secolo XVIII), p. 334) dopo aver ricordato che nell'anno 1208 i Mantovani fecero esperienza 
«dentro della citta loro que' perniciosi effetti della civile discordia», cosi presenta le famiglie coin- 
volte: «Viveano, nemiche tra di esse, due assai possenti famiglie: una nominata de' Calorosi, spal- 
leggiata dal corpo nobile: l'altra nominata de' Poltroni, od anco Poledroni, sostenuta dal corpo 
popolare. Quindi quest'ultima, essendo la piu forte, giunse a scacciar quella de' Calorosi fuori 
Mantova a forza d'armi » . Carlo D'Arco (Nuovi studi intorno alia economia politica del municipio 
di Mantova a' tempi del medio-evo d'ltalia, Mantova 1847, p. 76) annota come «di civili discor- 
die apertamente apparsero gli indizii fino all'anno 1208 quando i Calorosi ed i Poltroni, due poten- 
ti famiglie di Mantova, tenevano divise le opinioni dei cittadini, favorendo i primi il partito dei 
nobili; i secondi quello della plebe e del popolo». In tempi piu vicini Giuseppe Coniglio {Dalle ori- 
gini al comune autonomo, in Mantova. La storia, I. Dalle origini a Gianfrancesco primo mar- 
chese, Mantova 1958, p. 151) ha scritto: «Agli inizi del secolo XIII Mantova era travagliata da 
aspre lotte di fazioni che combattevano fra loro fino all'ultimo sangue per awicendarsi al governo 



45 



Giuseppe Gardoni 



avra modo di ribadire". Iniziamo dalle cronache. Negli Annates Mantuani, 
opera anonima redatta con ogni probability fra la fine del Duecento e gli inizi 
del Trecento, quindi in ambito bonacolsiano", ma tradita in un codice del 
secolo XV, si trovano registrati con estrema laconicita awenimenti occorsi a 
partire dalla fine del secolo XI, la maggior parte dei quali invero attengono 
alia realta Veronese e non a quella mantovana 10 . 

E con l'anno 1183 - l'anno, si noti, della pace di Costanza - che in maniera 
sempre piu dertagliata vi trovano posto fatti riferibili in maniera specifica a 
Mantova. Proprio in corrispondenza di quell'anno e riportata la notizia dell'ucci- 



del comune [...]. Una prima grave manifestazione dello spirito fazioso si ebbe nel 1208. Erano in 
lotta i Calorosi, di piu antica origine e di tendenze aristocratiche, da una parte e dall'altra i Poltroni 
o Poledroni, di tendenze piu democratiche [...]. Le fazioni cittadine presero presto i nomi dei due 
partiti dominanti nella vita politica italiana: guelfi e ghibellini». Mario Vaini [Dal comune alia 
signoria. Mantova dal 1200 al 1328, Milano 1986, p. 177) si limita a registrare che «nel 1208 le 
ostilita fra Callarosi e Poltroni segnano l'inizio delle lotte civili». 

8 Segnaliamo che il conflitto Poltroni-Calorosi non e ignorato dalla piu recente storiografia: cfr. 
M. Vallerani, L'affermazione del sistema podestarile e le trasformazioni degli assetti istituzio- 
nali, in Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia, Torino 1998, pp. 385-426: 
412-413; Milani, L'esclusione dal comune cit., p. 69 e p. 76. 

9 Relativamente al periodo bonacolsiano rimane insuperato il fondamentale contributo di P. 
Torelli, Capitanato di popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi della signoria 
bonacolsiana, in «Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova», XIV-XVI (1923), 
pp. 73-166, riedito poi in Id., Scritti di storia del diritto italiano, Milano 1959, pp. 375-480, da 
cui si cita; si veda anche Vaini, Dal comune cit., pp. 211-268. 

10 L'opera va attribuita ad un anonimo autore vissuto a Mantova fra la seconda meta del Duecento e 
gli inizi del Trecento; si ritiene che egli sia stato testimone degli awenimenti che narra ad iniziare 
dall'anno 1265, awenimenti che vengono riportati con dovizia di particolari. I riferimenti all'epoca 
anteriore potrebbero essere stati attinti da almeno due diverse fonti. La prima parte, riguardante gli 
anni 1095-1178 e distinta dalle seguenti con una specifica awertenza («Supradicta millessima non 
sunt continuata, et magis pertinent ad Veronenses. Et ista inferiora pertinent ad Mantuanos, et 
erunt descripta millessima et consules regnantes») sembra tradire un'origine Veronese. La seconda, 
relativa agli anni 1183-1264, di argomento mantovano, venne con ogni verosimiglianza redatta sulla 
scorta di una compilazione preesistente e di altro autore. Ci si potrebbe chiedere se il serrato succe- 
dersi degli awenimenti registrati in questa seconda "sezione", ed in particolare il ricordo dei convul- 
si awenimenti politici interni, non possa essere dovuto alia volonta di presentare un periodo di 
oscure vicende in antitesi con l'eta bonacolsiana. Ma questa non e che un'ipotesi, una possibile pista 
di ricerca. Si deve ricordare inoltre che la cronaca, per quanto e noto, e stata tradita in un solo codi- 
ce quattrocentesco della Biblioteca Marciana di Venezia. II primo a pubblicarla fu Carlo D'Arco nel 
1855 nella rivista «Archivio storico italiano*. Segui nel 1866 l'edizione curata da Georg Heinrich 
Pertz nel XIX tomo della serie Scriptores dei Monumenta Germaniae Historica, che l'intitolo 
Annates Mantuani, privandola della parte iniziale dedicata agli anni 1095-1178, edita a parte con il 
titolo Annates breves fra le cronache di Verona. E a questa edizione che faremo di seguito riferi- 
mento. Non si pud fare a meno di registrare la mancanza di un'analisi piu aggiornata di questa fonte 
narrativa, una analisi che potrebbe essere utilmente raccordata al problema della tradizione cronis- 
tica Veronese. Per ora e possibile rimandare alle succinte considerazioni svolte da E. Faccioli, Le ori- 
gini e il Duecento, in Mantova. Le lettere, I. La tradizione virgiliana. La cultura nel medioevo, 
Mantova 1959, pp. 356-357. Un accenno agli Annates Mantuani riserva anche Pietro Torelli (Aspetti 
caratteristici della storia medioevale Mantovana, in «Atti e memorie dellAccademia virgiliana di 
Mantova», XXII (1931), II, pp. 3-18), il quale, definendoli «un vecchio e smilzo libro di storia citta- 
dina, scritto negli ultimi decenni del duecento*, afferma che la «sostanza e d'una veridicita a tutta 
prova, e la prova e nei moltissimi document!, che pur possediamo, del periodo: si cammina quindi 
su terreno sicuro». Si veda anche Torelli, Capitanato di popolo cit., p. 389, n. 3l.Vanno segnalate 
pure le brevi note premesse aU'edizione curata da E. Marani (Anonymi auctoris, Breve Chronicon 
Mantuanum ab anno 1095 ad annum 1309 sive Annates Mantuani, Nuova edizione con traduzio- 
ne e note a cura di E. Marani, Mantova 1968, pp. 7-9). 



46 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



sione di un dominus: Ugolino «de 01devrandis»". Data la natura della fonte e la 
mancanza di ulteriori informazioni, non e possibile avanzare alcun giudizio in 
merito a questo episodio, ne ad esso sembra doversi necessariamente correlare 
quanta viene registrato per l'anno successivo: l'affidamento, e per la prima volta 
a quanto e dato conoscere 12 , del governo della citta ad un magistrato unico' 1 . 

Un analogo fatto e ricordato per il 1189, quando sarebbe stato ucciso 
Comesotus'*, personaggio che alio stato delle ricerche difficilmente pud essere 
identificato con un qualche esponente noto della societa cittadina mantovana. 

Si puo sin d'ora rilevare come tali informazioni attengano a episodi sin- 
goli e isolati, per i quali non disponiamo di alcun altro elemento utile per 
poterne ricercare una plausibile spiegazione, e soprattutto per poterli inscri- 
vere nel solco di discordie urbane. 

Ben diverso e invece il ricordo di un fatto collocato sotto l'anno 1207: «Et 
in ipso anno incepta fuit guerra Poltronorum et Calarosorum» 15 . Segue 
un'annotazione relativa all'espulsione da Verona della pars dei Monticoli" e 
alia conquista del castrum di quella citta da parte della fazione dei conti 17 . 
Non paia un caso che i due episodi siano ricordati l'uno di seguito all'altro. 
Tale schematica e serrata successione di awenimenti sembra preludere al 
riflesso che le vicende di Verona, della pars Estense e dei "partiti" ad essa col- 
legati o ad essa opposti, e in generale della Marca Veronese, avranno da quel 
momento in poi su quelle mantovane 18 . Basti qui accennare brevemente all'al- 
leanza stretta nell'estate del 1207 da Mantova con il marchese Azzo VI d'Este 
e il conte Bonifacio di Verona 1 "; alia serie di podesterie assunte a Mantova da 
parte dello stesso Azzo VI e da parte di Aldevrandino d'Este fra il 1207 ed il 



" Annales Mantuani cit., ad annum: «Et eo tempore interfectus fuit dominus Ugolinus de 
01devrandis». 

12 Ibidem: «[...] episcopus Grasciuvinus fuit potestas Mantue*. 

13 Si veda I. Lazzarini, Podesta, giudici, capitani mantovani in eta comunale, in / podestd 
dell'Italia comunale. Parte I. Reclutamento e circolazione degli ufficialiforestieri (fine XII sec- 
meta XIV sec), a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000, pp. 141-145, qui a p. 142. 

14 Annales Mantuani cit., ad annum: «[...] et in tertio anno Comessotus interfectus fuit [...]». 

15 Ibidem. 

" Ibidem: «[...] et expulsa fuit pars Monticulorum de Verona; et captum fuit castrum Verone a 
parte comitis de mense Septembris » . 

17 Per Fepisodio si vedano L. Simeoni, II comune Veronese sino ad Ezzelino e il suo primo sta- 
tute, in Id., Studi su Verona nel medioevo, II, Verona i960, pp. 5-129, a pp. 35-37; A. 
Castagnetti, Le citta della Marca Veronese, Verona 1991, pp. 249-251; G. M. Varanini, 
Istituzioni, societa e politica nel Veneto dal comune alia singoria (secolo XIII-1329), in II 
Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca, a cura di A. 
Castagnetti e G. M. Varanini, Verona 1991, pp. 263-422, alle pp. 274-276; Id., II comune di 
Verona, la societa cittadina ed Ezzelino III da Romano (1239-1259), in Nuovi studi ezzelinia- 
ni, a cura di G. Cracco, Roma 1992, I, pp. 115-65, alle pp. 116-117. Per il coinvolgimento nelle 
vicende della Marca Veronese della citta di Ferrara e in specie degli Estensi, si veda anche A. 
Castagnetti, Societa e politica a Ferrara dall'eta postcarolingia alia signoria estense (sec. X- 
XIII), Bologna 1985, pp. 198-200. 

18 Basti per ora il rimando a Vaini, Dal comune cit., pp. 180-181. Puo non essere superfluo ricor- 
dare che dal 1239 Mantova venne compresa entro la Marca che da allora fu denominata 
Trevigiana e non piu Veronese: A. Castagnetti, La Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV), 
Torino 1986, pp. 80-81; Id., Le citta cit., p. 29. 

" Liber privilegiorum comunis Mantue, a cura di R Navarrini, Mantova 1988, n. 181, 1207 agosto 28. 



47 



Giuseppe Gardoni 



1213 20 ; ai prestiti elargiti in quello stesso torno di tempo da alcuni cittadini 
Mantovani, ed in particolare da parte dei Poltroni e dei Caffari, ai sostenitori 
del partito estense 21 . 

Stando aH'anonima cronaca dunque nel 1207 sarebbe divampata una vera 
e propria "guerra" nella citta di Mantova, una guerra che oppose i Poltroni ai 
Calorosi. Non pud non destare attenzione la coincidenza cronologica fra que- 
sto fatto e l'alleanza dei Mantovani con lo schieramento politico guidato dagli 
Estensi, tanto che - come parrebbe voler suggerire l'autore degli Annales - si 
potrebbe essere indotti ad istituire fra i due eventi un nesso di causa-effetto. 
Ma si cadrebbe cosi in errore, poiche, come mostreremo, il conflitto era in 
corso gia da qualche anno. 

La stessa fonte non manca di seguirne gli sviluppi: si da notizia dell'ucci- 
sione di Bulsino «de Poltronibus» da parte di «Bertolotus Calarosus» nel 
1209 22 , e della presa della torre «Pultronorum» da parte dei Calorosi nel 
1213 23 , evento che stando al cronista segno la fine del conflitto. 

Per riscontrare negli Annales Fattestazione di altri episodi risalenti ai 
primi decenni del Duecento ricollegabili al manifestarsi di dissidi interni alia 
citta occorre attendere il 1229, quando viene data notizia della morte di 
Reschatius per mano della famiglia Awocati 24 ; il 1234, quando si fa parola della 
sconfitta subita dagli Agnelli da parte degli Awocati 25 ; e il 1235 26 , allorche si fa 
memoria dell'assassinio del vescovo Guidotto da Correggio, un episodio nel 
quale risultano coinvolti ancora una volta gli Awocati assieme alia loro pars, 
composta da Poltroni, Calorosi, Pagani, Visconti, Visdomini, Ravasi 27 . 

Anche Bonamente Aliprandi, autore in volgare tardo trecentesco 28 , non 
manca di dedicare alia "guerra" Poltroni-Calorosi alcuni versi della sua 
Cronica 29 , discostandosi di poco dalla ricostruzione fartane negli Annales. Vale 
la pena riassumerne il testo. L'Aliprandi ne colloca l'inizio nel 1208, quando 
«due casati di Mantuani fecen bataia insieme cum lioni». In quel frangente i 



20 Mi permetto di rinviare a G. Gardoni, Societa e politico a Mantova nella prima eta comunale 
con appendice di 243 documenti, tesi di laurea, Universita degli studi di Verona, rel. A. 
Castagnetti, A.A. 1996-1997, 2 voll., I, p. 79. 

21 Si veda, per ora, ivi, pp. 285-287. 

22 Annales Mantuani cit., ad annum. 

23 Ibidem: «[...] et capta fuit turris Putronorum a Calorosis Mantue». 

24 Ibidem: «Et mortuus fuit Reschatius in nondinis Mantue ab Avocatis». 

25 Ibidem: «[...] et propalati fuerunt Angeli qui congregati erant in Mantua per partem 
Advocatorum, qui fuerunt bampniti perpetuo et expulsi». 

26 Ibidem. 

27 Cfr. G. Gardoni, "Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus". Guidotto da Correggio vescovo di 
Mantova (1231-1235), in II difficile mestiere di vescovo, Verona 2000, pp. 131-137, qui alle pp. 
158-160. 

28 Su Bonamente Aliprandi e sulla tradizione manoscritta della sua opera si vedano G. B. Intra, 
Degli storici e cronisti mantovani, in «Archivio storico lombardo», 5 (1878), pp. 403-428; P. 
Torelli, Antonio Nerli e Bonamente Aliprandi cronisti mantovani, in «Archivio storico lombar- 
do», 38 (1911), pp. 209-230; E. Faccioli, II Trecento, in Mantova. Le lettere cit., pp. 486-497. 

2g B. Aliprandi, Aliprandina o Cronica de Mantua, a cura di O. Begani, in A. Nerli, Breve chro- 
nicon monasterii mantuani S. Andree ordinis Benedictini, Citta di Castello 1910 (RIS XXIV, 
XIII), pp. 25-180. 



48 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



Calorosi sarebbero stati cacciati dai Poltroni. Ma nel 1209 si sarebbe consu- 
mata la vendetta dei Calorosi, uno dei quali, Bartolomeo, «como fan quelli chi 
son valente», incontrato Boso Poltroni, «senza indusia si l'ebbe amazato». Nel 
1213, poi, i Calorosi, ricorrendo di nuovo alle armi e «cum amici posenti», 
avrebbero conquistato la torre dei Poltroni, costretti all'esilio. 

E evidente che la guerra Poltroni-Calorosi nelle cronache mantovane si 
differenzia nettamente dagli episodi di sangue registrati per i periodi prece- 
dents Essa sembrerebbe quasi precorrere le successive manifestazioni di 
lotte interne alia citta culminanti nell'uccisione del vescovo Guidotto da 
Correggio, giustamente indicato «quale awenimento destinato a costituire 
un importante punto di svolta negli equilibri delle partes mantovane » 3 °. 

Non meno evidente e che dei testi cronistici di cui si dispone e possibile 
fare un uso assai cauto. Cio e vero per la tarda cronaca dell'Aliprandi ma 
anche per gli Annates. Infatti, per quanto l'anomino autore di quest'ultima si 
sia awalso di uno scritto preesistente 31 , anche il lessico impiegato per descri- 
vere i fatti di cronaca del primo Duecento potrebbe riflettere quello in uso 
all'epoca della redazione del testo a noi tradito. La stessa proposizione dei 
fatti potrebbe risentire delle finalita per le quali durante i decenni del domi- 
nio dei Bonacolsi l'opera fu ideata e realizzata: su tali aspetti si potra pero far 
luce solo mediante uno studio approfondito della fonte. 

I testi letterari, e sulla loro scorta la storiografia, hanno inteso considera- 
re la "guerra" tra Poltroni e Calorosi come un'unica lotta tra partes protrat- 
tasi dal 1207 al 1213. La documentazione di cui ci awarremo orienta verso 
una diversa lettura dei fatti: dovette trattarsi, piu verosimilmente, di piu di 
un dissidio che oppose i Poltroni di volta in volta ad altri gruppi familiari con 
i quali si trovavano ad essere in opposizione per motivazioni diverse e con- 
tingent!, una spirale di conflitti culminanti in un'unica "guerra". Gli awersa- 
ri dei Poltroni erano famiglie con le quali essi avevano contatti quotidiani 
perche ad esse legate da vincoli parentali o da comuni interessi economici - 
lo si mostrera. Giova anticipare anche che lo scenario della "guerra" e costi- 
tuito da un "microcosmo", corrispondente grosso modo alia vicinia di San 
Silvestro, collocabile nella zona compresa fra il monastero cittadino di 
Sant'Andrea - il fulcro politico ed economico della citta - e una porta citta- 
dina, porta Monticelli, posta nei pressi dell'omonimo ponte e della chiesa di 
Sant'Egidio. Si tratta della porzione del suolo urbano sul quale, come avremo 
occasione di accennare ulteriormente, si ergevano gli insediamenti di tutti i 
gruppi parentali coinvolti. 

Occorre inoltre precisare che la documentazione di cui disponiamo e "di 
parte", nel senso che e tratta da un fondo archivistico nel quale e stato con- 
globato quello che potremmo considerare l'archivio della famiglia Poltroni, 
costituito da documenti notarili e da scritture semplici. Tali carte infatti, pro- 
dotte e conservate dai Poltroni, sono confluite unitamente a quelle di qualche 



1 Lazzarini, Podesta, giudici cit., p. 142. 

1 Al riguardo si veda quanto abbiamo esposto a nota 10. 



49 



Giuseppe Gardoni 



altro gruppo familiare, dapprima nell'archivio dei Bonacolsi e poi in quello 
dei Gonzaga 32 . Non altrettanto si e verificato per la documentazione delle 
altre famiglie coin volte nella "guerra". Tale circostanza orienta e delimita for- 
temente le nostre possibilita conoscitive, ma per altri versi le accresce, giac- 
che, proprio per la loro natura, quelle carte svelano le strutture mentali, le 
strategie e le forme di rappresentazione che di se stessi e della propria fami- 
glia si ha durante una faida. 

2.2. Dissensi in famiglia: alle origini di una faida 

Nel novembre del 1202 33 , Giovannibono di Oddone Muntii, mosso dai 
legami affettivi e dalla «reverentia» che lo legavano alio zio paterno Mutto, ma 
pure dalle precise richieste, preces, avanzate da Boso figlio di Poltrone, pro- 
mette che per l'intero periodo durante il quale perdurera la «disscordia» tra i 
figli di Poltrone e i Calorosi non portera a termine la rottura del muro della sua 
torre per realizzarvi una porta, iniziativa che egli potra completare solamente 
allorche alia discordia sara posto termine mediante la stipulazione di una 
«concordia». Mutto, dal canto suo, garantisce al nipote di «guardare et custo- 
dire» la torre per un anno ed un giorno, di non utilizzarla «per se nee per ali- 
quam personam », ne di affidarla ad altri per azioni di offesa o di difesa - «per 
aliquam defensionem nee offensionem» - che potessero comportarne l'uso 
per scopi militari - «nec ad armandum nee desarmandum» -, owero di porla 
al servizio di terzi - «nec ad aliquod servicium alicui faciendum » -, per lo stes- 
so periodo di tempo, a meno che cio non awenga di comune accordo. Nel con- 
tempo Mutto avoca a se il diritto di utilizzare la stessa torre con lo scopo di 
«adiuvare» Boso di Poltrone per lanciare proiettili verso le case di coloro che 
dalle loro torri dovessero attaccare la «domus» di Boso mediante l'uso di mac- 
chine da lancio «pro guerra incepta infra istud tempus». Nonostante cio, a 
Giovannibono non e fatto divieto di utilizzare la torre per scopi militari nel 
caso in cui in quel medesimo arco di tempo gli dovesse apparire necessario, 
ma cio potra awenire solo «pro suo spetiali facto et domus sue», owero sola- 
mente nel caso in cui egli dovesse avere la necessita di intraprendere opera- 
zioni militari di difesa o di offesa per ragioni o strettamente personali o della 
sua famiglia, qui indicata mediante il termine "tecnico" di domus 11 . 



32 Cfr. P. Torelli, L'Archivio Gonzaga di Mantova, Ostiglia 1920, p. LXX. 

33 Appendice II, doc. n. 1. 

34 Dell'ampia bibliografia relativa alle domus, owero alia struttura delle famiglie d'eta comunale, ricor- 
diamo A. Castagnetti, La societa Veronese nel medioevo, II. Ceti e famiglie dominanti nella prima eta 
comunale, Verona 1987, pp. 74-75; Id., Famiglie di governo e storia di famiglie, in II Veneto nel 
medioevo. Le signorie trecentesche, Verona 1995, pp. 201-248, alle pp. 209-214; G. Rossetti, Storia 
familiare e struttura sociale e politica di Pisa nei secoli XI e XII, in Forme dipotere e struttura socia- 
le in Italia nel medioevo, Bologna 1977, pp. 233-246, a p. 244; si veda anche Ead., Ceti dirigenti e clas- 
se politica, in Pisa nei secoli XI e XII cit, p. XLI; Ead., Evoluzione delle tipologie sociali e assetto urba- 
no nella citta comunale italiana, in Progetti e dinamiche nella societa comunale italiana, a cura di R. 
Bordone e G. Sergi, Napoli 1995, pp. 13-22, a p. 18; S. Bortolami, Famiglia e parentela nei secoli XII- 
XIII: due esempi di "memoria lunga" dal Veneto, in "Viridarium floridum" . Studi di storia veneta 



50 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



II "patto di torre" appena esaminato, assai simile a quelli noti per altre 
citta 35 , permette di scorgere l'esistenza nell'anno 1202 di una discordia tra 
Poltroni e Calorosi, ma non consente di fissare il momento in cui sorse e nem- 
meno di conoscere le ragioni precise che la originarono. Si tratta di una di- 
scordia che si riteneva potesse in breve tempo mutare in una forma d'oppo- 
sizione ben piu cruenta, che potesse dar luogo a vere e proprie azioni milita- 
ri. Non sappiamo se cio si sia effettivamente verificato: la restante documen- 
tazione non consente di appurare se in quei frangenti le due famiglie siano 
giunte ad uno scontro armato; la mancanza di qualsiasi riscontro parrebbe 
indurre ad ipotizzare che il contrasto sia rimasto latente o che sia soprag- 
giunta una qualche temporanea pacificazione. 

L'accordo stretto fra zio e nipote ci fa intrawedere pure la presenza di 
dissidi interni al gruppo parentale dei Mozzi che sin da quel momento paio- 
no incrinarne la fragile coesione. Alia rottura di tali delicati equilibri dovette- 
ro contribuire, e in modo determinante, le ultime volonta di Mutto. Infatti, 
nel suo testamento, redatto il 27 gennaio 1206 36 , egli destina la quota parte 
della torre dei Mozzi a lui spettante, pari alia meta, alia figlia Egidia, moglie 
di Boso Poltroni, e al nipote Mantovano Poltroni. Gli altri suoi beni dovran- 
no essere ripartiti dopo la sua morte fra le altre figlie: Nastasia, Stefania, 
Isabella e gli eredi di Cesaria. Mutto, che non aveva figli maschi, nel disporre 
di quanto gli appartiene non ricorda il nipote Giovannibono, citato fra gli 
astanti, ne alcun altro esponente della sua domus, con la sola eccezione di un 
nipote chierico, destinatario di una modesta somma di denaro. Il testatore 
non si premuro dunque di far si che l'unita dei Mozzi continuasse a trovare 
un perno nel possesso comune della loro torre, una quota parte della quale 
entro bensi a far parte del patrimonio dei Poltroni, incidendo profondamen- 
te su di un equilibrio familiare gia precario. 

Ebbene, nel controllo di quella torre ripartita in quote ideali mantenute 
indivise, va individuata la causa del contrasto che insorse fra Poltroni e Mozzi 
proprio nel corso del 1206: lo si evince da un patto giurato fra famiglie di cui 
subito trattiamo. 

2.3. L'estendersi del conflitto 

Il 21 dicembre 1206" si giunge alia stipulazione di un accordo reciproco 
fra i fratelli Bulso e Boso Poltroni da una parte e Lanfranco de Gezone, 
Novaresio Assandri e Paganino suo nipote, Pietro di Martino Flacazovo dal- 

offerti dagli allievi a Paolo Sambin, a cura di M. C. Billanovich, G. Cracco, A. Rigon, Padova 1984, pp. 
117-158; P. Brancoli Busdraghi, Genesi e aspetti della "domus" in Toscanafra XI e XIII secolo, in La 
signoria rurale nel medioevo italiano, II, a cura di A. Spicciani e C. Violante, Pisa 1998, pp. 1-62. Si 
veda ora la recente sintesi Leverotti, Famiglia e istituzioni cit, pp. 85-87. 

35 Si veda al riguardo, oltre all'ormai classico F. Niccolai, / consorzi nobiliari ed il comune nel- 
I'alta e media Italia, Bologna 1940, Leverotti, Famiglia e istituzioni cit., pp. 77-79, ove si reperi- 
ra la bibliografia anteriore. 

36 ASMn, AG, b. 302, n. 588, 1206 gennaio 27. 

37 Appendice II, doc. n. 2, 1206 dicembre 21. 



51 



Giuseppe Gardoni 



l'altra. I primi promettono alia controparte che sino agli inizi del successivo 
mese di febbraio non intraprenderanno, «pro se nee pro sua parte», alcuna 
azione di offesa nei confronti di Giovannibono «de Monciis et suis nepotibus 
et sue parti», a motivo della controversia che li opponeva a causa di una torre 
e di altri edifici: «pro facto turris vel occasione turns et casamenti». Essi 
garantiscono altresi che non prowederanno a dotarla di «garnimentum ali- 
quod vel illud quod est modo» e che non ne rimuoveranno la porta com'era 
abitudine: «sicuti est modo». Lanfranco, Novaresio, Paganino e Pietro s'im- 
pegnano dal canto loro a far si che Bulso e Boso e la loro pars non arrechino, 
per le stesse ragioni, attacchi a Giovannibono, ai suoi nipoti, alia sua pars. 
L'osservanza dei reciproci impegni e garantita da una penalita di 1.000 lire. 

E chiaro che la stipulazione di tale accordo dev'essere intesa come diret- 
ta conseguenza dell'acuirsi dei dissensi fra Poltroni e Mozzi nel corso del 
1206, dissensi aventi per oggetto, come si e evidenziato poco sopra, il con- 
trollo di una porzione della torre della famiglia Mozzi. 

II conflitto e destinato pero a non rimanere rinserrato nelle strette maglie 
dei vincoli parentali che legavano Poltroni e Mozzi. Il conflitto si estende 
vieppiu. La stessa necessita che spinge i Poltroni a stringere una "alleanza" 
con esponenti di altre tre famiglie pare suggerire che la soluzione del conflit- 
to difficilmente poteva ancora essere trovata pacificamente all'interno dei 
due gruppi familiari. 

Da quanto detto si puo desumere che la controversia che si agitava fra 
Poltroni e Mozzi dovette saldarsi con quella che probabilmente gia contrap- 
poneva questi ultimi a Gezzi, Assandri e Flaccazovi. Nondimeno l'accordo del 
1206 potrebbe essere letto anche in modo diverso. Quell'atto potrebbe celare 
la volonta da parte dei Poltroni di garantirsi una sorta di "neutralita" degli 
altri gruppi familiari, che forse costituivano a loro volta una diversa pars, per 
un periodo sufficientemente lungo per poter giungere ad una soluzione del 
conflitto, owero evitare che quel conflitto s'innestasse su altri contrasti, che 
da un ambito infrafamiliare si espandesse ad uno interfamiliare. Ma le cose 
andarono diversamente. 

Gli eventi dovettero evolvere rapidamente. Il 18 gennaio 1207 1S , a breve 
distanza dunque dal precedente accordo, viene ratificata una alleanza venti- 
cinquennale fra Boso e Bulso Poltroni da una parte e Cervolino, Guibertino e 
Marescoto figli del defunto Trainello dall'altra. Questi ultimi giurano di aiu- 
tare i primi ed i loro eredi durante le guerre che hanno o che avranno met- 
tendo a disposizione persone, beni, torri e casamenti - «cum personis et 
avere et cum turris et casamentis» - per i prossimi venticinque anni. Lo stes- 
so impegno, espresso nei medesimi termini, e assunto dai Poltroni nei riguar- 
di dei Trainelli. Le parti pattuiscono in caso di inadempienza una penalita di 
200 lire mantovane. Stabiliscono anche che qualora tra loro dovessero insor- 
gere delle discordie se ne dovra rimettere la soluzione al giudizio di due 
comuni amici. 

38 Appendice II, doc. n. 3, 1207 gennaio 18. 



52 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



Notiamo che nell'atto si fa si riferimento ad una guerra, ma in termini 
alquanto generici. L'alleanza non attiene ad uno specifico conflitto. Quello 
che viene raggiunto e un accordo che vale e varra a prescindere sia dalla natu- 
ra della contesa sia dagli eventuali awersari, cui non viene fatto alcun espli- 
cito riferimento. Ai Poltroni interessava evidentemente garantirsi la disponi- 
bilita di risorse, mezzi e strutture - probabilmente di assai modesta entita -, 
di cui potevano disporre i Trainelli, risorse atte ad essere proficuamente 
impiegate in caso di conflitti armati. 

2.4. La «werra» 

Abbiamo visto che le cronache narrano che proprio nel 1207 sarebbe divam- 
pato lo scontro tra Poltroni e Calorosi, i quali avrebbero abbandonato la citta 3 '. 
Fuori delle mura cittadine la parte vinta meditava la vendetta. L'occasione pro- 
pizia giunse - seguiamo ancora la narrazione dei cronisti - nel 1209™, quando, 
durante un appostamento, Bertolotto Calorosi avrebbe consumato la sua ven- 
detta uccidendo Bulso Poltroni, che incautamente aveva lasciato la citta, forse 
solo e scarsamente o per nulla armato, possiamo intuire. 

L'episodio, attestato solo nelle fonti cronachistiche, pare trovare un pre- 
ciso sia pur indiretto riscontro nella documentazione notarile coeva, attra- 
verso la quale possiamo collocare la morte di Bulso tra il febbraio del 1209 41 , 
quando viene menzionato per l'ultima volta, e l'agosto del 1210 42 allorche egli 
e attestato come gia defunto. Ne consegue che l'uccisione di Bulso da parte 
dei Calorosi pud essere collocata in un periodo successivo al principio del 
1209: la notizia della morte di Bulso tramandata dai cronisti si rivela di con- 
seguenza degna di fede. 

Il duro colpo inferto agli awersari pote verosimilmente consentire ai 
Calorosi di rientrare in Mantova, dando nuovo vigore alia guerra 41 . La docu- 
mentazione induce infatti a supporre che le parti si apprestassero a far fron- 
te a nuovi combattimenti. I Poltroni cercarono di rafforzare le loro potenzia- 
lita offensive e difensive ottenendo il controllo di immobili prossimi alle 
postazioni della parte awersa 44 e soprattutto - come subito vedremo - ricor- 



39 Annates Mantuani cit., ad annum; Aliprandi, Aliprandina cit, p. 114. 

40 Annates Mantuani cit., ad annum. 

41 ASMn, AG, b. 302, n. 671, 1209 febbraio 16. 

42 Appendice II, doc. n. 4, 1210 agosto 23. 

43 Se volessimo prestare fede a certa storiografia locale, dovremmo asserire che con il ritorno dei 
Calorosi in citta la guerra coinvolse tutti i quartieri cittadini, allargandosi cosi all'intera cittadi- 
nanza, ma tale lettura dei fatti e priva di ogni fondamento documentario: cfr. L. C. Volta, 
Compendio cronologico-critico della storia di Mantova dalla sua fondazione sino ai nostri 
tempi, Mantova 1807, p. 156. 

44 Sulla strada che conduce alia chiesa di Sant'Egidio, nei pressi della quale vengono ubicate le 
case dei Calorosi (S. Davari, Notizie storiche topografiche della citta di Mantova nei secoli XIII, 
XIV e XV, Mantova 1975, p. 72 (ed. or. 1897) si trova il terreno con casa, corte ed orto preso in 
affitto da Boso Poltroni il 16 agosto 1210: ASMn, AG, b. 302, n. 726, 1210 agosto 16, Mantova, 
sotto il portico della casa di Pietro «de Flacazuvis». 



53 



Giuseppe Gardoni 



rendo alia costruzione di macchinari bellici 45 . Un impegno che risulta onero- 
so anche economicamente, come lascia intuire la necessita da parte dei 
Poltroni di ricorrere, proprio in quegli anni, al prestito 4 '. 

In breve tempo si giunse ad uno scontro diretto e armato fra i due contrap- 
posti gruppi di famiglie. Lo rendono noto le cronache e lo conferma la docu- 
mentazione d'archivio. E la fase finale del conflitto, che si esplica ora in una vera 
e propria azione di guerra urbana, o meglio: e una delle diverse azioni di guer- 
ra in cui quel conflitto doverte articolarsi. 

Delia werra possiamo ora tentare di ricostruire tempi e modi, non invero 
senza qualche difncolta stante la natura e la parzialita delle fonti disponibili. Lo 
faremo attingendo ad alcune testimonianze sulle quali avremo modo di ritor- 
nare, testimonianze rese nel corso di una vertenza processuale che non attiene 
in maniera diretta alia werra, alia quale pero i testimoni escussi fanno esplici- 
to ed ampio riferimento. 

Era notte quando lungo la via della citta sulla quale s'affacciavano le case 
dei Poltroni s'udi un certo «rumor»: e la "fase acustica" che precede 1'attacco, 
sono i nemici vociferanti che inneggiano all'assalto e si preparano alio scon- 
tro decisivo, come sembra legittimo presumere 47 . Essi erano diretti verso l'in- 
sediamento dei Poltroni. Sappiamo per certo che presero di mira una domus: 
la casa di Egidio, figlio di Bulso. Gli inimici dei Poltroni vi si scagliarono con- 
tro, dando libero sfogo alia loro violenza. Quella casa, che era gia stata occu- 
pata con la forza - «per vim» - in una fase antecedente del conflitto - una 
fase che non siamo in grado di precisare -, viene ora nuovamente assalita, 
occupata e saccheggiata. Fattosi giorno, gli inimici ne danneggiarono le strut- 
ture murarie e ne scardinarono porte e finestre 48 . 

Nella memoria dei testimoni alle cui deposizioni s'e appena fatto ricorso, 
si fisso dunque il ricordo di una azione di guerra assai cruenta. Quell'azione 
si svolse di notte, evidentemente per cogliere di sorpresa i Poltroni. L'assalto 
si diresse in maniera specifica verso un edificio che nel testimoniale e indica- 
to con la parola domus, ma che, forse, era qualcosa di phi di una semplice 
casa: non si puo escludere che quell'edificio fosse particolarmente munito, 
probabilmente era del tutto simile ad una torre, di certo vi erano dei magaz- 
zini dove si conservavano i prodotti e gli oggetti che gli assalitori depredaro- 
no. Sono quelle dichiarazioni a rendere noto che la medesima domus era gia 
stata occupata con la violenza. Ne consegue che la werra dovette con ogni 
probability esplicarsi non in un unico episodio, bensi in momenti diversi, 
tutti pero analoghi per intensita e modalita di conduzione. 



45 Appendice II, doc. n. 4, 1210 agosto 23. 

46 ASMn, AG, b. 3392, n. 84, 1211 gennaio 3. 

47 A. A. Settia, I luoghi e le tecniche dello scontro, in Magnati e popolani nell'Italia comunale, 
Atti del XV Convegno di studi (Pistoia, 15-18 maggio 1995), Pistoia 1997, pp. 81-115: 82-85. Si 
consideri anche G. Milani, La memoria dei rumores. I disordini bolognesi del 1274 nel ricordo 
delle prime generazioni: prime note, in Le storie e la memoria cit., pp. 271-293. 

48 Si confrontino le deposizioni testimoniali rese da Adamino (Appendice II, doc. n. 6) e da 
Viviano e Raimondo Flaccazovi (Appendice II, doc. n. 7). 



54 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



Qualcosa parrebbe possibile dire anche in merito alia composizione del 
gruppo degli assalitori. Essi erano senza dubbio gli inimici dei Poltroni, ai quali 
i testi accennano indicandoli proprio con quel termine. Qualcuno vi fa riferi- 
mento in maniera piu esplicita nominando chi i soli Calorosi, chi i Calorosi e i 
Caffari assieme; nessuno cita invece i Mozzi. Ma, si deve convenire, a quei testi, 
che assistettero di persona ai fatti, era ben noto chi fossero i nemici dei Poltroni, 
tanto da rendere del tutto superflua ogni ulteriore specificazione. 

Accanto ai membri delle famiglie postesi alia guida delle contrapposte 
partes, possiamo porre anche i loro aderenti, di certo armati, owero quei 
«werrerii» cui si fa menzione nel 1210: gli «amici posenti» citati nella crona- 
ca dell'Ahprandi. Su propri "amici" potevano contare i Poltroni, fra i quali va 
posto quel Corradino de Rugenqo che, richiesto di rendere ragione del perche 
era a conoscenza dei molti particolari dai lui riferiti nel corso della citata ver- 
tenza, rispose, significativamente, «quia stabat die noctuque cum Poltronis». 

Nulla, invece, e possibile dire in merito aH'armamentario utilizzato. Si 
puo solo indovinare il ricorso a tutti quegli strumenti atti a occupare una 
struttura edilizia e a danneggiarne le murature: il ricorso a macchine belliche 
per questo specifico assalto puo solo essere ragionevolmente presupposto. 

Una visione meno articolata dei fatti offrono le cronache, in base alle 
quali - lo abbiamo detto sopra - nel 1213 sarebbe stata conquistata la torre 
dei Poltroni, costretti all'esilio 49 . Non si puo escludere che 1'anno indicato sia 
effettivamente quello in cui il conflitto giunse al termine, ne che l'edificio 
occupato dai nemici dei Poltroni - che per i cronisti non puo che essere una 
torre, ossia un edificio dai valore simbolico - sia il medesimo cui si fa riferi- 
mento nei testimoniali da noi utilizzati, dove pero, come si ricordera, e defi- 
nite domus. Alia fase finale della «werra» potrebbe essere ricondotta la 
morte di Egidio Poltroni, il quale, forse non a caso, e attestato come gia 
defunto proprio sullo scorcio del 1213 50 . 

L'asserita "esclusione" da parte delle cronache dei Poltroni, in quanto 
"partito" soccombente, dalla citta, lascia pero quantomeno perplessi 51 . E cio 
non perche l'allontanamento della parte sconfitta non rientrasse nella dialet- 
tica delle lotte interne dell'epoca, ma perche relativamente al caso specifico, 
se mai si giunse ad un effettivo "esilio", esso dovette essere di assai breve 
durata. Sappiamo che il 14 novembre 1213 Boso Poltroni e il nipote Pagano si 
trovano all'interno del monastero cittadino di Sant'Andrea, dove ottengono 
soddisfazione dagli estimatori comunali di un loro credito insoluto 52 . Ne le 
attestazioni della presenza in citta dei Poltroni vengono meno nei mesi e negli 
anni immediatamente successivi a quello 53 . Parrebbe dunque possibile con- 



49 Annates Mantuani cit., ad annum; Aliprandi, Aliprandina cit., p. 115. 

50 ASMn, AG, b. 3392, n. 92, 1213 novembre 14. 

51 Cfr. Milani, L'esclusione dai comune cit., p. 76. 

52 Si veda al riguardo il documento citato alia nota 50. 

53 Nei primi mesi del 1214 Bosone Poltroni concesse un prestito: ASMn, AG, b. 303, 1214 marzo 
15; l'atto e rogato «in fera Mantue». Nell'aprile successivo, invece, lo stesso Bosone agiva stando 
in una sua stacio: ASMn, AG, b. 303, 1214 aprile 26. 



55 



Giuseppe Gardoni 



venire che i cronisti abbiano qui restituito un'immagine ricostruita sulla base 
di awenimenti simili e che i Poltroni, di fatto, non siano stati o non si siano 
allontanati dalla citta: nel 1213 essi potevano liberamente e pubblicamente 
gestire i loro affari stando nel cuore della citta e dinnanzi a magistrati del 
comune. Insomnia, la pretesa espulsione dalla citta dei Poltroni parrebbe 
doversi espungere dal novero degli esempi di "esclusione" dalla citta, rappre- 
sentando con ogni probability il frutto di una ricostruzione distorta effettua- 
ta dai cronisti - non dimentichiamo infatti che essi scrivono a distanza di 
decenni o di secoli dagli awenimenti - e rispondente alia sola necessita di 
omologare quella werra ai successivi conflitti fazionari. 

3. «Amici»/ «inimici»: dalle discordie familiari al conflittofra «partes» 
3.1. 1 protagonisti 

Sin qui abbiamo cercato di ricostruire il conflitto fra Poltroni e Calorosi 
nel suo originarsi e svilupparsi sino all'apice della sua esplosione in uno scon- 
tro armato per le vie della citta; e ora tempo di soffermarsi piu da vicino sui 
protagonisti di questa guerra 54 . Non e possibile entrare nel dettaglio delle 
vicende delle singole famiglie; possono pero utilmente essere richiamati alcu- 
ni tratti connotanti i principali gruppi coinvolti nella vicenda che stiamo esa- 
minando ed in particolare i Poltroni e i loro inimici. 

Merita soprattutto d'essere richiamata l'attenzione sulla loro estrazione e 
sulla posizione sociale da essi rivestita entro la piu ampia compagine sociale 
mantovana dell'epoca. Importa innanzitutto rilevare che siamo in presenza di 
un gruppo di famiglie eminentemente cittadine, dedite principalmente al 
prestito del denaro, una attivita che accomuna del resto la maggior parte 
delle famiglie attive a Mantova in quell'epoca 55 . I profitti ricavati dall'attivita 
creditizia risultano investiti nell'acquisto di terreni, cosicche in breve tempo, 
ogni famiglia giunge a disporre di un patrimonio terriero di non modesta 
consistenza. Sono si in rapporti con varie istituzioni ecclesiastiche, locali e 
non, dalle quali detengono pero beni di modesta consistenza o limitati diritti 
di decima, ma non diritti giurisdizionali. 



54 Ad ognuno dei singoli gruppi familiari coinvolti sia pur a diverso titolo, non essendo possibile 
proporne qui delle esaustive ricostruzioni prosopografiche che dovranno necessariamente esse- 
re condotte altrove, abbiamo dedicato i brevi profili riportati nella Appendice I. Punto di riferi- 
mento per tali ricostruzioni e stato, senza aver peraltro del tutto omesso il ricorso diretto alle 
fonti archivistiche, il noto libro postumo di Pietro Torelli intitolato Un comune cittadino in ter- 
ritorio ad economia agricola, II. Uomini e classi alpotere, Mantova 1952. Pareri discordanti in 
merito al contributo dato da Pietro Torelli alio studio della societa medievale sono stati espressi 
da G. Rossetti, Uomini e storia, in Dentro la citta. Stranieri e realtd urbane nell'Europa dei 
secoli XII-XVI, a cura di Ead., Napoli 1989, pp. 3-21, n. 5 alle pp. 9-10; e da O. Capitani, 
Presenza e attualitd di Pietro Torelli nella medievistica italiana contemporanea, in Aft! del con- 
vegno di studi su Pietro Torelli nel centenario della nascita (Mantova, 17 maggio 1980), 
Mantova 1981, pp. 31-51 (edito anche in «Bollettino dell'Istituto storico italiano per il medioe- 
vo», 89 (1980-1981), pp. 553-589, con il titolo Per un ricordo di P. Torelli). 

55 Rimando per ora a Gardoni, Societa e politica a Mantova cit., pp. 261-287. 



56 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



Con la sola eccezione degli Assandri, nessuna delle famiglie sino ad ora 
menzionate e ascrivibile al gruppo che ebbe parte attiva nel governo della 
citta per tutto il secolo XII 5 '. Sono in altre parole famiglie che si vanno affer- 
mando proprio fra XII e XIII secolo, quando la loro partecipazione alia vita 
pubblica si esplica nel loro ingresso nei consigli civici, un'affermazione raf- 
forzata dal secondo decennio del Duecento con la assunzione diretta di magi- 
strature comunali 57 . 

E altresi possibile porre in risalto come all'origine della loro contrapposi- 
zione non vi fossero scelte politiche divergenti, cosicche, come si ribadira, si 
puo escludere che la loro fosse una "guerra" avente come scopo il raggiungi- 
mento del potere. Dell'assenza di contrapposti orientamenti politici dispo- 
niamo infatti di tracce eloquenti. Fra i non numerosi Mantovani che nell'au- 
tunno del 1208 - in un periodo, si noti, in cui la "guerra" e in pieno svolgi- 
mento - giurano l'alleanza stretta con i Cremonesi, si riscontra la presenza di 
Boso e Bulso Poltroni, Pietro e Oprando Caffari, Corrado e Alberto Calorosi, 
nonche Pietro e Novaresio degli Assandri 58 . E evidente che se le ragioni del 
conflitto che in quel periodo li vedeva allineati su opposti fronti fosse stato di 
natura schiettamente politica, ben difficilmente essi avrebbero concorde- 
mente sostenuto quell'accordo. Ne le loro scelte politiche parrebbero essere 
mutate all'indomani della conclusione della "guerra", che nel 12 17" fra i 
Mantovani che promettono aiuto al marchese Azzo d'Este e alia sua pars, tro- 
viamo elencati Boso Poltroni, Oprando, Pietro e Castellano Caffari, Pagano, 
Guifredo e Novaresio degli Assandri. 

Il conflitto Poltroni-Calorosi, pur non mancando di finalita politiche, non 
costituisce dunque il tentativo per giungere alia conquista di una posizione di 
potere e di prestigio nel governo comunale. Esso, semmai, rappresenta, se 
non per tutte di certo per quelle famiglie che si posero alia guida delle oppo- 
ste partes, la manifestazione della loro raggiunta eminenza sociale, una emi- 
nenza che, simboleggiata dalla disponibilita di un'ampia base economica 
nonche di complessi insediativi compositi e dotati di torri, del tutto omologa 
a quella che rappresentava la preminenza sociale delle piu antiche famiglie 
della aristocrazia urbana, trova una ulteriore ostentazione e sanzione pubbli- 
che nella capacita e nella possibility di sostenere una werra. Ne consegue che 
il conflitto in esame potrebbe costituire un esempio significativo dell'ordina- 
rieta dell'esercizio della violenza, una pratica che parrebbe non essere stata 
«appannaggio esclusivo della nobilta^ . 



56 Relativamente al gruppo dirigente dei primi decenni del secolo XII mi sia concesso rimandare 
ad un mio contributo in corso di stampa dal titolo La societa cittadina di Mantova fra IX e XII 
secolo: un documento del 1126. 

57 Si considerino al riguardo gli elenchi dei magistrati cittadini predisposti in Gardoni, Societa e 
politica a Mantova cit, pp. 70-100. 

58 I patti tra Cremona e le citta della regione padana (1183-1214), a cura di V. Leoni e M. 
Vallerani, Cremona 1999, doc. n. 5.8, 1208 ottobre 29. 

59 Liber privilegiorum cit., n. 182, 1217 novembre 17. 

6U Cfr. Maire Vigueur, Cavalieri e cittadini cit., pp. 416-418; la citazione e invece tratta da p. 424. 



57 



Giuseppe Gardoni 



Gli atti notarili utilizzati nelle pagine precedenti hanno permesso di segui- 
re piuttosto dettagliatamente il manifestarsi e l'evolversi dei conflitti sfociati 
nella «werra», ma solo in parte hanno offerto l'occasione per conoscerne le 
motivazioni, ne consentono di farlo d'altronde le cronache, nessuna delle quali 
- si e detto - offre delle spiegazioni, ne parrebbero manifestamente viziate da 
letture ideologizzate dei fatti 61 . Solo per Findividuazione delle ragioni dei dis- 
sensi fra Poltroni e Mozzi disponiamo, come abbiamo avuto modo di notare, 
di utili elementi. Si ricordera infatti che la famiglia Mozzi sembra essere per- 
corsa al suo interno da difformi orientamenti, forieri di ben piu nerte divisio- 
ni, sin dal 1202. Gia a quell'epoca la coesione familiare doveva essere assai fra- 
gile. Una situazione ulteriormente aggravata dalle decisioni testamentarie 
espresse da Mutto. II suo comportamento, e evidente, non corrisponde alia 
consueta "strategia" assunta dalla maggior parte delle domus cittadine del 
tempo, tendente come e noto a riservare il possesso degli edifici forti ai soli 
discendenti maschi. Nel nostro caso, infatti, nella proprieta deU'edificio sim- 
bolo e strumento alio stesso tempo dell'unita del gruppo parentale, subentra- 
rono degli "estranei" al gruppo originario dei possessori. Ben si comprende 
allora come sia stata la torre a divenire dapprima causa di divisioni interne alia 
famiglia Mozzi, e di rivalita tra questa e i Poltroni poi. 

A tale "fase" del conflitto, definibile infrafamiliare, ne segui un'altra, deci- 
samente interfamiliare: l'estendersi del conflitto - ma forse si dovrebbe par- 
lare del saldarsi, del convergere di piu conflitti - e contrassegnato dalla sti- 
pulazione di accordi tra famiglie e dal progressivo costituirsi di partes "sovra- 
familiari" 62 . E infatti possibile mostrare come i molteplici dissensi occasiona- 
ti dai piu vari conflitti di interesse, abbiano alimentato rivalita che si orga- 
nizzarono attorno a due principali e distinti poli: da una parte i Poltroni e dal- 
l'altra quanti finirono per essere configurati come loro inimici. Alia contro- 
versia tra Poltroni e Giovannibono «de Monciis et suis nepotibus et sue 
parti» e alia «discordia inter filios Pultroni et Callorosos», subentro la werra 
che oppose i Poltroni, dotati di una loro pars, ai loro nemici, «silicet Caffaris, 
Calorosiis, Monziis et tocius eorum partis ». 

3.2. Conflitti di interesse e rivalita familiari 

Se i motivi del contendere fra Poltroni e Mozzi sono emersi abbastanza 
chiaramente dai documenti sopra utilizzati, per cercare di individuare alcune 
delle possibili ragioni dell'insorgere delle rivalita fra i Poltroni e altri loro ini- 
mici, pud essere utile ricorrere ad altra documentazione. 

Il primo documento che e opportuno prendere in esame consta in alcune 
testimonianze prodotte da Boso Poltroni per una causa che lo opponeva a 

Per gli Annates Mantuani si vedano pero le considerazioni svolte a nota 10. 
62 E proposito dello scrivente di tornare in un prossimo contribute) a trattare delle partes mantova- 
ne in maniera piu estesa di quanto non sia stato fatto qui. Sul tema, oltre alle indicazioni fornite a 
nota 6, basti qui rimandare alle recenti pagine di Milani, L'esclusione dal comune cit, pp. 2-25, ove 
si reperiranno i necessari rimandi bibliografici. 



58 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



Oprandino «de Gafaro». L'atto, non datato, e ascrivibile agli inizi del 
Duecento: uno dei testimoni, il notaio Guarino, risulta essere attivo sino al 
1206' 3 , mentre di un altro teste, Girardo «de Oculo», sappiamo che scompar- 
ve avanti l'ottobre 1212". Stando alle deposizioni raccolte in quell'occasione, 
Boso ed Oprandino, assieme ad Ottolino, in un anno imprecisato che un teste 
dice essere anteriore alia partenza per Padova dello stesso Ottolino, funsero 
da fideiussori in favore di Bonaventura «de Bonodenario», al quale piu per- 
sone avevano concesso un prestito di non modesta entita: dall'insieme delle 
deposizioni si ricava che suoi creditori erano, ma per somme diverse, 
Bonacurso Caloroso, Bonifacio da Crema - entrambi chiamati a deporre - e 
Isopino. Bonaventura non fu in grado di saldare il suo debito e pertanto auto- 
rizzo gli estimatori del comune a vendere una sua proprieta 65 . 

Con questa stessa vicenda va forse rapportata anche la lite arbitrata dai 
giudici Agnello e Musello nell'anno 1200, di cui e rimasta traccia in un altro 
testimoniale, dove si fa riferimento alia richiesta avanzata da due creditori 
nei confronti di Boso, chiamato a rispondere di un debito insoluto assieme a 
Uguccione ed Oprando; ma poiche Uguccione era ancora « filius familias», 
furono i soli Boso e Oprando a dover far fronte al saldo' 6 . La documentazione 
disponibile, che non consente di seguire Yiter e la conclusione dell'azione giu- 
diziaria, conferma le memorie testimoniali. E lecito infatti ritenere che il pre- 
stito cui s'e fatto riferimento sia da identificare con il mutuo contratto da 
Bonaventura figlio del defunto Maifredo «Maldinarii» il 26 marzo 1196 67 , di 
120 lire, per la durata di un anno, con Isopino «de Romedio», mallevadori del 
quale appaiono essere stati Ottolino di Uguccio di Boso, che sappiamo appar- 
tenere alia famiglia Awocati, Oprandino di Cafaro e Boso figlio di Poltrone. 
Un mese prima, Boso ed Oprandino si erano posti come garanti di una ven- 
dita effettuata dallo stesso Bonaventura, questa volta qualificato come figlio 
«de Maifredi Tortainversa», abitante nel borgo di Mantova 68 . Si e detto che 
l'insolvenza del debitore provoco l'intervento degli estimatori del comune di 
cui appare aver beneficiato il solo Boso. Nel settembre del 1197, infatti, egli 
risulta disporre di una domus appartenuta a Bonaventura «de Maldenario» 
- si noti l'eloquente modifica del secondo termine onomastico di 
Bonavenuta, da «de Bondenario» a «de Maldenario» -, posta nel borgo della 
citta, «iuxta fossatum de mercato boum^". 

Non e solo questo episodio - si badi - a rendere testimonianza dell'esi- 
stenza di comuni interessi e di rapporti d'affari fra Poltroni e Caffari. 
Nell'ottobre del 1209 Bonacurso dichiaro di essere stato soddisfatto del capi- 
tale e degli interessi che gli dovevano essere corrisposti da Bosone Poltroni in 

63 ASMn, AG, b. 317, n. 31, 1206 giugno 16. 

64 ASMn, AG, b. 303, 1212 ottobre 8. 

65 ASMn, AG, b. 3392, 124, [ante ottobre 1212]. 

Regesto mantovano. Le carte degli archivi Gonzaga e di Stato in Mantova e dei monasteri 
Mantovani soppressi (Archivio di Stato in Milano), a cura di P. Torelli, Roma 1914, n. 681, 1200. 

67 Ivi, n. 566, 1196 marzo 26. 

68 Ivi, n. 561, 1196 febbraio 21. 

69 Ivi, n. 597, 1197 settembre 30. 



59 



Giuseppe Gardoni 



quanto fideiussore del notaio Guarino, debitore insolvente™. Si ponga mente: 
l'atto appena menzionato si colloca nel pieno del conflitto fra i Poltroni e i 
Calorosi, a fianco dei quali si erano schierati proprio i Caffari. Anzi: come si 
ricordera, proprio nel 1209 si consumo l'uccisione di un Poltroni da parte di 
un Calorosi. D'altro canto, quello stesso documento sembra svelare la conti- 
nuity di relazioni economiche fra gruppi parentali in conflitto. Ma a ben vede- 
re l'adesione dei Caffari ai Calorosi potrebbe essere stata successiva al 1209, 
giacche sara solo negli atti attinenti al successivo evolversi del conflitto che 
essi risultano far parte del "partito" nemico dei Poltroni. 

L'attivita creditizia esercitata dai due gruppi familiari, le operazioni finan- 
ziarie intraprese in comune, potrebbero non aver mancato d'ingenerare qual- 
che dissenso, cosi come ulteriori occasioni di disaccordo poterono con ogni pro- 
bability essere causate dal comune possesso di beni immobili. Sappiamo, infat- 
ti, che dopo una serie di passaggi di proprieta, i Poltroni acquisirono edifici il 
cui dominio utile apparteneva ai fratelli Pietro ed Oprandino Caffari". 

Va notato che per la risoluzione delle singole vertenze, i litiganti non ricor- 
sero agli apparati giudiziari del comune; optarono invece per metodi risoluti- 
vi "privati', affidandosi tutt'al piu a degli arbitrati: i testimoni cui abbiamo 
accennato non vennero escussi da pubblici ufficiali o alia loro presenza; i giu- 
dici Agnello e Musello operarono in qualita di arbitri scelti dalle parti in causa 
e non in quanto ufficiali pubblici o per loro delega; nessuna sentenza, inoltre, 
e giunta sino a noi. Queste osservazioni non possono essere semplicistica- 
mente imputate alia mancanza di fonti: di altre cause che i Poltroni ebbero in 
quegli stessi anni sono giunti sino a noi praticamente tutti gli atti relativi all'z- 
ter e ai diversi gradi del processo giudiziario. Sembra pertanto possibile dire 
che per appianare i loro conflirti d'interesse Poltroni e Caffari individuarono 
diversi percorsi di accomodamento. Tali percorsi, quand'anche si volesse 
ammettere il raggiungimento, di volta in volta, di soluzioni pacifiche, non 
dovettero pero spegnere del tutto ogni rivalita, anzi. Lo si scorge dall'esisten- 
za di significative coincidenze cronologiche fra i conflitti d'interesse cui s'e 
appena fatto cenno e i momenti salienti che segnarono il conflitto tra Poltroni 
e Calorosi, ed ancor piu il suo passaggio ad una dimensione "sovrafamiliare": 
alia «werra», non si dimentichi, presero parte anche i Caffari, e come inimici 
dei Poltroni, loro soci/rivali nel "commercio" del denaro. 



3.3. II costituirsi delle partes 

Una serie di dissensi parrebbero dunque aver alimentato rivalita conver- 
gent! - progressivamente ma inesorabilmente, si potrebbe dire - verso due 
distinti poli: da una parte i Poltroni e dall'altra quanti finirono per essere iden- 
tificati quali loro inimici. Tali dissensi - e opportuno ribadirlo - risultano occa- 

70 ASMn, AG, b. 302, n. 706, 1209 ottobre 19. 

71 Cfr. Regesto mantovano cit., n. 476, 1191 giugno 16 e 25; n. 486, 1192 gennaio 14; n. 549, 1195 
luglio 1; n. 642, 1199 marzo 20. 



60 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



sionati da molteplici conflitti di interesse: l'opposizione dei Mozzi ai Poltroni e 
legata a questioni patrimoniali interne alia famiglia, la contrapposizione dei 
Caffari ai Poltroni rimanda invece al loro coinvolgimento nel "commercio" del 
denaro. Si puo ritenere allora che nel caso del conflitto Poltroni-Calorosi gli 
ambiti di appartenenza fazionaria sostanziano e ricalcano le reti dei rapporti 
economici: il rivale in affari diviene Yinimicus contro il quale si combatte la 
"guerra", e cio vale indipendentemente dalla "fazione" d'appartenenza. Il gioco 
degli schieramenti e destinato in breve ad ampliarsi e a complicarsi con l'allar- 
garsi delle alleanze alle relazioni clientelari e ai rapporti di vicinato. 

Nel volgere di pochi anni infarti le diverse discordie e controversie sfocia- 
no in una «werra»: tale evoluzione - e stato detto - coincide con il passaggio 
delle competizioni da un orizzonte prettamente "familiare" ad uno "sovrafa- 
miliare", un passaggio contrassegnato anche dal definirsi d'opposte partes. 

E noto lo schieramento postosi al seguito dei Poltroni e quello che fini per 
convergere verso i Calorosi. Non sappiamo, purtroppo, se sia esistito un ana- 
logo schieramento capeggiato, ad esempio, dagli Assandri, o se questa fami- 
glia assieme alle altre coinvolte nell'accordo del 1206 formassero una diversa 
aggregazione partitica, a sua volta coalizzatasi contro un altro raggruppa- 
mento antagonista. 

Il termine pars figura nei nostri documenti ad iniziare dallo spesso cita- 
to accordo interfamiliare del dicembre 1206 72 . In quel documento sono cosi 
connotati i due gruppi che lo pattuirono: i fratelli Bulso e Boso Poltroni da 
una parte e Lanfranco de Gezone, Novaresio e Pagano degli Assandri, Pietro 
Flaccazovi dall'altra. In quella stessa carta si fa pure riferimento ad una terza 
pars: quella di Giovannibono Mozzi. E una propria pars costituirono gli ini- 
mici dei Poltroni, come si legge nel documento del 1210: «[••■] omnium suo- 
rum inimicorum, silicet de Caffaris, Calorosiis Monziis et tocius eorum par- 
tis* 73 . Sulla base delle notizie rimasteci non siamo in grado di stabilire se il 
collante di tale pars fosse costituito solamente dalla rivalita nei confronti dei 
Poltroni o se quei tre gruppi parentali fossero uniti da altri interessi comuni. 
Alio stato delle conoscenze possiamo solo ipotizzare che il loro aggregarsi 
abbia tratto origine proprio dalle rivalita insorte con i Poltroni. 

E noto che quel lemma poteva essere utilizzato per indicare, ancor prima 
che opposte fazioni, gli awersari in occasione di un processo, le bande anna- 
te, i clienti di una grande famiglia 74 . Cosi accade anche nella documentazione 
appena citata. Pars sono i due gruppi che pattuiscono un accordo, ma e anche 
il "gruppo dei fedeli" di una famiglia. E pars e pure l'aggregato costituito dal- 
l'insieme degli inimici, la coesione dei quali si fonda nella comune contrap- 
posizione ad uno stesso awersario. L'accezione giuridica del termine e 
riscontrabile nel testimoniale relativo alia lite tra Poltroni e Scardeva, laddo- 
ve i due contendenti sono per l'appunto definiti partes 15 . 

72 Appendice II, n. 2. 

73 Annates Mantuani cit., ad annum. 

74 Cfr. Heers, Partiti e vita politica cit., pp. 36-37. 

75 Appendice II, doc. n. 7, deposizione di Viviano Flaccazovi. 



61 



Giuseppe Gardoni 



Proprio in relazione all'uso della parola pars si potrebbe notare come 
negli Annales Mantuani, ove pure si fa diretto riferimento, come s'e detto, 
alia «guerra Pultronorum et Calorosorum», questi due gruppi rivali non ven- 
gano mai indicati quali partes. E cio non perche il termine sia ignoto all'ano- 
nimo autore, che lo utilizza per annotare sotto l'anno 1206 la grande battaglia 
«intra partem comitis et Monticulorum in Verona», ed anche in relazione alia 
successiva espulsione dei Monticoli da Verona, quasi a suggerire che pars 
per lui potesse connotare solamente delle fazioni mosse da spiccati intendi- 
menti politici. Ma va ricordato che la fonte in questione e tarda: la narrazio- 
ne dei fatti, per quanto condotta su un probabile testo precedente, ed il lessi- 
co impiegato risentono senza dubbio e dell'epoca in cui venne composta e 
delle finalita per le quali venne realizzata 76 . 

Possiamo pero chiederci quale peso abbia avuto la mediazione culturale 
notarile nel definire partes gli schieramenti antagonist 77 . La risposta a tale 
quesito non puo essere elaborata solo sulla scorta del "caso" mantovano, che 
tuttavia contribuisce ad indicare una possibile soluzione o quantomeno una 
possibile linea d'indagine, giacche ci sembra che a presiedere a quello che 
impropriamente potremmo definire slittamento semantico del lemma partes 
da una "accezione giuridica" al significato di "schieramenti antagonisti" abbia 
contribuito in maniera determinante proprio la mediazione culturale dei notai. 

Per evidenziare come il costituirsi di partes awenisse solitamente in rela- 
zione a singoli gruppi familiari, conviene rifarsi al ben noto campione Vero- 
nese, verso il quale anche in tempi recenti e stata richiamata l'attenzione 78 . In 
un documento mediante il quale alcuni esponenti dell'importante famiglia 
Veronese degli Awocati 79 concedono in feudo a due fratelli una casa contigua 
alia loro torre, essi se ne riservano l'uso «pro omni suo facto et pro facto alie- 
no si domini se capita constituerunt», oltre che «pro alhs suis amicis», ma 
non « contra proximos parentes vasallorum vel illi non sint inimici vasallo- 
rum». Si stabilisce anche che nel caso in cui insorgesse una qualche discordia 
tra i domini, i vassalli dovranno seguire la maior pars; se le due partes fos- 
sero eguali, i vassalli terranno la casa fino a quando non sara ristabilita la 
concordia 80 . Simili clausole evidenziano come a Verona, prima ancora del 
divampare delle lotte tra le fazioni capeggiate dalla famiglia comitale e da 
quella dei Monticoli, le discordie tra famiglie non di rado sfociassero in scon- 
tri fra partes" 1 . Ma le stesse clausole, e nello specifico 1'espressione «se facere 
capud», assieme ad altre, del tutto analoghe, presenti in altra documentazio- 



76 Si vedano le considerazioni svolte a nota 10. 

77 Cfr. J.-C. Maire Vigueur, Giudici e testimoni a confronto, in La parola all'accusato, a cura di 
Id. e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 105-123. 

78 Tabacco, Ghibellinismo e lotte dipartito cit., pp. 335-336. 

79 A. Castagnetti, La famiglia Veronese degli Awocati (secoli XI-XIII), in Studi sul medioevo 
cristiano offerti a R. Morghen per il 90° anniversario dell'Istituto storico italiano (1883-1973), 
Roma 1974, 1, pp. 251-292; Id., La societa Veronese nel medioevo cit., pp. 20-22. 

80 Id., "Ut nullus incipiat hedificare forticiam". Comune Veronese e signorie rurali nell'eta di 
Federico I, Verona 1984, doc. n. 15, 1190 aprile 7, Verona. 

81 Ivi, p. 40. 



62 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



ne sempre Veronese 8 -, evidenziano in particolare proprio la possibility del for- 
marsi attorno alle maggiori famiglie cittadine di singole partes, e nel con- 
tempo la consapevolezza che quelle famiglie avevano di poter farsene centro. 

Alia formazione delle partes dovette quindi presiedere innanzitutto il 
desiderio e la possibility di organizzare uno strumento di pressione awalen- 
dosi di un fitto reticolo di solidarieta e rivalita. 

A noi pero, piu che indugiare sulle potenzialita politiche insite in quelle 
aggregazioni, importa maggiormente richiamare ora l'attenzione sul fatto che 
il loro stesso costituirsi dev'essere imputato ad un preciso principio ispiratore, 
rawisabile nel concetto di amicitia ed in quello opposto ma complementare di 
inimicitia" 1 . Sono gli amici a riunirsi sorto una stessa pars, che tale si definisce 
in quanto distinta dalle partes o dalla pars degli inimici. Sono allora i concet- 
ti di amicizia e di inimicizia a governare le relazioni sociali e le aggregazioni 
che ne scaturiscono. Lo dimostra la citata documentazione Veronese: si e detto 
che gli Awocati si dichiarano disposti a porsi a capo di un "partito" non solo 
«pro omni suo facto», ma «pro facto alieno» e «pro aliis suis amicis» 84 . Lo 
ribadisce quella mantovana, che permette oltretutto d'accennare al fatto che 
quei legami si reggono oltre che sulla amicitia anche sulla/i'deZitas: ci soffer- 
meremo piu avanti su di un atto con il quale nel 1228 s'instaura un rapporto 
vassallatico cosi motivato: «propter amiciciam et servicium et parentelam». E 
gli esempi potrebbero senza dubbio essere moltiplicati. Vale inoltre la pena 
ricordare almeno che i cronisti padovani fanno della parentela, della fidelitas, 
della amicitia, gli elementi catalizzanti il blocco antiezzeliniano, tanto che, 
significativamente, giungono ad utilizzare amicitia come sinonimo di pars* 5 . 

Le partes presuppongono allora la sussistenza d'una trama di solidarieta 
e di alleanze pronte ad entrare in azione nei momenti di emergenza, ossia 
quando si trattava di perseguire obiettivi comuni a quanti in quel dato "par- 
tito" si riconoscevano: nel nostro caso specifico Fobiettivo comune era costi- 
tuito dalla volonta di prevalere sui Poltroni, anche se probabilmente ognuno 
dei loro nemici ne era stato indotto a partire da motivazioni diverse. 

Ogni schieramento, e evidente, doveva tendere a favorire la coesione 
interna, una coesione che trovava linfa nella volonta di raggiungere la condi- 
visa finalita ma che si sostanziava in vari modi. Non a caso, nell'accordo tra i 
Poltroni ed i Trainelli, onde evitare l'incrinarsi della solidarieta di gruppo, si 



82 Cfr. G. M. Varanini, Torri e casetorri a Verona in eta comunale: assetto urbano e classe diri- 
gente, in Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli VIII-XIV, Bologna 1988, p. 193. 

83 Cfr. Amicus (inimicus) hostis. Le radici concettuali della conflittualitd privata e della conflit- 
tualitd. politica, ricerca diretta da G. Miglio, Milano 1992; Zorzi, La cultura della vendetta cit., 
PP- 135-170. 

84 Castagnetti, "Ut nullus" cit., p. 40; Tabacco, Ghibellinismo cit., p. 335. Si veda ora anche Maire 
Vigueur, Cavalieri e cittadini cit., pp. 398-406. 

85 Rolandi Patavini Cronica infactis et circa facta Marchie Trivixiane, a cura di A. Bonardi, Citta 
di Castello 1906-1908 (RIS 2 VIII, I); Gerardi Maurisii Cronica dominorum Ecelini etAlberici 
fratrum de Romano (1183-1237), a cura di G Sorazo, Citta di Castello 1914 (RIS 2 VIII, IV). Cfr. 
S. Bortolami, Fra "alte domus" e "populares homines": il comune di Padova e il suo sviluppo 
prima di Ezzelino, in Storia e cultura a Padova nell'eta di sant'Antonio, Padova 1985, p. 66. 



63 



Giuseppe Gardoni 



opto per una gestione autonoma ed interna di eventuali controversie la cui 
risoluzione si convenne di demandare, opportunamente, all'arbitrato di due 
comuni amici 86 . La solidarieta dell'altra pars si sostanzio anche materialmen- 
te, nel comune possesso di un edificio che in un documento invero posterio- 
re alia «werra» di qualche anno, si dice essere «Calaroxorum et Cafarorum et 
Munciorum» 87 . 

3.4. "Partiti di famiglie" 

Le partes attive a Mantova - ma cosi accadeva anche altrove - all'inizio 
del secolo XIII altro non erano che "partiti di famiglie", costituitisi attorno a 
famiglie a causa di rivalita familiari. Non pare affatto d'essere in presenza di 
"partiti" la cui finalita sia manifestamente volta al conseguimento della 
supremazia politica, alia conquista del comune, potremmo dire. L'unica riva- 
lita politica che e possibile individuare, va semmai colta nel desiderio da 
parte di ogni singolo raggruppamento di affermare la sua preminenza a dis- 
capito di quello rivale all'interno dello spazio urbano ove era insediato, lad- 
dove i singoli entravano quotidianamente in contatto, laddove con i loro ade- 
renti ed i loro edifici forti avevano dato vita a "piccole potenze" rivali. Vi pre- 
siede in altre parole la volonta di suggellare anche attraverso l'esibizione pub- 
blica della violenza esplicatasi in una vera e propria "guerra" urbana la pro- 
pria affermazione sociale. Quelle partes, in quel torno di tempo, non presen- 
tavano ancora la rigidita del bipartitismo cittadino maturo, quale a Mantova 
ando esplicitandosi ad iniziare dagli anni Trenta, come fra poco ribadiremo. 

II comune cittadino parrebbe non essere intervenuto contro quelle "auto- 
nome isole di potere". Non dovette ostacolare il conflitto fra i Poltroni, i 
Calorosi e le rispettive partes. Il comune dovette invece prodigarsi affinche sui 
conflitti interni tra famiglie non soffiasse il vento interessato di ben piu ampie 
lotte politiche. O meglio: coloro che in quel periodo governavano la citta, tese- 
ro ad evitare che i conflitti interfamiliari si raccordassero a quelli intercittadi- 
ni. Ne consegue che la presenza di conflitti interfamiliari non era considerata 
destabilizzante, ma, verrebbe da dire, del tutto ordinaria. O quanto meno, era 
manifesto che quei conflitti non erano destabilizzanti fin tanto che rimaneva- 
no tali, ossia fino a che i loro ideali non si saldavano a quelli che agivano su 
vasta scala, su ambiti sovralocali. Ecco perche nel 1207, nel patto con il mar- 
chese Azzo d'Este e con il conte di Verona i Mantovani compresero l'urgenza 
di far prestare il giuramento della seguente clausola: «de guerris vero et dis- 
cordiis, que modo sunt in civitate Mantue et episcopatu vel que in futurum, 
quod Deus avertat, oriretur, partem non capient nee permittent aliquem vel 
aliquos capere, imo bona fide operam dabunt ut pacificetur» S8 . 

86 Appendice II, doc. n. 3. 

87 ASMn, AG, b. 302, 1217 agosto 19: atto di Bonacurso di Lorenzone, rogato «in stacione 
Calaroxorum et Cafarorum et Munciorum». ASMi, PF, b. 252, 1221 febbraio 16: atto rogato 
«apud pedem turris Calaroxarum et Cafarorum et Munciorum». 

88 Liber privilegiorum cit., n. 181, 1207 agosto 28. 



64 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



II fine verso il quale si intendeva giungere e evidente: awertendo la gene- 
rale tensione delle partes cittadine verso una dimensione sovracittadina, ci si 
adopera per arginare i collegamenti di quelle che in quel momento erano arri- 
ve in Mantova, mantenendo cosi le discordie che le alimentavano entro un 
orizzonte meramente civico. Le forze esterne alia citta potevano solo adope- 
rarsi per il raggiungimento della pace interna. 

Delia presenza in Mantova di conflitti si era dunque ben consapevoli. 
Anzi, si era consapevoli della esistenza del conflitto - si noti il ricorso in un 
accordo intercittadino dei lemmi guerra e discordia per indicare dissidi 
interni - fra Poltroni e Calorosi, che non deve essere interpretata come una 
mera casualita la coincidenza cronologica fra la formulazione della succitata 
clausola - clausola che non figura in altri accordi stipulati da Mantova - e il 
conflitto di cui ci stiamo occupando. Altrettanto consapevoli si era dell'op- 
portunita di garantirsi acciocche la violenza familiare, evidentemente ritenu- 
ta inevitabile e finanche legittimamente tollerabile, non trovasse l'occasione 
d'essere convogliata verso 1'esterno della cirta. Eventualita non remota, dato 
che proprio nel 1207, come s'e gia accennato, a Verona era esplosa la lotta fra 
"partiti" contrapposti, uno dei quali era capeggiato dalle forze con le quali i 
Mantovani si stavano alleando. 

Non e tutto: si pud rimarcare come agli occhi dei contemporanei dovesse 
essere percepita chiaramente la differenza tra i conflitti che si svolgevano 
all'interno delle mura urbane e quelli sovralocali 8 '. E alia "lotta intestina" gui- 
data da Poltroni e Calorosi manco proprio il costituirsi di raccordi con altri 
partiti di altre citta 9 ". Tale raccordo non manchera invece d'essere presente 
nei decenni successivi - vi accenneremo tra breve. 

A quanto detto s'aggiunga che quelle partes erano schieramenti prowi- 
sori e mobili, che mutavano con il mutare degli interessi particolari, propri 
cioe di ogni singolo raggruppamento familiare. La composizione delle aggre- 
gazioni seguiva regole cangianti, determinate di volta in volta a seconda delle 
circostanze e degli interessi. Lo conferma proprio la considerazione delle 
fazioni originatesi in concomitanza con la guerra Poltroni-Calorosi. La loro 
origine e la loro sussistenza risulta essere stata strettamente legata ai conflit- 
ti insorti fra le famiglie che le componevano. Infatti allorche gli interessi di 
quelle stesse famiglie si coagulavano attorno a nuovi poli, il gioco delle aggre- 
gazioni familiari alterava notevolmente la struttura delle partes mantovane. 
La pars di Giovannibono Mozzi, awersa ai Poltroni per i motivi che ben 
conosciamo, fini per raccordarsi e legarsi a quella dei Calorosi e dei Caffari, 
in contrasto con quella stessa famiglia ma per altre ragioni, formando cosi un 
unico "blocco" di nemici. Si tratto tuttavia di uno schieramento destinato a 
mutare radicalmente. 



89 La stessa considerazione e stata svolta da Milani, L'esclusione dal comune cit., p. 78, ove si tiene 
conto di una clausola del tutto analoga a quella presente nel citato accordo fra Mantova e Verona 
del 1207. 

90 Castagnetti, Le citta cit., Verona 1991, pp. 240-242. 



65 



Giuseppe Gardoni 



Nel 1235 dell'uccisione del vescovo Guidotto vennero accusati gli espo- 
nenti della pars degli Awocati, una pars costituita, tra gli altri, anche dai 
Poltroni e dai Calorosi 91 , ma non dai Caffari, del tutto estranei alia sacrilega 
uccisione. Gli assassini fuggirono da Mantova e si rifugiarono a Verona, accol- 
ti dai sostenitori di Ezzelino da Romano, nemico della pars Ecclesie in favore 
della quale tanto aveva operato il presule mantovano. Ecco che gli antichi ini- 
mici, coloro che erano stati a capo di opposte fazioni che al volgere dai primo 
al secondo decennio del secolo avevano dato vita ad una «werra» urbana, si 
trovano ora alleati. Ecco ora, soprattutto, esplicitarsi l'awenuto raccordo delle 
partes interne alia citta di Mantova con le piu vaste fazioni sovraregionali. 

Le partes dunque, agli inizi del Duecento, sembrano essersi generate dai 
mutevole gioco delle intese personali e di gruppo. Tali intese si manifestava- 
no in una rete di relazioni personali, favorite dai contatti quotidiani, infor- 
mali, e per cio stesso destinate in gran parte a rimanere "sommerse", giacche 
solo di rado affiorano dalla documentazione perche formalizzate con atti 
scritti, patti o accordi interfamiliari - ne abbiamo visto sopra alcuni -, oppu- 
re attraverso l'istituzione di vincoli vassallatici, come si vedra tra breve. 

3.5. La «pars» dei Poltroni 

La natura e lo stato frammentario della documentazione non rende agevo- 
le il tentativo, pur doveroso, di cercare d'individuare gli aderenti alle singole 
partes. Non e facile stabilire infatti con assoluta certezza a quale "partito" ade- 
rissero, ad esempio, Lanfranco di Gezone, Novaresio e Pagano degli Assandri, 
Pietro di Martino Flaccazovi, ne si pud con sicurezza ritenere che essi formas- 
sero una diversa pars. La considerazione del documento del 1206 parrebbe 
porli in strette relazioni con i Poltroni, con i quali proprio allora addivennero a 
patti. La concessione nel 1207" 2 - e opportuno richiamare l'artenzione sulla col- 
locazione temporale di tale atto, contestuale al conflitto - di un prestito ai 
Poltroni da parte d'un Flaccazovi, e il trovare altri membri della famiglia nel gia 
citato testimoniale prodotto da Boso Poltroni, consentono di dare spessore 
all'esistenza di rapporti tra i due gruppi familiari. Non altrettanto si puo dire 
per i Gezzi. Anzi, la considerazione di un atto rogato da un Gezzi nella bottega 
dei Calorosi, Caffari e Mozzi nel 1217" 3 e la menzione di Pietro figlio di Oprando 
Caffari fra gli astanti ad un atto, posteriore al precedente di un anno, attinente 
in maniera specifica ai Gezzi sul quale si tornera, porterebbe a supporre una 
loro adesione alia "fazione" guidata dai Calorosi: senonche tale documentazio- 
ne e - si noti - successiva di qualche anno alia conclusione della «werra». 
Ancora piu indefinita appare la posizione degli Assandri, che solo dubitativa- 
mente e possibile porre tra i sostenitori dei Poltroni. 



91 Breve chronicon cit., ad annum. Sull'intera vicenda si vedano Vaini, Dal comune cit, pp. 102- 
104; Gardoni, "Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus" cit., pp. 158-167. 

92 ASMn, AG, b. 3392, n. 72, 1207 aprile 30. 

93 ASMn, AG, b. 303, 1217 agosto 19. 



66 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



Si pud inoltre ipotizzare che ogni singola famiglia dovesse far convergere 
verso la pars cui aderiva la sua piu o meno vasta clientela 94 . Le fonti disponi- 
bili non permettono di individuare i clienti di entrambe le fazioni in lotta. 
Qualche utile spunto invero non manca relativamente pero ai soli Poltroni. 
Riteniamo dunque di qualche utilita soffermarci almeno sui pochi personaggi 
che risultano aver parteggiato per essi, il che ci permettera di appurare l'esi- 
stenza stessa di tale entourage, oltre che di connotarne socialmente i membri. 

S'e gia fatta menzione di quel Corradino de Rugego che asseri di stare giorno e 
norte con i Poltroni: e un'affermazione assai eloquente, che evidenzia quella quoti- 
diana frequentazione, quella familiarita e dedizione, proprie d'ogni relazione clien- 
telare. Ebbene, tale familiarita trova conferma anche nella considerazione degli 
altri esponenri del suo stesso nucleo parentale. Vediamoli. Fra gli astanti alia sti- 
pulazione nel 1210 da parte dei Poltroni di un interessante contratto sul quale si 
tornera, compare Ziliolo/Egidio, detto Cazarino 95 , figlio di Guglielmo de Reginzis, 
che funge da testimone anche in altri atti dei quali e attore Boso Poltroni 96 , che nel 
1209 lo aveva indicate come suo procuratore 97 . Presente alia stesura del testamen- 
to di Mutto dei Mozzi 98 , Ziliolo, nell'agosto del 1219 viene nominato da un console 
di giustizia del comune di Mantova procuratore dei figli del defunto Boso 99 , per 
conto dei quali agisce nel 1223 100 . Anche il padre Guglielmo figura come testimone 
in atti dei Poltroni quantomeno a partire dal 1181 101 . Nei primi anni dell'ultimo 
decennio del XII secolo egli cede, assieme al fratello Rodoifo' 02 , un appezzamento 
con casa ubicato in «hora Quatuor Portarum», non distante da Sant'Andrea, ai fra- 
telli Egidio e Guarino notaio, refutando l'immobile a Pietro e Oprando Caffari dai 
quali era tenuto in affitto 1 " 3 . Figli di Rodolfo furono il ricordato Corrado/Corradino 
e Rodolfino. Nel 1203 gli estimatori procedono ad assegnare, mediante esecuzione 
forzata, due biolche di terra con viri site in Monticelli a Boso Poltroni, creditore 



94 Cfr. Settia, J luoghi cit., pp. 109-110. 

95 ASMn, AG, b. 3392, 1216 ottobre 22: Ziliolo «qui dicitur Cazarinus Guielmi de Reginza». 

96 Regesto mantovano cit., n. 462, 1190 febbraio 24 e 26; n. 468, 1190 luglio 15; n. 495, 1192 mag- 
gio 8: l'atto e rogato nella casa dei Mozzi; n. 592, 1197 agosto 13; n. 612, 1198 marzo 14: Cazzarino 
«de Regencis» viene elencato fra gli astanti al rilascio di deposizioni per la causa che oppone i 
Poltroni e i da Goito per diritti di decima; n. 641, 1199 marzo 18; n. 681, 1200; ASMn, AG, b. 302, 
n. 490, 1203 settembre 25; ASMn, AG, b. 317, n. 31, 1206 giugno 16: si tratta di una transazione 
per un debito che il notaio Guarino aveva con Boso; ASMn, AG, b. 302, n. 617, 1207 dicembre 30: 
assieme a Cazzarino presenzia Graciolo «de Regincis* di cui alio stato attuale non conosciamo 
gli eventuali rapporti di parentela; ASMn, AG, b. 302, n. 726, 1210 agosto 16: l'atto e rogato nella 
casa di Pietro Flaccazovi; ASMn, AG, b. 3392, n. 85, 1211 marzo 5; ASMn, AG, b. 3392, n. ill, 
1217 febbraio 28: all'atto assiste con Ziliolo, che si qualifica come figlio del defunto Guglielmo 
«de Reginzis», anche Rodolfo «de Reginzia». 

97 ASMn, AG, b. 302, n. 686, 1209 maggio 26. 

98 ASMn, AG, b. 302, n. 588, 1206 gennaio 27. 

99 ASMn, AG, b. 303, 1219 agosto 30. 

100 ASMn, AG, b. 303, 1223 agosto 30. 

101 Regesto mantovano cit., n. 408, 1181 ottobre 25; n. 648, 1199 ottobre 9. 

iu2 Anche Rodolfo e noto per essere in piu occasioni annoverato fra quanti presenziano a tran- 
sazioni dei Poltroni: Regesto Manovano cit., n. 454, 1189 settembre 25; n. 668, 1200 maggio 17; 
n. 675, 1200 settembre 28; n. 679, 1200 novembre 26; ASMn, AG, b. 3392, n. 60, 1204 gennaio 
13; ASMn, AG, b. 302, n. 507, 1204 gennaio 31; ASMn, AG, b. 3392, n. ill, 1217 febbraio 28. 
103 Cfr. Regesto mantovano cit., n. 476, 1191 giugno 16; n. 486, 1192 gennaio 14. 



67 



Giuseppe Gardoni 



insoluto di Corrado 104 . Fra i membri della curia dei vassalli del vescovo Guidotto 
riunitasi nel 1233, figura Corrado de Reghencis 1 " 5 , che propendiamo di identificare 
con il nostra Corradino. Rodolfino, presente a transazioni di Boso Poltroni dal 
1200 al 1214 106 , nel 1213 107 si appello contra una sentenza emessa in suo sfavore per 
una causa che lo opponeva a Graziadeo da Rivalta. 

AW'entourage dei Poltroni riteniamo inoltre di poter ricondurre molti 
dei personaggi che con costanza appaiono presenziare alia stipulazione di 
molte loro transazioni, ed in modo specifico di quegli atti che abbiamo uti- 
lizzato per ricostruire la loro «werra». Tra questi personaggi converra sof- 
fermarsi almeno su Mantovano «Azonis de Elda», il primo dei testimoni 
nominati nei documenti del 1202, 1206 e 1207. Egli funge da teste ad atti dei 
Poltroni sin dal 1184 108 , anno della sua prima attestazione. Proprietario di 
terre nelle immediate vicinanze della citta assieme al fratello Azzolino 
«Azonis de Ilda»" w , Mantovano risulta essere vassallo vescovile nel 1207" . 
Presente ad atti emanati da autorita pubbliche'", egli e membro del consi- 
glio del comune nel 1199" 2 , mentre qualche anno piu tardi giurera l'alleanza 
con Modena nelle vesti di preposito dei beccai" 3 . Nel 1203 risulta invece 
rivestire l'ufficio di estimatore del comune" 4 . Mantovano e attestato come 
gia scomparso nel 1217" 5 . Figli suoi furono Ugolino, membro del consiglio 
maggiore nel 1225" 6 ; e Pietro: esponente del consiglio di credenza nel 1217" 7 
con la qualifica di milite di giustizia, nel 1225 compera un appezzamento 
con viti oltre il lago di Mantova in localita Campagnola dov'erano altre sue 
proprieta incrementate negli anni successivi mediante acquisti effettuati 
con il fratello Azzolino" 8 . Attivo in ambito pubblico fu anche un quarto figlio 



104 ASMn, AG, b. 302, n. 475, 1203 maggio 17. 

105 F. C. Carreri, Appunti e documenti sulle condizioni dell'episcopio mantovano al tempo di 
Guidotto da Correggio e de' prossimi predecessori, in «Atti e memorie della R. Accademia vir- 
giliana di Mantova*, n.s., I (1908), pp. 43-84, qui alle pp. 64-65. 

106 Regesto mantovano cit., n. 668, 1200 maggio 17; ASMn, AG, b. 302, n. 629, 1207 giugno 2; 
ASMn, AG, b. 317, n. 37, 1208 gennaio 8; ASMn, AG, b. 303, 1214 marzo 15. 

107 ASMn, AG, b. 3392, n. 93, 1213 dicembre 4. 

108 Regesto mantovano cit., n. 421, 1184 marzo 25; n. 495, 1192 maggio 8; ASMn, AG, b. 3392, n. 
50, 1202 agosto 12; ASMn, AG, b. 317, n. 31, 1206 giugno 16; ASMn, AG, b. 302, n. 691, 1209 giu- 
gno 28; ASMn, AG, b. 302, n. 706, 1209 ottobre 19; ASMn, AG, b. 3392, n. 84, 1211 gennaio 3. 

Regesto mantovano cit., n. 601, 1197 novembre 20; n. 651, 1199 dicembre 19. 
"° ASMn, AG, b. 3281, 1207 giugno 9. 

111 ASMn, AG, b. 3392, n. 50, 1202 agosto 12; ASMn, AG, b. 317, n. 31, 1206 giugno 16; ASMn, 
AG, b. 302, n. 475, 1203 maggio 27; ASMn, AG, b. 303, 1220 agosto 30. 

112 Liber privilegiorum cit., n. 220, 1199 giugno 8. 

113 L. A. Muratori, Antiquitates Italicae Medii Aevi, IV, Mediolani, ex Typographia Societatis 
Palatinae in Regia Curia, 1741, col. 379. 

114 ASMn, AG, b. 302, n. 475, 1203 maggio 27. 

" 5 L'archivio del monastero di S. Andrea di Mantova fino alia caduta dei Bonacolsi, a cura di 
U. Nicolini, Mantova 1959, n. CXI, 1217 dicembre 28: Pietro «quondam Mantuani Agonis Elice». 

116 F. S. Gatta, Liber grossus antiquus Comunis Regii (Liber pax Constantie), Reggio Emilia 
1944-1963, V, doc. n. DXCV. Una ulteriore spia della sua partecipazione alia vita pubblica puo 
essere considerata la sua presenza nelle vesti di testimone ad un atto del console di giustizia: 
ASMn, AG, b. 303, 1220 agosto 30. 

117 Liber privilegiorum cit., n. 182, 1217 novembre 17. 

" 8 L'archivio capitolare della cattedrale di Mantova fino alia caduta dei Bonacolsi, a cura di P. 



68 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 

di Mantovano, che divenne estimatore ed ingrossatore del comune'". II fra- 
tello di Mantovano, Azzolino di Azone «de Elda», arbitro in questioni fra 
Poltroni e Trainelli nel 1201' 20 e proprietario di terre in Romanore 121 . 

3.6. Impegni militari e vincoli vassallatico-feudali 

Ad illustrare i modi dell'instaurarsi di relazioni clientelari possono util- 
mente concorrere due documenti del 1228 122 . Con il primo, il 2 febbraio di 
quell'anno, Bonacursio figlio del defunto Zannebono de Parvis Pellizariis 
vende per 100 lire ai fratelli Visconte, Guidone e Baiamonte, figli del defunto 
Guidone Vicecomitis, la quota parte a lui spettante di un appezzamento di 
terra sul quale insistono vari edifici e una domus alta murata, che possedeva 
in citta. Il venditore dichiara di agire « propter amiciciam et servicium et 
parentelam». Espressioni, queste ultime, di certo non casuali, che bene indi- 
cano quali dovevano essere i rapporti intercorrenti fra le parti. In quello stes- 
so giorno, alia presenza degli stessi testi, ma con un atto distinto, Visconte, 
Guidone e Baiamonte, investono Bonacursio, «per feudum honorifice», degli 
stessi beni che avevano precedentemente acquistato. Il contratto impegna 
Bonacursio, detto cliens e vassallus degli infeudanti, ad utilizzare quell'immo- 
bile per operazioni militari a richiesta e per la difesa dei suoi nuovi domini. 
Qualora egli non fosse in grado di adempiere a quella incombenza, la torre 
dovra essere posta a completa disposizione di detti fratelli o di loro rappre- 
sentanti. L'atto si conclude con il giuramento di fedelta che Bonacursio presta 
«sicut vasalus facit domino », anteposta la fedelta verso il vescovo di Mantova. 

Alia transazione, che coinvolge due ragguardevoli famiglie della compa- 
gine sociale cittadina, non possiamo non attribuire un chiaro significato: i 
Visconti in quel modo si garantirono l'aiuto militare in caso di rivolgimenti 
interni da parte del proprietario di una quota di casatorre posta nella stessa 
parte della citta dove era posta anche la loro torre 123 . 

L'atto d'infeudazione dei Visconti mostra senza dubbio la vitalita dei rap- 
porti vassallatico-feudali all'interno della elite cittadina 124 , anzi, la loro «per- 
vasivita» 125 . Sono quelli dei rapporti formalizzati e formalizzanti: servono per 
stringere legami clientelari ed obblighi militari e a darvi valore cogente 126 . 

Torelli, Verona 1924, n. LXXVIII, 1227 marzo 18; n. LXXX, 1227 aprile 1; n. LXXXII, 1228 gen- 
naio 28. Pietro «Mantuani Aconis Elice» confina con immobili siti in localita Campagnola nel 
1226 (ASMn, OC, b. 6, n. 20); in queste zone beni suoi sono attestati sin quasi alia meta del seco- 
lo (ASMn, OC, b. 6, 1242, ottobre 13). 

119 ASMn, AG, b. 303, 1222 maggio 2. 

120 ASMn, AG, b. 302, n. 378, 1201 settembre 21. 

121 Regesto mantovano cit., n. 667, 1200 maggio 1. 

122 Per quanto attiene ai Visconti si rinvia a Torelli, Un comune cit., II, pp. 44-45. 

123 Cfr. P. Brancoli Busdraghi, Patti di assistenza giudiziaria e militare in Toscanafra XI e XII 
secolo, in Nobiltd e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII: strutture e concetti, Atti del IV 
Convegno (Firenze, 12 dicembre 1981), Firenze 1982, pp. 29-55. 

124 Cfr. Castagnetti, "Ut nullus" cit., pp. 40-41; Varanini, Torri e casetorri cit., p. 194. 

125 Tale termine e mutuato da A. Castagnetti, Fra i vassalli: marchesi, conti, "capitanei", citta- 
dini e rurali, Verona 1999, pp. 169-174. 

126 Cfr. Maire Vigueur, Cavalieri e cittadini cit., p. 374. 



69 



Giuseppe Gardoni 



Vincoli che diventano mezzi efficaci per la formazione di clientele urbane, 
prowiste delle basi materiali indispensabili per le lotte intestine quali sono 
per l'appunto le torri e simili edifici forti. 

Disponibilita di edifici forti e sostegno difideles erano del resto essen- 
ziali per determinare il corso e l'esito dei conflitti urbani, come appare da 
piu parti. Eccone di seguito qualche sparso, ma eloquente, crediamo, esem- 
pio. Ad un cittadino Veronese, Gerardo dei Cagabissi, probabilmente nel 
1207, l'anno - lo ricordiamo - delle lotte che a Verona opposero la fazione 
dei Monticoli a quella dei San Bonifacio, venne chiesto di porre la sua torre, 
mediante un atto di infeudazione, nella disponibilita della pars dei 
Monticoli. Gerardo rifiuto per non compiere «scelus neque tradimentum de 
suis amicis nisi ipsi facerent de eo» 127 . Quasi due decenni dopo, un esponen- 
te autorevole della pars Monticulorum, Adelardino di Alberico Lendinara, 
concedette un terreno con corte e torre in feudo a Bonaccorso di 
Bonadomano che in precedenza glielo aveva venduto, impegnando l'infeu- 
dato - obbligato a «facere fidelitatem» - a mettere a disposizione lui e la sua 
torre e le case vicine complessivamente per un mese an'anno 128 . Nel docu- 
mento con il quale nel 1204 il visconte degli Estensi invest! un fabbro di un 
casamento, compare, al posto del piu consueto impegno di «adiuvare eos de 
placito et besogno», la "variante" «adiuvare eos de placito et bello»: una 
simile espressione, attribuibile agli stessi Estensi, rinvia ad una di certo non 
remota possibilita di lotte intestine nella citta di Ferrara 129 . L'obbligo di 
accorrere a sedare con le armi tumulti in citta e nel territorio sara imposto 
ai vassalli estensi alia meta del XIII secolo 13 ". Ancora. A Padova nel 1228 un 
sarto al quale venne data in affitto una casa da un appartenente ad una auto- 
revole famiglia cittadina, si impegno «ad adiuvandum ipsum dominum cum 
sua propria persona in suis propriis werris» 131 . 

3.7. Un "tecnico" della guerra 

Alia disponibilita di "clienti" dobbiamo accostare quella di adeguati con- 
gegni bellici da utilizzare nell'ambito degli scontri urbani. Una disponibilita 
che implica la possibilita di awalersi dei servizi di personale specializzato, 
come evidenzia l'interessante documento che ci accingiamo ad illustrare. 



127 Cfr. G. Biscaro, Attraverso le carte di S. Giorgio in Braida di Verona esistenti nell'archivio 
Vaticano, in «Atti del regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, let- 
tere ed arti», XCII (1932-1933), pp. lOOO-lOOl; Castagnetti, "Ut nullus" cit., p. 40. 

128 Varanini, Torri e casetorri cit., pp. 190-191. Per quanto concerne la famiglia capitaneale dei 
da Lendinara si vedano Castagnetti, "Ut nullus" cit., pp. 25-33; Id., Fra i vassalli cit., pp. 95-97; 
Id., Da Verona a Ravenna per Vicenza, Padova, Trento e Ferrara, in La vassallita maggiore 
del Regno Italico. I "capitanei" nei secoli XI-XII, Atti del Convegno (Verona, 4-6 novembre 
1999)> a cura di Id., Roma 2001, pp. 357-361. 

129 Id., Societd e politico a Ferrara cit., p. 232. 

130 Ivi, p. 233- 

131 II documento e stato preso in esame in Bortolami, Fra "alte domus" e "populares homines" 
cit., p. 64. 



70 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



II 23 agosto del 1210 132 , Boso Poltroni assieme ai nipoti Pagano ed Egidio, 
figli del defunto Bulso, perfezionarono con un atto notarile il contratto stipu- 
late con Pietrobuono figlio di Martino di Buonmartino, il quale promette di 
«facere» sino alia festivita di san Michele, owerosia sino al 29 settembre suc- 
cessive, e per un anno ancora, se fosse apparso necessario, le diverse mac- 
chine belliche - «hedificia et laboreria de manganis, prederiis, mantellis et 
trabuchellis» - e quant'altro si fosse reso necessario per la difesa dei Poltroni 
e per le azioni di offesa da arrecare ai loro «inimici», e segnatamente contro 
Caffari, Calorosi, Mozzi e i loro aderenti: «et tocius eorum partis». La retri- 
buzione viene pattuita in lire 6 per quanto realizzato entro san Michele e in 
altrettante per le prestazioni eventualmente rese oltre tale termine. 

Si puo ragionevolmente supporre che a Pietrobuono 131 non spettasse un 
mero compito di fabbricazione deH'artiglieria, ma soprattutto di progettazio- 
ne della stessa. Egli, infatti, va con ogni verosimiglianza reputato un "tecnico 
specializzato" 134 . E quanto sembra di poter evincere dall'impegno assunto dai 
Poltroni di mettere a sua disposizione «magistros et laboratores», i quali 
avrebbero proweduto a «facere illud laborerium» con Pietrobuono «quando 
habebit edificatum et artificiatum», termine, quest'ultimo, che puo rinviare a 
capacita progettuali e quindi a specifiche competenze poliorcetiche. Cio sem- 
bra confermato, oltre che dal preciso impegno di «afilare et adestrare» tutti 
gli hedificia, e all'occorrenza di ripararli, anche dalla promessa di prestare ai 
concessionari «conscilium seu adiutorium» per l'intera durata della loro 
werra e nel conseguente divieto di prestare qualsiasi genere d'aiuto alia parte 
awersa. Al rischio di una possibile diserzione, eventualita esiziale 135 , si cerco 
d'owiare stabilendo una pena pecuniaria. 

Dunque, nel rinvigorire della lotta che dovette far seguito all'assassinio di 
Bulso da parte degli awersari, uccisione che come abbiamo visto e da collo- 
care nel 1209, i Poltroni si assicurarono la disponibilita non solamente di 
hedificia, termine con il quale possiamo ritenere venissero indicati dei mac- 
chinari da assedio o delle strutture aggiuntive alle torri aventi pur sempre 



132 Appendice II, n. 4, 1210 agosto 23. 

133 Non si puo escludere che Pietrobuono, qualificato come figlio di Martino «de Bonomartino», 
la cui perizia emerge con tutta evidenza dalla capacita di prowedere i committenti di macchine 
da getto in grado di offrire prestazioni diverse e complementari e non da una qualche specifica 
qualificazione professionale a lui attribuita, fosse fratello di Raimondo figlio di Martino «de 
Bonomartino», attestato in veste di teste in una transazione fra privati del 1211 (ASMn, AG, b. 
303, 1211 aprile 24). Nel 1200 (Regesto mantovano cit, n. 660, 1200 febbraio 18) vendette un 
appezzamento di terra sito in Romanore che sappiamo essere stato ceduto dal comune cittadino 
come risarcimento dei danni subiti da quanti presero parte alia guerra contro i Veronesi com- 
battuta sullo scorcio del XII secolo. Nello stesso anno Raimondino «de Bomartino» funge da 
testimone in un atto di cessione di terre ubicate in Romanore da parte di un gruppo di uomini 
«qui fuerant capti ad turrem Tartari», ossia durante un combattimento contro Verona: Regesto 
mantovano cit., n. 659, 1200 febbraio 17. 

134 Settia, I luoghi cit., p. 100. 

135 Id., Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezzafra IX e XIII seco- 
lo, Napoli 1984, p. 355; Id., Comuni in guerra. Armi ed eserciti nell'Italia delle citta, Bologna 
1993, P- 314- 



71 



Giuseppe Gardoni 



funzionalita militari 136 , ma soprattutto di specifici congegni bellici atti al lan- 
cio di proiettili di pietra. 

Com'e noto 137 , dalla seconda meta del XII secolo si assistette ad un gene- 
rale progresso nella costruzione delle macchine da lancio soprattutto grazie 
all'uso di congegni a contrappeso. Le macchine da lancio, presenti tanto nel 
corso dei combattimenti in campo aperto' 38 quanto all'interno delle citta 139 , 
tesero progressivamente a differenziarsi proprio in forza delle rilevanti inno- 
vazioni tecniche introdotte da abili costruttori. II termine petraria, ad esem- 
pio, venne adoperato per indicare una macchina da lancio con leva a cuc- 
chiaio manovrata manualmente per mezzo di corde; non molto dissimili 
dovevano essere i congegni chiamati mangani 14 ". L'introduzione di successive 
innovazioni porto poi alia distinzione, non sempre ben individuabile invero, 
fra mangano e trabucco: mentre il primo continub ad essere inteso come 
mezzo di lancio a bilanciere con manovra manuale, nel trabucco tale mano- 
vra venne sostituita dall'azione meccanica di un contrappeso fisso 141 . Alle 
varie migliorie tecniche sottostava l'esigenza di potersi awalere di strumenti 
con proprieta balistiche complementari e quindi fruibili in modo diverso: il 
tiro delle macchine munite di contrappeso fisso era di maggior gittata, al con- 
trario quelle prowiste di contrappesi mobili consentivano lanci brevi; di piu 
rapido e pronto impiego erano gli apparecchi a corde che offrivano una mag- 
giore velocita di tiro 142 . 

Occorre tenere presente che tutti questi strumenti erano non poco 
ingombranti e che pertanto abbisognavano di ampi spazi tanto per l'impian- 
to quanto per le manovre. L'impiego nei nostri documenti di diminutivi per 
indicare i trabucchi, lascia intuire che ci si riferisse a congegni di dimensioni 
ridotte, tali cioe da poter essere utilizzati con facilita ed efficacia in un conte- 
sto urbano, nelle vie, sul tetto di una casa o di un palazzo o sull'altana di una 
torre 143 . Lo stretto legame fra torri e macchinari bellici traspare d'altro canto 
chiaramente sin dall'accordo del 1202, ove la possibilita di pervenire ad uno 
scambio incrociato di proiettili dall'alto delle torri fra le due partes in lotta 
proprio mediante l'ausilio di «turturellis vel cazafustis» appare come un'e- 
ventualita nient'affatto remota 144 . 



136 Cfr. Varanini, Torri e casetorri cit., pp. 173-249, a p. 189; Settia, Comuni in guerra cit., p. 311. 
137 II riferimento va ai ben noti studi di Aldo Settia, del quale si vedano almeno, oltre a Castelli e 
villaggi cit., i saggi raccolti in Comuni in guerra cit. 

138 Settia, Citta e villaggi cit., pp. 352-353. 

139 Esemplificazioni in Varanini, Torri e casetorri cit., p. 196, con rinvio alia bibliografia precedente. 

140 Settia, Castelli e villaggi cit., p. 353; Id., Comuni in guerra cit., p. 309. 

i4i Id., Castelli e villaggi cit., p. 354; Id., Comuni in guerra cit., p. 308 e p. 298; diversa dal tra- 
bucco era la biffa, dotata di contrappeso mobile. La complessita di tali strumenti appare con 
tutta evidenza da un inventario perugino del dicembre 1241 dei materiali in metallo, in legno ed 
in cordame gia componenti un trabucco e una biffa: Codice diplomatico del comune di Perugia, 
a cura di A. Bartoli Langeli, II, Perugia 1985, n. 192. 

142 Settia, Castelli e villaggi cit., pp. 355-356. 

143 Id., / luoghi cit., p. 101. 

144 Appendice II, n. 1, 1202 novembre 23 . 



72 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 

4. Gli spazi della «werra» 
4.1. Un microcosmo in guerra 

Veniamo ora agli spazi entro i quali si svolse la "guerra", spazi che, a gran- 
di linee, possiamo racchiudere fra la piazza antistante al monastero di 
Sant'Andrea e la porta cittadina dei Monticelli. Da quella piazza proveniva la 
strada che biforcandosi conduceva da una parte alia chiesa di San Giacomo 
mentre dall'altra permetteva di raggiungere la porta e il ponte dei Monticelli, 
posti nelle adiacenze della chiesa di San Silvestro. Vedremo tra breve che pro- 
prio lungo questo secondo segmento stradale s'innalzavano le residenze, 
molte delle quali fortificate, degli Assandri, dei Poltroni, dei Flaccazovi, dei 
Caffari, dei Mozzi e dei figli di Trainello. Si tratta d'un microcosmo sociale e 
politico che crediamo di poter identificare con la vicinia di San Silvestro 145 . 

Nel 1194 146 , stando nella stanza del vescovo di Mantova Enrico, presente 
lo stesso presule e altri due ecclesiastici - uno dei quali e Tommaso, prete 
della chiesa di San Silvestro di Mantova -, l'abate di San Silvestro di 
Nonantola istituisce Giovannibono «de Munciis» sindaco della chiesa man- 
tovana di San Silvestro, funzione che egli dovra svolgere relativamente alle 
proprieta che la stessa chiesa deteneva all'interno dell'episcopato mantova- 
no, nell'isola di Revere, a Marcaria «et specialiter in Bagnolo Veronensi». La 
nomina - si presti attenzione - awenne per volonta «convicinorum S. 
Silvestri», dei quali sono nominativamente indicati solo Alberto di Donino, 
Bulso di Poltrone e Scanavecco beccaio. Il documento non restituisce dun- 
que un elenco completo dei membri della vicinia, il che avrebbe permesso di 
disporre di un quadro esaustivo della sua composizione sociale, ma solo di 
un piccolo gruppetto di uomini citati, forse, perche rappresentanti la piu 
ampia comunita, alia quale va attribuita la designazione del candidato. 
Funsero da testimoni il giudice Bartolomeo, Ugo «Pegoloti», Guglielmo 
Assandri, Boccadibue «de Gratiano» ed il magister Anselmo «Cremensis», 
personaggi che, sia pur dubitativamente, possiamo ritenere membri della 
stessa vicinia. 

I dati ricavabili dal documento appena citato sono si esigui ma non per 
questo privi di valore. Innanzitutto possiamo ritenere certo il fatto che attor- 



143 Per quanta attiene alle vicinie si vedano A. Mazzi, Le vicinie di Bergamo, Bergamo 1881; Id., 
La pergamena Mantovani, in «Atti dell'Ateneo di Scienze lettere ed Arti in Bergamo», IX 
(1887-1888), pp. I-LXXIV; Id., Note suburbane. Con una appendice sui "Mille homines 
Pergami" del 1156, Bergamo 1892; P. Sella, Alcune note sulla vicinia come elemento costituti- 
vo del comune, in «Archivio storico italiano», XXXVI (1905), pp. 319-331; Id., La vicinia come 
elemento costitutivo del comune, Milano 1908; G. Masi, LI popolo di Firenze alia fine del 
Dugento, in «Archivio giuridico», ser. IV, XV (1928), pp. 164-199; Artifoni, Tensioni sociali cit., 
472-473; G. Caminiti, Problemi di difesa e sicurezza interna a Bergamo alia fine del Duecento, 
in «Nuova rivista storica», LXXX, (1996), I, pp. 149-178. Per i "risvolti religiosi" che la vicinia 
implicava si vedano P. Sambin, Note sull'organizzazione parrocchiale in Padova nel sec. XILL, 
in Saggi di storia ecclesiastica veneta, a cura di Id. e F. Seneca, Venezia 1954, pp. 29-35; G. De 
Sandre Gasparini, La vita religiosa nella Marca veronese-trevigiana tra XLL e XIV secolo, 
Verona 1993, pp. 130-131. 
146 Regesto mantovano cit., n. 529, 1194 giugno 2. 



73 



Giuseppe Gardoni 



no alia chiesa cittadina di San Silvestro - una dipendenza nonantolana - si 
era costituita una organizzazione vicinale, membri della quale erano, assieme 
a molte altre famiglie, oltre ai Poltroni, i Mozzi, dal momento che proprio uno 
di essi viene nominato sindaco della chiesa, ma forse anche gli Assandri. 

Ad illuminare ulteriormente e a confermare i legami fra i Mozzi e la chie- 
sa di San Silvestro, concorre uno dei legati testamentari istituiti da Mutto dei 
Mozzi. Egli, a rimedio della sua anima e di quella dei suoi parenti defunti - 
lo si e detto sopra -, devolvette una somma di denaro in favore delle chiese 
della citta «et pontibus, hospitalibus et pauperibus», precisando che di quel- 
la cifra 12 soldi sarebbero dovuti andare a Bonora, sacerdote della chiesa di 
San Silvestro 147 . 

Alia stessa chiesa era legata un'altra famiglia che abbiamo gia incontrato 
e sulla quale si tornera, i Gezzi. Infatti, e nella chiesa di San Silvestro, alia pre- 
senza del vescovo e del capitolo dei canonici della citta, che nei primi anni 
trenta si svolse il rito funebre di Enrico dei Gezzi 148 . 

Anche i Caffari dovevano afferire alia vicinia di San Silvestro, giacche le 
loro case confinavano direttamente con quelle dei Mozzi. Non possiamo dire 
altrettanto invece per i Calorosi, che una documentazione invero alquanto 
piu tarda mostra risiedere non lungi dalla chiesa di San Giacomo 149 . 

Lo squarcio cosi aperto sulla vicinia di San Silvestro, pur nella consape- 
volezza dell'esiguita dei dati documentari reperiti, permette di percepire il 
contesto entro il quale a nostro parere vanno inserite le relazioni intessute fra 
i diversi protagonisti della «werra» da noi considerata. 

4.2. 1 complessi abitativi 

In un documento del 12H 1S0 , lungo la strada che da SantAndrea 151 condu- 
ceva a porta Monticelli, vengono ubicati beni indefiniti degli eredi di 
«Axandro», una via di comunicazione minore che porta alia domus 
«Flacaiugorum», e la «domus Pultronorum magnas muratas». Da altra docu- 
mentazione sappiamo che di fronte alia casa degli Assandri si trovava la 
dimora dei figli di Trainello 152 . Le abitazioni di Assandri, Flaccazovi e 
Poltroni, dunque, erano poste in prossimita le une delle altre. 



147 ASMn, AG, b. 302, n. 588, 1206 gennaio 27. 

i4s ASDMn, MV, Registro 2, c. lgr, <1231 agosto 14.x 

149 Cfr. Davari, Notizie storiche cit., p. 72. La torre dei Calorosi, della quale non viene specificata 
l'ubicazione, e attestata nei seguenti document!: L'archivio del monastero cit., n. CXIV, 1218 
maggio 2: atto rogato «sub porticu turris Callarosorum»; ASMi, PF, b. 252, 1224 luglio 9: 
« Actum est hoc aput turrim Calarosorum». 

150 ASMn, AG, b. 303, 1211 novembre 29. 

151 Per comprendere l'ubicazione di tali immobili e di qualche utilita riferire che nei 1277 un 
Gonzaga acquista una terra casamentiva «sine hedifficiis» sita «in civitatis Mantue in contrata 
Sancti Andree apud dominum Bosium et heredem domini Paganini de Poltronibus a duobus 
lateribus et stratam que est versus domos Axandrorum a tercio et aliam viam que est versus pla- 
team a quarto»: ASMn, AG, b. 225, n. 12, 1277 maggio 4. 

152 Regesto mantovano cit., n. 486, 1192 gennaio 14. 



74 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



L'insediamento degli Assandri e attestato a partire dalla fine del secolo XII; la 
sua struttura emerge pero dai primi decenni di quello successivo 151 . L'ampliarsi e 
l'articolarsi dei manufatti che lo componevano dovette procedere di pari passo 
con il ramificarsi del gruppo parentale. Lo desumiamo dalla considerazione di un 
inventario redatto nell'anno 1239'", dal quale si evince che l'insediamento degli 
Assandri si componeva di piu edifici ad uso abitativo attigui gli uni agli altri, nei 
quali risiedevano diversi esponenti della famiglia, raccolti attorno ad almeno uno 
spazio aperto interno. Si trattava d'un complesso urbano certamente ampio, che 
traeva la sua denominazione dal nome della famiglia: la curtis Axandrorum' 55 , 
nella quale possiamo ritenere fosse compresa la torre di famiglia. 

Di una curtis dovevano disporre anche i Poltroni: vi insistevano vari edi- 
fici, e fra questi una domus dotata di volta 156 , una o piu torri, delle staciones'- 1 
nonche i magazzini verso i quali venivano fatti confluire i prodotti delle pro- 
prieta terriere' 58 . 

Anche i Caffari erano proprietari di un ampio complesso abitativo, la cui 
articolazione e conoscibile sulla base di una documentazione posteriore di 
qualche decennio rispetto al periodo qui considerato. L'insieme degli edifici, 
posti in «contrata Gafarorum» 159 , costituiva una struttura chiusa verso l'e- 
sterno, dotata di spazi interni, l'attraversamento dei quali dovette essere 
disciplinato, e di almeno una torre - la torre «Gaffarorum» -, adiacente alia 
domus «de Muncis in qua est furnus». E importante poi osservare che i 
Caffari erano proprietari di edifici posti «ultra pontem Montecellorum iuxta 
viam publicam» e «in capite ipsius pontis» 1W) . Owie sono le conseguenze 
implicite nel possesso di tali beni: i Caffari potevano agevolmente esercitare 
un'azione di controllo su uno dei principali accessi alia citta, ossia su uno dei 
punti di passaggio obbligati per gli scambi fra la citta ed il territorio. 

S'e detto che, secondo il racconto dei cronisti, la fine del conflitto fra 
Poltroni e Calorosi avrebbe coinciso con l'occupazione e la distruzione da 



151 ASMn, AG, b. 3392, n. 139, 1223 agosto 30: «sub lobia Axandrorum» agisce uno dei consoli 
di giustizia del comune cittadino, presenti Pagano e Stefano Assandri, per una questione fra 
Mantovano Poltroni e Lombardo di Grascendino di Belloto. 
154 II lungo documento, inedito, si trova presso ASMn, AG, b. 303 bis, 1239 febbraio 5. 

155 All'atto del 1239 ha fatto riferimento anche R. Comba, La citta come spazio vissuto: I'ltalia 
centro-settentrionalefra XII e XV secolo, in Spazi, tempi, misure e percorsi nell'Europa del bas- 
somedioevo, Atti del XXXII convegno storico internazionale (Todi, 8-11 ottobre 1995), Spoleto 
1996, pp. 183-209, alle pp. 191-192, sulla scorta di I. Lazzarini, Gerarchie sociali e spazi urbani 
a Mantova dal comune alia signoria gonzaghesca, Pisa 1994, p. 64, n. 77. 

156 ASMn, AG, b. 302, n. 620, [1206]. I Poltroni risultano possedere un edificio con volta sin dal 
1196 {Regesto mantovano cit., n. 564, 1196 marzo 4). 

157 Si vedano, ad esempio, Regesto mantovano cit., n. 642, 1199 marzo 20; n. 679, 1200 novem- 
bre 26; ASMn, AG, b. 302, n. 573, 1205 agosto 5. Si ricorda altresi che i Poltroni sul finire del 
secolo XII acquistarono un terreno sito «in hora S. Andree» sul quale insisteva una casa con 
forno: ivi n. 641, 1199 marzo 18. 

158 Esemplifichiamo citando ivi n. 462, 1190 febbraio 24 e 26. 

159 ASMn, AG, b. 305, 1264 ottobre 15. 

ASMn, AG, b. 304&!S, 1256 ottobre 7: «sub volta dominorum Gaffarorum»; alcuni dei beni 
indicati in questo documento confinano con i domini «Moncios». I Caffari sono proprietari di un 
edificio con volta almeno dal 1191: Regesto mantovano cit., n. 476, 1191 giugno 16 e 25. 



75 



Giuseppe Gardoni 



parte dei secondi della torre dei primi: del resto e notorio che in ogni guerra 
urbana il controllo di edifici dotati di una solida struttura muraria ed elevati, 
anche se abitualmente utilizzati per le piu disparate esigenze della vita quoti- 
diana, sia private che pubbliche, poteva assumere un ruolo decisive Era dal- 
l'alto delle torri che si arrecavano rilevanti danni agli awersari mediante il 
lancio di proiettili attraverso l'ausilio di opportuni macchinari 161 ; non a caso 
obiettivo principale degli strali violenti delle fazioni in lotta erano proprio le 
torri la cui occupazione e distruzione veniva sovente a sancire la sconfitta 
della parte che ne era proprietaria"' 2 . 

5. Oltre la "guerra" Poltroni-Calorosi: altri esempi 

Quella combattuta fra Poltroni e Calorosi di certo non esauri il quadro 
delle "guerre", delle vendette, o piu in generale dei conflitti che dovettero 
interessare la societa mantovana nel primo Duecento. Lo s'intuisce dalla let- 
tura delle cronache - vi abbiamo fatto riferimento sopra -, ma lo si evince 
anche dalle rare ancorche significative tracce reperibili fra la documentazio- 
ne notarile privata sino ad oggi nota. 

Dagli stessi atti attinenti al conflitto Poltroni-Calorosi del quale lunga- 
mente s'e parlato, traiamo notizia dell'esistenza di un contenzioso sfociato in 
atteggiamenti violenti: ne fu protagonista un singolo individuo, Scardeva. Ma 
prima di focalizzare la nostra attenzione su tale episodio, e necessario consi- 
derare Tunica altra fonte a nostra disposizione che informa di un'ulteriore 
«werra». Si tratta, ancora una volta, di un documento privato, e precisamen- 
te d'una compravendita. 

5.1. La «werra» dei Gezzi 

Nel luglio del 1218, sotto il portico della casa dello scomparso Ugone de 
Ghezone, Lanfranco Ghezonis, affiancato dai figli Enrico, Giacomino, Azzo, 
e Alberto de Ghezone, con il figlio Ugo, alienano a Ottobono Nuvoloni due 
appezzamenti di terreno, uno dei quali posseduto «pro indiviso», posti nel 
territorio di Carzedole, promettendo di difendere la vendita da eventuali 
diritti di evizione che potrebbero essere fatti valere dai figli del defunto 
Bonacursio di Lorenzone, il procuratore dei quali acconsente alia vendita. 

Il dispositivo del negozio si chiude con una dichiarazione da parte dei ven- 
ditori in merito alia destinazione del denaro ricavato: la somma, viene dichia- 
rato, doveva essere destinata «in werra facienda pro morte dicti Bonacursi» 163 . 

Non sappiamo come, perche e da chi Bonacurso sia stato ucciso. 
L'episodio non ha lasciato traccia in altra documentazione notarile e tanto 
meno, come detto, nelle cronache. 



'" Settia, I luoghi cit., pp. 98-99. 

162 Ivi, p. 90. 

163 Appendice II, doc. n. 5. 



76 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



Alcuni elementi consentono tuttavia di formulare un'ipotesi in merito alia 
collocazione temporale del fatto. Poco meno di un anno prima, nell'agosto del 
1217, Bonacursio di Lorenzone de Geciis, aveva venduto la sua quota di un non 
ampio appezzamento di terra posto nello stesso luogo in cui abbiamo visto 
essere ubicato quello alienato nel 1218. La vendita faceva seguito ad uno o forse 
a piu atti analoghi a noi non pervenuti, mediante i quali i fratelli Lanfranco 
Gegorum e Alberto avevano ceduto le quote loro spettanti dello stesso bene" 4 . 
L'omicidio pud dunque essere posto tra l'agosto del 1217 ed il luglio del 1218. 

Lo scopo della alienazione del 1218 e evidente: ottenere denaro liquido da 
spendere per vendicare 1'uccisione di un familiare attraverso una azione vio- 
lenta, una werra' 6 -. L'impegno di facere werra contro gli assassini fu assun- 
to non dai soli discendenti diretti dell'ucciso, figli o nipoti, bensi da due cugi- 
ni e dai loro figli. E dunque l'intero gruppo parentale, l'intera domus verreb- 
be da dire, ad essersi assunto l'onere e l'onore di vendicarsi della morte vio- 
lenta di un suo membro. Il documento consente di evidenziare dunque il 
ricorso all'esercizio della vendetta da parte di un intero gruppo parentale, ma 
anche i risvolti economici che una simile impresa comportava: esercitare la 
vendetta implica dei costi e per farvi fronte il gruppo parentale aliena una 
proprieta sin li mantenuta indivisa. 

In questa nuova azione di violenza e rawisabile un elemento di continui- 
ty con la "guerra" degli anni precedenti: Lanfranco Gezzi, colui cioe che alie- 
na con i figli, il fratello ed i nipoti gli immobili, figura fra coloro che nel 
dicembre del 1206 stringono un accordo con i Poltroni, tuttavia non si vuole 
con cio instaurare alcun legame diretto tra le due vicende. 

Giovera a questo punto indugiare sul gruppo parentale dei Gezzi. Non si 
hanno attestazioni documentarie attinenti ad esponenti della famiglia ante- 
riormente alia comparsa di Oto/Oddo «de Gezza/Geiga/de Gi<ja» (seconda 
meta del secolo XII) che appare in relazione con alcune tra le maggiori istitu- 
zioni ecclesiastiche mantovane: la cattedrale di San Pietro, i monasteri di San 
Ruffino e di San Benedetto 166 . Sono legami che lasciano intrawedere un suo 
saldo radicamento in ambito cittadino, un tratto questo che emerge con mag- 
gior evidenza dalla considerazione della sua comparsa in un atto attinente al 
vescovo Garsendonio - il vescovo partigiano dell'Impero -, e nell'elenco di 
Mantovani che nel 1164 ratificarono un importante accordo con Federico I 167 . 
D'altronde la famiglia risulta legata ai principali enti religiosi ancora agli inizi 
del Duecento. Giova ricordare al riguardo che nel 1222 Lanfranco de Gegone 
unitamente agli eredi di Bonacursio de Laurengone e ad Alberto de Gegone 
risultano detenere in feudo dai monastero di Sant'Andrea l'esazione dei dirit- 
ti d'affitto del quartiere cittadino di San Iacopo 168 . 



164 ASMn, AG, b. 303, 1217 agosto 19. 

165 Cfr. Heers, II clan familiare cit., p. 149; Id., Partiti e vita politica cit., p. 100. 

166 Regesto mantovano cit., n. 281, 1152 aprile 4; n. 292, 1154 agosto 23; n. 298, 1155 novembre 
25; n. 324, 1163 novembre 6; L'archivio capitolare cit., n. XXI, 1150 circa. 

167 Liber privilegiorum cit., n. 9, 1164 maggio 27. 

i6S L'archivio del monastero cit., n. CXXVIII, 1222 gennaio 3; n. XCCIX, 1222 gennaio 29. 



77 



Giuseppe Gardoni 



Ignoriamo quali fossero i rapporti parentali che dovettero legare Oto/Oddo 
e Lanfranco «de Gezone/de Geze», identificato dal Torelli con il Lanfrancus 
Mantuanus rettore della Lega lombarda nel irj6 m . L'identificazione non e del 
tutto priva di fondamento: Lanfranco non fu estraneo alia vita politica cittadi- 
na. Egli e infatti attestato fra i consiglieri del comune nel 1191™ e nel 1218 17 '. 

Alia vita del comune cittadino presero parte pure altri membri dello stes- 
so gruppo familiare, alcuni dei quali sono citati nell'atto di vendita del 1218. 
Lorenzone risulta aver ricoperto la magistratura consolare nel 1193 172 - inca- 
rico dal quale fu destituito anzitempo assieme agli altri due consoli che con 
lui ricoprivano la magistratura - e nel 1197' 73 . Enrico Gezonis rivesti invece 
l'ufficio di estimatore e ingrossatore del comune nel 1223 174 ; due anni dopo 
funse da ambasciatore 175 . 

Non proseguiremo oltre nella ricostruzione delle vicende famigliari - per 
i nostri scopi risultano sufficientemente illuminate da quanto detto -, appa- 
re pero utile spendere qualche parola in merito alia dislocazione delle loro 
abitazioni, aspetto cui s'e poco sopra accennato. Non e dato conoscere l'esat- 
to luogo in cui erano poste le case dei Gezzi, ne possiamo conoscerne la con- 
sistenza, e quindi dire se esse fossero o meno dotate di strutture fortificate. 
Certo e che non dovevano innalzarsi lungi dalla chiesa di San Silvestro se nel 
1231 proprio in essa si recarono il vescovo ed i canonici della cattedrale per 
dare sepoltura ad Enrico de Gheqis' 16 . 

5.2. La discordia di Scardeva 

Allorche abbiamo trattato dei tempi e dei modi in cui si manifesto la «werra» 
Poltroni-Calorosi si e fatto ampio ricorso a due testimoniali verso i quali si deve 
tornare ora a guardare 177 . Come si ricordera, quelle deposizioni vertevano essen- 
zialmente sul possesso d'una casa contesa fra i Poltroni e tale Scardeva, casa che 
un tempo era appartenuta al magister Niqola™. Converra dire subito che di 
Scardeva non si possiede nessun'altra attestazione documentaria, cosicche nulla 
sappiamo di lui, anche se e legittimo ritenere che le sue origini fossero alquanto 
modeste. Tale circostanza, come si comprendera, assume non poca importanza. 

Entrambe le pergamene sulle quali una mano anonima mise per iscritto le 
dichiarazioni di cinque testimoni, non recano alcun tipo di datazione, ne croni- 
ca ne topica. E turtavia possibile cercare di proporne una datazione approssima- 



16 ' C. Vignati, Storia diplomatica della Lega lombarda, Torino 1975 (I ed. Milano 1866), p. 278; 

Torelli, Un comune cittadino cit., II, p. 153. 

' 70 Liber privilegiorum cit., n. 220, 1199 giugno 8. 

171 Muratori, Antiquitates cit., IV, coll. 411-414. 

172 Annales Mantuani cit., ad annum. 

173 Ibidem. 

174 ASMn, AG, b. 303, 1223 novembre 4. 

175 Liber privilegiorum cit., n. 91, 1225 aprile 10. 

176 ASDMn, MV, Registro 2, c. I9r, <1231 agosto 14>. 

177 Appendice II, nn. 6 e 7. 

178 Nel dicembre del 1206 (ASMn, AG, b. 3392, n. 69) gli estimatori del comune di Mantova pon- 



78 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



tiva. Quei testimoni dovettero essere escussi prima della morte di Bosone, che 
sappiamo essere awenuta anteriormente all'agosto 1219 17 ": tale data pud pertan- 
to essere assunta quale termine ante quern della redazione dei due testimoniali. 

I testimoni, tutti favorevoli al Poltroni ed in gran parte esponenti del suo 
entourage, concordano nel dire che quella casa fu comperata da Bosone e 
Bulso e successivamente assegnata al figlio di Bulso, Egidio, che vi abito con 
la sua familia. Scardeva pero ne pretendeva il possesso. Per la composizione 
della discordia le parti addivennero ad un accordo - stando ad uno dei testi 
sarebbe stata conclusa una pax - siglato mediante la redazione di un atto 
notarile. I contendenti non poterono awalersi della giustizia pubblica poiche, 
per ragioni che non sono chiarite, il podesta precluse ai Poltroni di adire al 
tribunale publico. Scardeva allora cerco di fare giustizia da se. 

La documentazione relativa alia lite fra i Poltroni e Scardeva offre dunque 
l'opportunita di conoscere l'intrecciarsi e l'interazione dei diversi metodi per- 
seguiti nella sua conduzione alia ricerca di una possibile soluzione™. Per altro 
verso permette di evidenziare come Scardeva si sia indirizzato ad adottare 
metodi risolutivi "privati". Egli, recatosi nei pressi di alcune abitazioni appar- 
tenenti ai Poltroni e da questi affittate a terzi, «svigoravit eas domos et abie- 
cit inde fenestras et ostia». Le partes - tale e il termine impiegato per indi- 
care i contendenti - cercarono allora di porre fine alia loro discordia m rag- 
giungendo un «entendementum» mediante una trattativa privata - «tracta- 
mentum» 182 - awalendosi di un «mediator»; si sarebbe in tal modo raggiun- 
ta una pacificazione solennizzata dallo scambio dello «osculum pacis» e dalla 
redazione di un atto scritto da parte di un pubblico notaio 183 . 

6. Memoria e lessico della violenza nei contemporanei 

6.1. La memoria 

Abbiamo appena visto che la lite di cui fu protagonista Scardeva viene 
collocata dai diversi testimoni, proprio nel periodo in cui era in corso la 
"guerra" dei Poltroni con i Calorosi. E quella «werra» ad essere assunta 
come indicatore temporale al quale i testi rapportano le loro esperienze per- 



gono all'incanto una domus appartenente al debitore insolvente Giacomino de magistro Nigola 
in favore di Rodolfino Plati. Fra i beni che Bulso Poltroni assegna al figlio Egidio all'atto della sua 
emancipazione figura una domus con volta «que fuit heredum quondam Nicole notarii»: ASMn, 
AG, b. 302, n. 620 [1206]. Nel gennaio del 1208 (ASMn, AG, b. 317, n. 37) fra le richieste di 
appello perorate da Boso Poltroni al giudice di Azzo marchese d'Este, podesta di Mantova, figu- 
ra la sentenza emessa «domorum quondam Rolandi Nizole». 
17 ' ASMn, AG, b. 302, 1219 agosto 6. 

180 Basti qui il rinvio a M. Vallerani, Liti private e soluzioni legali. Note sul libro di Th. Kuehn e 
sui sistemi di composizione dei conflitti nella societa tardomedievale, in «Quaderni storici», 89 
(i995)j PP- 546-557, e alia bibliografia ivi citata. 

181 Appendice II, n. 7, deposizione di Viviano de Flacagovo. 

182 Appendice II, n. 6, deposizione di Corradino de Rugengo. 

183 Si confrontino le deposizioni di Corradino de Rugengo e di Viviano de Flacagovo citate alle 
note precedents 



79 



Giuseppe Gardoni 



sonali 184 . E questa circostanza ad assumere un rilievo del tutto particolare ai 
nostri fini. 

Corradino «de Rugenco», ben informato sui fatti giacche stava giorno e 
notte con i Poltroni, colloca la presenza nella casa contesa di Egidio nel perio- 
do antecedente l'inizio della guerra, mentre i dissensi con Scardeva si mani- 
festarono, a suo dire, tre anni dopo. Alberto beccanus ricorda invece di aver 
visto Egidio stare nella casa circa sette anni prima. Adamino «nuntius para- 
ticeorum», colloca gli eventi nei sei anni precedenti, ricordando di aver assi- 
stito di persona all'occupazione violenta e al saccheggio dell'edificio. Anche 
Viviano Flaccazovi vide Egidio stare in quella casa prima della guerra, ini- 
ziata la quale i nemici dei Poltroni prowidero ad occuparla; successivamen- 
te, quello stesso edificio venne assegnato, forse in affitto, da Egidio a un certo 
Coppa e, attaccato una seconda volta, fu occupato e nuovamente saccheggia- 
to. Particolarmente interessante e la deposizione di Raimondo Flaccazovi: e 
lui ad affermare d'aver udito un certo rumor quando «quadam nocte» i 
"nemici" di Egidio si portarono nei pressi della casa occupandola e asportan- 
do quanto in essa vi era custodito - «blavam et res» - mentre al mattino suc- 
cessive ne ruppero parti in muratura, divellendone porte e finestre. 

Osserviamo innanzitutto come i testi collochino nei sei, sette anni prece- 
denti al rilascio delle loro deposizioni la presenza nella casa contesa di Egidio, 
owero prima che iniziasse la guerra e che la casa venisse per ben due volte 
assalita. Ebbene: si e gia avuto modo di riferire come le cronache pongano nel 
1213 l'occupazione della torre dei Poltroni; se, come appare probabile, i testi 
non dovettero essere escussi dopo il 1219, e da supporre che in entrambi i casi 
si faccia riferimento al medesimo episodic Ammesso cio, si puo notare come 
uno stesso edificio, occupato durante una violenta azione militare, venga 
qualificato in modo diverso: domus, owero edificio adibito ad abitazione 
nonche a deposito di biade per i testimoni coevi; turris per l'autore di una 
cronaca. Certo e che si dovette trattare di una costruzione dotata di una soli- 
da struttura muraria e con un certo sviluppo in altezza: un manufatto che in 
"tempo di pace" serve da abitazione e da deposito e che proprio per la sua 
particolare conformazione puo all'occorrenza fungere da edificio "forte". 

6.2. Il lessico 

Nei testimoniali cui abbiamo fatto teste riferimento, lo scontro tra i 
Poltroni e i Calorosi, che vengono detti inimici dei primi, viene indicato con 
il termine guerra; si narra di assalti cruenti condotti con la violenza - per 
vim -; si fa riferimento ad un certo rumor; si utilizzano verbi quali caper e, 



184 Si vedano R. Bordone, Memoria del tempo e comportamento cittadino nel medioevo italia- 
no, Torino 1997, p. 22 e passim; P. Merati, La rappresentazione dell'esperienza: mediazioni cul- 
turali e meccanismi della memoria a Milano nel XIII secolo, in « Melanges de FEcole francaise 
de Rome. Moyen Age-temps modernes», 113 (2001), pp. 453-491; A. Esch, Gli interrogatori di 
testi come fonte storica. Senso del tempo e vita sociale esplorati dall'interno, in «Bullettino 
dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 105 (2003), pp. 249-265. 



80 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



abiecere, abstulere, rumpere. I termini sui quali abbiamo richiamato l'atten- 
zione rinviano all'uso di un vocabolario non diverso da quello rawisabile 
anche nel resto della documentazione che siamo venuti citando e in quella 
che utilizzeremo di seguito. Un lessico che saremmo propensi a definire "les- 
sico della violenza" sul quale reputiamo opportuno soffermarci brevemen- 
te 185 . Non crediamo infatti di essere di fronte ad un suo uso meramente gene- 
rico e casuale, bensi specifico: si impiegano lemmi diversi per indicare situa- 
zioni sostanzialmente diverse. 

Le prime awisaglie dell'esistenza di un dissidio tra i Poltroni e i Calorosi 
viene definito - come abbiamo visto analizzando il documento del 1202 186 - 
controversia. Con tale termine si rimanda ad una discussione, ad un contra- 
sto di opinioni o ad una lite giudiziaria 187 , e proprio a tale stato di cose sem- 
bra rinviare l'atto del 1206 ove tale termine viene adoperato per indicare una 
opposizione non ancora sfociata in contrasto violento per la risoluzione della 
quale si intende percorrere la strada della mediazione 188 . Con discordia si vuol 
indicare una fase successiva alia precedente e assai prossima a divenire scon- 
tro armato, o che segue ad una azione di forza 18 ', ma che pud ancora conclu- 
dersi pacificamente attraverso la stipulazione di una concordia. 
Rimarchiamo che si tratta una distinzione che parrebbe essere ben nota al 
notaio redattore del documento del 1202 che definisce guerra quella fase 
della opposizione in cui si fa ricorso a macchine da lancio, mentre la fase 
antecedente e per l'appunto detta discordia™. A quest'ultimo termine non va 
peraltro negata una «connotazione di lotta di parte* 151 . 

Sembrerebbe possibile giungere ad ipotizzare che nei pochi documenti 
notarili qui considerati si sia fatto ricorso alle parole controversia e discordia 
per esplicitare una diversita per cosi dire di coinvolgimento: se infatti la di- 
scordia parrebbe rinviare ad una dimensione personale o familiare, ossia alia 
partecipazione di singoli individui o tutt'al piu di singole famiglie, la contro- 
versia sembrerebbe postulare il coinvolgimento anche di "alleati" estranei 
alia parentela. Ma tale nostro primo approccio al "lessico della violenza", 
essendo stato condotto su un campione assai esiguo di documenti, non si pre- 
sta a considerazioni generali. 

Un diverso significato sembra invece possibile attribuire alia parola 
werra, termine con il quale s'intendeva con ogni verosimiglianza qualificare 
una specifica fase di un conflitto 



185 Sull'impiego di uno specifico linguaggio per indicare le diverse fasi dello scontro violento si e 
soffermato di recente Settia, I luoghi cit., pp. 82-85. 

186 Appendice II, doc. n. 1. 

187 Cfr. C. Battisti, G. Alessio, Dizionario etimologico italiano, Firenze 1968, 1, sub voce contro- 
versia. 

188 Potrebbe essere questo il vero motivo dell'accordo. Appendice II, doc. n. 2, 1206 dicembre 2. 

189 Cfr. Settia, / luoghi cit., p. 83, dove a discordia, non diversamente da dissidium e dissensio, si 
attribuisce il significato di lotta di parte. 

™ Appendice II, n. 1, 1202 novembre 23: «[...] discordia inter filios Pultroni et Callorosos. Concordia 
illius discordie facta [...] trahere [...] cum turturellis vel cazafustis pro guerra incepta [...]». 
191 Settia, I luoghi cit., p. 83. 



81 



Giuseppe Gardoni 



6.3. «Werra»: un termine tecnico? 

S'ignora l'esistenza di studi specifici dedicati alia diffusione e all'impiego 
del termine «werra» nella documentazione notarile d'eta comunale, studi che 
permettano di comprendere se a quel termine soggiaccia o meno un signifi- 
cato del tutto specifico atto a connotare in maniera peculiare una "tipologia" 
determinata di conflitto e/o una fase, un momento determinato da inscrive- 
re in un piu ampio conflitto. Un primo e parziale tentativo di dare una rispo- 
sta a tale quesito ci sembra possa utilmente provenire e dalla considerazione 
della documentazione esaminata nelle precedenti pagine e da un embrionale 
tentativo di comparazione con altra documentazione. 

Nella documentazione attinente alia faida Poltroni-Calorosi - lo abbiamo 
visto - all'uso del lemma "guerra" parrebbe soggiacere l'intento d'indicare l'e- 
sistenza di vere e proprie azioni militari condotte con l'impiego di specifici 
macchinari bellici, di urti armati che coinvolgono piu famiglie con i loro beni 
ed i loro "clienti"" 2 , che in quanto uomini armati vengono indicati quali wer- 
rerii m . Esso viene anche impiegato quale sinonimo di vendetta, come permet- 
te di evidenziare il documento del 1218 sul quale ci si e sopra soffermati" 4 . Ne 
consegue che al termine werra i notai sembrano aver fatto ricorso solo per 
connotare determinate situazioni interne ad un piu vasto conflitto, oppure a 
singoli episodi accomunati pero gli uni agli altri dal ricorso alia violenza e dal 
coinvolgimento dei membri della domus, degli "amici". Quel termine presup- 
pone quindi l'allargamento del conflitto e la sua "militarizzazione". 

Tale nostra impressione sembra trovare conferma in alcuni atti risalenti 
al secolo XII, e quindi non coevi a quelli sin qui citati, d'ambito Veronese e 
trentino. Alcuni noti documenti veronesi hanno il pregio di rendere manife- 
sti comportamenti non sempre coglibili nelle fonti dell'epoca, permettono di 
poter intrawedere un uso non casuale ma accorto, mirato, tanto del termine 
discordia quanto di werra' 95 . E un uso non casuale della parola «verra» si 



192 Appendice II, n. 3, 1207 gennaio 18: « [...] de omnibus suis guerris que habuerint [...] cum per- 
sonis et avere et cum turns et casamentis [...]». 

193 Appendice II, n. 4, 1210 agosto 23: «[...] eorum werra durabit [...] adversariis et wereriis [...]». 

194 Appendice II, n. 5; cfr. il paragrafo 5.1. 

195 Nell'atto mediante il quale a Verona nel 1177 si costitui una societas de turre si assicura ai 
soci il libero passaggio con o senza armi negli spazi aperti da attraversare per raggiungere la 
loro torre e cid, qualora si fosse reso necessario, «pro stormino faciendo», soci che risultano 
impegnati a coadiuvarsi (per questo accordo, reso noto da Biscaro, Attraverso le carte cit., pp. 
995-1000 e 1003-1005, si rimanda a Varanini, Torri e casetorri cit., p. 188). Non di werra ma 
di discordia si tratta invece in uno dei noti documenti attinenti alia famiglia Awocati. Nel 1190 
Bozoto, Nicolo e Alberto degli Awocati concedono in feudo una casa ai fratelli Balduino e 
Frogerio del fu Ottone Pigna dai quali l'avevano poco prima acquistata, garantendosene Fuso e 
la possibilita di sopraelevarla «pro omni suo facto et pro facto alieno si domini se capita costi- 
tuerint et fecerint», ma anche «pro aliis suis amicis». I vassalli, poi, qualora dovesse insorgere 
una discordia tra i domini, dovranno seguire la maior pars (Castagnetti, "Ut nullus" cit., doc. n. 
15). Questa e un'eventualita che affiora anche nell'atto con il quale Bartolomeo da Palazzo inve- 
ste Mainardo d'un terreno sul quale il concedente si riserva la possibilita di edificare un edificio 
dotato delle strutture necessarie alia difesa e alia offesa dei suoi nemici «et inimicorum suorum 
vasallorum», una prerogativa che varra «dum werra durabit» (Varanini, Torri e casetorri cit., 
p. 191, con edizione del documento alle pp. 239-240). 






Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



evince pure da un testimoniale trentino prodotto nel corso di una vertenza 
giudiziaria: in esso i testi narrano di una azione militare, una «verra», con- 
dotta contro il vescovo locale" 6 . 

Ad un contesto non urbano rinviano le seguenti attestazioni, sempre del 
secolo XII, ma questa volta nuovamente di ambito mantovano. Siamo, come 
spesso e capitato di fare sin qui, di fronte ad atti di natura processuale, prodot- 
ti nel corso di una vertenza giudiziaria, nella fattispecie fra l'episcopio manto- 
vano e il monastero di San Benedetto di Polirone in merito ad alcuni beni ter- 
rieri" 7 . Il 4 luglio 1189 viene raccolta la testimonianza di Albertus Casarius, vas- 
sallo episcopale, il quale colloca alcuni fatti «tempore werre episcopi G(rasin- 
donii)», mentre altri eventi sono da lui posti «ante tempus discordie». Al teste 
si chiede, fra Faltro, «si tempore werre homines de Nubilario vel eorum anima- 
lia ute[bantur] in dicta insula». Sempre nell'ambito dello stesso processo si rac- 
colsero le dichiarazioni di un altro uomo, Rainerius de Berno, gastaldo del 
vescovo. Egli rammenta die «donus Francus veniti cum armis et abstulit ei recia 
et pisces», ma ricorda anche che lui stesso «cum aliis destruxit domum Sancti 
Sciri et etiam domum Sancti Bertholomei». Prescindendo dalla specifica situa- 
zione entro la quale le citate testimonianze vennero prodotte, si deve rammen- 
tare ancora una volta che il "filtro" notarile potrebbe aver inciso profondamen- 
te sui singoli termini impiegati: quei termini potrebbero non essere stati pro- 
nunciati dai testimoni ed essere solo espressione del linguaggio notarile, ma 
nella prospettiva da noi assunta poco cambierebbe, che saremmo pur sempre in 
presenza del ricorso in atti stilati da professionisti della scrittura ad una termi- 
nologia del tutto analoga a quella che abbiamo gia incontrato. Possiamo osser- 
vare che e detta "guerra" l'azione attribuita al vescovo Garsendonio, e nello stes- 
so modo e definita quella intrapresa dagli uomini abitanti nel centro demico di 
Nuvolato: cambiano i protagonisti, non cambiano invece i termini ai quali chi 



196 Nell'ambito di un processo riguardante il possesso di un monte, due testimoni collocano alcu- 
ni fatti «ad tempus quo dominus Trintinellus condam domini Ottonis Richi per verram escivit de 
Tridento». Gli stessi ricordano anche che in « ilia verra et per illam verram dictus Trintinellus 
depredavit» alcuni uomini che si erano recati per eseguire dei lavori di roncatura su quel monte. 
Dicono anche che Trentinello non agiva da solo, ma che era a capo di un nucleo di armati: egli si 
muoveva «cum sua cunducta». Recentemente in questa vicenda s'e voluto vedere un «episodio 
di "guerra privata"», un episodio che rimane oscuro giacche nulla sembra possibile estrapolare 
dalla documentazione superstite in merito alle specifiche motivazioni che lo originarono. 
Pochissimo si conosce di Trainello, che e noto solamente per la sua presenza ad atti episcopali. 
Tuttavia, il profilo del protagonista da un'idea del contesto entro il quale la sua azione va posta, 
ossia nel solco di una ribellione cittadina diretta contro il vescovo. Tali notizie sono tratte da A. 
Castagnetti, Governo vescovile, feudalita, "communitas" cittadina e qualifica capitaneale a 
Trentofra XII e XIII secolo, Verona 2001, p. 113, da dove e possibile desumere ulteriori infor- 
mazioni attinenti alia menzione di werrae nelle quali avrebbe potuto essere trascinato il vesco- 
vo Adelpreto in atti di investiture a feudo dell'anno 1160. 

197 Un regesto dei testimoniali e edito in Regesto mantovano cit., n. 451, con omissione dei passi 
cui facciamo riferimento nel testo; tali passi sono riportati, in attesa della pubblicazione del 
secondo volume del Codice diplomatico polironiano, da R. Rinaldi, Ilfiume mobile. II Po man- 
tovano tra monaci-signori, vescovi cittadini e comunita (secoli XI-XII), in II paesaggio manto- 
vano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti, II, II paesaggio mantovano nel medioevo, 
Atti del convegno di studi (Mantova, 22-23 marzo 2002), a cura di E. Camerlenghi, V. Rebonato, 
S. Tammaccaro, Firenze 2005, pp. 113-131, a nota 45 di p. 126, da cui citiamo. 



83 



Giuseppe Gardoni 



scrisse il documento ricorse per indicarne le gesta compiute, e cio perche nel 
loro concrete) manifestarsi probabilmente Funa non si discostava dall'altra. Non 
si impiego la parola guerra invece per designare quanto fece Franco, che pure 
fece uso delle armi: si tratto pero in tale occasione dell'azione di un singolo 
uomo, che agi si con il ricorso alia forza ma senza il sostegno di altri uomini. 

Ecco allora che, come si e avuto modo di notare per i termini utilizzati nella 
documentazione attinente alia guerra dei Poltroni, sembra lecito individuare 
proprio nella diversa terminologia notarile, i diversi modi - ma forse sarebbe 
piu corretto dire dei diversi "gradi" - del manifestarsi dei conflitti: "guerra" 
sarebbe il conflitto che radicalizzatosi implica Fuso delle armi e il sostegno degli 
alleati, e non l'estemporanea azione di un singolo. Quest'ultimo e il caso di 
Scardeva e di Franco. Entrambi, pur in situazioni differenti, diedero corso ai 
loro risentimenti ricorrendo alia forza. Furono azioni che, nel concreto, paiono 
essersi discostate ben poco da quelle perpetrate da gruppi di uomini. Tutte que- 
ste nostre ipotesi pero, come ben si vede, si fondano su un'esigua campionatu- 
ra: la loro validita e pertanto assai fragile. Si prospetta, dunque, la necessita di 
una piu vasta indagine comparativa™. 

7. Cenno conclusive) 

La guerra Poltroni-Calorosi e gli altri esempi di conflitti documentati fra 
primo e secondo decennio del Duecento nella citta di Mantova, paiono 
rimandare all'esercizio ordinario e trasversale entro la societa cittadina delle 
pratiche vendicatorie e piu in generale dei conflitti violenti. L'esercizio della 
violenza non risulta affatto una prerogativa esclusiva della "nobilta". Le fami- 
glie coinvolte nella annosa werra fra Poltroni e Calorosi appaiono tutt'altro 
che omogenee per origini e posizione sociale. Anzi, i maggiori gruppi familia- 
ri coinvolti parrebbero aver avuto un ruolo alquanto marginale nel governo 
della citta. Sara negli anni successivi alia guerra che esse parteciperanno 
vieppiu alia vita del comune assumendone magistrature. 

Lo scontro armato sembrerebbe esprimere la volonta di ostentare la rag- 
giunta preminenza sociale. Cio non significa disconoscere un valore politico 
alia guerra che essa e pur sempre manifestazione della volonta delle famiglie 
che se ne fanno promotrici e ne assumono il controllo di sancire la propria 
affermazione. L'identita del gruppo familiare passa, si potrebbe dire, anche 
attraverso l'esercizio della violenza. 

Quello che contrappose Poltroni e Calorosi rappresenta un conflitto 
incentrato sul confronto tra due gruppi familiari antagonisti che divennero i 
perni di due diversi schieramenti che polarizzarono diverse inimicizie colla- 
teral!. Tale dicotomia e espressa nelle carte notarili con l'uso del termine par- 
tes, impiegato per indicare "le parti in conflitto", gli "schieramenti antagoni- 

198 Appare di qualche utilita rammentare, a titolo d'esempio, la «guerra Advocatorum cum epi- 
scopo» scoppiata, a quanto pare, nel 1185 a Lucca, cui accenna un vassallo vescovile chiamato a 
deporre in una causa del 1200: Wickham, Legge, pratiche e conflitti cit., p. 59, n. 21. 



84 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



sti" e non ancora delle "fazioni politiche" cariche di valenze ideologiche. II 
principio ispiratore che presiedette alia loro formazione e da rawisare nel 
gioco alterno delle alleanze e delle inimicizie familiari, ossia nelle relazioni di 
amicitia e di inimicitia. La conflittualita fra perentele si polarizza si in forme 
piu radicali, da infrafamiliare diviene interfamiliare, senza tuttavia trovare 
una superiore giustificazione ideologica. 

La faida originava da una pluralita di motivazioni sulle quali le fonti 
disponibili non consentono di fare piena luce: sappiamo solo che i conflitti 
d'interesse che parrebbero aver inquietato le relazioni fra Poltroni e Caffari 
si saldarono ai preesistenti dissensi del tutto interni alia famiglia Mozzi. 

Ne consegue - va ribadito - che la "guerra" manco dei connotati che per- 
metterebbero di fame uno scontro finalizzato alia "conquista" di un ruolo di 
preminenza nell'ambito del governo cittadino. Tale guerra assieme agli altri 
esempi da noi proposti s'inscrive semmai entro il piu ampio esercizio della 
violenza, una violenza non d'elite. 

Quella della violenza e una pratica che, e vero, si manifesta in modi 
diversi a seconda delle risorse di cui poteva awalersi chi se ne faceva pro- 
motore e chi ne era coinvolto: il conflitto che opponeva i Poltroni ai loro ini- 
mici pote esplicitarsi sotto forma di una vera e propria guerra urbana, giac- 
che essi disponevano delle adeguate risorse economiche. Anche i Gezzi pote- 
rono progettare la loro vendetta, ma per attuarla dovettero reperire il denaro 
necessario. In ben altri modi si manifesto invece il risentimento di Scardeva, 
un uomo dalle oscure origini, che non risulta appartenesse ad una famiglia 
dotata di particolari ricchezze. Nonostante cio egli ebbe comunque modo di 
manifestare la sua opposizione ai Poltroni ricorrendo alia violenza. Il suo 
esempio, che affiora da poche testimonianze processuali, mostra come anche 
i singoli, per quanto in "tono" minore, abbiano potuto all'occorrenza dar 
sfogo ai loro risentimenti seguendo schemi analoghi a quelli che vedevano 
contrapporsi ben piu ampi e dotati gruppi familiari. 

Ecco allora che la violenza emerge come una forma ordinaria e condivisa 
e percio controllabile. Una pratica pubblica. Lo dimostra la terminologia 
invalsa nella pratica notarile, una terminologia che proprio perche impiegata 
in atti pubblici non puo che rimandare alia pubblicita dei fatti che sottinten- 
de. Lo dimostra in particolare il riferimento diretto nell'accordo fra i cittadi- 
ni mantovani e gli Estensi del 1207 alia "guerra" e alle discordie che proprio 
in quell'anno si agitavano in Mantova. 

Certo, rimane evidente la difficolta di cogliere l'ordinarieta delle manife- 
stazioni della violenza. Questo vale soprattutto per gli esponenti degli strati 
inferiori della societa. Ma tali limiti sembrerebbero essere imposti prima di 
tutto dalle fonti disponibili. Nell'affrontare lo studio delle pratiche conflittuali 
sembra opportuno tener conto della natura e della provenienza della docu- 
mentazione disponibile. Ci si dovrebbe porre il problema di chi poteva ricorre- 
re alia scrittura, per quali motivi lo faceva e le ragioni per le quali i documenti 
venivano conservati: si converra quantomeno che assai raramente la loro con- 
fezione e da rapportare alia iniziativa di persone di bassa estrazione sociale. 



85 



Giuseppe Gardoni 




I luoghi della "Werra" 



86 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



Appendice I 
Profili biografici 

l. 
Poltroni 

Le vicende dei Poltroni possono essere ricostruite ad iniziare dal secondo 
decennio del secolo XII' 9 '. Ma e soprattutto dalla seconda meta di quel seco- 
lo che la documentazione si fa via via piu abbondante: ne risulta confermato 
il profilo di una famiglia eminentemente cittadina, fortemente interessata 
alia costituzione di un non modesto patrimonio terriero dislocato per lo piu 
nel suburbio o nelle immediate vicinanze della citta, una famiglia dedita 
all'attivita creditizia e del tutto estranea alia vita istituzionale del comune. 

Particolarmente attivi nei decenni a cavallo fra i secoli XII e XIII sono i 
fratelli Bulso/Bolso e Boso/Bosone Poltroni. La ricca documentazione che li 
riguarda li mostra impegnati in diverse operazioni finanziarie che interessa- 
rono anche il comune cittadino, nell'incremento e nella gestione dei loro beni 
all'interno del perimetro urbano - e cio soprattutto nelle vicinanze del mona- 
stero di Sant'Andrea, non lontano dal quale si trovavano le loro case -, nelle 
immediate vicinanze e nel territorio della citta, e in particolare laddove da 
tempo la loro famiglia possedeva beni; nello stesso torno di tempo risultano 
disporre di modesti diritti di decima 200 . 

La loro affermazione economica si accompagna ad una assai limitata par- 
tecipazione alia vita pubblica che si esplica nella assunzione da parte di Bulso 
della mansione di delegato comunale alia vendita di beni del comune. Boso, 
che figura fra i membri del consiglio nel 1199 2 "' e in anni successivi sino al 
1218 202 , giura assieme al fratello Bulso l'alleanza con i Cremonesi nel giugno 
del 1208 201 e funge da procuratore del comune nel 1216 2 " 4 . 

Di Bulso, che la documentazione mostra essere gia defunto nell'agosto del 
1210 205 , sono attestati tre figli: Egidio, Pagano e Poltrone 20 ''. 



Cfr. Torelli, Un comune cittadino cit, II, pp. 218-239. 

200 Quanto detto e desumibile da alcuni atti di natura giudiziaria: Regesto mantovano cit., n. 468, 
1190 luglio 15 o 17; n. 590, 1197 giugno 14; n. 593, [1197] agosto 28; n. 605, 1197; n. 612, 1198 
marzo 14. 

201 Liber privilegiorum cit., n. 220, 1199 giugno 8. 

202 Cfr. Torelli, Un comune cittadino cit., II, p. 223. 

203 II documento e ora edito in I patti tra Cremona e le citta della regione padana cit., n. 5.8, 
1208 ottobre 29. 

204 Liber privilegiorum cit., n. 44, 1216 giugno 3. 
20 ' Appendice II, n. 4. 

206 Si vedano gli atti attinenti alia ripartizione dei beni effettuata da Bulso Poltroni in favore dei 
figli: ASMn, AG, b. 302, nn. 547 e 550, 1204 novembre 14; ASMn, AG, b. 302, n. 620, [senza 
data]. Mette conto segnalare che i figli di Bulso continueranno ad essere attivi assieme alio zio 
Boso in operazioni finanziarie. Egidio e attestato come gia defunto nel 1213 (ASMn, AG, b. 3392, 
n. 92, 1213 novembre 14). 



87 



Giuseppe Gardoni 



Boso invece dovette morire prima dell'estate del 1219 2 " 7 ; figli suoi furono 
Mantovano, Vivaldo, Savia e probabilmente Cherlino/Gherlino. 

Non seguiremo ulteriormente le vicende dei discendenti di Bulso e Boso, 
alcuni dei quali a partire dal terzo decennio del secolo ebbero parte artiva nella 
vita politica della citta, come mostra l'assunzione da parte loro di magistrature 
comunali 208 . Pud essere utile segnalare che alcuni di essi continuarono a prati- 
care il prestito ad interesse 2 ™. Giovera altresi accennare al matrimonio stretto 
nel 1229 fra uno dei figli di Vivaldo, Vivaldino, e Brida, figlia di Bartolomeo 
Calorosi 2 ' : un matrimonio che, sia pur a distanza di anni dalla "guerra", par- 
rebbe aver in qualche modo suggellato il ricomporsi dei conflitti fra le due fami- 
glie rivali. Ma mette conto, soprattutto, ricordare che i Poltroni saranno coin- 
volti nell'uccisione del vescovo Guidotto, e che assieme agli altri membri della 
pars degli Awocati si rifugiarono a Verona, presso Ezzelino da Romano 2 ". 



2. 
Calorosi 

Il primo membro noto della famiglia 212 e Caffaro «de Calarosi», che attor- 
no alia meta del secolo XII deteneva dalla chiesa cattedrale di Mantova una 
clausura 213 . Non abbiamo notizie certe riguardanti discendenti diretti di 
Caffaro. Per poter disporre di attestazioni attinenti altri esponenti della sua 
famiglia dobbiamo giungere agli ultimi decenni del secolo, allorche la docu- 
mentazione permette di scorgere la sussistenza di relazioni di Rodolfo «de 
Calarosis» con Fepiscopio 214 , o di evidenziare i legami che univano lo stesso 
Rodolfo, il di lui figlio Moretto e «Percasicius de Callarosis» 215 con il cenobio 
di San Genesio di Brescello 216 - ente detentore di beni e diritti in alcune loca- 
lita del Mantovano ed in particolare a Goito 217 -, al quale la famiglia sara lega- 
ta da vincoli vassallatici quanto meno sino alia meta del secolo XIII 21S . Ed e 
con ogni probabilita proprio ai legami vassallatici stretti con questo mona- 



207 Cfr. Torelli, Un comune cittadino cit, II, pp. 229-235. 

208 Ivi, II, p. 231. 

209 Basti il rinvio alia documentazione indicata ivi, II, pp. 231-233. 

210 ASMn, AG, b. 3392, n. 162, 1229 marzo 13. 

211 Gardoni, "Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus" cit., pp. 158-160. 

212 Cfr. Torelli, Un comune cittadino cit., II, pp. 240-246. 

213 L'archivio capitolare cit., n. XXI, [circa 1150]. 

214 L'archivio del monastero cit., n. XLIX, 1190 agosto 25. 

215 Regesto mantovano cit., n. 438, 1187 maggio 4; n. 439, 1187 maggio 4. 

216 Sul monastero, di fondazione canossiana, basti qui rimandare a O. Rombaldi, / monasteri 
canossani in Emilia e Lombardia, in I poteri dei Canossa da Reggio Emilia all'Europa, Atti del 
convegno internazionale di studi (Reggio Emilia-Carpineti, 29-31 ottobre 1992), a cura di P. 
Golinelli, Bologna 1994, pp. 279-307, qui alle pp. 281-282, e alia bibliografia anteriore ivi citata. 

217 Cfr. F.C. Carreri, Le condizioni medioevali di Goito, in «Atti e Memorie della R. Accademia 
virgiliana di Mantova» (1899), pp. 3-51 dell'estratto. 

218 Si veda al riguardo ASMn, AG, b. 304, 1245 [...]. 



88 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



stero che dev'essere correlata la disponibilita da parte della famiglia di mode- 
sti diritti decimali 2 ", ma su tale aspetto siamo poco informati. 

La documentazione attinente ai Calorosi diviene relativamente piu ricca al 
volgere dal XII al XIII secolo. Possiamo cosi seguire con maggiori dettagli le 
vicende di alcuni membri della famiglia. Tale e il caso di Alberto, figlio di 
Rodolfo, che partecipo alia vita pubblica come membro del consiglio cittadino 
nel 1199 220 ; compare inoltre nell'elenco di colore che giurarono i parti stretti da 
Mantova con Modena nel 1201 221 e con Cremona nel 1208 222 . Alberto non diver- 
samente da altri membri della sua famiglia, ebbe proprieta in Romanore 223 . Figli 
suoi furono Girardino e Samaritana, andata in sposa al conte Gualfredino di 
Gualfredo di Marcaria 224 : un matrimonio che metre in luce il rilievo sociale rag- 
giunto dalla famiglia nel secondo decennio del Duecento. Nello stesso torno di 
tempo appare essere stato artivo anche Bonacurso di Corrado. Egli risulta pro- 
prietario di terreni siti in diverse localita del contado e, assieme ai nipoti, nelle 
immediate vicinanze della citta 225 . Sappiamo che Bonacurso esercito l'artivita di 
prestito. Clienti suoi furono, tra gli altri, alcuni personaggi appartenenti alle 
famiglie Assandri 226 e Poltroni 227 . Bonacurso non fu del turto estraneo alia vita 
politica: basti dire che compare fra i consiglieri cittadini nel 1199 22S e nel 1225 22 *. 

Alquanto scarse sono le informazioni a nostra disposizione concernenti colui 
che secondo le cronache causo nel 1209 la morte di Boso Poltroni, Bartolomeo. 
Di lui non abbiamo rintracciato nessuna menzione prima del 1217 230 , anno duran- 
te il quale ricopri l'incarico di procuratore del comune cittadino. Era gia morto 
allorche nel 1229 231 la figlia sposo Vivaldino, figlio di Vivaldo Poltroni, portando 
in dote denaro e beni immobili per complessive 200 lire di denari mantovani. 



3- 
Caffari 

Oltre ai Calorosi, fra gli inimici dei Poltroni e annoverata la famiglia 
Caffari 232 , i piu antichi esponenti della quale vengono solitamente individuati 
in due personaggi attestati sul finire del secolo XI fra i benefattori del mona- 



219 L'archivio capitolare cit., n. XLII, 1205 febbraio 11. 

220 Doc. citato sopra a n. 201. 

221 Muratori, Antiquitates cit., IV, col. 379. 

222 Doc. citato sopra a n. 203. 

223 ASMn, AG, b 238, n. 9, 1202 dicembre 21. 

224 ASMn, OC, b. 6, n. 16, 1224 aprile 9. 

225 Regesto mantovano cit., n. 556, 1224 novembre 30. 

226 ASMn, AG, b. 302, n. 518, 1204 marzo 4. 

227 ASMn, AG, b. 3392, n. 146, 1227 aprile 23; ASMn, AG, b. 3392, n. 160, 1229 febbraio 17. 

228 Doc. citato sopra a n. 201. 

229 Gatta, Liber grossus antiquus Comunis cit., V, doc. n. DXCV. 

230 L'archivio del monastero cit., n. CVIII, 1217. 

231 ASMn, AG, b. 3392, n. 162, 1229 marzo 13. 

232 Cfr. Torelli, Un comune cittadino cit., II, pp. 211-217. 



89 



Giuseppe Gardoni 



stero di San Benedetto di Polirone: «Cafarus et Petrus iudeus frater eius» 233 . 
E doveroso richiamare l'attenzione sull'appellativo di iudeus attribuito a 
Pietro. Egli e l'unico membro della famiglia ad essere indicato in tal modo per 
evidenziare, possiamo legittimamente sospettare, non tanto la sua origine 
ebraica 234 , quanto il suo coinvolgimento nel prestito usurario 235 . Si potrebbe 
cosi ritenere che quella sia stata la principale attivita sulla quale poggio la for- 
tuna economica e quindi l'affermazione sociale della famiglia. D'altronde, lo 
si dira tra breve, altri membri del gruppo parentale saranno impegnati in 
operazioni creditizie anche nel Duecento. 

Dalle attestazioni successive si desume che la famiglia fu attiva soprat- 
tutto in ambito urbano, ma non permettono in alcun modo di collocarla fra il 
gruppo di quelle che presero parte al governo del primo comune cittadino. 

DaH'ultimo decennio del XII secolo risultano attivi i figli di Cafaro/Gafaro: 
Pietro - il secondo membro della famiglia con tale nome -, che nel 1191 si qua- 
lifica come «de Cafaro Petri Iudei» 236 , e Oprandino: i due, abitanti in una casa 
dotata di «volta», detenevano il dominio utile di immobili posti in citta, nelle 
vicinanze del monastero di S. Andrea 237 . Pietro «de Gaffaro» e membro del con- 
siglio del 1198 238 ; Oprando lo e l'anno successivo 239 . Nel 1201 24 " giurano gli accor- 
di sottoscrirti con Modena e nel 1208 241 quelli con Cremona; nel 1217 242 fanno 
parte del consiglio di credenza. Turtavia nessuno di loro risulta aver assunto 
cariche pubbliche nell'ambito del comune cittadino. Pietro ricopri pero la cari- 
ca di podesta in un comune rurale sottoposto alia giurisdizione episcopate 243 . 

Oprando e noto inoltre per aver assistito nelle vesti di teste ad alcune 
transazioni fra privati 244 , e come proprietario di beni nel luogo detto Selva 245 . 



233 A. Mercati, L'evangelario donato dalla contessa Matilde a Polirone, in «Atti e memorie della 
Deputazione di storia patria per le province modenesi», ser. 7", IV (1927), pp. 1-17: 12, ora in Id., 
Saggi di storia e letteratura, Roma 1951, pp. 215-227. 

234 Delia presenza ebraica nella citta di Mantova e nel suo territorio ha trattato Vittore Colorni 
accennando appena all'attestazione di Pietro iudeus in Prestito ebraico e comunita ebraiche 
nell'Italia centro-settentrionale, con particolare riguardo alia comunita di Mantova, in Id., 
Judaica minora. Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichitd all'eta moderna, 
Milano 1983, pp. 205-255, qui a p. 244 in nota (l'articolo era gia apparso in «Rivista di storia del 
diritto italiano*, VIII (1935), pp. 34-54). 

235 Anche per Verona e stato prospettato, ma sulla base di documentazione duecentesca, che la 
parola iudeus venisse impiegata per indicare colui che esercitava l'attivita di prestatore: G. M. 
Varanini, Credito ebraico e documentazione locale: riflessioni ed esempi, in La storia degli 
ebrei nell'Italia medievale: tra filologia e metodologia, a cura di M. G. Muzzarelli e G. 
Todeschini, Bologna 1989, pp. 91-98. 

2,6 Doc. del giugno 1191 citato alia nota seguente. 

237 Cfr. Regesto mantovano cit., n. 476, 1191 giugno 16 e 25; n. 486, 1192 gennaio 14; n. 549, 1195 
luglio 1; n. 642, 1199 marzo 20. 

238 Liber privilegiorum cit., n. 171, 1198 giugno 5. 
Doc. citato sopra a n. 201. 

240 Doc. citato sopra a n. 221. 

241 Doc. citato sopra a n. 203. 

242 Liber privilegiorum cit., n. 182, 1217 novembre 17. 

243 ASMn, AG, b. 3385, 1215 gennaio 30. 

244 Regesto mantovano cit., n. 536, 1194 ottobre 7; n. 661, 1200 febbraio 29. 

245 ASMn, AG, b. 303, 1219 settembre 1. 



90 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



E annoverato fra i membri della curia dei vassalli convocata dal vescovo 
Guidotto da Correggio nel 1232 24 '. II legame con la Chiesa locale emerge in 
particolare dal suo coinvolgimento in importanti atti di natura politica dell'e- 
state di quell'anno 247 , atti che s'inscrivono nel tentativo attuato dal presule 
locale su incarico dei legati della Sede pontificia di portare la pace fra le oppo- 
ste fazioni veronesi 248 . Se ne pud desumere che Oprando e la sua famiglia fos- 
sero schierati con la pars Ecclesiae, come conferma d'altronde l'estraneita 
dei Caffari all'assassinio del da Correggio 24 *. 

I due fratelli furono attivi nel "commercio" del denaro. Oprando risulta 
coinvolto in operazioni finanziarie sin dagli ultimi anni del secolo XII 250 . Nel 
1218 Pietro nomina per se e per il fratello Oprando un procuratore al quale 
viene affidato l'incarico di recuperare del denaro dato in prestito ai Ferraresi 251 . 



4- 
Mozzi 

Le vicende della famiglia Mozzi possono essere ricostruite, sia pur con una 
certa approssimazione, solo con 1'ultimo quarto del secolo XII 252 . Nel 1184 tro- 
viamo citato Mutto «Odonis Muntii» 251 identificabile con il Mutto attivo fra i 
secoli XII e XIII che si connota sempre come «de Munciis\Munziis\Muncio». 
La documentazione lo mostra presente nelle vesti di testimone ad atti diretta- 
mente o indirettamente riguardanti i Poltroni. Mutto non figura mai negli 
elenchi dei consiglieri comunali finora noti, ne pare aver rivestito cariche pub- 
bliche. Nel 1202, come abbiamo piu volte detto, strinse un patto con il nipote 
Giovannibono «Oddonis Muntii» per l'uso della loro torre. Molto eloquente e 
il suo testamento, redatto nel 1206; vi abbiamo gia fatto riferimento ma e 
opportuno prenderlo di nuovo in esame. L'atto si apre con una serie di legati 
pro anima disposti in maniera generica in favore di chiese, ponti, ospedali e 
poveri della citta. Vengono poi ricordati come destinatari di elargizioni in 
denaro la chiesa di San Silvestro con il suo sacerdote e un chierico nipote del 
testatore. A tre fratelli sono invece assegnati alcuni terreni e un fienile con 
corte posto «iuxta dominum Iohannembonum de Mods, extra portam 
Montexellis». Mutto istituisce la figlia Egidia, moglie di Boso Poltroni, e il di 
lei figlio Mantovano, eredi della meta della torre «de Mocis» e della casa in cui 
risiedeva. Di tutti gli altri suoi beni Mutto indica quali beneficiarie le altre sue 
quattro figlie femmine, sposate con esponenti di famiglie cittadine di rilievo: 



46 Carreri, Appunti e documenti cit, pp. 64-65. 

47 ASDMn, MV, Registro 2, c. g6r, <1232> luglio 31; c. 961;, <1232> agosto 3. 

48 Gardoni, "Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus" cit., pp. 135-136. 
4 * Ivi, pp. 158-160. 

50 Regesto mantovano cit., n. 561, 1196 febbraio 21; n. 566, 1196 marzo 26. 

51 ASMn, AG, b. 303, 1217 luglio 22. 

52 Cfr. Torelli, Un comune cittadino cit., II, pp. 247-248. 
Regesto mantovano cit., n. 425, 1184 dicembre 28. 



91 



Giuseppe Gardoni 



Natascia, Stefania e Isabella sono infatti rispettivamente mogli di Gandolfo 
Bonacolsi, Ferrarino figlio del giudice Agnello, Pietro Awocati; della quinta, 
Cesaria, premorta al padre, non e specificato il nome del marito e viene fatto 
genericamente riferimento ai suoi eredi 254 . 

Di Giovannibono sappiamo ben poco. Nel 1193 presenzio ad una tran- 
sazione rogata «in domo Muntiorum» 255 . Potrebbe essere lo stesso 
Giovannibono «de Munciis» eletto nel 1194 sindaco della chiesa cittadina di 
San Silvestro soggetta aH'omonima abbazia di Nonantola 25 '. Citato in un docu- 
mento del 1201 257 , l'anno successivo e compreso nel lungo elenco di Mantovani 
che ratificano un'alleanza con Modena 258 ; nel 1206 assiste alia redazione delle 
gia citate volonta testamentarie dello zio, che non lo benefico in alcun modo. 



5- 
Assandri 

Accingiamoci ora a dedicare qualche accenno al gruppo di famiglie che 
stipulo con i Poltroni il "patto" del 1206 25 ", ad esclusione dei Gezzi, dei quali 
abbiamo gia avuto occasione di trattare in precedenza 260 . 

Gli Assandri, i cui primi esponenri possono essere rintracciati nella documenta- 
zione ad iniziare dagli ultimi decenni del secolo XI, rappresentano una delle piu arri- 
ve domus urbane della prima eta comunale, ma in questa sede dobbiamo necessa- 
riamente limitare la nostra attenzione ai soli discendenti di Alberto, padre di 
Novaresio e nonno di Pagano 261 , owero ai due personaggi presenti nell'atto del 1206. 

Alberto «de Alxandro» e noto come possessore di terre nel contado; dal 
capitolo della cattedrale risulta detenere casamenti ed orti in citta, in «hora 
Sancti Egidii» 262 . 

Attivo in ambito pubblico fu nella seconda meta del secolo XII un figlio 
suo. Si tratta di Alessandro, da identificare con YAlexandrinus che nel 1183 
rappresento Mantova a Costanza 263 . Egli fu tra i primi a rivestire la carica di 
console di giustizia 264 ; nel 1201 2 ' 5 giuro il trattato con Modena. 

254 ASMn, AG, b. 302, n. 558, 1206 gennaio 27. 

255 Regesto mantovano cit., n. 521, 1193 settembre 11. 

256 Ivi, n. 529, 1194 giugno 2. 

257 ASMn, AG, b. 302, n. 378, 1201 settembre 21. 

258 Doc. citato sopra a n. 221. 
2311 Appendice II, doc. n. 2. 
260 Si veda il paragrafo 4.1. 

2 " Si veda, in attesa di ulteriori studi, Torelli, Un comune cittadino cit., II, pp. 182-187. Secondo 
la ricostruzione di Torelli il padre di Alberto va identificato con «Ascandrus», testimone ad atti 
del vescovo Ubaldo sul finire del secolo XL Fratelli di Alberto sarebbero Ugo, console del comu- 
ne di Mantova nel 1181; Cafaro, documentato negli anni 1116, 1117 assieme al fratello Guglielmo, 
che ebbe un figlio di nome Gandolfo a sua volta padre di Guglielmo dal quale discendono 
Gandolfo, che abbiamo visto appartenere alia vicinia di S. Silvestro, e Bernardino. 

262 L'archivio capitolare cit., n. XXI, [circa 1150]. 

263 Liber privilegiorum cit., n. 1, 1183 giugno 25. 

26 Regesto mantovano cit., n. 440, 1187 giugno 20. 
265 Doc. citato a n. 221. 



92 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



Novaresio e connotato come figlio di Alberto «Alexandri» nel 1193 2 ' 6 , nel 
qual anno ricopri la magistratura consolare. Egli fece parte del consiglio negli 
anni 1199 267 , 1217 26S , 1225 26 '; giuro gli accordi con Modena nel 1201 270 e con 
Cremona nel 1208 271 ; presenzio alia conclusione della alleanza con gli Estensi 
nel 1207 272 . 

II nipote di Novaresio, Pagano, parrebbe doversi ritenere figlio di 
Alessandro. Pagano e attivo in ambito pubblico essendo membro del consiglio 
nel 1217 273 e nel 1225 274 . Egli, che nel 1230 vendette al vescovo Pellizzario un ter- 
reno posto nel suburbio 275 , e che fece parte della curia dei vassalli vescovili nel 
1231 2 ™, mori prima del 1235, nel qual anno vediamo agire la figlia Ferrara, che 
si definisce per l'appunto come figlia del quondam Pagano «de Axandris» 277 . 

Quanto derto appare sufficiente per sortolineare la forte partecipazione 
degli Assandri alia vita pubblica della citta di Mantova durante il secolo XII e 
nei primi decenni del successivo, circostanza che li differenzia nettamente 
dagli altri gruppi familiari coinvolti nella guerra Poltroni-Calorosi. 



6. 
Flaccazovi 

Un rilievo ben piu modesto parrebbe aver avuto il gruppo famigliare cui 
apparteneva Pietro di Martino Flaccazovo. Non e privo di significato dire che 
questa famiglia non compare fra quelle prese in esame da Pietro Torelli nella 
sua opera dedicata alia societa mantovana. I seguenti accenni rappresentano 
pertanto solo il primo tentativo d'abbozzarne un profile 

Martino «de Flacazuvo», padre di Pietro, compare nella documentazione 
per la prima volta nel 1173 278 in qualita di testimone ad una transazione di 
Poltrone, funzione che svolge anche in anni successivi 27 ". Martino e incarica- 
to di immettere Poltrone nel possesso di alcuni immobili nel 1174 280 e nel 



2 ' 6 G. B. Verci, Codice diplomatico ecceliniano, Bassano 1776 (= Storia degli Eccelini, III), doc. 
n. LX. Cfr. Torelli, Un comune cittadino cit, II, pp. 165, 183, 204, 263. 
2 " Doc. citato sopra a n. 201. 
2bS Doc. citato sopra a n. 242. 
2W Doc. citato sopra a n. 229. 

270 Doc. citato sopra a n. 221. 

271 Doc. citato sopra a n. 203. 

272 Liber privilegiorum cit., n. 181, 1207 agosto 28. 

273 Doc. citato sopra a n. 242. 

274 Doc. citato sopra a n. 229. 

275 G. Pecorari, Santa Maria del Gradaro. Le famiglie religiose e gli edifici, Mantova 1966, doc. 
I, 1230 marzo 17: presenziano all'atto Bernardo, Antonio e Stefano «de Axandris». 

276 Carreri, Appunti e documenti cit., pp. 64-65. 

277 ASMn, AG, b. 3392, n. 213, 1235 settembre 17. 

278 Regesto mantovano cit., n. 367, 1173 novembre 13. 

279 Ivi, n. 443, 1187 novembre 9; n. 449, 1189 giugno 10. 

280 Ivi, n. 370, 1174 marzo 27. 



93 



Giuseppe Gardoni 



n8i 2sl : i rapporti fra i due ed i loro discendenti saranno costanti anche negli 
anni successivi. Figli di Martino furono Pietro, Silvestrino e 
Raimondo/Raimondino. 

Anche le prime attestazioni di Pietro consentono di evidenziarne la vici- 
nanza ai Poltroni, ad atti dei quali presenzia in phi d'una occasione 282 . Egli e 
proprietario di terre in Romanore 283 e di immobili ubicabili in citta 284 . 
NeH'aprile 1207 285 - pochi mesi dopo, si badi, la ratifica deH'accordo del 1206 
- egli concede un prestito a Boso Poltroni. Compare poi fra gli astanti in 
documenti degli anni 1216 286 e 1218 287 . 

Silvestrino che appare nella documentazione nel n87 2ss assieme al padre, 
e noto per essere stato presente alia stipula di transazioni negli anni 1192 289 , 
1193 290 , 1210 291 . 

Abbiamo poco sopra derto che nella documentazione da noi utilizzata com- 
paiono altri due membri di questa famiglia, Viviano e Raimondo: entrambi 
hanno assistito ad uno degli episodi piu cruenri della "guerra", l'assalto alia 
domus di Egidio Poltroni. E difficile dire se in quel frangente essi furono dei 
meri spettatori o se ebbero parte attiva in quello scontro; i loro stretti legami 
con i Poltroni farebbero propendere per quest'ultima possibilita. Di Viviano 
non siamo in grado di fornire alcun altro riferimento documentario; maggiori 
informazioni abbiamo invece reperito per Raimondo. 

Raimondo/Raimondino di Martino, citato come testimone a vari atti 292 , 
ed in particolare al patto del 1206 293 , ebbe beni nella zona suburbana dei 
Monticelli 294 . Nel 1211 contrasse un mutuo 295 . Negli anni successivi, oltre che 
essere stato escusso, come detto, nella causa che oppose Bosone Poltroni a 
Scardeva 296 , compare fra i membri del consiglio cittadino 297 . Risulta gia defun- 



281 Ivi, n. 408, 1181 ottobre 25. 

282 Ivi, n. 421, 1184 marzo 25; n. 578, 1197 marzo 20. 

282 A tale riguardo si confrontino ivi, n. 651, 1199 dicembre 19; C. Cenci, Le Clarisse a Mantova 
(sec. XIII-XV) e ilprimo secolo deifrati Minori, in «Le Venezie francescane», 1-4 (1964), pp. 3- 
92: 17. 

284 L'archivio del monastero cit., n. LIV, 1199 agosto 14. 

285 ASMn, AG, b. 3392, n. 72, 1207 aprile 30. 

286 ASMn, AG, b. 3392, n. 104, 1216 giugno 15. 

287 ASMn, AG, b. 3392, n. 116, 1218 ottobre 8. 

288 Regesto mantovano cit., n. 443, 1187 novembre 9. 

289 Ivi, n. 486, 1192 gennaio 14. 

290 Ivi, n. 517, 1193 agosto 6. 

291 ASMn, AG, b. 302, n. 726, 1210 agosto 16. 

292 Regesto mantovano cit., n. 592, 1197 agosto 13; n. 601, 1197 novembre 21; n. 641, 1199 marzo 
18; ASMn, AG, b. 302, n. 490, 1203 settembre 25. 

292 ASMn, AG, b. 302, n. 613, 1206 dicembre 21. 

294 ASMn, AG, b. 302, n. 629, 1207 giugno 2. Nel 1250 un altro membro della famiglia, Alberto, 
con il consenso del fratello Caffarino, vende un terreno con casa murata ed orto «sive curtivo 
retro extra pontem Monticellorum, in contrata Sancti Silvestri»: tale dato conferma la continui- 
ty di residenza della famiglia nella zona che ruotava attorno alia chiesa di San Silvestro e a porta 
Monticelli (ASMn, AG, b. 304MS, 1250 dicembre 16). 

295 ASMn, AG, b. 3392, n. 84, 1211 gennaio 3. 

296 Appendice II, doc. nn. 6 e 7. 

297 Muratori, Antiquitates cit., IV, coll. 411-412. 



94 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



to nel 1230, allorche il figlio Mantovano ottiene una investitura a feudo dal 
vescovo di Mantova 2 * 8 . 

Zannebono «de Flachazovis», figlio di Pietro, che assiste con lo zio 
Raimondo aH'importante accordo del 1206™, testimone ad un atto della chie- 
sa di S. Pietro 30 ", nel 1223 e in lite con i canonici della cattedrale di Mantova 
per le decime di Casaletto 301 . 



7- 

Ifigli di Trainello 

Resta ora da gettare uno sguardo sul gruppo parentale con il quale nel 
gennaio del 1207, sempre i Poltroni, sottoscrissero una "alleanza", i figli di 
Trainello: Corvolino, Gubertino, Marescoto. 

Si deve porre subito in rilievo che la famiglia di Trainello non dovette 
godere di particolare prestigio. Egli e noto per aver ricevuto in affitto nel 
1171 302 da Otto «de Petro Iudeo» e dal nipote Pietro - annoverabili fra gli 
esponenti della famiglia Caffari - delle botteghe poste nelle adiacenze del 
monastero di Sant'Andrea, «in cantonem supra stratam», e per la sua pre- 
senza fra gli astanti a varie transazioni quasi sempre inerenti i Poltroni 303 . 
Trainello risulta gia defunto nel 1192 304 , quando un documento viene rogato 
sotto il portico «filiorum quondam Trainelli, iuxta domum Axandri». 

Alia morte di Trainello, la tutela dei figli suoi fu assunta da Boso Poltroni 305 . 
Di Corvolino, Guberto/Guibertino e Marescoto sappiamo che erano proprieta- 
ri di immobili in citta e nelle sue immediate vicinanze 306 . Guberto nel 1218 com- 
pare fra gli astanti in un documento riguardante i Poltroni 307 . 

Giova richiamare l'attenzione sull'indicazione topografica desumibile dal 
citato documento del 1192 3 " 8 , dalla quale si evince che i Trainelli erano insediati 
nelle immediate vicinanze degli Assandri. L'ubicazione delle case dei figli di 



2gs ASDMn, MV, Registro II, c. gr, 1230 marzo 1. 
2W Appendice II, doc. n. 2. 

300 L'archivio capitolare cit, n. LXIII, 1223 agosto 27. 

301 Ivi, n. LXIV, 1223 ottobre 10. 

302 Regesto mantovano cit., n. 349, 1171 giugno 7. 

303 Ivi, n. 368, 1174 febbraio 2; n. 425, 1184 dicembre 28; n. 443, 1187 novembre 9; n. 449, 1189 
giugno 10; n. 585, 1197 maggio 5. 

304 Ivi, n. 486, 1192, gennaio 14. Si veda anche ivi, n. 522, 1193 settembre 16. 

303 ASMn, AG, b. 302, n. 378, 1201 settembre 21. Ricordiamo anche la concessione di un prestito 
da parte di Bosone Poltroni a nome di Marescoto: Regesto mantovano cit., n. 564, 1196 marzo 4. 

306 Guibertino del fu Trainello vende immobili a Bosone Poltroni il cui dominio utile spetta a 
Pietro e Oprandino di Gaffarro; all'atto presenzia il fratello Corvolino (Regesto mantovano cit., 
n. 641, 1199 marzo 18). Nel 1218 e testimone ad un atto dei figli di Egidio Poltroni (ASMn, AG, 
b. 303, 1218 febbraio 17). Gli eredi di Trainello sono citati fra le coerenze di terre ubicate nel ter- 
ritorio di S. Silvestro e Levata: ASMn, AG, b. 302, n. 559, 1204 dicembre 2. Una domus «que fuit 
filiorum quondam domini Trainelli* compare fra i beni assegnati a Pagano Poltroni dal padre: 
ASMn, AG, b. 302, n. 620, [1206]. 

307 ASMn, AG, b. 303, 1218 febbraio 17. 

308 Doc. citato sopra a n. 304. 



95 



Giuseppe Gardoni 



Trainello contribuisce a meglio comprendere l'importanza dell'accordo del 1207: 
con esso i Poltroni formalizzarono relazioni di "familiarita" preesistenti, garan- 
tendosi il sostegno dei tre fratelli, ma soprattutto si garantirono l'utilizzazione di 
edifici posti nelle immediate adiacenze delle loro case e di quelle dei loro nemi- 
ci. La fruibilita di quegli edifici, proprio a ragione della posizione "strategica" in 
cui si trovavano, dovette rivelarsi vieppiu rilevante nel corso del conflitto. 



96 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



Appendice II 
Documenti 

l. 

1202 novembre 23, <Mantova>, nella casa diMutto deiMozzi 

Zannebono di Oddone «Muntii» e lo zio Mutto prestano reciproche promes- 

se in merito all'uso della torre comune. 

Originale: ASMn, AG, b. 302, n. 450 [A]. 

Edizione parziale: Carreri, Di alcune torri cit., a p. 17 dell'estratto. 

In Christi nomine. Die veneris qui fuit .VIII. dies exeunte nove(m)bri, | in 
presentia Mantuani Azonis de Elda, Engerammini et Tu|cole fornarii. 
Zannebonus Oddonis Mu(n)tii, amore et re|verentia et precibus d(omi)ni 
Muti sui patrui et precibus et amore | Bosonis de Pultrone, promisit eidem 
d(omi)no Muto quod non exple|verit ru(m)pere murum turris sue ibi ubi 
fatiebat ostium, | immo dimittet ad ru(m)pendum unum bracchiuim a J ipsius 
muri, et hoc | durante disscordia inter filios Pultroni et Callorosos; concordia 
I illius disscordie facta, expleat Zannebonus ru(m)pere ipsum murum | ad 
suam voluntatem pro conpleudo^ faciendi ostium. Quam turrem dictus | 
d(omi)nus Mutus promisit Zannebono guardare et custodire dehinc | ad 
annum unum et unum diem et quod non adoperabit per se nee per ali|quam 
personam ipsam turrem, nee alicui persone ipsam per aliquam de|fensionem 
nee offensionem, nee ad armandum nee desarmandum nee ad aliquod 
malum nee | ad aliquod servicium alicui faciendum dehinc | ad predictum 
terminum dabit, nee dare fatiet, nee consentiet sine | co(mun)i consensu et 
voluntate dicti Zanneboni. Et si contra fecerit | vel aliqua persona seu perso- 
ne infra supradictum tempus sive cum sua vo|luntate, silicet d(omi)ni Muti, 
sive contra suam voluntatem, sive ipso scien|te sive ipso nesciente, ipsam 
turrem ceperit et earn ascendent | .CC. lib(ras) imp(erialium) nomine pene 
per se et suos heredes eidem Zannebono | et per eum nepotibus et eius 
heredibus dare promisit. Pena soluta aufere|re turrem occupantibus et 
ascendentibus et restituere Zannebonum | libere in possessionem sue partis 
turris et nepotum promisit, salvo quod | d(omi)nus Mutus possit adiuvare 
Bosonem de Pultrone cum ipsa turre et | trahere cum ea ad domum illius vel 
illorum qui traherent cum suis tur | ribus ad proprias domus Bosonis cum tur- 
turellis vel cazafustis pro | guerra incepta infra istud tempus. Item d(omi)nus 
Mutus sub predicta | pena promisit quod non vetebit ipsam turrem eidem 
Zannebono | ad operandum, armandum, desermandum, ad offensionem et 
defensionem, | si necesse ei erit infra istud tempus, pro suo spetiali facto et 
domus I sue. Quam penam predictam promisit d(omi)nus Mutus per se et 
suos heredes da | re eidem Zannebono et per eum nepotibus et suis heredibus 
promisit si contra | fecerit, pena soluta ad id teneatur. P(re)terea Zannebonus 
promisit | per se et suos heredes et suos nepotes quod non molestabit^ nee 
inqui|etabit per se nee per aliquam personam d(omi)num Mutum de ipsam 
guarda | turris nee de ipsa turre infra istud tempus, et si contra fecerit | vel 



97 



Giuseppe Gardoni 



eius heredes vel nepotes contra fecerint .CC. libras imp(erialium) per se | et 
suos heredes et suos nepotes d(omi)no Muto et eius heredibus nomine pene 
| dare promisit et restituere d(omi)num Mutum in guarda et possessione | 
sue partis turris, salvo quod Zannebonus possit ipsam adoperare | ut dictum 
est, unde duo instrumenta uno tenore scripta sunt. 

Actum est hoc in mill(esim)o .CC. secundo, indic(tione) .V., in domo 
d(omi)niMu|ti. 

(SN) Ego Rolandus Lectobenane(n)sis d(omi)ni Frederici imperato|ris 
notarius huic instrumento interfui et rogatus scripsi. 

(a) bracchiu(m) con b corretta da altra lettera,forse t (b) Cost A (c) in 
A mostalabit 



2. 

1206 dicembre 21, <Mantova>, nella casa diPietro Flaccazovi 

Accordo fra Boso e Bulso figli di Poltrone, Lanfranco di Gezone, Novarisio 

degli Assandri, Pagano suo nipote e Pietro di Martino Flaccazovo, di non 

attaccare, con le rispettive partes, sino alle calende di febbraio, 

Giovannibono dei Mozzi e la sua «pars». 

Originale: ASMn, AG, b. 302, n. 613 [A]. L'inchiostro e fortemente sbiadito in 

phi punti. 

In Christi nomine. Die iovis .XL exeunte decembri, presencia d(omi)no 
Mantuani de Azone de | Elda, Raimondi de d(omi)no Martino de 
Flacazovo, Zambonini eius nepotis testium | rogatorum. D(omi)nus Bulsus 
de Pultrono et d(omi)nus Boso eius fratrer promiserunt d(omi)no 
Lafran|co de Gezone et d(omi)no Novarisio de Axandris et Paganino suo 
nepoti et | d(omi)no Petro de Martino Flacazovo stipulantibus quod dehinc 
ad proximas kail. | februarii non facient ofensionem aliquam pro se nee pro 
sua parte d(omi)no Iohannibono de Monciis et suis nepotibus et sue parti, 
nominatim pro facto tu|ris vel occasione turis et casamenti unde est con- 
troversia inter eos, et non | facient guarnimentum aliquod vel illud quod 
est modo, nee removebunt | ostium predicte turis sicuti est modo. Et si con- 
tra promissa fecerint, tunc promi|serunt eis dare nomine pene mille libras 
m(antuanorum), his omnibus post penam prestitam ra|tis manentibus. Et 
insuper obligaverunt eis iure pignoris .1111. ex man | sis suis de Armanore, 
ea lege si ipsi ceciderint in predicta pena, | quod ipsi habeant licenciam dic- 
tum pignus alii pignori pro tot denarios mi|nori usura quam poterint obli- 
gare vel bona fide vendere. Et dederunt eis | verbum in tenutam intrandi 
sua actoritate, et pro eis se possidere con|fessi fuerunt. Versa vice dicti 
Lafrancus, et Novarisius et Paganinus et Petrus | promiserunt d(omi)no 
Bulso et d(omi)no Bosoni predictis stipulantibus quod non sinent | eis 
facere nee sue parti hinc ad predictum terminum ofensionem ali|quam a 
d(omi)no Iohannibono et a nepotibus suis et a sua parte pro facto pre|dicte 



98 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



turis vel occasione turis vel casamenti unde est controversia in|ter eos, vel 
guarnimentum aliquod, nee illud quod est modo, nee remove | re ostium 
turis sicuti est modo. Et si contra promissa fecerint, tunc promise | runt eis 
dare nomine pene mille libras m(antuanorum), his omnibus pro penam 
prestita ra|tis manentibus. Et insuper obligaverunt eis iure pignoris tan- 
tum de | suis bonis ea lege si ipsi ceciderint in predicta pena, quod ipsi 
habeant | licenciam ex illis bonis tantum accipere, unde bene se solvere 
posset. Et | dederunt eis verbum sua actoritate in tenutam intrandi et pro 
eis se possidere | confessi fuerunt. 

Actum in domo dicti d(omi)ni Petri, .MCCVI., indicione .Villi. 

(SN) Ego Ventura Dotensis sacri palacii notarius his presens rogatus 
scripsi et de hoc duo | instrumenta uno tenore sunt scripta. 



3- 

1207 gennaio 18, <Mantova>, nella curtis diBosone Poltroni 

I fratelli Corvolino, Gubertino e Marescoto del fu Trainello, giurano fedelta 

venticinquennale a Bulso e Boso Poltroni; questi, a loro volta, assieme a 

Ziliolo e Pagano, giurano lo stesso ai predetti fratelli. 

Originale: ASMn, AG, b. 302, n. 625, [A]. L'inchiostro e fortemente sbiadito in 

piu punti. 

In Christi nomine. Die sabati .XIIII. exeunte ianuario, in presentia 
d(omi)ni Mantuani | Azonis Helde, Preticanni de d(omi)no Wilabruno, 
Ottoboni de Bucoa de | Bove, Ugolini de Cafarino, Ferarini de Garlando, 
Bonamentis iudi|cis et Ugucionis de d(omi)no Ottolino rogatorum testium. 
Cervolinus et Gubertinus | atque Marescotus fratres filii quondam d(omi)ni 
Trainelli promiserunt et suo sacra |mento iuraverunt iuvare dominum 
Bulsum et dominum Bosonem de Pultrono et | eorum heredes, de omnibus 
suis guerris que habuerint seu habent cum personis | et avere et cum turris 
et casamentis exinde ad XXV annos. Et si contra promis|sa facerent, .CC. 
libras m(antuanorum) nomine pene eis dare promiserunt, omni occasione | 
excepta et legis defensione remota; pena vero soluta ad id omnibus tenean- 
tur. I Versa vice d(omi)nus Bulsus et d(omi)nus Boso de Pultroni et Ciliolus 
et Paganus, | promiserunt et suo sacramento iuraverunt, iuvare predictos 
fratres, videlicet | Corvolinum et Gubertinum atque Marescotum, de omni- 
bus suis guerris que habu | erint seu habent cum personis et avere et cum tur- 
ris et casamentis, exinde | ad XXV annos. Et si contra promissa facerent, 
.CC. libras m(antuanorum) nomine pene eis | dare promiserunt, omni occa- 
sione excepta et legis defensione remota, pena vero | soluta ad id omnibus 
teneantur. Et insuper inter se vicissim promiserunt stare | in duobus 
c(omun)is amicis de omni discordia que inter eos videretur nasci | et sub 
eadem pena. Actum .M.CC.VII. indicione .X., in curte d(omi)ni Bosonis. 

(SN) Ego Garxendinus d(omi)ni Henrici imperatoris notarius his interfui 
I et duo car(tulas) in uno tenore rogatus scripsi. 



99 



Giuseppe Gardoni 



4- 

1210 agosto 23, <Mantova>, sub porticu domini Bosonis 
Boso Poltroni con Pagano ed Egidio, figli del defunto Bolso Poltroni, si accor- 
dance con Pietrobono, figlio di Martino di Buonmartino, affinche costui, entro 
un anno, costruisca loro tutti gli edifici necessari per la loro difesa e per i loro 
attacchi contro Caffari, Calorosi e Mozzi. 
Originale: ASMn, AG, b. 302, n. 731 [A]. 
Edizione parziale: Carreri, Di alcune torri cit., p. 18. 

In Christi nomine. Millesimo ducentesimo decimo, indicione tercia deci- 
ma, quodam die dominico qui fuit nonus dies exeunte mense augusto, presen- 
tia Zi I lioli filii quondam Guilielmi de Reginzis et Dothii filii Montenarii de 
Monte, atque Bernardi fratris Attonelli de Taruffo | rogatorum testium. Con- 
venerunt et pactum inter se vicissim fecerunt d(omi)nus Boso Pultronis et 
Paganus et Egidius filii quondam d(omi)ni Bulsii | Pultronis ex una parte, et 
Petrusbonus filius Martini de Bonomartino ex altera qui fuit confessus se 
eman|cipatum esse et etatem .XXV. annorum et plus habere. Hoc modo vide- 
licet quod predictus Petrusbonus promisit stipulatione et | pactum fecit atque 
iuravit predictis d(omi)no Bosoni et Egidio atque Pagano facere eis hinc in 
anteam usque ad | sanctum Michaelem et annum unum proximum omnia ilia 
edificia et laboreria de manganis, prederiis, mantellis et | trabuchellis et aliis 
edificiis que erunt eis necesaria facere in eorum et pro eorum defensione et 
pro offensione | omnium suorum inimicorum, silicet de Caffaris, Caloroshs, 
Monziis et tocius eorum partis vel aliorum suarum inimi | eorum quas habent, 
et hinc in antea habebunt, scundum quod ei melius visum merit et ilia edificia 
facta ea afi|lare et adestrare bona fide sine fraude, omni die et ora quo merit 
eis necessaria facere. Dum tamen | ipsi d(omi)ni dederint eidem Petrobono 
magistros et laboratores qui faciant illud laborerium cum ipso Petrol bono 
quando habebit edificiatum et artificiatum. Insuper stipulatione promisit et 
pactum eis fecit et in dicto sacramen|to posuit, quod si werra illorum durabit 
ultra dictum terminum quod eos in omnibus predictis rebus faciendis ad|iuva- 
bit et ad eorum servicium stabit, et quod infra dictum terminum nee ultra 
quousque eorum werra durabit non | dabit aliquod conscilium seu adiutorium 
adversariis et wereriis eorum, videlicet Caffaris, Calorosiis atque | Monciis nee 
alicui a sua parte, et nullum laborerium nee edificium dictis adversariis et 
wereriis eorum | faciet, nee ad faciendum conscilium nee adiutorium dabit. Et 
si ipse Petrusbonus contra predicta vel aliquod predi|ctorum fecerit vel ve- 
nerit, et predicta omnia in unaquoque capitulo non attenderit et servaverit, 
tunc promisit pre | dictis d(omi)nis et pactum eis fecit dare nomine pene .XX. 
libris m(antuanorum) et pena soluta dictum pactum in suo ro|bore et in sua 
firmitate permanente et existente. Et pro predictis omnibus attendendis et 
servandis, dictus Petrusbo|nus obligavit dictis d(omi)nis nomine et iure 
pignori omnia sua bona, confitendo illorum nomine possidere et renunciavit 
omni iuri et leg|um se posset tueri. Versa vice predicti d(omi)ni promiserunt 
stipulatione prenominato Petrobono et pactum ei fecerunt solvere ei hinc | ad 



100 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



sanctum Michaelem proximum .VI. libras m(antuanorum) pro illo laborerio 
quod fecerit eis hinc ad sanctum Michaelem proximum et annum .1., et si ultra 
ipsum | terminem eos adiuvabit dare et solvere ei .VI. libras m(antuanorum) 
de tanto si eos adiuvabit, et dare ei .X. libras m(antuanorum) si predi|cta non 
attenderint cum omnibus expensis quas fecerint pro predictis denariis exigen- 
dis, et pena soluta ita | attende(re) et renunciavit omni iuri et legi unde se pos- 
sent tueri. Actum sub porticu dicti d(omi)ni Bosonis. 

(SN) Ego Iohannes de Bononis sacri pallacii notarius interfui et rogatus 
scripsi. 



5- 

1218 luglio 20, <Mantova>, sub porticu domus quondam domini Ugoni de 

Ghezone. 

Lanfranco, con i figli Enrico, Giacomino, Azzo, e Alberto, con il figlio Ugone, 

tutti della famiglia «de Ghezonis», vendono a Ottebono Nuvoloni 13 biolche 

e 35 tavole di terra site in Carzedole; i venditori dichiarano che il ricavato sara 

speso per vendicare la morte di Bonacurso <de Lorenzono>. 

Originale: ASMn, AG, b. 303 [A]. 

In Christi nomine. Die veneris XII exeunte iulio. D(omi)nus Lanfrancus 
Ghezonis et d(omi)nus Hen|ricus et d(omi)nus Iacopinus et Azo eius filii et 
d(omi)nus Albertus de Ghezone et d(omi)nus Ugo | eius filius confessi fuerunt 
se nomine finiti precii et vendicionis acepisse .XXI. libras | mez(anorum) et VII 
solidos et II mez(anos) ab Otebono Nuvoloni et renunciavit exceptioni non | tra- 
diti et soluti precii. Pro quibus denariis vendiderunt ipsi Otebono ad proprium | 
XIII bibulcas et XXXV tabulas et dimidiam terre iacentes in territorio Carezitu | li 
in duabus peciis'% et una pecia iacet pro indiviso, et dixerunt | predictam ter- 
rain totam mere de manso qui dicitur Mansum de Carnarolibus, faci|endum 
exinde dictus emtor eiusque heredes de ipsis iure proprietario quicquid | volue- 
rint sine predictorum venditorum eorumque heredum contradicione, et dede- 
runt ei | licenciam sua actoritate in tenutam de ipsa terra intrandi. Quam ven- 
| dicionem predicti venditores ita quod quique eorum in solidum teneatur stipu- 
lacione | promisere defendere ei et per eum eius heredibus ab omni i(m)pedien- 
te persona | racionabiliter, et specialiter a filiis quondam Bonacursi de d(omi)no 
Loren|zono, sin autem in duplum ipsam vendicionem ipsi emtori et per eum | 
eius heredibus restituere, sicut pro tempore merit meliorata aut valu|erit sub 
extimacione bonorum hominum in conscimili loco, et omnes | expensas quas in 
predictis exigendis faceret ei restituere promisere, | si non defenderent ut supra- 
dictum est. Et tunc d(omi)nus Conus filius d(omi)ni Ugonis | de Botengo procu- 
rator dictorum filiorum d(omi)ni Bonacursi, ut dice | bant, ipsum procuratorem 
fore huic vendicioni procuratoris nomine | verbum dedit. Et predicti venditores 
dixerunt predictos denarios precii | debere expendi in werra facienda pro morte 
dicti Bonacur|si. Actum fuit hoc sub porticu domus quondam d(omi)ni Ugonis 
de I Ghezone, presencia d(omi)ni Conradi de Ga(m)bolinis et Bonaventure fi|lii 



101 



Giuseppe Gardoni 



d(omi)ni Venture iudicis et Petri filii d(omi)ni Oprandi de Gafaro et Ga|brieli filii 
d(omi)ni Iohannis de Pvipalta testium rogatorum, .MCC.XVIIL, indicione .VI. 

(SN) Ego Baldricus d(omi)ni Henrici i(m)peratoris notarius his interfui 
et | rogatus scripsi. 



(a) segue depennato et dixerunt 



6. 

[ante 1219 agosto] 

Deposizioni testimoniali prodotte da Boso Poltroni nella lite contro Scardeva 

riguardante una casa occupata dai nemici dei Poltroni al tempo della guerra 

che questi ebbero con i Calorosi e i Caffari. 

Scrittura semplice: ASMn, AG, b. 3392, n. 464 [A]. 

Datazione: la redazione del testimoniale, dovuta alia volonta di Bosone 

< Poltroni >, va collocata in un periodo antecedente alia sua morte che sap- 

piamo essere awenuta prima dell'agosto 1219, giacche in un documento 

rogato in quel mese agisce un procuratore dei figli del quondam Bosone 

Poltroni (ASMn, AG, b. 302, 1219 agosto 6). 

Testes d(omi)ni Boxonis contra Scardevam. 

Conradinus de Rugenco iuratus dixn> a J quod d(omi)nus Boxius | et d(omi)nus 
Bulsius dederunt domum litis d(omi)no Egidiolo, fflio | d(omi)ni Bulsii, et hoc scit 
quia vidit ipsum Egidiolum stante | et habitante cum sua familia in domo litis, et 
hoc fuit ante | guerram quam Poltrones habuerunt cum Callarosis, deinde .III. 
annos^J dicit quod | vidit quod Scardeva fun> c J conquestus de d(omi)no Boxone 
et I d(omi)no Bulsio de domo predicta litis, et cum ipsi predicti d(omi)ni Boxius | 
et Bulsius non auderent ire ad curiam quia vetitum erat eis | per d(omi)num mar- 
chionem 1 tunc potestatem Mantue, ipse Scardeva ivit ad dommos in quibus^) | 
nunc morantur Divitia capellera et Petrusbonus Marchisi Arman|ni et svigoravit 
eas domos et abiecit inde fenestras et ostia. | Interrogatus quomodo scit predicta, 
respondit quia stabat die noctuque cum Poltronibus | unde bene scit factum pre- 
dictum; de hoc autem dicit quod vidit quod | predictus Scardeva venit et iuravit 
attendere preceptum d(omi)ni Bulsii et | d(omi)ni Boxonis et dicit quod tunc venit 
ad entendementum faciendi traditionem | ipsis d(omi)nis de domo litis. Inter- 
rogatus quomodo scit quod Scardeva venit ad | illud emtendemetum faciendi 
traditionem, sicut dictum est, respondit quia erat | ad totum tractamentum quod 
faciebant mediatores cum predictis d(omi)nis. | Interrogatus qui erant presentes, 
respondit: "Figarolus et Vivianus et Ca(m)bononus et | Rodolfinus eius frater et 
d(omi)na Biatrix et Corvolinus d(omi)ni Trainelli | et d(omi)nus Gubertus de 
Bagnolo et Sadeus et alii plures". Dicit | quod facto sacramento predicto predictus 
Scardeva fecit traditionem | et donationem de domo litis in manus dictorum 
d(omi)norum Bulsum, | et Boxum, et dicit quod Iohannes Bononis fuit inde roga- 
tus facere | cartam. Interrogatus si aliud scit de facto, respondit quod nescit aliud 
nisi quia | de hoc vidit quod de predictis osculum pacis inter eos intervenit. 



102 



Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova 



Albertus beccarius iuratus dixit quod vidit Egidiolum habita<n>tem | 
domum litis cum familia sua. Interrogatus quando fuit, respondit quod iam 
sunt plures | .VII. annis. Interrogatus si aliud scit de ipso facto, respondit 
quia audivit dicentem ma|gistrum Nocolum quod ipse acquisiverat' e J 
fic<t>um domus de qua agitur et fictum domus istius | testis que est iuxta 
domum litis, et dicit quod ex tunc quando sic dicebat | ipse magister 
Nu<jolaW reddidit fictum sue domus ipsi Nugole aliquo| liens' §-) sed primo 
reddebat illud fictum d(omi)no Guitardo de Tasca et illis de | [do]omo sua. 
Interrogatus si aliud scit de facto, respondit quod non. 

Addaminus nuntius paraticeorum interrogatus dixit quod vidit quod 
Egidius | d(omi)ni Bulsii habitavit domum litis cum familia sua. Interrogatus 
| quantum tempus est: "Iam sunt plures .VI. annis", et dicit quod hoc fuit 
ante | guerram quam Poltrones habuerunt cum Callarosis. Et dicit quod vidit 
| quod domus litis fuit ablata et res que erant in domo ipsi Egi|diolo per 
vim'W. Et dicit quod inimici' 1 ^ eorum Poltronorum ab|stulerunt domum 
predictam, et hoc vidit. Item dicit quod audivit dicen|tem magistrum No- 
Qolam quod acquisierat se fictum domus litis, | aliud nescit de facto. Reversus 
dixit quod vidit Copam habitare domum litis pro d(omi)no Egidio, cui res 
suas fuerunt ablate quando | domus fuit capta. 

(a) segue quod vidit depennato (b) deinde .III. annos aggiunto in 
interlinea, nel rigo segue de depennato (c) fuit corretto su fuerunt con 
espunzione di -er (d) ad domos in quibus corretto su domum in qua (e) 
quod ipse aquisiverat aggiunto in interlinea (f) Nugola aggiunto in inter- 
linea in luogo di Scar deva depennato (g) aliquo|tiens con -tiens aggiun- 
to in interlinea (h) lettura dubbia (i) precede Poltrone depennato 

(l) Probabile allusione al marchese Azzo VI d'Este podesta di Mantova 
negli anni 1207, 1208, 1210, 1211, o al marchese Aldrovandino d'Este che fu 
podesta nella stessa citta nel 1212. 



7- 

[ante 1219 agosto] 

Deposizioni testimoniali prodotte da Boso Poltroni nella lite contro Scardeva 

riguardante una casa occupata dai nemici dei Poltroni al tempo della guerra 

che questi ebbero con i Calorosi e i Caffari. 

Scrittura semplice: ASMn, AG, T, b. 3392, n. 463 [A]. 

Datazione: v. doc. n. 6. 

Testes d(omi)ni Boxonis contra Scardevam. 

Vivianus de Flacacovo iuratus dixit quod vidit habitare | domum litis 
d(omi)num Egidium cum familia sua et fuit ante guerram | et per annum habi- 
tavit domum litis ante guerram. Et incepta guerra vidit | quod inimici d(omi)ni 
Egidii abstulerunt sibi domum litis, et ceperunt | et postea vidit quod Copa 
habitabat domum litis pro d(omi)no Egidio, | et iterum casa ilia fuit capta ab 



103 



Giuseppe Gardoni 



inimicis et res quas Copa habe|bat ibi perdidit tunc, et cum guerra duraret 
Scardeva ivit | ad dommos d(omi)ni Boxonis et d(omi)ni Bulsii, in quibus 
moratur Divi|tia et Petrobonus Marchisii de Arma(nino), et abiecit inde fene- 
stras | et hostia. Interrogatus quomodo scit, respondit quia vidh> a J d(omi)na 
Beatrixia et d(omi)nus Guber|tus de Bagnolo et d(omi)nus Ga(m)barinus et 
Corvus venerunt et fecerunt | ita quod Scardeva propter hoc iuravit attendere 
preceptum d(omi)ni Boxii et | d(omi)ni Bulsii. Interrogatus ubi fuit, respon- 
dit: "In curia d(omi)ni Boxii". Et dicit quod | tunc vidit quod Scardeva fecit fi- 
nem et bonam datam de | domo litis in manus d(omi)ni Boxonis et d(omi)ni 
Bulsii, unde predicti | d(omi)ni fecerunt pacem de predictis ipsi Scardeve, et 
hoc vidit. | Interrogatus quando fuit vocatus ad predicta si sciebat cuiusmodi 
contractus | vel negocium erat inter partes, respondit quia sciebat sicut dic- 
tum est. | Et dicit quod sciebat quod discordia erat inter eos sicut dictum | est, 
aliud nescit de facto, nisi quia de predictis Johannes Bono|nis de predictis^") 
cartam facere debebat. 

Raimondus de Flacagove iuratus dixit quod audi|vit did quondam a magi- 
stro Nicola quod ipse emerat | fictum domus litis et domus que est iuxta 
Becanum | et fictum Beccani a d(omi)no Tasca et ab aliis quibus | ius illud 
co(m)petebat. Et dicebat quod emerat Becanum | pro suo manente et ostende- 
bat unam cartam de qua | dicebat: "Hec est carta quam habeo de fictm c J quod | 
ego habeo co(m)paratum". Item dicit quod ipse audivit did quod | d(omi)nus 
Boxius et d(omi)nus Bulsius comparraverant domum litis, | et vidit quod 
d(omi)nus Egidius habitavit domum litis cum uxore | et filiis et dicebat quod 
d(omi)nus Bulsius dederat ei ipsam domum | pro parte et audivit dicentem et 
confitentem d(omi)num Bulsium hoc | . Et dicit quod audivit rumorem quan- 
do inimici Egidii'"^, | s(cilicet) Callarosi et Gaffari, venerunt quadam nocte 
ad domum litis | et ceperunt earn, et abstulerunt inde blavam et res que erant 
in | domo, et in mane sequenti vidit rup(ere) de muro domus et fenestris | et 
hostia^ inde abiecta, de aliis nichil. 

(a) vidit aggiunto in interlinea (b) in A predicos (c) in A fictu con 
segno di abbreviazione sopra u espunto (d) in A Egidii con ultima i corretta 
su altra lettera (e) hostia con h corretta in altra lettera. 



104 



II convito fiorentino del 1216* 

di Enrico Faini 



La verifica storica di una vicenda semileggendaria e un'impresa pericolo- 
sa e in fondo antipatica. Smontare una storia, analizzare personaggi, tempi e 
luoghi, ricostruire la sequenza dei fatti sulla scorta di documenti d'archivio 
sono tutte operazioni dal sapore poliziesco proprie di una storiografia erudi- 
ta ormai fuori moda. Constatare poi che la ricostruzione offerta dagli storici 
antichi e arbitraria o addirittura falsa e frustrante, anche perche spesso non 
si riesce a sostituirle un racconto egualmente compiuto e una spiegazione 
degli eventi altrettanto razionale. Se pero scegliamo di porre al centro dell'a- 
nalisi proprio il racconto, il mito, e di studiare non tanto il tempo al quale il 
mito si riferisce, quanto quello in cui fu costruito, allora anche uno studio 
vecchio stile puo essere recuperato. Un'analisi pignola dei materiali storici 
disponibili al momento in cui il mito fu confezionato permette di evidenziare 
il ventaglio di possibility che si presentava ai mitografi e, attraverso lo studio 
delle loro scelte, di risalire alle ragioni che le dettarono 1 . 

Nelle pagine che seguono prendero in considerazione un fatto di sangue 
awenuto a Firenze nel 1216. La catena di lutti alia quale, secondo i testimo- 
ni, quel fatto diede inizio mi interessera solo marginalmente. Molto di piu mi 
soffermero sulla guerra che gli stessi testimoni si fecero tra di loro, vedremo 
in che modo 2 . 



* Ringrazio per i molti consigli e la pazienza tutti coloro che hanno letto le versioni preliminari 
di questo articolo: Silvia Diacciati, Francesco Leoni, Vieri Mazzoni, Elisabetta Scarton, Andrea 
Zorzi, Isabelle Chabot. II presente articolo e gia apparso in «Annali di Storia di Firenze», I 
(2006), pp. 9-36. 

' Una vasta trattazione sul mito, ben presente nella cronachistica fiorentina trecentesca, si puo 
trovare in A. Benvenuti, "Secondo che raccontano le storie": il mito delle origini cittadine nella 
Firenze comunale, in II senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350), Atti del 
quattordicesimo convegno internazionale di studio del Centro italiano di studi di storia e d'arte 
(Pistoia 14-17 maggio 1993), Rastignano 1995, pp. 205-252. Come quadro di riferimento genera- 
te per l'indagine sui cronisti fiorentini trecenteschi mi sono rifatto a A. Ragone, Giovanni Villani 
e i suoi continuatori. La scrittura delle cronache a Firenze nel Trecento, Roma 1998. 
2 Sul ruolo del mito della vendetta alle origini dell'autocoscienza di gruppi (familiari, politici, o 
altro) si vedano O. Raggio, Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona, 
Torino 1990, pp. 252-253 e T. Dean, Marriage and Mutilation: Vendetta in Late Medieval Italy, 
in «Past and Present*, CLVII (1997), pp. 3-36. 



105 



Enrico Faini 



Alia faida familiare scatenata dall'intemperanza di Buondelmonte dei 
Buondelmonti - che, promesso sposo di una fanciulla di casa Amidei, le aveva 
preferito un'altra, appartenente a un casato rivale - si faceva comunemente risa- 
lire, ai primi del Trecento, l'origine delle sanguinose lotte di fazione che dilania- 
vano Firenze. I cronisti trecenteschi raccontano la vicenda, accennata anche da 
Dante e, grazie a lui, universalmente nota. Dopo la grande stagione erudita di 
fine Ottocento, non ci sono stati storici che abbiano tentato una ricostruzione cri- 
tica dell'intera vicenda 3 . Chiunque voglia sapere da dove venne l'ispirazione per 
le alte parole di Cacciaguida {Par., XVI, 136-147) deve ricorrere alle vecchie pagi- 
ne di Robert Davidsohn, pagine, del resto, sempre valide e accuratamente docu- 
mentate 4 . Tuttavia la ricostruzione proposta dallo storico tedesco e il risultato 
della giustapposizione di racconti diversi che, a mio awiso, nascevano con il pre- 
ciso intento di escludersi a vicenda 5 . Vorrei qui suggerire una rilettura "filologi- 
ca" del mito sulle origini delle fazioni fiorentine. Questa rilettura dovrebbe per- 
mettere una, seppur rudimentale, storia della tradizione: cercheremo di capire 
cioe quando e perche un fatto assolutamente ordinario come un assassinio abbia 
assunto il ruolo di causa prima della rovina di Firenze. 

II lettore, comunque, trovera in questo articolo anche una compiuta espo- 
sizione dei fatti e una ricostruzione dell'ambiente che li vide accadere: tutto 
questo soprattutto grazie al prezioso lavoro di Davidsohn. E doveroso citare 
anche gli altri studiosi che, in brevi ma solidi profili biografici, hanno resti- 
tuito concretezza storica ai personaggi di una tragedia leggendaria\ 



1. II fatto 



La casa di che nacque il vostro fleto, 
per lo giusto disdegno che v'ha morti, 
e puose fine al vostro viver lieto, 

era onorata, essa e suoi consorti: 
o Buondelmonte quanta mal fuggisti 
le nozze sue per li altrui conforti! 



3 Tuttavia Carol Lansing (The Florentine Magnates. Lineage and Faction in a Medieval 
Commune, Princeton 1991, pp. 166-168) ha inserito la questione della faida tra Fifanti e 
Buondelmonti nel piu ampio contesto di relazioni d'amicizia o di odio sorte nella Firenze due- 
centesca per questioni di vicinato; mentre Jean-Claude Maire Vigueur (Cavalieri e cittadini. 
Guerra, conflitti e societa nell'Italia comunale, Bologna 2004, pp. 394-397) ha passato in rasse- 
gna alcuni casi di inimicizie interfamiliari (tra i quali il nostro) originate dalla competizione per 
i "migliori partiti" matrimoniali. 

4 R. Davidsohn, Storia di Firenze, 8 voll., traduzione italiana Firenze 1956-1968 (ed. or. col tito- 
lo: Geschichte von Florenz, Berlin 1896-1927), II, parte I, pp. 60-64. 

5 Mentre lo stesso Davidsohn propone una lettura critica delle fonti nelle sue Forschungen zur 
alteren Geschichte von Florenz, Berlin 1896-1908, IV, pp. 49-56. 

6 Mi riferisco alle voci delYEnciclopedia dantesca, Roma 1970-1976 (R. Piattoli, voce Donati 
Gualdrada, vol. II, p. 564; A. D'Addario, voce Infangati, vol. Ill, pp. 430-431; U. Bosco, 
Lamberti Mosca, vol. Ill, pp. 558-560) e a quelle del Dizionario biografico degli italiani, Roma 
i960-, in corso di pubblicazione (M. Tarassi, voce Fifanti Odarrigo, vol. XLVII, pp. 537-538; A. 
Berti, Buondelmonti Buondelmonte, vol. XV, pp. 197-198). 



106 



II convito fiorentino del 1216 



Molti sarebber lieti che son tristi, 
se Dio t'avesse conceduto ad Ema 
la prima volta ch'a citta venisti. 

Ma conveniesi a quella pietra scema 
che guarda '1 ponte, che Fiorenza fesse 
vittima nella sua pace postrema 7 . 

Con queste parole l'avo di Dante, Cacciaguida, riassume la vicenda del- 
l'assassinio di Buondelmonte, foriera di rovina per la sua citta. II contributo 
di Dante alia diffusione della storia e indubbio. Trasfigurato dalla poesia, un 
fatto di cronaca diventava mito: la morte di Buondelmonte sotto l'antica e 
corrosa statua di Marte, la «pietra scema che guarda '1 ponte», era un sacrifi- 
cio umano che risvegliava la sete di sangue del dio. 

Un racconto piu compiuto degli eventi ce lo offre la prosa di Giovanni 
Villani, che scrive tra gli anni trenta e quaranta del Trecento 8 . 

Negli anni di Cristo MCCXV, essendo podesta di Firenze messere Gherardo Orlandi, 
avendo uno messer Bondelmonte de' Bondelmonti nobile cittadino di Firenze promes- 
se a-ttorre per moglie una donzella di casa gli Amidei, onorevoli e nobili cittadini; e poi 
cavalcando per la citta il detto messer Bondelmonte, ch'era molto leggiadro e bello 
cavaliere, una donna di casa i Donati il chiamo, biasimandolo della donna ch'egli avea 
promessa, come nonn-era bella ne sofficiente a-llui, e dicendo: «Io v'avea guardata 
questa mia figliuola»; la quale gli mostro, e era bellissima; incontanente per subsidio 
diaboli preso di lei, la promise e isposo a moglie'. 

Questo e l'esile antefatto proposto dal cronista, segue il racconto della 
vendetta: 

Per la qual cosa i parenti della prima donna promessa raunati insieme, e dogliendosi di 
cid che messer Bondelmonte aveva loro fatto di vergogna, si presono il maladetto isde- 
gno onde la citta di Firenze fu guasta e partita; che di piu causati de' nobili si congiura- 
ro insieme di fare vergogna al detto messer Bondelmonte per vendetta di quella ingiu- 
ria. E stando tra-lloro a consiglio in che modo il dovessero offendere, o di batterlo o di 
fedirlo, il Mosca de' Lamberti disse la mala parola «Cosa fatta capo ha», cioe che fosse 
morto: e cosi fu fatto; che la mattina di Pasqua di Risurresso si raunaro in casa gli 
Amidei da Santo Stefano, e vegnendo d'Oltrarno il detto messere Bondelmonte vestito 
nobilemente di nuovo di roba tutta bianca, e in su uno palafreno bianco, giugnendo a pie 
del ponte Vecchio dal lato di qua, apunto a pie del pilastro ov'era la 'nsegna di Mars, il 
detto messer Bondelmonte fue atterrato del cavallo per lo Schiatta degli Uberti, e per lo 
Mosca Lamberti e Lambertuccio degli Amidei assalito e fedito, e per Oderigo Fifanti gli 
furono segate le vene e tratto a-ffine; e ebbevi co-lloro uno de' conti da Gangalandi. Per 
la qual cosa la citta corse ad arme e romore. E questa morte di messere Bondelmonte fu 
la cagione e cominciamento delle maladette parti guelfa e ghibellina in Firenze 10 . 

Villani, come Dante, vede dietro l'omicidio l'opera sagace del Maligno, 
soddisfatto dall'assistere in prima persona al coronamento delle sue fatiche: 



1 Par., XVI, 136-147. Le citazioni dall'edizione a cura di Giorgio Petrocchi, Torino 1975. 

8 Ragone, Giovanni Villani cit., pp. 203-204. 

9 G. Villani, Nuova Cronica, a cura di G. Porta, Parma 1991, Libro VI, cap. XXXVIII, 1-13. 

10 Ivi, 13-38. 



107 



Enrico Faini 



E bene mostra che '1 nemico dell'umana generazione per le peccata de' Fiorentini aves- 
se podere nell'idolo di Mars, che i Fiorentini pagani anticamente adoravano, che a pie 
della sua figura si commise si fatto micidio, onde tanto male e seguito alia citta di 
Firenze". 

Satana assume tre forme nella storia. E la donna che, attraverso le grazie di 
sua figlia, seduce l'ingenuo Buondelmonte. E Mosca dei Lamberti che tronca 
brutalmente gli scrupoli dei consorti, indecisi sulla punizione da impartire al 
reprobo: «cosa fatta capo ha». E, infine, il vecchio idolo, odiato dai Fiorentini, 
ma da essi, mai dimentichi della sua oscura potenza, ancora temuto. Caduto in 
Arno dopo l'alluvione del 1178, era stato recuperato dal letto del flume una ven- 
tina d'anni dopo, verso il 1200, ai tempi dell'interminabile conflitto con 
Semifonte, forse per garantire alia citta il suo decisivo aiuto in battaglia 12 . 

La parte della figura angelica e interpretata invece da Buondelmonte. 
Giovanni Villani guarda con paterna benevolenza al «molto leggiadro e bello 
cavaliere», che, seppur fedifrago «per subsidio diaboli», non meritava la 
morte quel giorno di Pasqua, mentre cavalcava «vestito nobilemente di 
nuovo di roba tutta bianca, e in su uno palafreno bianco» 13 . 

Dino Compagni, nella sua cronaca scritta verso il 1310, propone un rac- 
conto non molto dissimile da quello del Villani, aggiunge pero qualche parti- 
colare in piu riguardo alia fase della seduzione: 

E di cio [della divisione tra Guelfi e Ghibellini N.d.R.] fu cagione, in Firenze, che uno 
nobile giovane cittadino, chiamato Buondalmonte de' Buondalmonti, avea promesso 
torre per sua donna una figliuola di messer Oderigo Giantruffetti. Passando dipoi un 
giorno da casa i Donati, una gentile donna chiamata madonna Aldruda, donna di mes- 
ser Forteguerra Donati, che avea due figliuole molto belle, stando a' balconi del suo 
palagio, lo vide passare, e chiamollo, e mostrdgli una delle dette figliuole, e disseli: 
«Chi ai tu tolta per moglie? io ti serbavo questa». La quale guardando molto li piacque, 
e rispose: «Non posso altro oramai». A cui madonna Aldruda disse: «Si, puoi, che la 
pena paghero io per te». A cui Bondalmonte rispose: «E io la voglio». E tolsela per 
moglie, lasciando quella avea tolta e giurata 14 . 

Conosciamo adesso il nome della donna di casa Donati (secondo il croni- 
sta: Aldruda, moglie di Forteguerra Donati), e sappiamo anche che 



11 Ivi, 48-53. 

12 Davidsohn, Storia cit., I, p. 1119, n. 1. Sulla superstizione legata alia statua di Marte, senza l'aiu- 
to della quale nessuna impresa poteva riuscire ai fiorentini, ancora i versi di Dante (Inf., XIII, w. 
146-150): «e se non fosse che 'n sul passo d'Arno / rimane ancor di lui alcuna vista, / que' citta- 
din che poi la rifondarno / sovra '1 cener che d'Attila rimase, / avrebber fatto lavorare indarno». 
Si veda anche L. Gatti, II mito di Dante a Firenze e la "pietra scema". Memorie, riti, ascenden- 
ze, in «Rinascimento: rivista dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento», XXXV (1995), 
pp. 201-230. 

13 Esistevano, del resto, legami familiari tra Matteo, fratello di Giovanni Villani, e i 
Buondelmonti: Matteo aveva sposato Lisa di Monte Buondelmonti (v. Ragone, Giovanni Villani 
cit., p. 222). E probabile che il trattamento di favore riservato dal cronista a Buondelmonte (e 
vedremo quanto peso avra questo trattamento sull'uso politico della vicenda) debba essere attri- 
buito a questa particolare situazione familiare. 

14 D. Compagni, Cronica, a cura di D. Cappi, Roma 2000, libro I, cap II. 



108 



II convito fiorentino del 1216 



Buondelmonte era "giovane". La pena di cui parla monna Aldruda e che ella 
si impegnava a pagare al posto di Buondelmonte era, con ogni probability, la 
somma, Yarrha, che al momento della promessa di matrimonio il futuro 
marito usava assicurare alia famiglia della donna come garanzia del mante- 
nimento della sua parola 15 . Anche per il Compagni Buondelmonte e solo un 
giovane vittima dei sensi: «molto li piacque», troppo, la figlia di Aldruda. 

Un cronista piu tardo (scrive attorno alia meta degli anni ottanta del 
Trecento), Marchionne di Coppo Stefani, ripropone la sostanza del racconto 
di Compagni e Villani". La cronologia e leggermente piu accurata: il matri- 
monio di Buondelmonte con la giovane di casa Donati sarebbe awenuto il 
giorno seguente la «domenica dello Ulivo»' 7 e la vendetta sarebbe stata con- 
sumata il giorno di Pasqua. Sull'omicidio lo Stefani e molto meno determina- 
te del Villani: 

Assalirono il cavaliere e tironlo da cavallo, ed in questo le cose si riscaldarono; la gente 
trasse, il romore si levo; di che tratte Farmi, l'uno gli die, l'altro il segui, ed infine gli fu 
segata la gola' s . 

Si sarebbe trattato, insomma, di un pasticcio: la cosa era sfuggita di mano 
ai suoi organizzatori, del resto lo Stefani li definisce «uomini di leggier fatto e 
gagliardi»", gente poco awezza a meditare sulle proprie azioni. Buondelmonte 
rimane «un cavaliere giovane e altiero, molto bello ed assai orrevole» 2 °. 

Da dove deriva, dunque, il giudizio severo di Cacciaguida su 
Buondelmonte? «Molti sarebber lieti che son tristi, / se Dio t'avesse conce- 
duto ad Ema / la prima volta ch'a citta venisti»; subito prima aveva ribadito 
la piena legittimita dello sdegno che aveva portato all'omicidio: «giusto dis- 
degno» lo chiama. Piuttosto che invocare piu giudizio da parte dei parenti 



15 D. Owen Hughes, II matrimonio nell'Italia medievale, in Storia del matrimonio, a cura di M. 
De Giorgio e C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1996, pp. 5-61, in part. p. 28. 

"Marchionne Di Coppo Stefani, Cronacafiorentina, a cura di N. Rodolico, Citta di Castello 1903 
(RIS XXX, I), rubr. 64, p. 29, 5-40. Sulla cronaca e il quadro politico di riferimento del suo auto- 
re si veda A. De Vincentiis, Scrittura storica e politico cittadina: la "cronaca fiorentina" di 
Marchionne di Coppo Stefani, in «Rivista storica italiana», CVIII (1996), pp. 230-297. Altri cro- 
nisti ricordano il fatto senza aggiungere altri particolari: P. Pieri, Cronica di Paolino Pieri fio- 
rentino delle cose d'ltalia dall'anno w8ofino all'anno 1305, a cura di A. F. Adami, Roma 1755, 
pp. 14-15 e R. Malispini, Storia fiorentina di Ricordano Malispini col seguito di Giacotto 
Malispini dall'edificazione di Firenze sino all'anno 1286, rist. anastatica dell'ediz. Firenze 1816, 
a cura di V. Follini, Roma 1976, pp. 79-80. L'opinione della collega Laura Mastroddi e che la cro- 
naca malispiniana sia una falsificazione trecentesca {Contributo al testo critico della "Storia 
Fiorentina" di Ricordano Malispini, tesi di laurea in Filologia italiana, relatore prof. G. Inglese, 
correlatore prof. G. Arnaldi, Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", A.A. 1998-1999). 
Traggo pero le mie informazioni da alcuni colloqui diretti con la studiosa e non da una lettura 
del suo lavoro. 

17 Stefani, Cronaca cit., p. 29. 
a Ibidem. 
"Ibidem. 
20 Ibidem. 



109 



Enrico Faini 



offesi, non esita ad addossare tutta la colpa suH'innamorato; se solo fosse 
morto prima, non avrebbe trascinato la citta nel gorgo della violenza. Non 
basta a risollevare la figura di Buondelmonte il tremendo castigo che Dante 
aveva gia assegnato nella prima cantica a Mosca Lamberti e Odarrigo Fifanti: 
«ei son tra l'anime phi nere», fa dire al fiorentino Ciacco 21 . Quando il poeta si 
trova faccia a faccia con l'anima di Mosca, essa gli appare orribilmente trasfi- 
gurata dalla pena infernale: 

Ed un ch'avea l'una e l'altra man mozza, 
levando i moncherin per l'aura fosca, 
si che il sangue facea la faccia sozza, 

Grido: «Ricordera'ti anche del Mosca, 
che dissi, lasso!: - Capo ha cosa fatta, - 
che fu il mal seme per la gente tosca.» 

Ed io gli aggiunsi: «E morte di tua schiatta!»; 
per ch'elli, accumulando duol con duolo, 
sen gio come persona trista e matta 22 . 

La durezza con la quale Dante aveva trattato i suoi nemici di parte nella 
prima cantica scompare nel racconto di Cacciaguida 23 . 

A ben guardare Giovanni Villani da dell'accaduto una versione radical- 
mente diversa da quella che Dante attribuisce al suo avo: cid che per questi 
era il «giusto disdegno», per il cronista diviene «maladetto isdegno». 
Dunque da un lato troviamo la versione del Villani, del Compagni e dello 
Stefani, secondo la quale un giovane innamorato cade vittima delle conven- 
zioni del proprio tempo; dall'altro la versione che potremmo chiamare "di 
Cacciaguida", nella quale un uomo awentato rifiuta di unirsi a una casa che 
«era onorata, essa e suoi consorti», pagando poi il fio delle proprie azioni. 

Le quattro terzine nelle quali Dante compendia la vicenda non gli con- 
sentono di approfondire le ragioni per le quali il suo avo tiene un atteggia- 
mento cosi stravagante rispetto alia versione corrente dell'accaduto. In real- 
ta tale atteggiamento non era per nulla eccentrico: ai primi del Trecento, 
infatti, circolavano due versioni del racconto sulle origini delle parti. 
Possediamo un'altra ricca narrazione della vicenda, trasmessaci da una cro- 
naca di autore anonimo, in passato attribuita a Brunetto Latini e, per questo 
motivo nota tra gli studiosi come cronaca dello pseudo Brunetto 24 . La crona- 



21 Inf., VI, 85. 

22 Inf., XXVIII, 103-111. 

23 Sul diverso atteggiamento politico del Dante autore del Paradiso rispetto al Dante delle 
prime due cantiche si veda ora U. Carpi, La nobilta di Dante, Firenze 2004, vol. I, p. 55. 
Ringrazio l'amico Giuseppe Marrani che mi ha segnalato questo recentissimo e fondamentale 
contributo. 

24 Sulla cronaca e la sua datazione si veda Ragone, Giovanni Villani cit., pp. 11-12. Per le citazio- 
ni nel testo faccio riferimento all'edizione di A. Schiaffini, Testi fiorentini del Dugento e dei 
primi del Trecento, Firenze 1954, pp. 82-150. 



110 



II convito fiorentino del 1216 



ca fu probabilmente compilata alia fine del Duecento; in essa le responsabili- 
ta di Buondelmonte emergono con ben altro rilievo die nei racconti del 
Compagni e del Villani, vale la pena di leggere per intero il lungo racconto di 
questo episodio 25 . 

2. Un'altra versione deifatti 

Item 1215 anni esendo podestade messer Currado Orlandi, nella terra di Campi, apres- 
so a Florenzia yj milgla, si fece chavaliere messer Macgingo Tegrimi de Mazzinghi; ed 
invitovi tutta la buona gente di Firenze 26 . 

Lo pseudo Brunetto ci propone una prima scena che il Compagni e il 
Villani ci avevano tenuto nascosta. Ci imbattiamo nei tipici festeggiamenti 
che coronavano una cerimonia di adoubement: Mazzingo dei Mazzinghi 
diventava cavaliere. In quegli anni la consegna rituale delle armi era divenu- 
ta un segno di distinzione sociale ed era opportuno dare al fatto la massima 
pubblicita 27 : infatti a questo "ingresso in societa" era stata invitata «tutta la 
buona gente di Firenze »: 

Ed essendo li chavalieri a tavola, uno giucolare di corte venne e llevo uno talgliere for- 
nito dinanzi a messer Uberto delli 'Nfangati, il quale era in conpangnia di messer 
Buondelmonte di Buondelmonti; donde fortemente si cruccioe, e messer Oddo Arrighi 
de' Fifanti, huomo valoroso, villanamente riprese Messer Uberto predecto, onde mes- 
ser Uberto lo smentio per la gola e messer Oddo Arrighi li getto nei viso uno talgliere 
fornito di carne, onde tutta la corte ne fue travalglata. Quando furono levate le tavole, 
e messer Bondelmonte diede d'uno coltello a messer Oddo Arrighi per lo braccio, e vil- 
lanamente il fedio 28 . 

Lo pseudo Brunetto ci trasmette senza alcun dubbio il ritratto di un 
Buondelmonte assai diverso da quello del Villani e del Compagni: e lui che, 
finita la festa in casa Mazzinghi, mentre si sparecchia, colpisce a freddo Oddo 
Arrighi dei Fifanti, « villanamente » dice il cronista. Sulla scena del banchetto 
Buondelmonte ci appare meno eroe, piuttosto rissoso anzi. 

Tornati ogn'uomo a sua magione, messer Oddo Arrighi fece consilglo di suoi amici e 
parenti, infra Hi quali furono' Conti da Gangalandi, Uberti, Lamberti e Amidei; e per 
loro fue consilglato, che di queste cose fosse pace e Messer Bondelmonte tolglesse per 
molgle la filgluola di messer Lambertuccio di capo di ponte, delli Amidei, la quale era 
filgluola della serore di messer Oddo Arrighi 29 . 

25 II valore della cronaca dello pseudo Brunetto come fonte per Dante e ben noto, si veda al 
riguardo Carpi, La nobilta cit., p. 88. Sulle fonti di Paradiso, XVI si veda ora R. Chellini, II sedi- 
cesimo canto del "Paradiso": fonti, nuovi documenti e nuove proposte d'interpretazione, in 
«Medioevo e Rinascimento: annuario del Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimento 
dell'Universita di Firenze», n.s. XIV (2003), pp. 49-94. 

26 Schiaffini, Testi fiorentini cit., p. 117. 

27 S. Gasparri, J milites cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia, Roma 1992 («Nuovi Studi 
Storici», 19), pp. 87-88. 

28 Schiaffini, Testi fiorentini cit., pp. 117-118. 
29 Ivi, p. 118. 



Ill 



Enrico Faini 



Era corso del sangue, dunque l'accaduto non poteva essere dimenticato 
senza grave detrimento per l'onore del ferito. Nonostante 1'offesa, Oddo 
Arrighi, dietro «consilglo» di «amici e parenti», decide di fare «pace» 
mediante il matrimonio tra sua nipote (figlia di una sorella) e Buondelmonte: 
secondo un uso pressoche universale anche nella Firenze duecentesca il 
matrimonio serviva soprattutto a procurare alleanze e, all'occasione, ristabi- 
liva un equilibrio che era stato rotto 3 ". 

Fatto il trattato e la concordia, e l'altro giorno apresso si dovea fare il matrimonio, e 
madonna Gualdrada, molgle di messer Forese di Donati, secretamente mando per 
messer Bondelmonte e disse: - Chavaliere vitiperato, ch'hai tolto molgle per paura 
delFUberti e di Fifanti; lascia quella ch'ai presa e prendi questa, e sarai sempre inora- 
to chavaliere. - Tantosto elli ebbe asentito a questa opera fare, sanza alkuno consilglo. 
Quando venne l'altro giorno al mattino per tenpo, giovedi die X di febraio, e la gente 
dall'una parte e d'altra fue raunata, venne messer Bondelmonte e passo per Porte 
Sancte Marie e ando a giurare la donna di Donati e quella delli Amidei lascio stare 3 ' . 

Buondelmonte si dimostra ancora una volta una testa matta: «sanza 
alkuno consilglo » decide di sposare la bella figlia di Forese Donati e di sua 
moglie, l'astuta Gualdrada (si noti che, qui e altrove, i nomi sono diversi 
rispetto a quelli fornitici dal Compagni) 3 -. Ha addirittura l'ardire di andare a 
«giurare la donna» lo stesso giorno in cui avrebbe dovuto sposare l'Amidei 33 . 
Non basta: Buondelmonte, che evidentemente secondo il cronista risiede nel 
suo castello di Montebuoni, a sud dell'Arno, entra in citta passando proprio 
«per porte Sancte Marie», nel cuore dei possessi cittadini dell'offeso e la dove 
avrebbe dovuto impalmare la prima fidanzata. 

Vedendo messer Odd'Arrighi questa cosa, fu molto cruccioso; e fece uno consilglo, 
nella chiesa di Santa Maria sopra Porta, con tutti li suoi amici e parenti 34 . 

Il Fifanti e furente, ma resta un uomo giudizioso e non si lascia andare: 
nulla a che vedere, dunque, con gli «uomini di leggier fatto e gagliardi» dello 
Stefani. Convoca di nuovo un consiglio in un luogo altamente simbolico: 
quella chiesa di Santa Maria sopra Porta che sovrastava proprio il punto in 
cui Buondelmonte aveva superato le mura cittadine 

e quivi fortemente si lamento della vergongnia, che Hi era stato fatto per messer 
Bondelmonte; si che fue consilglato per certi huomini, ch'a llui fosse dato d'uno bas- 
stone, e altri dissero k'elli fosse fedito nella faccia: infra Hi quali rispose messer Mossca 



30 L. Fabbri, Trattatistica e pratica dell'alleanza matrimoniale, in Storia del matrimonio cit., 
pp. 91-117, in part. pp. 96-101. Si veda anche Lansing, Florentine cit., pp. 125-126. 

31 Schiaffini, Testi fiorentini cit., p. 118. 

32 Su Gualdrada v. Piattoli, voce Donati Gualdrada cit. 

33 II fidanzamento era il momento in cui piu si guardava al matrimonio come ad un'alleanza tra 
famiglie: i futuri sposi potevano anche essere esentati dal partecipare a questa cerimonia; nelle 
citta italiane del basso Medioevo la presenza della donna era ritenuta spesso superflua, v. Owen 
Hughes, II matrimonio cit., pp. 26-28. 
34 Schiaffini, Testi fiorentini cit., p. 118. 



112 



II convito fiorentino del 1216 



di Lamberti, e disse: - Se tu batti o ffiedi, pensa prima di fare la fossa, dove tue ricove- 
ri: ma dalli tale che ssi paia, che cosa fatta cappa a. - Awenne che tra lloro fue dilibe- 
rato, che 11a vendetta fosse fatta in quello loco, dove la gente era raunata a fare il giu- 
ramento del matrimonio. 

La scelta del luogo ove l'onta avrebbe dovuto esser lavata era stata rigo- 
rosa; tutto concorre a dare l'impressione di un dramma la cui scenografia sia 
stata accuratamente preparata seguendo una logica e direi quasi un rituale 
molto precisi. Verso questo quadro cavalca l'ignaro Buondelmonte 35 : 

Si che 11a mattina della passqua di Risorexio, appie di Marzo, in capo del Ponte 
Vecchio, messer Bondelmonte cavalcando a palafreno in giubba di sendado e in man- 
tello con una ghirlanda in testa, messer Ischiatta delli Uberti li corse adosso e dielli 
d'una magga in sulla tessta e miselo a terra del cavallo, e tantosto messer Odd'Arrighi 
con un coltello li segho le vene, e lasciarlo morto. E questa possta fue fatta in casa gli 
Amidei. Allora lo romore fue grande; e fue messo in una bara, e la molgle istava nella 
bara e tenea il capo in grenbo for[te]mente piangendo; e per tutta Firenze in questo 
modo il portarono' 6 . 

La vendetta e consumata e nel modo piu atroce. Ma il cronista non omet- 
te di ricordare che, durante il «consilglo», non si era deciso subito per l'omi- 
cidio. Le opinioni erano state diverse: alcuni avevano proposto una bastona- 
tura («ch'a lui fosse dato d'uno bastone»), altri avrebbero preferito una feri- 
ta tale da infamarlo in perpetuo («altri dissero k'elli fosse fedito nella fac- 
cia»). Alia fine aveva prevalso l'opinione di Mosca Lamberti, che, stando a 
come la presenta il cronista, appare, in fondo, la piu assennata: «Se tu batti o 
ffiedi, pensa prima di fare la fossa, dove tue ricoveri: ma dalli tale che ssi paia, 
che cosa fatta cappa a». Buondelmonte ha dimostrato di non sopportare umi- 
liazioni; chi decidesse di colpirlo senza ucciderlo farebbe bene, prima, a pre- 
parare la fossa per se; solo le cose fatte fino in fondo sono fatte bene: «cosa 
fatta cappa a». 

A questo punto e opportuno che ci soffermiamo sulla cronologia: gli 
eventi narrati risalgono al 1216 e non al 1215. Il cronista ci dice che il 10 feb- 
braio (il giorno del mancato matrimonio con l'Amidei) era un giovedi, e que- 
sto awenne appunto nel 1216". L'errata datazione e solo apparente, in real- 
ta Fanno fiorentino cominciava il giorno dell'Incarnazione di Gesu, owero il 
25 marzo, dunque ogni data che va dal primo gennaio al 24 marzo nello stile 
fiorentino riporta, nel computo degli anni, una unita in meno rispetto alio 



35 La cavalcata e forse l'atto che meglio indica, nella tradizione iconografica, l'orgoglio umano, 
come nota Franco Cardini, traendo spunto peraltro da una leggenda riguardante le supposte 
sepolture equestri dei Lamberti, depositari, assieme agli Uberti, «delle antiche glorie romane, 
germaniche e consolari della citta»: v. F. Cardini, II vento della steppa e le leggende familiari. A 
proposito delle sepolture equestri dei Lamberti, in «Archeologia medioevale», VIII (1981), pp. 
621-624, ora in "De finibus Tuscie". II Medioevo in Toscana, Firenze 1989, pp. 153-159, in part. 
P- 157- 

36 Schiaffini, Testi fiorentini cit., pp. 118-119. 

37 Secondo il calendario perpetuo in A. Cappelli, Cronologia, Cronografia e Calendario perpe- 
tuo, Milano 1998, p. 74 (ed. or. Milano 1906). 



113 



Enrico Faini 



stile moderno. II cronista attribuisce il banchetto in casa Mazzinghi, eviden- 
temente, ai primi dell'anno: 1215 nello stile fiorentino, 1216 nel nostro. Il 
fatto di sangue, pero, awenne il giorno di Pasqua, cioe, queH'anno, domeni- 
ca 10 aprile e, dunque, sia noi che l'anonimo cronista datiamo quell'aweni- 
mento al i2i6 3K . Perche allora Villani, Compagni e Stefani che pure usavano 
lo stesso computo dello pseudo Brunetto, collocarono l'awenimento nel '15? 
Tutto lascia credere che essi si siano rifatti, quanto alia datazione deH'omi- 
cidio, a quella proposta anche dairanonimo, il quale pero comincia la nar- 
razione dell'episodio con eventi ben anteriori al 25 di marzo. Questa minu- 
zia cronologica risulta quindi non priva di significato: nel '15 la Pasqua 
cadde il 19 di aprile e quindi il lunedi successivo alia domenica delle Palme 
- data proposta dallo Stefani come quella del matrimonio di Buondelmonte 
e origine del disastro - cadde il 13 aprile 39 . Sulla cronologia della seduzione 
e del mancato matrimonio Compagni e Villani sono molto evasivi e solo lo 
pseudo Brunetto colloca esplicitamente i fatti in una data anteriore al 25 
marzo. Pur essendo il banchetto in casa Mazzinghi l'evento principale che 
potrebbe giustificare la citazione dell'anno 1215 i cronisti (tranne l'anonimo) 
non lo citano: lo conoscevano, molto probabilmente, ma non ne parlano, 
perche? Il banchetto era un episodio scomodo per chi voleva far apparire 
Buondelmonte una vittima sacrificale e ribadire l'originaria purezza della 
causa guelfa. La versione dello pseudo Brunetto e, invece, un vibrante e 
documentato atto d'accusa contro Buondelmonte; un atto d'accusa che face- 
va continuo riferimento a un sistema di regole che il "bianco cavaliere" aveva 
ripetutamente violato. 

3. La vendetta e le sue regole 

Il verdetto che decreto la fine di Buondelmonte fu dato in un contesto che 
ne doveva garantire l'autorevolezza e la legittimita. Lo stesso luogo nel quale 
si ritrovarono gli amici e parenti di Odarrigo Fifanti (l'Oddo Arighi dello 
pseudo Brunetto) era, probabilmente, la sede designata da quella comitiva 
per le riunioni di rilievo; non e un caso che, nel Trecento, la Parte Guelfa ne 
abbia fatto la sede per le proprie riunioni: una rivalsa storica e simbolica per- 
petrata sui luoghi. Al nostro sguardo di moderni, certo, pare impossibile che 
un gruppo di privati potesse organizzare un'azione simile nella serena con- 
vinzione di agire secondo giustizia. Rispetto alia legge del comune, quella dei 
Fifanti, degli Uberti, degli Amidei veniva prima in ordine di tempo e di 
importanza, Buondelmonte avrebbe dovuto saperlo, visto che anche lui face- 
va parte della «buona gente»: anche lui era del giro. Odio e vendetta aveva- 



38 Ibidem. Del resto l'obituario di Santa Reparata riporta al giorno 11 aprile Fannotazione «Obiit 
Dominus Bondelmonte», che, nel 1216 sarebbe stato il lunedi dopo il giorno di Pasqua (v. 
Davidsohn, Forschungen cit., IV, p. 53). Cio induce a ritenere che la cronologia dello pseudo 
Brunetto sia la piu precisa. 
39 Cappelli, Cronologia cit., p. 92. 



114 



II convito fiorentino del 1216 



no, nel Due-Trecento, un valore su cui occorre riflettere. Allignava nella 
nob ilia di quei tempi una vera e propria «cultura dell'odio», secondo le paro- 
le di Jean-Claude Maire Vigueur, un odio che, naturalmente, affondava quasi 
sempre le proprie radici in rivalita d'ordine economico e politico, ma la cui 
foga inestinguibile era divenuta una raffinata caratteristica dell'aristocrazia, 
un segno di distinzione. La legge della vendetta ne era forse la rappresenta- 
zione piu strutturata e l'alimento piu importante 40 . II desiderio di rivalsa era 
naturalmente diffuso a tutti i livelli sociali, ma pochi avevano le risorse per 
dare soddisfazione onorevole e completa al proprio odio". 

Se la vendetta era un codice, di che codice si trattava con precisione? Un 
semplice codice d'onore, fatto di regole orali? La banale legge del piu forte 
che vige in ogni conventicola di criminali? No, abbiamo a che fare con una 
regolamentazione dettagliata, scritta, divulgata e ampiamente condivisa dai 
contemporanei tanto di Buondelmonte quanto di Dante, un insieme di rego- 
le che certamente il Buondelmonti conosceva; ignorandole si era dimostrato 
agli occhi dei contemporanei semplicemente awentato. Lo statuto fiorentino 
del podesta nel 1325 non sanzionava coloro che «ad vindictam, pro vindicta 
homicidii, predicta [homicidia] commiserint» 42 , mentre lo statuto del "capi- 
tano del popolo" del 1322 stabiliva chiaramente: 

quod Executor non possit nee debeat gravare vel cogere in personis vel rebus aliquem 
vel aliquos ad faciendum pacem de homicidio aliquo [...] nee de vulnere enormi in 
vultu seu fatie vel debilitatione membri [...] nisi de homicidio vel vulnere enormi seu 
debilitatione facta fuerit condecens vindicta 43 . 

Per quanto entrambe le raccolte statutarie mirassero a circoscrivere il 
campo di esercizio della vendetta privata - limitandolo ai casi piu gravi: omi- 
cidio e ferite altamente invalidanti - nessuna delle due considerava la ven- 
detta una manifestazione di istinti primitivi da reprimere senz'altro. Andrea 
Zorzi ha recentemente richiamato l'attenzione su un ricco dossier di testi 
due-trecenteschi che trattano della vendetta considerandola parte integrante 
dell'«educazione del cittadino nella societa comunale italiana» 44 . Se ci soffer- 
miamo sul lessico di tali testi, specie su uno concepito nella stessa Firenze in 
cui si andava elaborando il racconto della vendetta contro Buondelmonte, 
troviamo alcune corrispondenze notevoli. 



40 Maire Vigueur, Cavalieri e cittadini cit., p. 398 e segg. 

41 Ivi, pp. 416-417. 

42 Statuti della Repubblicafiorentina, a cura di R. Caggese, vol. II, Statuto del Podesta dell'anno 
1325, Firenze 1921, libro III, rub. LXXVI, p. 212. 

43 Ivi, vol. I, Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-1325, Firenze 1910, libro V, rub. 
LXXVI, pp. 272-273. 

44 A. Zorzi, La cultura della vendetta nel conflitto politico in eta comunale, in Le storie e la 
memoria. In onore di Arnold Esch, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2003, pp. 135- 
170, [11/09]: <http://www.rm.unina.it/ebook/festesch.html>, in particolare a p. 135. 



115 



Enrico Faini 



Nelle Dicerie da imparare a dire a huomini giovani et rozzi, Filippo Ceffi 
insegnava «come si dee dire e confortare gli amici a fare vendetta» e «come 
si dee loro rispondere» 4s : 

Signori, quello che e stato fatto non si puote torre: ma pensando che Foffensa si puote 
mitigare per degna vendetta, prendo conforto con la speranza del vostro consiglio e del 
vostro aiuto. E pero, signori, io vi priego, che secondo io sono stato con voi una cosa 
per adrieto, cosi siate meco per inanzi [...]. Di questa opera mi credo portare come pia- 
cerae a voi, si che fia onore di tutti gli amici e parenti 46 . 

Possiamo immaginare che Odarrigo Fifanti abbia arringato cosi i suoi 
«amici e parenti» nella chiesa di Santa Maria sopra Porta alia vigilia dell'o- 
micidio. Se questo era il modo corretto di gestire una vendetta, indubbia- 
mente, a sentire la campana dello pseudo Brunetto, il Fifanti si comportd 
secondo le regole: convoco ben due consigli, ascolto e segui le indicazioni di 
«amici e parenti», si riservo di finire il malcapitato, ma lascio che i suoi amici 
avessero parte nell'impresa. Di nuovo dalle Dicerie del Ceffi: 

e oe speranza in Dio e in voi che con la vostra forza questo awenimento averae buono 
fine. E pero che li molti sentono piu che li pochi, priego che siate intenti e solliciti: pero 
che questo fatto e vostro 47 . 

La vendetta era un fatto collettivo, e, dunque, costitutivo e non lesivo del 
vivere civile; un'attivita destinata a rinnovare quella fratellanza d'odio che 
garantiva un intero gruppo sociale (e coloro che aspiravano a fame parte) 
contro i rischi della nuclearizzazione e della dispersione. 

4. 1 protagonisti 

Resta da capire a questo punto quando il "caso Buondelmonti" sia diven- 
tato la pietra di paragone degli atteggiamenti politici fiorentini. Per far cid e 
fondamentale collocare i personaggi della vicenda nel contesto storico che li 
vide viventi e operanti: Firenze nei primi decenni del Duecento. Se eccettuia- 
mo il caso di uno «dei conti di Gangalandi» che partecipo all'agguato, ma del 
quale non si fa il nome, siamo in grado di dire qualcosa su ognuno dei prota- 
gonisti. 

Cominciamo con un personaggio all'apparenza minore, la cui citazione 
rivelera invece dei retroscena importanti. Uberto degli Infangati mangiava, a 
quanto dice il solo pseudo Brunetto, in compagnia di Buondelmonte. 
Probabilmente i due attingevano, come si usava fare, dallo stesso tagliere, 
una sorta di piatto dal quale si servivano i commensali, a coppie 48 . Vista anche 



45 F. Ceffi, Le dicerie, a cura di L. Biondi, Torino 1825, pp. 73-74. 
46 Ivi,p. 74. 

47 Ivi, pp. 72-73. 

48 Voce Tagliere in Grande dizionario della lingua italiana, Torino 2000, vol. XX, p. 681. 



116 



II convito fiorentino del 1216 



la veemente reazione di Buondelmonte all'offesa rivolta a Uberto si puo cre- 
dere che questi gli fosse particolarmente amico. La prima notizia di Uberto di 
Ristoro (o Ristoradanno) degli Infangati risale all'aprile del 1201. Uberto, 
assieme al padre e ad altri grandi Fiorentini raccoglieva la promessa degli 
abitanti di Colle in Valdelsa di non aiutare i Semifontesi nella lotta che in quel 
momento li opponeva a Firenze. Incontriamo Uberto in guerra e, almeno nei 
confronti di Colle, vincitore; fino a quel momento infatti i colligiani avevano 
appoggiato la causa di Semifonte 4 ''. Ritroviamo Uberto soltanto dopo la tragi- 
ca fine di Buondelmonte: nel maggio del 1219 il nostro faceva da testimone in 
un atto privato che riguardava Forese Donati, il suocero dell'ucciso 50 . 
Evidentemente il suo legame con la famiglia dell'amico non era venuto meno. 
Poi, di nuovo, Uberto scompare per piu di un decennio. Riappare al momen- 
to della divisione patrimoniale tra i figli del conte Guido, un atto di grande 
valore politico al quale parteciparono anche i piu rappresentativi tra i 
Fiorentini e che, non a caso, fu redatto in una curia giudiziaria cittadina, 
quella di San Michele 5 '. Pochi anni dopo agiva assieme a quelli che sembrano 
i suoi consorti, gente dai nomi di tutto rispetto: Tegliaio di Ildebrando 
Adimari, Ildebrando di Uberto Barucci, Cece dei Gherardini, Davizzo e 
Marsoppino di Catalano, entrambi dei Tosinghi, Gentile e Tegliaio dei 
Buondelmonti, cugini dell'ucciso 52 . Donati, Buondelmonti, Adimari, 
Tosinghi: il campo di Uberto, a distanza di qualche anno dalla vicenda, e il 
medesimo delle famiglie che saranno poi guelfe 53 . Nell'agosto del 1238 lo tro- 
viamo a casa di alcuni suoi consorti, Sanzanome di Ildebrandino Mangiatroie 
e i suoi fratelli 54 . Riusciamo a seguire l'lnfangati nella documentazione fino 
all'aprile del 1240, quando e tra i dodici Fiorentini scelti per fare il bilancio 
del comune 55 . 



49 P. Santini, Documenti sull'antica costituzione del comune di Firenze, Firenze 1895, p. 65. 

50 Archivio di Stato di Firenze (d'ora in avanti: ASF), Diplomatico, Normali, Olivetani di Firenze, 
1218 aprile 29. 

51 P. Santini, Nuovi documenti sull'antica costituzione del comune di Firenze, in «Archivio 
Storico Italiano», serie V, XIX (1897), pp. 276-325: 317. 

52 Davidsohn, Forschungen cit., II, p. 26, n. 163. 

53 Di Uberto abbiamo notizie almeno fino al 1240. Nel 1240, a gennaio, e eletto, assieme a 
Tegliaio di Giamberta Cavalcanti, procuratore degli uomini di Acone, in Val di Sieve (ASF, 
Diplomatico, Normali, Cestello, 1239 gennaio 27, stile fiorentino). Ad aprile e tra i dodici fioren- 
tini eletti per fare il bilancio del comune (Santini, Documenti cit., p. 471); e l'ultima notizia che 
sono riuscito a reperire su di lui. Sull'appartenenza al campo guelfo delle famiglie citate si veda 
M. Tarassi, Le famiglie diparte guelfa nella classe dirigente della citta di Firenze durante UXIII 
secolo, in / ceti dirigenti in eta comunale nei secoli XII e XIII, Atti del II convegno (Firenze, 14- 
15 dicembre 1979), Pisa 1982, pp. 301-321. 

54 Palmerio di Corbizzo da Uglione notaio, Imbreviature. 1237-1238, a cura di L. Mosiici e F. 
Sznura, Firenze 1982, p. 236. Sul rapporto stretto tra Infangati e Mangiatroie si veda anche 
D'addario, voce Infangati cit. 

55 Santini, Documenti cit., p. 471. 



117 



Enrico Faini 



Uberto Infangati e il primo a ricevere un'offesa, non sappiamo di che gene- 
re: l'anonimo cronista afferma che si era risentito perch e «uno giucolare di 
corte venne e [gli] levo uno talgliere fornito dinanzi», forse Odarrigo Fifanti 
intendeva mettere alia berlina il suo attaccamento al cibo (forse addirittura 
alludendo al fatto che questo era servito a spese altrui). Certo l'offesa era tale 
da indurre l'Infangati a rispondere per le rime: quel «tu menti per la gola» rap- 
presentava la piu classica tra le ingiurie del tempo 56 . Il Fifanti non si abbasso a 
rispondere e passo subito alle vie di fatto: «li gitto nel viso uno talgliere forni- 
to di carne». Odarrigo, probabilmente, cercava la rissa. Anche se lo pseudo 
Brunetto lo definisce «homo valoroso», e, come si e visto, insiste nel presen- 
tarcelo relativamente cauto nella vendetta, la sua tempra doveva emergere 
nella maniera piu clamorosa qualche anno piu tardi. A Roma, nel 1220, 
Fiorentini e Pisani si incontrarono in occasione dell'incoronazione imperiale 
del giovane Federico II. Si giunse a una zuffa, per futili motivi, tra le rappre- 
sentanze delle due citta toscane. Odarrigo decise di regolare definitivamente il 
conto con gli odiati vicini con un'incursione notturna nel loro accampamento. 
La spedizione riusci e ci furono dei morti tra i Pisani. Ne segui, naturalmente, 
uno scontro in grande stile tra Firenze e Pisa. E, ancora una volta, Giovanni 
Villani a ricordare la partecipazione del Fifanti, in qualita di capo, all'impresa: 
il cronista sembra impegnato in una certosina opera di diffamazione postuma 
ai danni del Fifanti". Fuori dalle cronache trecentesche, evidentemente mono- 
polio dei suoi nemici di parte, Odarrigo di Giantruffetto dei Fifanti (il patroni- 
mico e ricordato correttamente dal Compagni) non e molto presente. Compare 
nella documentazione privata fin dal 1206, quando fu testimone di una pro- 
messa fatta da due dei Firidolfi di non molestare certi beni dell'abbazia di 
Passignano 58 . Nell'ottobre del 1221, un anno dopo la sua awentura romana, 
garantiva sui suoi beni la solvibilita dei debiti di due membri della stirpe 
signorile dei da Quona, probabilmente imparentati con lui 59 . Mori nei primi 
anni quaranta del Duecento, per mano dei Buondelmonti, in una zuffa tra 
guelfi e ghibellini fuoriusciti awenuta a Campi: il luogo da cui era scaturita la 
scintilla che aveva infiammato Firenze 60 . 

Schiatta di Schiatta degli Uberti, secondo l'anonimo cronista, ebbe un 
ruolo non irrilevante nell'omicidio di Buondelmonte, sarebbe stato lui infatti 
che «li corse adosso e dielli d'una mazza in su la testa e miselo a terra del 
cavallo»; prepare insomma il campo al vero compimento della vendetta, cioe 



56 L'allusione al desiderio smodato di cibo e all'avidita era esplicita in questa offesa: v. l'espres- 
sione "Mentire per la gola" alia voce Mentire in Grande dizionario della lingua italiana cit., vol. 
X, p. 102, e Faccezione di Gola, ivi, vol. VI, pp. 958-962. 

57 Villani, Nuova Cronica cit., libro VII, cap. 2. Si veda anche Tarassi, voce Fifanti Odarrigo cit. 

58 ASF, Diplomatico, Normali, Passignano, 1206. 

59 1 piii antichi documenti del monastero di Santa Maria di Rosano (secoli XI - XIII), a cura di 

C. Stra, Roma 1982, n. 66 e n. 73. 

60 Tarassi, Fifanti Odarrigo cit. Sulla datazione della sua morte si confronti il passo dello pseudo 

Brunetto citato piu avanti con la breve nota degli Annales Fiorentini II, pure citata in seguito per 

esteso. 



118 



II convito fiorentino del 1216 



all'azione di Odarrigo Fifanti che, in quanto parte lesa, ebbe il privilegio del 
colpo finale: «con un coltello li segho le vene». Di Schiatta in realta sappiamo 
poco: nell'aprile del 1225 era tra i testimoni di una causa giudiziaria discussa 
nella curia fiorentina di San Martino". Pochi anni piu tardi, nel 1229, accet- 
tava di reggere per un anno il vicecomitato dei castelli di Ristonchi e 
Altomena a lui affidati dalF abate di Vallombrosa 62 ; si trattava di un incarico 
di natura semipubblica: molti enti religiosi titolari di diritti signorili li affida- 
vano in gestione per un periodo piu o meno lungo a membri di stirpi impe- 
gnate nel governo della citta, dotati quindi della forza militare e dell'autore- 
volezza necessarie a far rispettare le prerogative dell'ente. Il nome deH'Uberti 
emerge ancora nel 1237, ma il documento lo cita come defunto". 

Giovanni Villani fa comparire sulla scena del delitto, oltre al seminatore 
di discordie Mosca Lamberti, anche Lambertuccio degli Amidei, padre della 
ragazza che Buondelmonte avrebbe dovuto sposare e, a quanto dice lo pseu- 
do Brunetto, cognato di Odarrigo Fifanti. Lambertuccio va probabilmente 
identificato con Lamberto di Pandolfino degli Amidei, patrono, assieme ad 
altri, della chiesa di Sant'Angelo a Tegolaia prossima alia citta, nominato in 
un documento del gennaio 1220". Testimone in una vendita riguardante il 
patrimonio dei Lamberti nel 1225 65 , nel febbraio del 1228 lo ritroviamo pro- 
prio nella chiesa di Santa Maria sopra Porta, dove era stata decisa la sorte di 
Buondelmonte. Questa volta e testimone in una refuta che riguarda, con ogni 
probability, una questione dotale (quella della defunta Iacopa) 66 . Il documen- 
to appare di un certo interesse: sembra di capire infatti che monna Iacopa 
fosse un'Amidei e che, in occasione della morte del marito, Adimaro di 
Gianni Lieti dei Cavalcanti, avesse deciso di tornare nella casa paterna chie- 
dendo la restituzione della dote. Ne era nato un contenzioso che ora, dopo la 
morte della donna, gli eredi riuscivano a comporre. Si noti che Cavalcanti e 
Amidei appartennero - in pieno Duecento - a fazioni opposte: guelfi i primi, 
ghibellini i secondi 67 . Il matrimonio doveva essere awenuto prima del fatidi- 
co 1216, poiche nel documento si menzionano almeno due figli della coppia 
che agiscono senza tutela (dovevano quindi essere maggiorenni), altri tre 
invece non lo erano ancora' 8 . Questo legame matrimoniale, di per se, signifi- 



61 Santini, Document! cit., p. 253. 

62 ASF, Diplomatico, Normali, Vallombrosa, 1229 marzo 29. 

63 Santini, Documenti cit., p. 457. 

ASF, Diplomatico, Normali, San Vigilio di Siena, 1219 gennaio 30 (stile fiorentino). 
65 Santini, Documenti cit., p. 198. 
"ASF, Diplomatico, Normali, Strozziane Uguccioni, 1228 febbraio 8 (stile fiorentino). 

67 Villani, Nuova Cronica cit., 1. VI, cap. XXXIX. Si vedano anche Tarassi, Le famiglie cit. e S. 
Raveggi, Le famiglie di parte ghibellina nella classe dirigente fiorentina del secolo XIII, in / ceti 
dirigenti in eta comunale cit., pp. 279-299. 

68 La maggiore eta in molti comuni italiani era solitamente collocata tra i 12 e i 25 anni; a Firenze 
lo statute del 1415 la collocava al compimento dei 18 anni: A. Pertile, Storia del diritto italiano 
dalla caduta dell'Impero romano alia codificazione, vol. Ill, Storia del diritto privato, Roma- 
Napoli-Milano 1894, p. 249, nota 24. 



119 



Enrico Faini 



ca poco: i matrimoni tra casate nemiche erano la principale via di rappacifi- 
cazione, come dimostra l'intenzione primitiva del Buondelmonti. Piu signifi- 
cative e, invece, il nome che il padre aveva attribuito a uno dei figli: 
Buondelmonte. La celebrazione di una grande e antica famiglia, alia quale 
tutta la citta guardava con rispetto? Di certo un segnale che il matrimonio tra 
il Cavalcanti e l'Amidei si era celebrato, probabilmente pochi anni prima 
della tragedia della quale parliamo, ancora sotto lo sguardo benigno della 
stirpe discesa da Montebuoni e, forse, dello stesso Buondelmonte 6 '. Di 
Lambertuccio abbiamo ancora poche tracce: nell'estate del 1229 riceveva l'e- 
redita dello zio, Gianni di Amedeo™, e, dieci anni dopo, era tra coloro che 
garantivano la vendita dei mulini suH'Arno fatta dall'abate di Santa Maria 
degli Scalzi 71 . 

In questo contesto Mosca Lamberti, evidentemente il piu autorevole tra 
gli amici e i parenti di Odarrigo, spicca per il suo rilievo politico. Presente 
sulla scena comunale fin dai primi del secolo, lo troviamo rappresentante del 
comune di Firenze alia sottomissione di Montemurlo nel 1219, assieme a un 
Cavalcanti 72 ; tra 1220 e 1221 fu podesta di Viterbo, poi di Todi nel 1227; fu 
condottiero dei Fiorentini nella guerra tra Firenze e Siena tra il 1229 e il 1235. 
Nel 1234 era consul militum a Firenze e dal 1242 podesta a Reggio, ove mori 
il 27 gennaio del '43". Sul fronte privato lo incontriamo per la prima volta nel 
castello della sua famiglia, Travalle, nel giugno del 1210, ove, assieme alia 
moglie, vendeva certi beni al rettore dello spedale di San Giovanni di Firenze 
(suo fideiussore, owero garante dell'effettiva cessione del bene, era 
Cavalcante dei Cavalcanti) 74 ; nel marzo del 1225 vendeva al comune di 
Firenze la sua quota del castello di Travalle 75 . Il castello era tenuto in condo- 
minio tra i Lamberti e i Tosinghi, rivali nella lotta di fazione, almeno stando 
a quanto sostiene il Villani 76 . 

Veniamo infine a Buondelmonte. Sebbene morto giovane, Buondelmonte 
ha lasciato una piccola traccia nella documentazione. Buondelmonte del fu 
Tegliaio e suo fratello Gherardo compaiono in una serie di atti privati tra il 
marzo 1212 e l'agosto del 1214". Sorprende un po' scoprire che, almeno fino 



M Sul significato sociale dell'attribuzione dei nomi si veda M. Mitterauer, Antenati e santi. 
L'imposizione del nome nella storia europea, Torino 2001. 
™ASF, Diplomatico, Normali, Cestello, 1229 agosto 18. 

71 ASF, Diplomatico, Normali, Badia di Ripoli, 1239; compare un Lamberto di casa Amidei, ma 
manca il patronimico. 

72 Santini, Documenti cit., p. 194. 

73 Per tutte queste notizie si veda Bosco, Lamberti Mosca cit. 

"Archivio del Capitolo Metropolitano Fiorentino, Diplomatico, 1210 giugno 9. 

75 Santini, Documenti cit., p. 195 e segg. 

76 Villani, Nuova Cronica cit., Libro VI, cap. XXXIX. Sul condominio v. Santini, Documenti cit., 
pp. 199-204. 

"ASF, Diplomatico, Normali, Strozziane Uguccioni, 1211 marzo 3 (stile fiorentino); Archivio del 
Capitolo Metropolitano Fiorentino, Diplomatico, 1213 settembre 5; G. Lami, Sanctae Ecclesiae 
Florentinae Monumenta, Florentiae, ab Angelo Salutatae, 1758, vol. 2, p. 724 (1214 agosto 3). 



120 



II convito fiorentino del 1216 



al 1212, il nostra era sposato a una certa Ghisola 78 . Evidentemente poco prima 
del convito del 1216 Buondelmonte era rimasto vedovo, cio rendeva possibi- 
le, anzi auspicabile, un suo apparentamento con la famiglia dell'offeso. 

L'analisi storica, come spesso accade, non giova alia fama di questi perso- 
naggi quasi leggendari. Essi ci appaiono tutt'altro che ossessionati dal pensiero 
della vendetta: non pentiti ne guardinghi gli assassini, non particolarmente 
risentiti molti degli altri, quelli che la tradizione assegna alia parte guelfa. Fino al 
1225, a quanta pare, Tosinghi e Lamberti avevano dominato insieme le terre 
attorno al castello di Travalle; i piu importanti atti del comune riportano ancora 
come testimoni i Donati (e gli Adimari e i Tosinghi) accanto ai Lamberti e ad altri 
ghibellini di spicco come i Caponsacchi: l'interesse generale, insomma, qualche 
anno dopo la vicenda di Buondelmonte, tendeva a prevalere 7 ". Non regge nep- 
pure l'idea che 1'omicidio fosse il risultato dell'azione sconsiderata di giovani: al 
tempo del sanguinoso convito Uberto Infangati e Mosca Lamberti calcavano la 
scena politica da un quindicennio almeno; Lambertuccio Amidei aveva una figlia 
in eta da marito; perfino il giovane vestito di bianco, Buondelmonte, aveva gia un 
matrimonio alle spalle. Verso i primi anni Quaranta i nostri escono tutti di scena: 
Mosca e Schiatta Uberti muoiono, per quanta ne sappiamo, di morte naturale; 
Odarrigo e vittima della faida da lui stesso cominciata; Uberto e Lambertuccio, 
semplicemente, scompaiono dai documenti. 

5. Le parti 

Quale fu in concreto l'effetto della vendetta del 1216? La fazione degli 
omicidi, quella che sarebbe diventata poi la parte ghibellina resto, in effetti, 
abbastanza unita, ma, come ha messo in rilievo Sergio Raveggi, le cronache 
stesse mostrano che un certo grado di coordinamento tra queste casate fun- 
zionava gia da tempo 8 ": Lambertuccio Amidei era cognato del Fifanti e pro- 
babilmente imparentato per parte materna con i Lamberti, visto anche il suo 
nome e una comparsa nella documentazione privata di quella famiglia 81 . 
D'altra parte le uniche stirpi che dal racconto dei cronisti possono essere 
immediatamente associate al «partito di Buondelmonte », poi guelfo, sono 
quella della vittima e, per estensione, quella di Uberto Infangati. Un'indagine 
approfondita sulle amicizie degli antenati dei due riserva qualche sorpresa. 



78 ASF, Diplomatico, Normali, Strozziane Uguccioni, 1211 marzo 3 (stile fiorentino). Si veda 
anche Berti, Buondelmonti Buondelmonte cit. 

79 Si prendano ad esempio i patti tra Pistoia e Firenze del maggio 1220 in II "Liber Censuum" del 
comune di Pistoia, a cura di Q. Santoli, Pistoia 1915, pp. 79-81. Tra i consiglieri fiorentini che sot- 
toscrissero quei patti troviamo Gerardo Caponsacchi, Guglielmo di Tignoso Lamberti, 
Bellincione di Uberto degli Adimari, Buoso di Vinciguerra Donati, Guido di Ildebrandino Romei 
dei Tosinghi; mentre console dei mercanti era Giamberta dei Cavalcanti. E questa anche Fopi- 
nione di D. De Rosa, Alle origini della repubblica fiorentina. Dai consoli al "Primo Popolo" 
(1172-1260), Firenze 1995, p. 43. 

80 Raveggi, Le famiglie di parte ghibellina cit., pp. 281-283. 

81 Santini, Documenti cit., p. 194. 



121 



Enrico Faini 



Abbiamo visto Uberto degli Infangati dopo il 1216 circondato solo da stir- 
pi che saranno di tradizione guelfa (Adimari, Buondelmonti, Donati, 
Tosinghi). Prima di allora di lui non sappiamo quasi niente. Tuttavia sappia- 
mo molto di suo padre, quel Ristoro o Ristoradanno giudice, che fu uno dei phi 
rappresentativi elementi del gruppo dirigente consolare 82 . Ristoradanno era 
certamente, come il suo stesso nome e la sua funzione suggerivano, un media- 
tore. Il primo dei documenti in cui compare - assieme al padre, Gerardo detto 
Infangato di Ranieri - ha come protagonisti alcuni dei Fifanti 83 . Qualche 
decennio prima, nel 1141, il capostipite dei Fifanti, Odarrigo di Gianfante - 
guarda caso omonimo dell'autore della vendetta - era stato testimone in un 
atto vescovile proprio con Gerardo di Ranieri degli Infangati: possiamo dire 
che Infangati e Fifanti avevano raggiunto insieme la luce della documentazio- 
ne 84 . Nel gennaio 1179 Ristoradanno aveva sottoscritto in qualita di testimone 
un accordo riguardante una torre nel centro di Firenze (un patto di assistenza 
militare), aggiungendo il proprio nome a quelli dei Caponsacchi, dei Nerli, 
degli Abati e dei Tedaldini, per citare solo i maggiori 85 . Prima di Uberto gli 
Infangati si muovevano con disinvoltura nell'aristocrazia fiorentina, tuttavia la 
partecipazione alia societa di torre assieme a Caponsacchi, Nerli, Tedaldini, 
Abati (tutti di tradizione ghibellina nel secolo successivo) e la phi volte rileva- 
ta contiguita con i Fifanti, lascia intendere che, in effetti, un certo cambia- 
mento nell'atteggiamento politico della famiglia ci fu dopo il 1216. 

I Buondelmonti appaiono un po' isolati nell'aristocrazia cittadina fino ai 
primi decenni del Duecento. Negli atti di rilevante valore politico compaiono 
(anche se di rado) fin dal 1174 86 , ma nei documenti che riguardano i loro inte- 
ressi privati fatichiamo a trovare altri nomi appartenenti al gruppo dirigente 
consolare. Questo pud dipendere dal fatto che la loro residenza abituale era 
collocata fuori citta, sulle colline a sud di Firenze, come chiaramente sostiene 
lo Stefani: «vegnendo messer Buondelmonte prederto da casa sua, il quale 
allora stava a casa i Buondelmonti in Montebuoni, ma egli stava a San 
Felice» 87 ; Buondelmonte aveva una casa in citta, nell'Oltrarno (popolo di San 
Felice in Piazza), ma la sua famiglia stava ancora negli aviti possessi di 
Montebuoni. Nel 1237, invece, vediamo i Buondelmonti per la prima volta cir- 



82 Sull'identita del padre di Uberto e sull'appartenenza del giudice Ristoradanno alia famiglia 
Infangati si veda E. Faini, II gruppo dirigente fiorentino in eta protocomunale (fine Xl-inizio 
XIII secolo), Universita degli studi di Firenze, Tesi di laurea in Istituzioni medievali, rel. Prof. 
J.-C. Maire Vigueur, A.A. 1999-2000, pp. 200-201. 

83 Le carte del monastero di Santa Felicita di Firenze, a cura di L. Mosiici, Firenze 1969, 1174 
luglio 12, n. 52. 

84 Le carte del monastero di San Miniato al Monte (secoli XI-XIII), a cura di L. Mosiici, Firenze 
1990, 1141 maggio 15, n. 74. 

85 Santini, Documenti cit., p. 520. 

86 Documenti cit., p. 8: Tegliaio di Buondelmonte, il padre del nostro Buondelmonte, e tra i testi- 
moni di un atto che coinvolge il comune di Firenze. 
87 Stefani, Cronaca fiorentina cit., p. 29. 



122 



II convito fiorentino del 1216 



condati esclusivamente da guelfi (Adimari, Gherardini, Infangati, Tosinghi). 
Nei documenti di natura pubblica, pero, i Buondelmonti avevano fatto un'in- 
cursione nel 1193, in un contesto che non possiamo assolutamente definire 
neutro: Tegliaio Buondelmonti, padre di Buondelmonte, era stato consigliere 
del podesta Gerardo Caponsacchi, concordemente riconosciuto dalla tradizio- 
ne storiografica come capo della fazione imperiale in citta. Non e tutto: tra gli 
altri consiglieri troviamo Lamberto di Guido Lamberti, il padre di Mosca 88 . 

Che sia possibile individuare episodi di lotta faziosa all'interno den'ari- 
stocrazia fiorentina ben prima del 1216 e un dato noto, lo stesso Villani affer- 
ma che «dinanzi [alia morte di Buondelmonte N.d.R.] assai erano le sette tra' 
nobili cittadini e le dette parti, per cagione delle brighe e questioni dalla 
Chiesa alio 'mperio» 89 ; forse gia al tempo della podesteria del Caponsacchi 
c'erano due fazioni capaci di polarizzare 1'intero gruppo dirigente: una filoim- 
periale (quella capeggiata dal Caponsacchi, appunto), l'altra antimperiale 
(capeggiata forse dai Visdomini-Tosinghi) 90 . Sorprende pero dover ascrivere 
Buondelmonte dei Buondelmonti (e il suo amico Uberto Infangati) alia stes- 
sa fazione dei suoi assassini. Dunque, secondo una felice intuizione di Silvia 
Diacciati, la scelta di Buondelmonte di rifiutare l'Amidei sarebbe stata molto 
piu grave di una semplice mancanza alia parola data, sarebbe stata un tradi- 
mento della propria parte 91 . 

La lotta di fazione caratterizzo certamente la politica cittadina nei decen- 
ni a cavallo tra i secoli XII e XIII, ma non impedi mai all'aristocrazia di con- 
vivere entro le istituzioni comunali, almeno fino alia fine degli anni trenta del 
Duecento. Da questo momento in poi le fazioni presero a combattersi con tale 
irriducibile ferocia da rendere preferibile il volontario esilio della parte di 
volta in volta soccombente. Al 1239 risale il primo esodo massiccio dei 
Guelfi' 2 . Ritornati alia spicciolata nel corso degli anni seguenti, furono 
costretti a una nuova fuga il 2 febbraio del 1248™. Nei primi anni Cinquanta 
furono i Ghibellini ad avere la peggio 94 e aspettarono Montaperti (settembre 
1260) per tornare in forze in citta 95 . Poi, dopo la rovina degli Svevi seguita alia 
battaglia di Benevento, molti dei Ghibellini esiliati non tornarono piu 96 . Si 



88 Santini, Documenti cit., pp. 32-33. 

89 Villani, Nuova Cronica cit., Libra V, cap. XXXVIII, 39-41. 

90 E. Faini, Firenze al tempo di Semifonte, in Semifonte in Val d'Elsa e i centri di nuova fonda- 
zione dell'Italia medievale, Atti del convegno nazionale (Barberino Val d'Elsa, 12-13 ottobre 
2002), Firenze 2004, pp. 131-144. 

" S. Diacciati, II Popolo ed il sistema politico fiorentino dalla fine del XII secolo alia meta del 
Duecento, Universita degli studi di Firenze, Tesi di laurea in Istituzioni medievali, rel. Prof. J.-C. 
Maire Vigueur, A.A. 2001-2002, in part, al paragrafo 1.1.2. Ringrazio Silvia Diacciati per avermi 
messo a disposizione la versione digitale del suo lavoro. 

92 Davidsohn, Storia cit., II, parte I, p. 342. 

93 Ivi, p. 450. 
94 Ivi,p. 547. 

95 Ivi, pp. 697-698. 

96 Ivi, pp. 846-847. Dopo il 1267 si costitui a Firenze, come in altre citta, un «regime fondato sul- 



123 



Enrico Faini 



chiudeva la stagione delle periodiche fughe e dei ritorni in massa e su di essa 
la poesia poneva il suo sigillo col velenoso botta e risposta tra Farinata degli 
Uberti e Dante: 

poi disse: «Fieramente furo awersi 
a me e a miei primi e a mia parte, 
si che per due fiate li dispersi» 

«S'ei fur cacciati, ei tornar d'ogne parte, » 

rispuos'io lui, «l'una e l'altra fiata; 

ma i vostri non appreser ben quell'arte» 97 . 

Per quasi un trentennio, tra 1239 e 1267, Guelfi e Ghibellini a Firenze ave- 
vano vissuto (nei rari momenti in cui entrambe le fazioni erano in citta) come 
separati in casa, sempre pronti ad andarsene sbattendo la porta appena le cir- 
costanze politiche si dimostravano loro sfavorevoli. Se dunque dobbiamo tro- 
vare un punto di non ritorno nei conflitti faziosi, questo andra cercato tra il 
quarto e il quinto decennio del secolo XIII, non ai tempi dell'omicidio di 
Buondelmonte. 

Ancora una volta lo pseudo Brunetto si dimostra una fonte assai attenta 
alle dinamiche della lotta di fazione, e l'unico infatti che coglie il momento di 
svolta, verso la fine degli anni trenta, che l'analisi storica sembra suggerirci. 
Ascoltiamolo. 

Durando la guerra lunghissimi tempi [la faida seguita all'omicidio di Buondelmonte 
N.d.R.], i Buondelmonti e li Uberti fecero pace; e messer Rinieri Zingani di 
Buondelmonti diede per molgle la filgliuola a messer Neri Piccolino, fratello di messer 
Farinata: cid fue nei mccxxxviiii anni. La quale donna fue molto valente donna e molto 
savia e bella 58 . 

Le cose, anche in questo caso, erano destinate a sistemarsi nella maniera 
piu classica: un bel matrimonio avrebbe dovuto unire definitivamente i casa- 
ti degli Uberti e dei Buondelmonti. 

Or avenne che Hi Uberti, Lamberti, Caponsacchi e Amidei, Conti da Gangalandi, 
Bogolesi e Fifanti andarono a Campi in servigio di Bertaldi; da' Bondelmonti e loro 
seguagi guelfi traditamente di subito fuorono assaliti e sconfitti e morti; e messer 
Iacopo dello Schiatta Uberti per Simone Donati vi fue morto, e messer Odd'Arighi di 
Fifanti con altri assai gentili huomini; ed a messer Guido de' Galli fu moggo il naso con 
tutto il labbro, e fessa la boccha da ciascuno lato insino alii orecchi". 

Lo pseudo Brunetto guarda di nuovo con diffidenza ai Buondelmonti: 
giurano la pace e poi colpiscono, a freddo, con una ferocia memorabile. 



l'esclusione», come l'ha chiamato Giuliano Milani, v. G. Milani, L'esclusione dal Comune. 

Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre citta italiane tra XIII e XIV secolo, Roma 2003, pp. 

172-178, la citazione da p. 162. 

"Inf., X, 46-51. 

,8 Schiaffini, Testi fiorentini cit., p. 119. 

99 Ivi, pp. 119-120. 



124 



II convito fiorentino del 1216 



L'autore, come abbiamo visto sopra, conosceva bene le regole della vendetta, 
ma questa volta mette in evidenza la natura proditoria dell'attacco: 

E questo trattato fue di Bondelmonti, credendo avere preso messer Farinata e messer 
Neri Piccolino e messer lo Schiatta Uberti 100 . 

Ranieri Zigani, insomma, voleva la testa di suo genero. II cronista conti- 
nua mostrando le conseguenze di un gesto tanto dissennato: 

Ritornati i ghibellini in Firenze sconfitti, la guerra cittadina fue coninciata, le fortezze 
di torri e di palagi tutto giorno conbatteano di manganelli e di trabocchi, dove molta 
gente peria"". 

La stessa collocazione di questo episodio all'interno della cronaca - subi- 
to dopo gli eventi del '16 e prima che il cronista ritorni a una esposizione cro- 
nologica della storia fiorentina - ci indica che il secondo episodio e destinato 
a chiarire l'origine della lotta di fazione. La chiosa finale dello pseudo 
Brunetto e un manifesto dell'atteggiamento neutrale, quanto meno non total- 
mente filo-guelfo, tenuto nell'esposizione dei fatti: «Poi rimase la guerra di 
Bondelmonti colli Uberti e colli Fifanti con molta travalglia [...] ke l'una parte 
e Guelfa traditori e l'altra sono Ghibellini paterini» lu2 . 

6. Un testimone oculare 

Restiamo inevitabilmente un po' delusi: nel 1216 le lotte partigiane a 
Firenze c'erano gia da tempo e la divisione radicale e insanabile dell'aristo- 
crazia si verified solo attorno al 1239. L'assassinio di Buondelmonte non sem- 
bra un episodio spartiacque, e evidente che i cronisti lo scelsero tra molti, 
poiche, come mostra lo pseudo Brunetto, potevano anche far riferimento ad 
altri eventi, forse addirittura piu calzanti. Non dobbiamo dimenticare che ai 
tempi dei nostri cronisti era trascorso un secolo dalla tragica Pasqua del '16. 
Come apparve agli occhi dei contemporanei l'assassinio di Buondelmonte? 
Abbiamo almeno due testi di storia fiorentina risalenti al Duecento che 
potrebbero dirci qualcosa sulla vicenda. 

Partiamo dalle laconiche notizie riportate da quelli che gli eruditi chia- 
mano Annates Florentini IP 03 . Gli Annates coprono un periodo che va dal 
1107 al 1247, dunque non dovrebbero essere stati scritti in un'epoca molto 
posteriore. Ecco cosa troviamo alia data 1215: «Celebratum est concilium 
Romae». Si tratta del concilio Lateranense IV indetto da Innocenzo III: un 
momento fondamentale per la storia della Cristianita, non e'e dubbio, ma il 



100 Ibidem. 
11)1 Ibidem. 

102 Ibidem. 

103 Editi in O. Hartwig, Quellen und Forschungen zur altesten Geschichte der Stadt Florenz, II, 
Halle 1880, pp. 40-42. 



125 



Enrico Faini 



tenore medio delle notizie e di tutt'altro livello; ecco ad esempio il ricordo 
dedicate all'anno 1217: «Guarnelloctus vendidit Tornanum domino Johanni 
Florentino episcopo. Eodem anno crevit Arnus tantum quod nunquam sic». 
Come si vede si tratta di eventi di puro interesse locale: una piena ecceziona- 
le e un importante acquisto della mensa vescovile, potenzialmente un incre- 
mento della presa cittadina sul territorio. Nulla per l'anno 1216, nessun 
accenno alia tragedia consumatasi in riva all'Arno. Anche in seguito l'anoni- 
mo compilatore degli Annates mostra di non cogliere alcun cambiamento 
nelle lotte interne all'aristocrazia; almeno fino al 1238 e tutto un susseguirsi 
di imprese gloriose e, quel che phi conta, concordi: 1226 «Florentini ceperunt 
Camolliam...»; 1228 «Florentini iverunt super Pistorium»; 1230 «Florentini 
iverunt Senas»; 1232 «Florentini fregerunt Pisanos», e cosi via. Poi, nel 1238: 
«filii Johannis Donati ceperunt turrem filiorum Fantis», Giandonati contro 
Fifanti: i Fiorentini cominciavano a levare la spada contro i compatrioti. Da 
questo momento in poi gli accenni alia guerra di fazione sono regolarmente 
presenti nelle note dell'anonimo annalista: 1239 «Guelfi fuerunt victi apud 
Castagnuolum [...] Eodem anno facta est pax inter filios Donati et filios 
Tedaldini et inter burgenses et filios Pazzi et inter filios Uberti et filios 
Uguiccionis»; 1241 « Filii Giandonati abuerunt discordiam cum Ugone 
Ugolini de Laterino potestate»; 1242 « Filii Adimari ceperunt turrem et 
domum filiorum Bonfantis». Nessuno pud accusare l'annalista di scarsa sen- 
sibilita alle discordie civili, e evidente che nella memoria di cui si faceva por- 
tatore non c'era alcuno spazio per la fine di Buondelmonte. 

Sanzanome e l'unico autentico storico fiorentino anteriore al Trecento. I 
suoi Gesta Florentinorum - non appunti frettolosi, ma una vera opera di sto- 
riografia all'antica, con un'iniziale dichiarazione di intenti e occasionali 
accenni alle fonti - furono stesi, probabilmente, nei primi anni trenta del 
secolo XIII 104 , prima, quindi, della stagione di discordie rammentata anche 
dall'annalista. Non sorprende, pertanto, ritrovare quel senso di unanimismo 
civico che caratterizzava le note degli Annates Fiorentini II. Se escludiamo i 
protagonisti della vicenda, non sapremmo trovare persona piu idonea di 
Sanzanome a ricordare gli awenimenti luttuosi del 1216. Nella ricostruzione 
che segue ho cercato di identificarlo tra gli omonimi presenti nella documen- 
tazione del periodo e ho creduto di riconoscerlo, sulla scorta della tradizione 
erudita, in un giudice attivo a Firenze a cavallo tra i secoli XII e XIII 105 . E 
opportuno precisare, pero, che le notizie sui «Sanzanome» cittadini vanno 
dagli anni settanta del secolo XII a oltre la meta del secolo XIII""': un arco cro- 



104 Gesta Florentinorum di Sanzanome, a cura di G. Milanesi, in Cronache dei secoli XIII e XIV, 
Firenze 1876, pp. 117-154: 120. Per questo lavoro ho pero consultato principalmente l'edizione 
Hartwig: Sanzanomis Gesta Florentinorum, in Hartwig, Quellen und Forschungen cit, I, Marburg 
1875, PP- 1-34- 

105 G. Milanesi, Introduzione alle Gesta Florentinorum, in Cronache dei secoli XIII e XIV cit. 

106 Un «dominus Senzanome iudex» compare anche in un documento risalente al 20 agosto 1245 in II 
Caleffo Vecchio del Comune di Siena, a cura di G. Cecchini, Siena 1931-1940, p. 539. Si osservi pero 



126 



II convito fiorentino del 1216 



nologico troppo vasto per poter corrispondere alia vita di un solo uomo. 
Probabilmente la professione giuridica era tradizionale nella sua famiglia, 
nella quale, forse, era tradizionale anche il singolare antroponimo. 

La prima notizia certa della attivita di un Sanzanome giudice e notaio la 
dobbiamo ad una pergamena riguardante il territorio dell'attuale comune di 
Pontassieve (ma il contratto e rogato a Firenze): e il maggio del 1193' 07 . Nel 
febbraio del 1200 il giudice Sanzanome era tra colore che raccolsero il giura- 
mento del conte Alberto degli Alberti: un tradimento con il quale il conte con- 
segnava la sua recente fondazione, Semifonte, ai Fiorentini, impegnandosi a 
non aiutarla nella guerra che stava conducendo contro la citta sull'Arno 108 . 
All'assedio di Semifonte Sanzanome partecipo in prima persona: narra infat- 
ti del fallito assalto organizzato dai Fiorentini poco prima dell'offensiva fina- 
le introducendolo con queste parole: «Tacere nolo magnalia que inter cetera 
vidi guerra durante» 1U9 . Anche nel 1207 il giudice era parte dell'esercito schie- 
rato contro Siena; nei Gesta si legge: «que licet non viderim stans in eodem 
exercitu intellexi»"°. Nel febbraio del '16, all'apice della sua carriera e alia 
vigilia del fatto luttuoso di cui ci occupiamo, Sanzanome fu incaricato dal 
consiglio generale di Firenze di rappresentare la citta per compiere una con- 
venzione con il comune di Bologna". La sua attivita di notaio e testimoniata 
fino al marzo del 1237" 2 . Il necrologio di Santa Reparata riporta alia data del 
20 ottobre (ma non conosciamo l'anno) la notizia della sua morte" 3 . 



che esisteva un giudice e notaio Senzanome di Spinello di Spina che rogo atti almeno dal febbraio 1240 
al novembre 1270 (ASF, Diplomatico, Normali, S. Maria della Badia di Firenze, 1239 febbraio 11 (stile 
fiorentino) e ivi, 1270 novembre 12). Una raccolta di testimonialize dei primi del Duecento cita anche 
un Sanzanome, castellano di Montegrossoli per conto del comune di Firenze: Santini, Documenti cit, 
p. 119, l'episodio narrato dovrebbe risalire, secondo Robert Davidsohn, ai primi anni settanta del seco- 
lo XII, v. Davidsohn, Storia cit., I, pp. 771-772. Ma sulla datazione si veda ora anche M. Ronzani, 
L'organizzazione della cura d'anime (con particolare riguardo alia nascita della pieve di Figline), in 
Lontano dalle citta. II Valdarno di Sopra nei secoli XII e XIII, Atti del convegno (Montevarchi - 
Figline Valdarno, 9-11 novembre 2001), a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Roma 2005, pp. 213-272. 
"" ASF, Diplomatico, Normali, Dono Passerini, 1193 maggio 9. Un confronto, pur alquanto 
superficiale, tra la scrittura del rogatario di questo atto e quella dell'estensore dei Gesta (a mia 
conoscenza l'unico testimone manoscritto attribuibile all'eta medievale e Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, Manoscritti, Magliabechiano, II, II, 124) mostra come esse, pur nella diver- 
sity derivante dai differenti impieghi (librario e documentario), possano essere attribuite, se non 
a una stessa mano, quanto meno a un medesimo ambiente scrittorio. 

108 Santini, Documenti cit., p. 50. Si veda ora anche M. L. Ceccarelli Lemut, La fondazione di 
Semifonte nel contesto della politica di affermazione signorile dei conti Alberti, in Semifonte in 
Val d'Elsa cit., pp. 213-233, in part. p. 229. 

Sanzanomis Gesta cit., p. 12. 
"°Ivi, pp. 16-17. 

111 Santini, Documenti cit., pp. 179-182. 

112 Stra, I piii antichi cit., n. 85. Dunque non pud essere morto nel 1234 come ipotizzava Gaetano 
Milanesi nell'introduzione alia sua edizione dei Gesta in Cronache dei secoli XIII e XIV cit. (a p. 
120). 

113 V. l'introduzione del Milanesi cit. alia nota precedente. 



127 



Enrico Faini 



Qual era la collocazione familiare di Sanzanome e quale il suo orienta- 
mento politico nella Firenze primo-duecentesca? Tra i consiglieri presenti 
aH'atto con il quale veniva nominato rappresentante del comune di Firenze 
presso i bolognesi nel '16 incontriamo un omonimo del nostro, subito sotto 
compare il nome di un certo Ildebrandino. Sanzanome e Ildebrandino figli di 
Mangiatroia (i membri del consilium del comune) erano gia comparsi nel 
1201 tra i duecento Fiorentini scelti dal podesta senese per assicurare la pace 
tra le due citta rivali: Firenze e Siena" 4 . Ildebrandino chiamo Sanzanome suo 
figlio, che compare spesso nella clientela del notaio Palmerio di Corbizzo da 
Uglione tra 1237 e 1238" 5 . Questo antroponimo, Sanzanome o Senzanome, 
era insomma tradizionale tra i Mangiatroie, owero quei consorti degli 
Infangati ai quali abbiamo accennato sopra e nella cui casa abbiamo incon- 
trato anche Uberto, il commensale di Buondelmonte 1 "'. Seguendo questa trac- 
cia (esile, bisogna riconoscerlo) possiamo ipotizzare che l'autore dei Gesta, il 
giudice, fosse fratello di Mangiatroia di Odarrigo, padre a sua volta di 
Sanzanome e Ildebrandino. Mentre l'uomo di legge completava la sua istru- 
zione, Magiatroia era chiamato a testimoniare in alcuni atti che coinvolgeva- 
no la migliore societa: nel 1180 in un patto tra Fifanti e Giandonati" 7 e, sette 
anni dopo, nella vendita di un colono da parte di un membro della stirpe 
signorile dei Firidolfi" 8 . Secondo questa ricostruzione Sanzanome oltre a 
essere a pieno titolo un membro dell'aristocrazia, sarebbe stato tra i phi vici- 
ni a Uberto degli Infangati e, per questo tramite, non estraneo ai fatti di san- 
gue del 1216. Tuttavia nei Gesta quegli eventi sono bellamente ignorati: tutto 
dedito a celebrare le vittorie fiorentine sui Senesi o sui signori del territorio, 
Sanzanome non dedicava una sola parola a cio che accadeva, letteralmente, 
fuori dalla porta di casa" 9 . 

7. Conclusione 

Non ci sono motivi per dubitare della realta storica deH'omicidio di 
Buondelmonte: i dati cronachistici, seppur tardi, collimano con quelli ricava- 
ti dalle altre fonti; i personaggi principali sono dawero esistiti e gli artefici 
della vendetta erano realmente alleati. Tra i vecchi membri di questa congre- 
ga vanno annoverati anche il padre dell'ucciso e quello di Uberto Infangati, 



" 4 Caleffo Vecchio cit., p. 69. 

115 Palmerio di Corbizzo, Imbreviature cit., passim. Non e escluso che il Sanzanome citato nel 
Caleffo Vecchio all'anno 1245 sia proprio questa persona. 

116 D'Addario, voce Infangati cit. 
" 7 Santini, Documenti cit., p. 526. 

" K ASF, Diplomatico, Normali, Passignano, 1187 giugno 1. 

119 L'uso politico dell'oblio nella Firenze trecentesca e stato indagato in un articolo recente: A. De 
Vincentiis, Politico, memoria e oblio a Firenze nelXIVsecolo. La tradizione documentaria della 
signoria del duca d'Atene, in «Archivio storico italiano», CLXI (2003), pp. 209-249; a questo 
articolo rimando anche per una bibliografia generale sull'argomento. 



128 



II convito fiorentino del 1216 



ma neppure questa scoperta inficia la ricostruzione del Villani e del 
Compagni: la pena piu severa e da sempre quella comminata ai traditori. 

Sanzanome non presto attenzione agli eventi del '16 perche ai suoi occhi 
si trattava di questioni ordinarie, senza alcun rilievo politico. II vecchio ari- 
stocratico, esperto dei maneggi mondani, non aveva tutti i torti: perfino sulla 
tragica morte di Buondelmonte si poteva mettere una pietra; secondo lo 
pseudo Brunetto un buon matrimonio avrebbe dovuto sistemare definitiva- 
mente la questione, almeno tra Buondelmonti e Uberti. Per capire quanto le 
inimicizie private fossero gravide di conseguenze nefaste occorreva avere alle 
spalle il periodo di guerra civile che aveva insanguinato Firenze tra 1239 e 
1267. In quei quasi trent'anni si collocava anche la prima esperienza di gover- 
no del "popolo" fiorentino e, con essa, l'affermazione di una visione politica 
che pretendeva di limitare la pratica della violenza privata: la visione dei 
Compagni e dei Villani' 20 . La morte, probabilmente, risparmid al primo stori- 
co di Firenze la visione di una citta divisa, la triste esperienza dell'esilio e il 
trionfo di una cultura che, di sicuro, non era la sua. 

Nella Firenze del Trecento, invece, il caso della vendetta su 
Buondelmonte era ormai un elemento fondamentale per l'educazione politi- 
ca del cittadino 121 : uno di quei racconti, trasformati in mito, che ci dicono di 
piu sulla psicologia di chi li narra che sulla realta storica. Tutti i cronisti, nes- 
suno escluso, riconoscevano all'evento un'importanza determinante nella 
crisi della politica cittadina. La ricostruzione antiaristocratica, "popolare", si 
andava imponendo: la fine della pace cittadina era colpa di Lamberti, Donati, 
Fifanti, Uberti, Buondelmonti e Amidei, delle stirpi antiche, accomunate dal 
potere e dalla boria. Per conferire vigore all'accusa si colpivano gli aristocra- 
tici - o, per usare le parole dei cronisti, i magnati — negli atteggiamenti e 
negli usi che erano loro piu cari, primo tra tutti la vendetta: in questo modo 
si denunciava la loro inadeguatezza a governare. 

Ai tempi del Villani certe faide nella nobilta fiorentina avevano diversi 
decenni alle spalle. Incapaci di trovare una vera ragione alle origini di quella 



' 20 Negli anni cinquanta del Duecento Firenze ebbe un governo schiettamente popolare: 
Davidsohn, Storia cit, II, parte I, p. 535 e segg. Su quello che, di fatto, possiamo considerare il 
"programma" dei governi di "popolo" affermatisi nel corso del Duecento in tutta l'ltalia comu- 
nale si veda J. Koenig, II "popolo" dell'Italia del Nord nel XIII secolo, Bologna 1986, in part, alle 
pp. 409-414, ma ora anche E. Artifoni, I governi di "popolo" e le istituzioni comunali nella 
seconda meta del secolo XIII, «Reti Medievali Rivista», IV (2003), 2, [11/09] 
<http://www.dssg.uni-fi.it/_RM/rivista/saggi/Artifoni.htm>, in part. pp. 19-20. 
121 Alia vendetta, in generale, i Fiorentini erano educati, come si e visto. I contorni di questa edu- 
cazione e la forma mentis nella quale si inseriva sono stati definiti da Andrea Zorzi (Politica e 
giustizia a Firenze al tempo degli ordinamenti antimagnatizi, in Ordinamenti di giustizia fio- 
rentini. Studi in occasione del VII centenario, a cura di V. Arrighi, Firenze 1995, pp. 105-147, in 
part, alle pp. 113-122). Nel presente lavoro si insiste su quella «campagna politica di discredito» 
gia messa in evidenza da Zorzi (ivi, pp. 136-138). Seguendo questa linea ho cercato di dimostra- 
re come perfino il tentativo dei cronisti popolari di costruire un paradigma di buon "popolano" 
— e, in un certo senso, di sowertire i valori civili dominanti — non potesse prescindere dalla ven- 
detta, che si mirava, in primo luogo, a delegittimare. 



129 



Enrico Faini 



catena di torti, i cronisti recuperarono forse da qualche memoria familiare un 
fatto di sangue particolarmente efferato. Tuttavia, ai primi del Trecento, la 
versione popolare e "guelfa integralista" della storia non era ancora comple- 
tamente egemone. I particolari che distinguono le due narrazioni del fatto 
pervenuteci - Villani, Compagni, Stefani da un lato, pseudo Brunetto dall'al- 
tro - sembrano derivare da un diverso orientamento politico. Lo pseudo 
Brunetto non nasconde la dissennata condotta di Buondelmonte e insiste 
sulla correttezza formale della decisione di Odarrigo Fifanti. Non e un caso 
che la posizione deH'anonimo cronista sia anche quella di Cacciaguida, spiri- 
to immune dall'odio partigiano (diversamente dal Dante personaggio della 
Commedia) e tutto teso a recuperare i valori del passato. 

Tuttavia nel momento in cui si sceglieva - piurtosto arbitrariamente, mi 
pare - di far cominciare il conflitto tra le parti con l'omicidio di Buondelmonte, 
ogni tentativo di distribuire le responsabilita in maniera equanime era desti- 
nato al fallimento. Nonostante tutti gli sforzi dello pseudo Brunetto, il Villani e 
il Compagni giocavano abilmente le proprie carte: pochi avrebbero riconosciu- 
to la legittimita della vendetta quando a fame le spese fosse stato un giovane 
innamorato vestito di bianco «in su uno palafreno bianco ». 



130 



II "popolo" e le pratiche della vendetta a Parma 

di Gabriele Guarisco 



II 17 maggio 1287 un nobile parmigiano, Pinotto Delia Gente, veniva ucciso 
dai nipoti, figli di suo fratello Lombardino. L'omicidio, come ricorda nella sua 
Cronica Salimbene de Adam, awenne in un ambiente familiare deteriorato dalle 
intemperanze e dalle insolenze che l'ucciso, bandito dal comune e inviso ai 
Parmensi, aveva inferto anche ai parenti piu prossimi; tuttavia il cronista, awer- 
tendo che la condotta di Pinotto aveva esasperato i suoi familiari, ricorda che essi 
lo avrebbero ancora vendicato, se qualche estraneo lo avesse ucciso prima di 
loro, e cio «propter honorem domus sue et propter consuetudinem et vanam glo- 
riam mundi»'. Questo giudizio di vanita riflette l'attitudine del frate, ormai 
anziano, verso le pratiche volte a perpetuare una potenza mondana che egli vede 
come fatalmente destinata a svanire: «Que est enim vita vestra? Vapor est ad 
modicum parens, et deinceps exterminabitur», e il monito che Salimbene trae 
dalla lettera dell'apostolo Giacomo per applicarlo alle vicende dei casati par- 
mensi 2 ; tuttavia l'impressione e che il cronista francescano cada qui nel morali- 
smo: le sue considerazioni sull'omicidio di Pinotto Della Gente pongono, al con- 
trario, bene in luce la persistenza del sistema valoriale dell'onore e la vigenza 
delle pratiche vendicatorie nel confronto sociale e politico all'interno del mondo 
comunale: cio, nel contesto parmense del tardo Duecento e del primo Trecento, 
valeva solo per schiatte nobiliari come i Della Gente? 

In queste pagine lo scopo e analizzare le modalita di gestione della con- 
flittualita, in particolare nelle forme della vendetta, in un regime comunale 
egemonizzato dalle organizzazioni di "popolo" quale fu quello parmense dopo 
il 1266 per oltre un cinquantennio 3 . Alia base dell'esame saranno le testimo- 
nianze della cronachistica parmigiana e le norme statutarie del comune 4 . 



1 Salimbene De Adam, Cronica, a cura di G. Scalia, Bari 1966, II, p. 930; in precedenza (ivi, p. 
884) Salimbene aveva scritto di Pinotto: «factus est exosus non solum Parmensibus, verum 
etiam consanguineis suis». 

2 Ivi, I, p. 79: la citazione e tratta dalla Lettera di Giacomo, 4, 14. Cfr. G. Cracco, Fra Salimbene 
e la domus-religio. Salvare I'Europa cristiana nella cultura del tardo Duecento, in « Rivista di 
Storia e Letteratura Religiosa», 38 (2002), pp. 203-233. 

3 Per un'indagine complessiva, estesa anche alia prima meta del Duecento, rinvio a G. Guarisco, // con- 
flitto attraverso le norme. Gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII secolo, Bologna 2005. 

4 Oltre alia Cronica di Salimbene e stato preso in considerazione il Chronicon Parmense ab anno 
1038 usque ad annum 1479, a cura di G. Bonazzi, Citta di Castello 1902 (RIS 2 IX, IX). Le raccol- 
te statutarie del comune di Parma sono disponibili nell'edizione ottocentesca a cura di A. 



131 



Gabriele Guarisco 



Nella valutazione l'attenzione ricadra su alcuni elementi in particolare, in 
primo luogo l'intersezione tra pratiche propriamente giuridiche di conduzio- 
ne dei conflitti e pratiche della faida, rilevabile innanzitutto dalle ambiguita e 
dalle commistioni tra lessico del diritto e lessico della vendetta che si perce- 
piscono nei testi presi in considerazione; si osservera la rilevanza delle soli- 
darieta di gruppo che sostenevano ed orientavano la logica e lo sviluppo dei 
conflitti; inoltre si considereranno i mutamenti normativi, in un gioco nel 
quale il riconoscimento del sistema vendicatorio come metodo di relazione 
sociale s'incontrava spesso e raramente si urtava con gli scopi e le convinzio- 
ni dei protagonisti delle vicende che saranno presentate 5 . 

1. La vendetta dei notai 

Il primo evento su cui concentrare l'attenzione e la reazione provocata 
dalla morte di un notaio parmigiano, Giacomo Canonica, ucciso nel 1294 ad 
Olmo, terra del contado situata nella bassa pianura. I fatti sono riportati nel 
Chronicon Parmense, testo di norma abbastanza conciso nella descrizione 
degli eventi anteriori al 1280: da quella data il tono narrativo si arricchisce 
della vivacita della testimonianza oculare, del ricordo diretto. L'autore, igno- 
to, fu sicuramente un notaio: l'ampio spazio dedicate alia memoria dei fatti 
di Olmo e l'accuratezza della descrizione si giustificano probabilmente per la 
rilevanza del ruolo che in questa vicenda ebbe il collegium notariorunt. 



Ronchini: Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV, Parmae 1856 (citati di seguito come 
Statuti 1255); Statuta communis Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIV, 
Parmae 1857 (Statuti 1266); Statuta communis Parmae ab anno MCCCXVI ad MCCCXXV, 
Parmae 1858 (Statuti 1316). 

5 Su questi temi v. L'infrajudiciaire du moyen age a Yepoque contemporaine, Actes du colloque 
(Dijon, 5-6 octobre 1995), sous la direction de B. Garnot, Dijon 1996, con contributi relativi a 
diverse aree europee; Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze sto- 
riche, Atti del Seminario di studi storici e giuridici (Modena, 14 gennaio 2000), a cura di M. 
Cavina, Milano 2001; A. Zorzi, «Ius erat in armis». Faide e conflitti tra pratiche sociali e prati- 
che di governo, in Origini dello Stato. Processi diformazione statale in Italia fra medioevo ed 
eta moderna, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629; Id., La 
cultura della vendetta nel conflitto politico in eta comunale, in Le storie e la memoria. In onore 
di Arnold Esch, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2002, pp. 135-170; M. Sbriccoli, 
«Vidi communiter observari». L'emersione di un ordine penale pubblico nelle citta italiane del 
secolo XIII, in «Quaderni fiorentini per la Storia del Pensiero giuridico moderno», 27 (1998), pp. 
231-268; Id., Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuovafase degli studi 
di storia della giustizia criminale, in Criminalita e giustizia in Germania e in Italia: pratiche 
giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed eta moderna (= Kriminalitat undjustiz 
im Deutschland und Italien: Rechtspraktiken und gerichtliche Diskurse in Spatmittelalter und 
Friiher Neuzeit), a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna-Berlin 2001, pp. 345- 
364. V. anche M. Bellabarba, La giustizia ai confini. II principato vescovile di Trento agli inizi 
dell'eta moderna, Bologna 1996; C. Povolo, L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella 
Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento, Verona 1997; O. Raggio, Faide e parentele. Lo 
stato genovese visto dalla Fontanabuona, Torino 1990. Un inquadramento generate e in R. 
Verdier, Le systeme vendicatoire, in La vengeance. Etudes d'ethnologie, d'histoire et de philo- 
sophie, textes reunis et presentes par R. Verdier, Paris 1980, 1, pp. 13-42. 

6 Sul Chronicon Parmense e sul suo autore vedi Repertorio della cronachistica emiliano-roma- 
gnola (secoli IX-XV), a cura di B. Andreolli e altri, Roma 1991, pp. 254-258. 



132 



II "popolo" e le pratiche della vendetta a Parma 



Nel mese di marzo Giacomo Canonica, civis della vicinia di San 
Giovanni, fu ucciso ad Olmo da alcuni uomini del posto suoi amici, i quali poi 
occultarono il cadavere della vittima in un campo. II misfatto venne scoperto 
solo quattro settimane phi tardi e scateno la reazione del collegio dei notai di 
Parma: per appurare quanto era accaduto furono inviati ad Olmo cento mem- 
bri del collegio, guidati dall'anziano; essi rinvennero il corpo del Canonica ed 
identificarono due presunti responsabili dell'omicidio, che furono consegna- 
ti alle autorita del comune. In realta la situazione si configurava in modo tale 
da suggerire ai notai una qualche prudenza, poiche nel misfatto erano coin- 
volte altre persone e l'individuazione delle colpe comporto delle difficolta: se, 
infatti, uno degli uomini catturati fu condannato all'impiccagione, dagli 
interrogator!, condotti per tormenta, non emersero elementi di colpa suffi- 
cienti per infliggere la pena capitale anche al suo compagno, nei confronti del 
quale fu decretata la detenzione perpetua. Il tribunale podestarile emise, 
pero, il bando per un certo numero di persone implicate neu'assassinio del 
Canonica e i notai del collegio portarono a termine la loro vindicta: dopo aver 
proweduto alle esequie di Giacomo Canonica e alia sua sepoltura nel mona- 
stero urbano di San Giovanni, tornati nuovamente ad Olmo, essi devastaro- 
no case e proprieta dei banditi, reddendo alberi e vitigni. Per tutta la durata 
della spedizione le porte del palazzo vecchio del comune rimasero sprangate 
e solo al termine della vendetta furono riaperte 7 . 

Il racconto dei fatti seguiti all'assassinio di Olmo e ricco di particolari; 
nelle righe del testo sono presenti due distinti codici lessicali: il primo si rifa 
al campo processuale e dell'azione penale. I due uomini catturati sono defi- 
niti malefactores; una volta individuati sono consegnati inforciam commu- 
nis e subiscono un processo nel quale viene loro intimato di manifestare le 
loro azioni e l'identita dei corresponsabili nella morte di Giacomo Canonica. 
Uno dei due prigionieri, per il quale la colpevolezza e pienamente provata, 
viene giustiziato; il suo compagno, che non confessa benche sottoposto a tor- 
tura giudiziaria, e condannato al carcere; altri personaggi, riconosciuti come 
implicati nell'assassinio sono colpiti dal bando. Questa serie di termini rinvia 
evidentemente a passaggi del conflitto che si svolgono davanti alia giustizia 
comunale, piu specificamente nel tribunale del podesta, sebbene non si fac- 
cia menzione esplicita del magistrate Nel racconto del cronista, pero, com- 
pare anche un altro codice che rimanda al dominio della vendetta: Giacomo 
Canonica e sepolto honorifice nella chiesa del monastero di San Giovanni, la 
risposta all'omicidio si concreta nell'assalto contro i beni degli assassini, 
mentre il significato della reazione, che l'autore del Chronicon definisce 
esplicitamente vindicta, viene manifestato attraverso il gesto simbolico della 
chiusura delle porte del palazzo vecchio del comune, rimaste sbarrate fino al 
ritorno dei notai dalla spedizione ad Olmo. 

L'accurata descrizione dei modi coi quali si compi la rivalsa potrebbe 
lasciar sospettare nel cronista la preoccupazione di mostrare la correttezza 

7 V. il testo in appendice, l. 



133 



Gabriele Guarisco 



dell'agire dei notai tanto sul piano delle procedure giuridiche quanto sul piano 
della vendetta, cui ci si richiama dichiarando senza reticenze la particolare 
natura della reazione violenta adottata, con le sue specifiche simbologie. Si 
puo immaginare che proprio l'etica professionale notarile (comune a coloro 
che agirono nel 1294 e all'autore del Chronicon) possa aver giustificato una 
considerazione scrupolosa degli aspetti formali dell'azione; piu in profondita, 
comunque, la presenza di un duplice livello linguistico, processuale e vendica- 
torio, esprime perfettamente la natura delle pratiche di gestione della conflit- 
tualita privata maturate nell'ordinamento comunale nel corso del Duecento e 
connotate da una strutturale intersezione tra modalita processuali e non pro- 
cessuali di confronto 8 . La condotta del collegio dei notai nel 1294 corrisponde 
con precisione a quanto gli statuti del comune disponevano da tempo in meri- 
to alia realizzazione di una vendetta. Una norma conservata nella raccolta sta- 
tutaria del 1255, pero risalente a prima del 1238, consentiva di effettuare una 
ritorsione violenta contro coloro che, pur non essendo esecutori materiali del- 
l'offesa da sanare, vi fossero coinvolti secondo i canoni della solidarieta vendi- 
catoria; l'awersario doveva essere previamente denunciato al comune: se non 
si fosse presentato in giudizio, mostrando cosi di preferire il confronto extra- 
processuale, diveniva possibile colpirlo". Considerata l'incidenza quantitativa 
della contumacia sulla giustizia comunale, l'evenienza del processo poteva 
essere piuttosto remota. In relazione ai fatti di Olmo il tempo trascorso prima 
del rinvenimento del cadavere di Giacomo Canonica e la difficolta di stabilire 
le responsabilita personali dei singoli personaggi, circostanza che giustifico 
l'uso della tortura contro uno dei malef actor es, non impedirono ai notai d'in- 
dividuare una responsabilita collettiva rispetto all'assassinio di Giacomo 
Canonica in quella amicitia che legava il notaio a uomini della terra. Contro 
costoro il collegium notariorum diresse la propria reazione vendicatoria, 
attuandola nelle forme stabilite dallo statuto. 

Per quanto riguarda l'intervento deH'autorita pubblica nello sviluppo delle 
vendette e da sottolineare che nel corso della prima meta del XIII secolo la nor- 
mativa del comune parmense tese progressivamente non a reprimere il fenome- 
no vendicatorio, bensi a delineare percorsi che ne favorissero lo sviluppo in modi 
piu controllati e con esiti meno incerti. L'attitudine adottata negli statuti verso il 



8 Cfr. M. Vallerani, II sistema giudiziario del Comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella 
seconda meta del XIII secolo, Perugia 1991, p. IX: «Le forme di giustizia o di composizione pre- 
senti nella citta duecentesca sono molteplici: vendetta privata, pace, rappresaglia, processo, arbi- 
trate [...]. Da un esame rawicinato non emerge una netta contrapposizione tra sistemi privati e 
sistemi pubblici, ne tra sistemi primitivi e soluzioni piu moderne; si nota al contrario una conti- 
nua compenetrazione di mezzi e di tecniche tra un procedimento e Faltro». 

9 «Capitulum quod si aliqua persona fecerit vindictam de cetero de maleficio facto vel quod in 
antea fiet in persona alicujus, ita quod vitam vel membrum auferret vel magagnaverit super 
aliam personam nisi super illam quae maleficium fecerit vel quae cum ea appensate fuerit ad 
maleficium faciendum, nisi primo inculpasset eum ante Rectorem civitatis et ipse noluerit se 
defendere secundum Statutum civitatis, in banno perpetuale eum ponam et totum suum podere 
devastabo bona fide sine fraude, et eum toto tempore mei regiminis in banno tenebo. Et hoc 
idem faciam jurare Rectorem qui post me intraverit in officio civitatis», Statuti 1255 cit., p. 281. 



134 



II "popolo" e le pratiche della vendetta a Parma 



fenomeno della vendetta fu regolatrice: riconosciuto il valore dei rapporti di ami- 
citia/inimicitia, si miro a scongiurare che le espressioni violente di tali relazioni 
sociali potessero espandersi indiscriminatamente. La reazione vendicatoria era 
cioe considerata lecita: un elemento caratteristico delle norme riguardanti la 
gestione dei conflitti tra privati fu l'intento di definire termini e protagonisti delle 
contese in modi sempre piu ufficiali 10 . Cosi era per la diffidancia, dichiarazione 
di sfida redarta in forma notarile alia presenza di cinque testimoni sulla pubbli- 
ca via, quindi trasmessa anche al podesta; essa istituiva uno stato di guerra tra 
due privati che in conseguenza di cio potevano se cum armis publice guardare. 
Queste formalita avevano alcune conseguenze non irrilevanti: la contesa era cir- 
coscritta a due persone precise (lo sfidante e l'awersario che lo aveva in prece- 
denza offeso); l'obbligo d'indicare esattamente l'ingiuria che motivava la diffi- 
dancia poneva le premesse per una piu semplice composizione tra gli awersari, 
magari gia nel mese che doveva intercorrere tra la comunicazione inviata al 
podesta e l'inizio effettivo della situazione d'ostilita. La notifica, inoltre, costitui- 
va il presupposto per un coinvolgimento delle istanze comunali di risoluzione 
delle dispute: se i contendenti non vi avessero fatto ricorso prima di passare alle 
armi, cio si sarebbe verificato di necessita una volta compiuta la vendetta. 
Awenuto lo scontro, infatti, il podesta avrebbe dovuto accertare che le violenze 
fossero state effettivamente commesse in conseguenza della diffidancia e poi 
operare affinche gli awersari raggiungessero un accordo di pace la cui conclu- 
sione doveva tenersi durante una riunione della concio cittadina". 

L'intersezione tra corso del rituale vendicatorio e procedimento giuridico- 
processuale conseguiva risultati anche quando lo scontro non aveva 1'aspetto 
di contesa tra due singoli soltanto, bensi vedeva opporsi dei gruppi strurtura- 
ti. I notai consegnarono al podesta due degli assassini di Giacomo Canonica e 
denunciarono altri membri deW'amicitia di Olmo nei cui confronti fu decreta- 
to il bando: poi, autonomamente, il collegium notariorum realizzo la sua ritor- 
sione. La maggiore conseguenza del passaggio processuale richiesto dalle 
norme statutarie era, cosi come aweniva nell'ipotesi della diffidancia, una 
precisa individuazione dei personaggi coinvolti nella disputa, i cui nomi dove- 
vano essere portati a conoscenza del podesta, nonche una chiara definizione 
dell'oggetto della contesa, poiche l'accusa doveva essere esplicitata. L'azione 
delle istanze pubbliche, dando certezza formale a pratiche codificate dalla con- 
suetudine e largamente autonome, mirava a conseguire l'evidenza dei margi- 
ni dello scontro: la risoluzione del conflitto rimaneva affidata agli awersari 12 . 

L'intimazione statutaria della previa denuncia degli awersari al tribuna- 
le podestarile venne a configurarsi come un passaggio del normale rituale 
vendicatorio. Che la reazione del collegio dei notai alia morte di Giacomo 

'" V. Guarisco, II conflitto cit., pp. 131-148. 

" V. Statuti 1255 cit., pp. 274-275. 

12 La volonta dei contendenti, del resto, era preponderante anche rispetto alio sviluppo e all'esi- 

to dei processi: v. M. Vallerani, Modelli processuali e rid sociali nelle citta comunali, in Riti e 

rituali nelle societa medievali, a cura di J. Chiffoleau, L. Martines e A. Paravicini Bagliani, 

Spoleto 1994, pp. 115-140. 



135 



Gabriele Guarisco 



Canonica sia stata certamente una vendetta appare da piu aspetti. II podesta 
del comune non intervenne nel guasto. Nel resoconto dell'autore del 
Chronicon Parmense l'azione punitiva e opera esclusiva dei cento notai del 
collegio guidati dal loro anziano: e una circostanza che distingue gli eventi di 
Olmo dai numerosi altri guasti menzionati dalla nostra fonte 13 . Nel primo 
semestre del 1294 il podesta in carica (era il celebre "barone" fiorentino Corso 
Donati) condusse operazioni di questo tipo in due occasioni almeno; egli, 
pero, non fu ad Olmo 14 . In due soli altri passi del Chronicon Parmense la 
distruzione dei beni di un omicida non vede la partecipazione del podesta; in 
una di queste circostanze - e il particolare attira la nostra attenzione - vitti- 
ma dei malfattori era stato un altro notaio, Gerardo Grosso: allora fu il "popo- 
lo" parmense a reagire 15 . Non cosi nel 1294, quando l'impresa fu condotta dal- 
l'anziano del collegio dei notai, il principale ufficiale della corporazione, indi- 
cato dal 1302 col titolo di preconsole 16 . 

Altro fattore che nel Chronicon qualifica la narrazione dei fatti di Olmo e 
il ricordo degli atti simbolici compiuti dal collegium notariorum. Le modalita 
di celebrazione delle esequie di Giacomo Canonica sono descritte chiaramen- 
te come dettate da un'esigenza riparatrice: si trattava di una questione d'ono- 
re; l'aggressione portata contro un membro del collegio costituiva un'offesa 
per l'intera organizzazione. La menzione delle porte del palazzo vecchio del 
comune sprangate « donee dicta vindicta per omnia facta fuit» e specialmente 
pregnante: artraverso un segno era indicato lo stato di guerra nel quale versa- 
va il collegio dei notai in quei frangenti. La serrata del palazzo comunale ebbe 
il carattere di una voluta ostentazione di sdegno. Il collegio dei notai di Parma 
aveva eretto un proprio palazzo pochi anni prima, nel 1287 17 : collocato in pros- 



13 «Se piacesse narrar altre consimili vendette prese contro i malfattori, il corso degli anni suc- 
cessivi ne somministrerebbe lunga serie»: cosi l'Affd, il piu illustre storico parmense settecente- 
sco, commentando i guasti operati dai podesta nel 1278 e nel 1279, in I. Affo, Storia della citta 
di Parma, Parma 1956-1957 (ed. or. Parma 1792-1795), IV, p. 39. 

14 «Item eo anno [1294] de mense aprilis dictus dominus potestas [Corso Donati], armata manu, 
com mille peditibus de populo, et aliis deputatis cucurit Medexanum ad domum Manfredoti filij 
domini Bertholini de Cornacano, et ad domum Ugholini filij condam Uberti de Cornacano, qui 
Ugholinus de Bocho dicebatur, et ipsas domos et bona eorum guastaverunt, occasione insultus 
facti per eos in dominum Ubertum filium condam domini Lanfranchi de Cornagano. [...] Item eo 
anno dictus dominus potestas com mille de populo et aliis ad talia deputatis, armata manu, cucu- 
rit more solito, ad domos Ylarioli, Pinacij et Burincati de la Senaga, fratrum et filiorum condam 
domini Johannis de la Senacia, tarn in civitate quam ad villas eorum, et ipsas domos et alia sua 
bona devastaverunt; et hoc quia dictus Borencatus interfecerat dominum Bernardum 
Malabrancham», in Chronicon Parmense cit., pp. 66-67. Su Corso Donati e i temi della vendetta 
v. A. Zorzi, Lafaida Cerchi-Donati, in Id., La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su 
politica e giustizia a Firenze dal comune alio Stato territoriale, Firenze 1995, pp. 61-86. 

V. Chronicon Parmense cit., p. 27. 
" Ivi, p. 82: «Item eodem tempore [1302] collegium notariorum civitatis Parme transmutavit 
nomen angiani sui trium mensium, et vocaverunt eum in preconsulem dicte artis et collegij » . II tito- 
lo di preconsole, per designare la maggiore carica della corporazione notarile, fu assunto ad imita- 
zione delFillustre esempio bolognese, come in seguito awenne anche a Firenze: v. G. Tamba, Una 
corporazione per ilpotere. II notariato a Bologna in eta comunale, Bologna 1998, p. 307, n. 25. 
17 Chronicon Parmense cit., p. 54: «Item eo anno [1287] factum fuit palatium notariorum per 
ipsos notarios Parme in vicinia sancti Vitalis». 



136 



II "popolo" e le pratiche della vendetta a Parma 



simita della chiesa di San Vitale, in posizione comunque centralissima nella 
topografia urbana, esso era perd alle spalle del palazzo del "capitano" che ne 
impediva la visione dalla platea communis" 1 . In un certo senso sprangare le 
porte del palazzo comunale, piuttosto che quelle della sede propria della cor- 
porazione, serviva a mostrare in modo veramente plateale la risolutezza con la 
quale il collegio notarile intendeva rimediare all'offesa subita. La scelta, inol- 
tre, non poteva generare equivoci poiche i notai di Parma trattavano il palaz- 
zo vecchio del comune, dove si trovavano i loro banchi e dove si svolgeva tanta 
parte della loro attivita professionale, come un bene proprio, forse con un 
attaccamento ancora maggiore di quello riservato al palatium notariorum 19 . 
Del persistere di tale sentimento abbiamo evidenza da fatti awenuti nel 1335, 
quando Alberto e Mastino della Scala, signori della citta, nominarono capita- 
no di guerra in Parma Frignano da Sesso. Egli, per prowedere all'alloggio dei 
soldati del suo seguito, requisi numerosi edifici nell'area attigua al palazzo del 
comune: oltre a numerose abitazioni private occupo anche le sedi delle corpo- 
razioni dei fabbri e dei beccai e del collegio dei notai 2 ". Cio che stupisce, perd, 
e che il collegio in questa occasione non abbia reagito come invece fece poco 
piu tardi, allorche Frignano da Sesso installo i suoi uomini con le loro caval- 
cature anche sotto i portici del palazzo vecchio del comune: il fatto apparve 
estremamente grave «omnibus», scrive l'autore del Chronicon, ma furono i 
notai, «ex ipsorum parte», a inviare ambasciatori a Verona col fine di ottene- 
re che il palazzo del comune non fosse loro sottrarto («eis non acciperetur») 21 . 
Il tentativo falli, cosi che i notai, sloggiati dai portici, furono costretti a trasfe- 
rirsi negli ambienti del piano superiore del palazzo dove si sistemarono alia 
meglio: il rammarico tuttavia era forte 22 . Anche per motivi come questi ai cit- 
tadini parmensi la serrata del palazzo comunale nella primavera del 1294 non 
poteva non apparire legata alia vindicta dei notai. 

2. Vindicta e iustitia 

La realizzazione di una vendetta per mano della corporazione dei notai 
puo forse apparire dissonante rispetto a una tradizione storiografica che sot- 
tolinea il ruolo del notariato alia guida dei movimenti politici popolari, tanto 

18 Cfr. Parma, la citta storica, a cura di V. Banzola, Parma 1978, p. 116. 

ig Per un esempio dell'energia con la quale i notai del collegio difendevano i propri interessi pro- 
fessional! attinenti al servizio negli officia comunali v. Chronicon Parmense cit., pp. 132-133. 

20 V. ivi, p. 250. 

21 Ivi, pp. 250-251: «Eodem tempore [1335] Fragnanus de Sesso, frater predicti Gotifredi de 
Sesso potestatis Parme, fuit et erat pro dominis supradictis de la Scala capitaneus guerre et sol- 
datorum omnium equitum et peditum stantium in civitate Parme et super custodiam civitatis, de 
cuius mandate et officio domus et palacium vetus communis desuptus acceptum fuit et domus 
communis et multorum civium Parme, tarn in platea communis quam in confinibus platee, 
accepte fuerunt per ipsum Fragnanum pro habitationibus soldatorum et equorum eorum: de 
cuius palacij novitate valde apparuit omnibus grave. Et notarij civitatis Parme expensis eorum 
miserunt ex ipsorum parte ambaxiatores Veronam ad dominos de la Scala ut dictum palatium 
eis non acciperetur; quod nihil profuit cuicumque». 

22 V. ivi, p. 251. 



137 



Gabriele Guarisco 



awersi alia violenza nobiliare e determinati a incanalare in strutture e prati- 
che politiche di natura eminentemente pubblica la dialettica interna alia 
societa cittadina 23 . Anche a Parma il collegio dei notai fu una componente 
attiva del reggimento di "popolo", insieme al collegium iudicum e ai cosid- 
detti quattro mestieri (macellai, pellicciai, calzolai e fabbri); sul notariato 
locale nella seconda meta del XIII secolo e sulla sua fisionomia sociale man- 
cano, tuttavia, ricerche specifiche che permetterebbero altresi di valutarne 
la permeabilita ai valori e alle pratiche del conflitto del ceto cavalleresco 24 . 
Un'altra vicenda, comunque, mostra il collegio dei notai coinvolto nelle 
dinamiche vendicatorie, sebbene con modalita differenti rispetto ai fatti del 
1294 25 . Nel settembre 1316 un membro della casata dei Baratti Neri di 
Sorbolo, Matteo, fu catturato mentre era in procinto di unirsi ai ribelli del 
comune parmense che facevano base nel castello di Tolarolo, nel contado 
cremonese. Tempo addietro Matteo Baratti aveva ucciso un uomo della 
famiglia Frezzoli, notaio, ed era stato percio bandito; avuta notizia della cat- 
tura di Matteo e della sua consegna al podesta, gli amid della sua vittima 
fecero riunire il collegio dei notai, cui il Frezzoli era appartenuto, per chie- 
dere al podesta Nicolo Malaspina, detto Marchesotto, difacere vindictam. 
L'ufficiale, assecondando istanze degli ambienti magnatizi della citta, ricu- 
so, argomentando che non gli era possibile «de iure» punire il prigioniero. 
Il 10 ottobre, una domenica, il "popolo" promosse un tumulto invocando 
justitia e corse armato alia piazza del comune. Della situazione di confusio- 
ne approfittarono gli amid del Frezzoli che, guidati da uno dei figli del 
notaio morto, assaltarono le carceri del comune e li ammazzarono Matteo 
Baratti ed un suo servitore. Dopo che il "capitano del popolo", Guiscardo di 
Soresina, ebbe ristabilito la calma in citta, il podesta, barricatosi durante i 
tumulti nel palazzo del comune con la sua familia, protesto di voler abban- 
donare il reggimento «poi che in sua vergogna havevon fatto e revocata la 
sua sentenza»: il Malaspina, tuttavia, agiva da una posizione di forza. Dopo 
l'abbattimento del regime di Giberto da Correggio, awenuto nel mese di 
luglio, il comune aveva trovato con estrema difficolta un ufficiale disposto ad 
assumere la podesteria 26 ; la minaccia di dimissioni e l'appoggio dei magnati 
procurarono a Marchesotto un donativo di 200 fiorini ultra solarium e Yar- 
bitrium puniendi nei confronti dei responsabili della sommossa e dell'assal- 



23 E. Artifoni, I governi di "popolo" e le istituzioni comunali nella seconda meta del secolo XIII, in « Reti 
Medievali Rivista», 4 (2003), 2, [11/09] <http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Artifoni.htm>. 

24 Cfr. J.-C. Maire Vigueur, Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e societa nell'Italia comunale, 
Bologna 2004. Per alcune valutazioni sull'estrazione sociale dei giuristi e dei notai parmensi, 
relativamente al primo Duecento, v. Guarisco, II conflitto cit, pp. 62-75. V. anche E. Barbieri, / 
notai a Parma in eta sveva, in Federico II e I'Emilia occidentale, Catalogo della Mostra storico 
documentaria nell'ottavo centenario della nascita (Rocca di San Secondo, Sala delle gesta ros- 
siane, 8 aprile-29 maggio 1995; Archivio di Stato di Parma, 3-30 giugno 1995), a cura di M. 
Dall'Acqua, Parma 1995, pp. 45-58. 

25 V. appendice, 2. 

26 V. Chronicon Parmense cit., p. 148. 



138 



II "popolo" e le pratiche della vendetta a Parma 



to alia prigione. II giorno seguente, infatti, uno dei Frezzoli e un popolare 
furono catturati ed impiccati; il figlio del notaio fu invece bandito con altri 
compagni 27 . 

Differenti dati caratterizzano il racconto di questo fatto. In primo luogo e 
importante considerare come lo svolgersi della vicenda sia stato condizionato 
dalle gravi contingenze politiche in cui si trovo Parma nel 1316. La congiura 
contro Giberto da Correggio aveva visto uniti grandi consorterie nobiliari della 
citta {inprimis Rossi e Sanvitale) e il "popolo" 28 . A causa della situazione d'in- 
sicurezza, dovuta alle minacce dei fuoriusciti, la ricostituzione dell'ordina- 
mento comunale si era rivelata ardua: nella vacanza delle magistrature comu- 
nali il "popolo" si era fatto carico del potere e ben presto nello schieramento 
anticorreggesco erano sorte divergenze die vedevano la componente popolare 
opposta ai gruppi magnatizi. La cattura di Matteo Baratti fece scoppiare le ten- 
sioni esistenti; commentando la reazione del podesta alia sommossa e le con- 
danne da lui eseguite contro i responsabili dei disordini, il cronista riconosce 
che nell'occasione il "popolo" subi le decisioni podestarili perche la situazione 
non precipitasse ed aggiunge che 1'autorita popolare fu fiaccata proprio men- 
tre iniziava a prendere vigore. Il contrasto si giocava sull'atteggiamento da 
assumere nei confronti dei ribelli di Tolarolo, ai quali Matteo Baratti stava per 
unirsi quando venne catturato. In effetti tra ottobre e novembre 1316 le diver- 
genze tra i populares ed il podesta e le forze magnatizie che lo sostenevano 
ebbero modo di manifestarsi nuovamente, proprio in relazione a Tolarolo: il 
castello, dopo un accerchiamento durato un mese, venne preso dal Malaspina 
grazie ad un accordo con gli assediati. La conclusione dell'operazione fu con- 
testata dal "popolo" ed il "capitano" Guiscardo da Soresina fu inviato a 
distruggere il fortilizio con gli armati della Societa dei Duemila 2 ". 

Nel contesto dei contrasti politici del 1316 la questione della vindicta recla- 
mata dai Frezzoli appare come la causa accidentale dei moti di settembre, 
eppure la caratterizzazione politica di quei frangenti suggerisce una conside- 
razione ulteriore. Il podesta aveva risposto alle richieste dei Frezzoli prote- 
stando che non gli era possibile de iure colpire Matteo Baratti. Tale dichiara- 
zione solleva phi di un sospetto e lo stesso autore del Chronicon non solo ricor- 
da che il Malaspina stava agendo «ad instanciam de magnatis» ma evidenzia 
che per l'omicidio del Frezzoli Matteo Baratti era sottoposto al bando. Ancora, 



27 V. in Statuti 1316 cit., pp. 217-218, il capitolo De poena dampnificantis seufrangentis ostia et 
fenestras Communis temporis alicujus rumoris. 

28 V. M. Melchiorri, Vicende della signoria di Ghiberto da Correggio in Parma, in «Archivio sto- 
rico per le Province parmensi», n.s., 6 (1906), pp. 1-201: 120-124, e F. Manzotti, Giberto da 
Correggio e la mancata Signoria sul medio corso del Po, in «Atti e Memorie della Deputazione 
di Storia patria per le antiche Province modenesi», s. VIII, 7 (1955), pp. 51-79. 

2g Chronicon Parmense cit., p. 149: «A' 22 novembre, lunedi, convocato il concilio et saputosi che 
Tolarolo non era distrutto, Guiscardo capitanio del popolo con queli de la Societa di 2000 de le 
porte di Parma cavalcaro al detto castello et in tutto lo spianaron fino a' fondamenti et impiron 
le fosse». La Societa dei Duemila era stata costituita nel mese di settembre: «et data ei fuit auc- 
toritas quam habebat ab antiquo Societas cruxatorum», ivi, p. 148. Sulla Societa dei Crociati v. 
infra. 



139 



Gabriele Guarisco 



mentre descrive 1'impiccagione degli assalitori delle carceri del comune, il cro- 
nista commenta che tale pena fu decretata «contra Deum et justitiam»: si trat- 
ta di un'annotazione che contrasta con l'atteggiamento positivo adottato nel 
valutare altri casi di repressione delle resistenze all'autorita punitiva podesta- 
rile 30 . Agli occhi dell'autore del Chronicon era stato Niccolo Malaspina ad ope- 
rare scorrettamente, mentre la reazione dei Frezzoli appariva in qualche modo 
ben motivata. Essi speravano giustificatamente che Matteo Baratti, bandito, 
avrebbe finalmente scontato per mano del podesta le sue responsabilita nel- 
Fassassinio del loro congiunto. L'attivarsi dei Frezzoli e dei loro amid, il coin- 
volgimento del collegium notariorum nella richiesta di vindicta ci mostrano 
un gruppo sociale solidale, sebbene costituito su circoli di solidarieta differen- 
ti per natura (la famiglia, la clientela, il milieu professionale), pronto a tutela- 
re i propri membri con le armi, quando non fosse stato possibile trovare sod- 
disfazione alia contesa con gli strumenti della giustizia 3 '. 

In effetti, nella descrizione dei fatti relativi a Matteo Baratti e ai Frezzoli i 
termini vindicta e iustitia compaiono con un significato ambiguo, sospeso tra 
codice vendicatorio e sistema penale. Nelle richieste dei Frezzoli al podesta vin- 
dicta era, in accezione ristretta, 1'esecuzione della pena collegata al bando per 
omicidio decretato nei confronti di Matteo Baratti; in termini piu ampi, si trat- 
tava di realizzare attraverso le istanze giudiziarie del comune la ritorsione con- 
seguente all'assassinio di un congiunto. Il podesta rispose argomentando l'im- 
possibilita di procedere giuridicamente alia punizione dell'assassino catturato, 
ma le sue spiegazioni apparvero pretestuose: considerazioni d'opportunita poli- 
tica erano, invece, soprawenute ad interferire con l'ordinario intersecarsi tra 
logiche dello scontro e pratiche giuridico-penali. La reazione dei Frezzoli a que- 
sto caso di giustizia denegata fu la riassunzione in proprio della conduzione del 
conflitto: la iustitia, che i popolari reclamavano nel moto di piazza, venne infi- 
ne realizzata nelle forme tipiche della vendetta dai familiari dell'ucciso. Il pode- 
sta reagi allora rivendicando il valore superiore della propria autorita giurisdi- 
zionale, «poi che in sua vergogna havevon fatto e revocata la sua sentenza» . Con 
questo ordine discorsivo il Malaspina cercava di sostenere l'inoppugnabilita di 
una decisione assunta sulla base d'interessi politici precisi, col fine di agevolare 
una possibile intesa coi fuoriusciti di Tolarolo. 



30 Nel 1243 la casa della famiglia Portonari, in citta, era stata sottoposta al guasto dal podesta 
«quia dicti de Portonariis acceperant de domo sua de palacio communis de fortia communis et 
potestatis, qui inculpabuntur de morte Sogi Guidonis Amici», ivi, p. 12. Nel racconto di un altro 
episodio emerge una valutazione palesemente favorevole all'azione del podesta, sebbene le 
ragioni dell'ufficiale non fossero risultate nell'occasione eccessivamente limpide: «Item eo anno 
[1273], cum dominus potestas [Simone Donati da Firenze] tormentaret Ubertinum de Pisse, con- 
tra quem inquirebat de certis equis qui furati fuerant in hospicio suo et quos invenerat in ripa 
Taronis, quidam populares socij dicti Ubertini ad rumorem proiecerunt lapides ad domum pote- 
statis; et bene fuerunt baniti et condepnati, et nichilominus dictus Ubertinus fuit tormentatus. 
Et dicebatur quod dictus potestas illud fecit pocius habendi ad suam voluntatem unam ex filia- 
bus dicti Ubertini, que pulcerime erant, quam alia causa racionabili», ivi, p. 30. 

31 V. la rappresentazione, e l'eterogeneita, del "consiglio degli amid" nel Liber consolationis et 
consilii di Albertano da Brescia, in Zorzi, La cultura della vendetta cit., p. 146 e segg. 



140 



II "popolo" e le pratiche della vendetta a Parma 



3. Norme antimagnatizie e diritto alia vendetta 

La discriminante politica deve essere tenuta in conto nel considerare l'e- 
mersione, a partire dalla seconda meta del XIII secolo, di discorsi tesi a 
rimarcare l'illiceita delle pratiche privatistiche di gestione dei conflitti nel 
contesto comunale, con particolare riferimento all'atteggiamento del "popo- 
lo" giunto alia guida delle istituzioni politiche cittadine. E stato rimarcato da 
Enrico Artifoni l'impegno delle organizzazioni popolari volto all'istituziona- 
lizzazione della vita sociale cittadina, attraverso il proliferare degli organismi 
consiliari e degli officia comunali 32 . Mario Sbriccoli, dal canto suo, ha indica- 
te nell'awio del processo di "pubblicizzazione del penale" un tratto distintivo 
della storia della giustizia nel secondo Duecento 33 . 

Si analizzera ora il caso parmense. Il "popolo" a Parma emerse come forza 
rilevante sulla scena politica comunale nel 1253, grazie all'impulso di Giberto 
Della Gente, primo signore della citta, e dopo un processo durato almeno un 
decennio e rallentato dalle conseguenze della lotta contro Federico II, che in 
Parma comporto un radicale sconvolgimento del panorama politico locale 
con la formazione di un'agguerrita pars ecclesie nobiliare 34 . Dalla seconda 
meta degli anni sessanta il comune fu sottoposto all'egemonia popolare della 
Societas cruxatorum: il nuovo corso politico provoco una rinnovata produ- 
zione statutaria. L'origine della Societa e legata alia figura di Giovanni 
Barisello, un sarto abitante nel borgo suburbano di Capoponte: durante alcu- 
ne sommosse urbane, portando tra le mani una croce e un vangelo e guidan- 
do un seguito di uomini armati, egli aveva obbligato gli aderenti al partito 
imperiale, o anche solo i sospetti di ghibellinismo e di simpatia per Oberto 
Pelavicino, a giurare fedelta alia pars ecclesie is . Salimbene afferma che per i 
meriti acquisiti con la sua azione Giovanni Barisello fu ricompensato dal 
comune parmense con numerosi benefici: tra questi il privilegio di essere 
membro permanente del consiglio del comune «sine electione» e la possibi- 
lity di riunire e condurre una societas ib . Essa, secondo il cronista, «multis 



32 V. E. Artifoni, La societa del «popolo» diAstifra circolazione istituzionale e strategic fami- 
liari, in «Quaderni storici», 51 (1982), pp. 1027-1053, p. 1037: «il "popolo" si pone come punta 
avanzata di un ragionare "politico" nei confronti del governo comunale, e come portatore di un 
atteggiamento di sistemazione delle preponderanze in precise articolazioni istituzionali». 

33 V. Sbriccoli, « Vidi communiter observari» cit. 

34 Su Giberto Della Gente ed il suo rapporto con i populares parmensi v. F. Bernini, La prima 
signoria in Parma. Giberto da Gente, in «Aurea Parma», 25 (1941), pp. 132-143 e 178-184, e le 
analisi di R. Greci, Salimbene e la politica parmense in Salimbeniana, Atti del Convegno per il 
VII centenario di fra Salimbene (Parma, 1987-1989), Bologna 1991, pp. 117-132; si veda poi J. 
Koenig, II «popolo» dell'Italia delNord nel XIII secolo, Bologna 1986, pp. 298-306. 

35 L' azione di Giovanni Barisello e datata al 1266, anno nel quale il Chronicon Parmense menziona 
per la prima volta un capitano dei Crociati; Salimbene narra estesamente i fatti legati a Giovanni 
(Salimbene de Adam, Cronica cit., I, pp. 538-542), tuttavia non da indicazioni cronologiche precise 
e nel suo racconto sembrano riuniti in un'unica sequenza eventi diversi (i dissensi circa Oberto 
Pelavicino, la pace tra le partes cittadine, i tumulti di strada, l'assedio contro Colorno occupata dagli 
amici del marchese) che nel Chronicon (pp. 22-25) sono distribuiti lungo il periodo 1263-1266. 

3 ' Salimbene de Adam, Cronica cit., I, p. 542. Altro beneficio concesso a Giovanni Barisello fu il 



141 



Gabriele Guarisco 



annis duravit» 37 ; nel 1266, comunque, capitano dei Crociati fu Baldo di Froa: 
da questo personaggio 1'autore del Chronicon fa partire la serie dei "capitani 
del popolo" parmensi 38 . L'esperienza di Giovanni Barisello alia testa della 
Societa pare, in realta, essersi esaurita rapidamente: lo stesso Salimbene scri- 
ve che Manfredo da Sassuolo, podesta nel 1268-69, ordino al sarto di 
Capoponte «ut intenderet factis suis et domui sue» w . La rivitalizzazione della 
compagine si deve a Carlo d'Angio 40 : Salimbene rinvia genericamente a un 
momento successivo aH'allontanamento del Barisello, sappiamo pero che gia 
nel 1268 Carlo aveva insediato in citta un "capitano" forestiero, il pistoiese 
Corrado Montemagno 41 . Il cronista francescano, inoltre, si premura di pun- 
tualizzare che la nuova Societas Cruxatorum aveva assunto tale intitolazione 
per volonta dell'Angioino e non per il ricordo della croce che il Barisello aveva 
brandito durante i tumulti antighibellini: 1'autore del Chronicon, pero, non 
sembra awertire fratture 42 . 

Un elemento qualificante l'iniziativa del Barisello era stato il giuramento 
imposto ai nobili ghibellini: si trattava di aderire alia pars ecclesie cittadina 
per sfuggire all'esilio 43 ; con la Societa dei Crociati, invece, per evitare una rap- 



matrimonio con una donna del nobile lignaggio dei Cornazzano, a suggellarne anche socialmen- 
te Fingresso nelY elite cittadina. 

37 Ibidem. 

38 Chronicon Parmense cit., pp. 25-26: nel 1267 Giacomo della Porta e indicato come «secundus 
capitaneus populi»; tra 1267 e 1268 gli succedono Aldighiero della Senaza, Andrea da Marano ed 
Andrea Azzoni, anch'essi parmigiani. 

39 Salimbene de Adam, Cronica cit., I, p. 542: «Precepit ergo dominus Manfredinus ut Iohannes 
Barixellus intenderet factis suis et domui sue et dimitteret istam societatem et istam pompam 
quam facere videbatur, quia volebat regere Parmam suo consilio, cum Parmensium esset pote- 
stas. Qui humiliter obedivit, et eadem die vadens ad stationem suam accepit acum et repe et, 
videntibus Parmensibus, cepit suere vestimenta, quasi diceret illud verbum Iacob, quod habetur 
Gen. XXX: Iustum est ut aliquando provideam etiam domui mee. Et Eccli. XVIII: Cum consu- 
maverit homo, tunc incipiet, et cum quieverit, tunc operabitur. Pater predicti potestatis fuit 
notus meus, et mater mea devota, et uxor similiter. Verumtamen Parmenses semper dilexerunt 
Iohannem Barixellum, et ipse semper habuit locum et fuit reputatus in Parma». 

40 V. ivi, p. 543. 

41 Chronicon Parmense cit., p. 26: «Item eodem tempore [1268] dominus Conradus de 
Montemagno de Pistorio, datus a domino rege Karolo, fuit capitaneus foresterius civitatis Parme 
et fuit per totum annum*. 

43 V. Salimbene de Adam, Cronica cit., I, p. 543. In realta l'intitolazione Societas Croxatorum e 
presente gia nei prowedimenti del 1266 conservatisi tra le Adjectiones a Statuti 1255 cit., pp. 
471-472. La sottolineatura delle differenze tra l'iniziativa di Giovanni Barisello e l'evoluzione 
della Societa dei Crociati promossa da Carlo d'Angio credo corrisponda al giudizio che Salimbene 
s'era fatto della persona del sarto di Capoponte: di Barisello Salimbene loda l'umilta con la quale 
il sarto accetto l'allontanamento dagli affari del comune (e per Salimbene, imbevuto d'ideali ari- 
stocratici, l'umilta doveva essere il tratto caratteristico del buon popolare all'interno dell'ordine 
sociale); della nuova Societas Cruxatorum il frate pone invece in luce, come si vedra di seguito, 
l'atteggiamento aggressivo. 

Salimbene de Adam, Cronica cit., I, pp. 540-541: «Igitur Iohannes Barixellus, cum iret per 
Parmam facendo iurare suspectos, pervenit ad domum domini Rolandi Guidonis Bovis, qui habi- 
tabat in Capite Pontis iuxta ecclesiam Sancti Gervasii. Et vocans eum de domo dixit ei quod incon- 
tinenti sine mora aliqua iuraret partem Ecclesie, si vellet sospes evadere, alioquin de Parma rece- 
deret. Erat autem ex parte imperii predictus miles dominus Rolandinus Guidonis Bovis et multas 
potestarias ab imperatore receperat; et videns tantam multitudinem congregatam et talia exigen- 
tem et talia minitantem, fecit quod dicit Sapiens in Prover. XXII: Callidus videt malum et abscon- 



142 



II "popolo" e le pratiche della vendetta a Parma 



presaglia violentissima divenne necessario associarsi al sodalizio guelfo- 
popolare oppure adottare una condotta estremamente pacifica. Nel descrive- 
re i Crociati, infatti, Salimbene li paragona ad api: esseri minori, industriosi 
(in un certo senso ipopulares della natura), ma capaci di feroci reazioni gre- 
garie con gli estranei 44 . L'adesione alia Societas diveniva quindi discriminan- 
te per valutare le conseguenze di una condotta. 

Salimbene ci dice che la Societa dei Crociati entrava in azione quando un 
membro era aggredito da non iscritti all'associazione: la reazione consisteva 
nel guasto della casa del nemico. Se confrontiamo questa descrizione coi dati 
del Chronicon Parmense, abbiamo attestazioni di simili azioni dal 1269 e rei- 
teratamente nel periodo 1278-1282: il podesta in questi anni agiva «com 
populo universo» 45 . Contemporaneamente furono emanate norme in favore 
dei popolari, attestate nella raccolta statutaria del comune per gli anni 1273- 
1282 46 e nel Chronicon a partire dal 1279 47 . Sempre il Chronicon, pero, rileva 
nel 1284 l'«inicium minoracionis status Societatis crusatorum» 4S ; tale inde- 
bolimento appariva evidente in due circostanze: l'istituzione di una forza di 
sicurezza guidata dal podesta e deputata specificamente all'esecuzione dei 
guasti (attestata per la prima volta nel 1283) e la celebrazione, nel 1284, di un 
giuramento per la difesa e il mantenimento del buono stato del comune nel 
quale al capitano dei Crociati si associavano anche gli "Anziani del popolo", i 
capitani delle societa di porta e i rettori di arti e mestieri 49 . Carlo d'Angio 
aveva voluto che la Societas Cruxatorum raccogliesse ed egemonizzasse tutte 
le organizzazioni popolari della citta, ora queste ritornavano ad esprimersi in 
forma piu autonoma e politicamente incisiva 50 . L'erezione di una milizia, 
detta dei Mille, deputata all'esecuzione dei guasti e posta al comando diretto 



dit se. Et iterum Ys. XXXII: Erit vir sicut qui absconditur a vento et celat se a tempestate. Iuravit 
ergo dicens: "Ego iuro stare et obedire preceptis Romani pontificis et tenere partem Ecclesie toto 
tempore vite mee ad dedecus miserabilioris et magis merdiferose partis que sit sub omni celo". 
Dicebat de parte sua, scilicet imperii, pro eo quod permittebant se viliter a talibus conculcari. Et 
dilexerunt eum Parmenses ecclesiastici ex hoc verbo, nee fuit ei reputata verecundia, si iuravit». 

44 Ivi, p. 543: «Et quicumque in Parma de ista societate non est, si offendit aliquem de societate 
iam dicta, defendunt se mutuo sicut apes, et statim currunt et diruunt domum eius usque adfun- 
damentum in ea et ita radicitus, quod nee lapillus repperitur in ea. Que est eis causa timoris ut, 
aut pacifice vivant, aut societatem ingrediantur ipsorum». 

45 Chronicon Parmense cit., p. 34. 

* V. Statuti 1266 cit., pp. 259-260: i capitula «in favorem parvorum popularium partis 
Ecclesiae» che ci sono pervenuti vertevano sulla tutela giudiziaria dei diritti reali. 

47 Chronicon Parmense cit., p. 36: «Item eodem anno [1279] dictus dominus potestas [Giacomo 
da Rodeglia da Reggio] com capitaneo populi et com capitaneo societatum et ancianis misterio- 
rum et populo universo, com banderiis levatis et tubis cucurerunt ad domos illorum de Putaleis 
et ipsas diruerunt et destruserunt in totum; et hoc occasione Petergoli Restani calgolarii vicinie 
sancti Quintini, quem unus de Putaleis interfecerat. Et tunc statuta populi, facta in suum favo- 
rem contra nobiles et potentes offendentes illos de Societate, inceperunt fieri et servari». 

48 Ivi, p. 45. 

49 V. ivi, pp. 44-45. 

50 Salimbene de Adam, Cronica cit., I, p. 543: «Et volebat [Carlo d'Angio] quod in ista societate 
[dei Crociati] omnes alie de Parma includerentur». Sui rapporti tra le diverse organizzazioni d'e- 
strazione popolare v. E. Artifoni, Corporazioni e societa di «popolo»: un problema della politi- 
co comunale nel secolo XIII, in «Quaderni storici», 74 (1990), pp. 387-404. 



143 



Gabriele Guarisco 



del podesta, rispecchiava la tendenza a una maggiore istituzionalizzazione in 
forme pubbliche della giustizia comunale. Tuttavia l'iscrizione ai Crociati 
rimase, e forse in modo ancor piu forte, il presupposto per poter agire con 
pienezza di diritti all'interno della societa politica cittadina: il liber 
Cruxatorum divenne infatti la matricola dei cittadini di pieno diritto, eleggi- 
bili ai consigli". In negativo il numero dei cives veniva definito con la gia 
ricordata emanazione di prowedimenti contra magnates et potentes. In que- 
sta forma erano anche stabiliti i limiti e l'estensione del diritto alia vindicta- 
iustitia. Sebbene nella polemica politica la magnatizzazione fosse presentata 
come prowedimento conseguente all'attitudine dei nobili alia violenza, in 
realta ad essere stigmatizzati non erano i comportamenti: piuttosto erano i 
cives 1'oggetto di un'operazione di classificazione che nelle intenzioni avreb- 
be dovuto garantire gli assetti di potere favorevoli ai populares. 

In sei anni, tra 1286 e 1292, il liber Cruxatorum fu falsificato due volte: 
in entrambi i casi risultarono coinvolti i "capitani del popolo" in carica, 
rispettivamente Guido Lovisini da Reggio e Bassano Aroldi da Lodi, in com- 
butta con alcuni circoli cittadini. Nel 1286, infatti, il Lovisini aveva appoggia- 
to anche alcune manovre tese alia cancellazione dei bandi pro maleficio e 
rimaste senza esito per la reazione delle organizzazioni popolari, che ritene- 
vano che il "capitano" agisse «ad postulationem et instantiam bannitorum et 
amicorum suorum»". L'Aroldi, invece, pote sottrarsi al giudizio di sindacato 
sul suo operato del 1292 grazie all'appoggio degli amid domini episcopi, cioe 
gli aderenti alia parte sanvitalesca, che ne protessero la fuga 53 . Anche in que- 
sto secondo caso la falsificazione era nata come tentativo di superare un'e- 
sclusione: nel 1291, con accuratissime procedure di selezione, milletrecento 
cittadini - ma non i promotori delle falsificazioni, evidentemente - erano 
stati annoverati tra i Crociati 54 . Si era trattato di un attento esame 55 : una scru- 
polosita nel definire l'elenco dei partecipanti che si riscontra, e contrario, 
anche nelle procedure adottate per la distruzione del liber falsificato nel 
1286, arso in una riunione del consiglio generale del comune; per la redazio- 



51 I membri del consiglio generale del comune dovevano essere indicati da due elettori per ogni 
porta della citta: «Et teneantur non eligere aliquem qui non sit scriptus in libro Societatis; et, si 
aliquem eligerent qui non esset scriptus in libro Societatis, vel aliquem electum dimitterent ex 
illis qui essent in libro Societatis, Potestas teneatur Sacramento praeciso condempnare quemli- 
bet ex electoribus in XXV. Libris parmen.; et, ut electores non habeant causam ignoranciae, 
habeant copiam ad suam voluntatem de libro in quo scripti sunt illi de Societate», in Statuti 1266 
cit, p. 49. 

52 Chronicon Parmense cit., p. 51; la falsificazione del libro dei Crociati fu scoperta nel febbraio 
1287, all'inizio del mandato del nuovo capitano, Baciacomare Baciacomari, succeduto al 
Lovisini, v. ivi, p. 52. 

53 V. ivi, p. 64. 

54 Ivi, p. 63: «Item eo anno [1291] quidam boni viri de populo parmensi fuerunt additi in libro 
Societatis cruxatorum, aprobati primo per tres mutas sapientum et postea per consilium cre- 
dentie populi, et fuerunt mccc numero ». 

55 Cfr. con le procedure previste per l'aggregazione di nuovi membri alia societa di "popolo" in 
Statuti 1316 cit., pp. 55-56. Simili cautele non sono esclusive del caso parmense: cfr., ad esem- 
pio, Statuta et capitula societatis Sancti Georgii seu populi Chariensis, I, 1, Torino 1936, p. 18. 



144 



II "popolo" e le pratiche della vendetta a Parma 



ne dell'elenco emendato dei Crociati erano stati poi adottati accorgimenti che 
avrebbero dovuto prevenire altre interpolazioni 56 . II liber costituiva la 
Societas 51 , la quale a sua volta definiva i modi di partecipazione alia cittadi- 
nanza. L'iscrizione ai Crociati determinava anche le forme di solidarieta 
socialmente e politicamente "utile": e interessante notare che a promuovere 
le falsificazioni del liber, elenco di nominativi singoli, siano stati gruppi di 
tipo clientelare, gli amici dei banditi nel 1286, e una pars raccolta attorno ad 
una grande agnazione nobiliare come i Sanvitale. Si trattava di aggregazioni 
per le quali la tendenziale irredimibilita dei bandi - portato della polemica 
popolare - o l'emarginazione politica - a causa delle lotte che nel secondo 
Duecento opposero le piu importanti famiglie parmensi - costituivano una 
grave menomazione. Questi gruppi, parentele e amicitiae, erano stati attori 
tradizionali della scena cittadina, ora subivano una discriminazione sia in 
campo politico, sia nel campo della iustitia e della vindicta: tentando, persi- 
no con la frode, d'inserirsi nella Societa dei Crociati cercavano di trovare 
nuova legittimita alia loro azione, quasi a rifondare la parentela e Yamicitia 5 *. 
I prowedimenti antimagnatizi assunti a Parma a partire dagli anni '70 
del XIII secolo e rinnovati con ancor maggior vigore dal 1316 andarono a 
modulare le forme della solidarieta socio-politica cittadina 5 *. Da una parte 
era garantita la tutela dei populares, dall'altro lato erano individuati sogget- 
ti cui il tradizionale esercizio della difesa era ora sottratto. Consideriamo 
due norme statutarie che andavano ad incidere sullo svolgimento dei pro- 
cessi: ai membri del "popolo" era riconosciuta la possibilita di accusare i non 
aderenti semplicemente tramite un giuramento" 1 ; al contrario, a quanti fos- 



56 Chronicon Parmense cit, p. 52: «liber Societatis crucesignatorum, qui erat apud dominum 
capitaneum [Guido Lovisini], fuit combustus in generali consilio communis; et hoc ideo contigit 
quia multi in eo fuerunt reperti scripti indebite; et hoc fuit die veneris vij intrante februario 
[1287], et ob hoc fuit ordinatum quod unus alius liber de novo fieret ad exsemplar illius qui erat 
ad sacristiam maioris ecclesie, et qui deberet roblicari de cenabrio taliter quod nulus posset 
amplius addi; et ante combustionem dicti libri, factus fuit unus alius liber, in quo erant scripti 
filij illorum qui erant scripti in dicto libro, et illi qui esse debebant scripti in libro Societatis pre- 
dicte, secundum reformacionem consiliorum; qui omnes scripti fuerunt in dicto libro novo». 

57 Salimbene de Adam, Cronica cit., I, p. 543: «Et fecerunt Parmenses istam societatem, et appel- 
lator societas Cruxatorum. Et regem Karolum litteris aureis in quaterni principio conscripserunt, 
ut societatis istius, que dicitur Crucesignatorum, capitaneus esset et primicerius, princeps et dux 
et comes et rex et magnificus triumphator». 

58 Cfr. Statuti 1266 cit., p. 49: «si pater erit scriptus in libro Societatis, filius intelligatur et possit 
de consciliariis eligi » . Nel caso della Societa di San Giorgio di Chieri si noti l'uso dell'espressio- 
neparentella Societatis per indicare la coesione e la solidarieta tra i soci: Statuta et capitula cit., 
I, 1, p. 32 e segg. 

59 V. G. Fasoli, Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia, in 
«Rivista di Storia del Diritto italiano», 12 (1939), pp. 86-133 e 240-309. 

6U Chronicon Parmense cit., p. 88: «Item eodem anno [1304] unus illorum de la Porta acusatus fuit 
ab uno scripto in libro Societatis ex forma statutorum loquencium circa potentes, et jurata fuit accu- 
sa; propter quod mille deputati ad talia guasta facienda, et magistri murorum et lignaminis iverunt 
com potestate et capitibus societatum et angianis misteriorum ad guastum dictum dicti de Porta in 
terra de Casalibarbato.» Cfr. Statuti 1316 cit., p. 233: il podesta e il "capitano" «nec recipiant ali- 
quam querimoniam de falso contra ipsum accusatorem, per quam accusetur falso proponere vel 
proposuisse, vel malo modo, accusacionem de tali nobile vel potente», e p. 238: «quod juramentum 
omnium et singulorum de populo sit plena probacio contra quemlibet magnatem vel potentem [...] 



145 



Gabriele Guarisco 



sero stati dichiarati potentes veniva vietato di assumere, come invece awe- 
niva in precedenza, la tutela processuale degli interessi di amici e clienti. 
L'ampiezza della rete di solidarieta di un magnate veniva ridotta ai soli 
parenti piu stretti 61 : non era questo il caso dei popolari e delle loro organiz- 
zazioni che, come fece il collegium notariorum nel 1294 (nella vicenda di 
Olmo) e nel 1316 (a sostegno dei Frezzoli), furono legittimate a compiere e a 
reclamare vindicta. 

La magnatizzazione comportava l'esclusione dall'agone sociale e politico 
o quantomeno una forte limitazione nel parteciparvi. Tale limitazione grava- 
va anche sulle forme di autotutela tradizionalmente adottate: l'azione dei 
soggetti definiti come nobiles, magni o potentes fu marchiata come mera 
espressione di pratiche e interessi privati. Anche l'istituzione della milizia dei 
mille deputati ad guasta che subentro alle organizzazioni di "popolo" nel- 
l'accompagnare il podesta durante le azioni punitive, era espressione della 
volonta di opporre "pubblico" (considerato come sinonimo di "popolare") e 
"privato". Nella raccolta statutaria parmense del 1316 una norma esprime 
bene tale contrapposizione: a favore dei mille, o degli altri che con loro ave- 
vano effettuato il guasto contro un nobile bandito per aver offeso un popola- 
re, era da presumere la legittima difesa, qualora essi avessero avuto una rissa 
coi parenti del magnate. Il carattere pubblico dell'azione dei mille andava cosi 
a stabilire un discrimine tra i membri della milizia e i nobili, cui era sottratto 
il diritto alia inimicitia''-. Tale diritto, pero, persisteva per chi magnate non 
era: le previsioni statutarie che facevano obbligo ai capitani della Societa di 
favorire pacificazioni tra i popolari indicano che le inimicizie che si sviluppa- 
vano nel corpo sociale erano riconosciute come fatto legittimo, sebbene non 
auspicato". Legittimo, dunque, ma non per tutti. 



si vero [l'offeso] dicere non poterit quia mortuus fuerit, plena probacio sit juramentum patris, filii, 
fratris vel nepotis vel alicujus plus attinentis occiso contra quemlibet potentem vel magnatem». 

61 V. ivi, p. 244: «Capitulum quod [nullus] potens vel nobilis, marchio, comes, capitaneus vel 
vavassor, milex, filius militis, vel de progenie alicujus praedictorum possit facere aliquam accu- 
sant seu denonciacionem de aliquo civitatis vel episcopatus Parmae vel aliunde, nisi solum pro 
injuria seu offensione illata in personam talis accusatoris vel denonciatoris vel suorum, vel in res 
quas possidet». Offrire solidarieta giudiziaria consentiva ai personaggi eminenti della citta di 
allargare le proprie reti clientelari: cfr. Vallerani, II sistema giudiziario cit, p. 20. 

62 Statuti 1316 cit., p. 242: «Capitulum quod, si aliquis magnus, nobilis vel potens, bannitus vel 
banniendus pro offensionibus factis vel faciendis in aliquem de populo, habeat filios seu fratres 
seu patrem, et ipse pater vel aliquis de filiis seu fratribus ejusdem potentis banniti pervenerit ad 
aliquam rissam cum aliquo de mille, vel aliis qui fuerint cum mille euntibus ad vendictam 
sumendam vel processum faciendum contra nobiles, magnos et potentes offendentes illos de 
populo secundum formam Statutorum, et in dicta rissa ille de predictis mille, vel aliquis qui 
secum fuerit, offenderit seu eciam occiderit fratrem, patrem seu filium talis banniti, intelligatur 
quod ille de praedictis mille, et alii qui praedicta fecerint vel fecissent, ad suam defensionem 
fecerint, et nullam poenam inde paciantur». 

63 Ivi, p. 54: «Et, si aliqua discordia vel inimicicia esset vel oriretur inter populares dictae Societatis 
dictae civitatis vel episcopatus Parmae, a qua Deus avertat, illam sedabunt et tollent [i capitani della 
Societa], et sedari et tolli procurabunt cum effectu, et facient quod rectores et officiales dicti 
Communis ipsos reducent ad pacem et concordiam, remotis odio et amore». V. in Chronicon 
Parmense cit., p. 84, la pacificazione condotta dal podesta e dal "capitano del popolo" nel 1303. 



146 



II "popolo" e le pratiche della vendetta a Parma 



L'esclusione dalla societa comunale e stata oggetto negli ultimi anni di 
approfondite riflessioni che hanno fruttato una revisione dei canoni di valu- 
tazione del fenomeno. Come ha mostrato Giuliano Milani, l'esclusione, phi 
che prowedimento definitivo di espulsione, fu assunta come strategia per 
contrattare una progressiva reintegrazione nella societa e nella politica citta- 
dina, con il conseguente riconoscimento del regime comunale vigente 64 . A 
Bologna cio si ebbe con una gestione molto accorta, tecnicamente raffinata e 
percio estremamente elastica delle liste dei banditi e dei confinati; con mezzi 
che appaiono assai meno progrediti una simile fluidita nel valutare e definire 
posizioni personali e di gruppi si ebbe pure a Parma dove, se anche la gestio- 
ne dei bandi pro maleficio era stata oggetto di una complessa organizzazione 
documentaria fin dagli anni trenta del XIII secolo 65 , la definizione e le forme 
di certificazione dei criteri di esclusione politica seguirono altre vie. Mentre 
gli elenchi nominativi dei Crociati avevano stabilito una distinzione in positi- 
vo all'interno del corpo della cittadinanza, alcune norme della raccolta statu- 
taria del 1316 rivelano le modalita d'individuazione dei magnati. La qualita 
magnatizia, lungi dall'essere certificata in elenchi, era invece affidata per la 
sua determinazione alia pubblica fama, che doveva essere accertata dal pode- 
sta insieme al "capitano", quando fosse stato d'uopo applicare le pene previ- 
ste dai capitula contra potentes. Qualora, pero, i due ufficiali non fossero 
stati concordi circa la condizione di un civis, la decisione era demandata a 
una commissione di cento popolari appositamente eletti: un simile dispositi- 
vo, pur lasciando spazio ad incertezze, risultava funzionale a una modulazio- 
ne della pressione del comune popolare contro i magnati e a una valutazione 
secondo le necessita del caso e le contingenze 66 . La magnatizzazione si rivela- 
va foriera di maggiori opportunity politiche per il "popolo" e occasione di 
manovra e di negoziazione nel confronto con i potentes della citta 67 . 

Conseguenza delle forme di esclusione o marginalizzazione dalla societa 
politica comunale non fu solo l'espulsione dagli organismi di governo e dai 
consigli: altro aspetto era una sostanziale riduzione di diritti nel campo della 
giustizia, intesa nel suo duplice versante processuale e non. Partecipazione 
alle istanze della politica cittadina e possibilita di tutelare i propri interessi 
costituivano l'essenza della cittadinanza, per quanto tale capacita di parteci- 



64 V. G. Milani, L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre citta ita- 
liane tre XII e XIV secolo, Roma 2003. 

65 V. Statuti 1255 cit., pp. 21-22, 48, 142-143, 307-308. 

Statuti 1316 cit., pp. 231-232: «Et magnates et potentes esse intelligantur communi arbitrio 
Potestatis et Capitanei in talibus maleficiis [violenze commesse contro popolari]. Et, si Potestas 
et Capitaneus non essent Concordes in judicando aliquos potentes vel magnates secundum for- 
mam arbitrii sibi dati, teneantur praecise habere consilium centum virorum ad hoc electorum ad 
istum judicium faciendum. Si ipsi ambo Potestas et Capitaneus non erunt Concordes in tali judi- 
cio faciendo, teneantur habere consilium praedictorum, quando et quociens fuerit opportunum; 
et si contigerit quod non concordarent ipsi domini, stetur majori parti ipsorum dominorum 
sapientum, et fiat partitum inter eos cum fabis et faxolis». 

67 Cfr. A. Zorzi, Politica e giustizia a Firenze al tempo degli ordinamenti antimagnatizi, in 
Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario, a cura di V. Arrighi, 
Firenze 1995, pp. 105-147. 



147 



Gabriele Guarisco 



pazione e tutela passasse per graduazioni che distinguevano ceti, classi 
d'eta, sessi, gli abitanti della citta da quelli delle campagne. Nel corso del 
primo Duecento gli sforzi dei gruppi popolari per emergere nel governo cit- 
tadino furono affiancati dall'individuazione delle giurisdizioni comunali 
come luogo possibile di concorrenza con le grandi casate di tradizione nobi- 
liare per cio che riguardava la tutela degli interessi. Nel caso parmense fu tra 
il terzo e il quarto decennio del secolo che rappresentanti del mondo pro- 
duttivo ebbero posto nel consiglio comunale 68 , mentre nel 1244 ci fu il primo 
tentativo d'insediare un "capitano del popolo" 6 ". A questi stessi anni 
Salimbene data un episodio relativo a Guido Pelavicino, detto Marchesopolo; 
costui avrebbe abbandonato Parma sdegnato che un qualsiasi popolare 
potesse citarlo di fronte al tribunale del comune per chiedergli ragione delle 
sue azioni: che dovevano essere vere e proprie soperchierie, se dobbiamo giu- 
dicare il Pelavicino dal contegno che mantenne nella sua residenza in Grecia; 
li pero egli aveva l'accortezza di evitare che le sue vittime potessero lamen- 
tarsi della sua condotta™. 

Dal secondo Duecento per i soggetti d'estrazione magnatizia l'egemo- 
nia popolare sul comune comporto una forte riduzione degli spazi dispo- 
nibili per definire le strategie, giudiziarie e non, di tutela dei propri inte- 
ressi. Osservando la terza silloge statutaria del comune parmense, quella 
che fu redatta a partire dal 1316, possiamo notare la scomparsa di tutte le 
norme sui maleficia e di natura processualistica che nella raccolta del 
1255 avevano definito precisamente le modalita di conduzione dei conflit- 
ti e le relative limitazioni 71 : lasciata simile incombenza alia dottrina dei 
giurisperiti e alia consuetudine, nel 1316 l'attivita degli organismi legisla- 



68 V. Statuti 1255 cit., pp. 43-44. 

69 V. Chronicon Parmense cit., p. 13. 

70 Salimbene de Adam, Cronica cit., I, p. 547: «Porro Marchesopolus, postquam maritavit 
Mabiliam filiam suam, transtulit se ad Grecos, quos persequebatur, cum habitaret in Romania, 
et impugnabat et capiebat et interficiebat sicut David Phylisteos, de quo legitur, I Reg. XXVII: 
Virum et mulierem non vivificabat David nee adducebat in Geth, dicens: Ne forte loquantur 
adversum nos: Hoc fecit David; et hoc erat decretum illius omnibus diebus quibus habitavit 
in regione Philistinorum. Similiter cum Grecis Markesopolus faciebat. [...] Causa, autem, quare 
Markesopolus recessit a Parma, hec fuit, ut traditur. Cum esset nobilis et magnifici cordis, dedi- 
gnabatur et egre ferebat quod quilibet popularis homo, burgensis atque ruralis, misso nuntio 
cum infula rubea trahebat eum ad Communis palatium, ubi eum poterat in iuditio convenire». 
Mabilia Pelavicino fu sposa di Azzone VII d'Este, rimasto vedovo della prima moglie nel 1233; 
il matrimonio awenne prima che Salimbene entrasse nell'ordine francescano nel 1238: v. ivi, p. 
545. In realta il Pelavicino aveva partecipato alia quarta crociata con Bonifacio di Monferrato, 
risultando poi personaggio di rilievo tra i baroni latini di Grecia, v. A. Bon, La Moree franque. 
Recherches historiques, topographiques et archeologiques sur la principaute d'Achaie (1205- 
1407), Paris 1969, I, pp. 55-56, e W. Haberstumpf, Su alcuni problemi istituzionali, politici e 
prosopografici riguardanti il marchesato di Bondonitsa (secoli XIII-XV), in «Studi venezia- 
ni», 22 (1991), pp. 15-47: 15-22; non mi sembra pero insignificante che Salimbene, sia pure 
erroneamente, associ alia situazione parmense degli anni trenta le ragioni che spinsero 
Marchesopolo oltremare: cfr. G. Ortalli, Da Canossa a Tebe. Vicende di una famiglia feudale 
tra XII e XIII secolo, Abano Terme 1983, pp. 20-22. 

71 Purtroppo nella raccolta statutaria del 1266 manca il terzo libro che si presume fosse dedica- 
te, come nelle collezioni del 1255 e del 1316, alia materia criminale. 



148 



II "popolo" e le pratiche della vendetta a Parma 



tivi del comune in materia criminale si concentrava su aspetti politici, 
legati alia discriminazione penale dei magnati e alia punizione delle offen- 
siones contra populares. Nel 1255 si trattava di definire i modi del con- 
fronto tra contendenti (configurazione istituzionale e competenze delle 
giurisdizioni attive in citta, limiti delle pratiche vendicatorie ed extragiu- 
diziarie, strumenti d'interazione tra queste ultime ed il processo) nonche 
l'oggetto possibile delle contese (classificazione di iniuriae e maleficia); 
nel 1316 l'opera di statuizione era indirizzata a definire chi fosse legitti- 
mato a prowedere alia propria difesa e di quanto ampie prerogative 
godesse. In una realta nella quale iustitia indicava ancora uno spettro 
largo di metodi di soluzione delle dispute, giudiziari e non, e nella quale 
vindicta rivestiva un significato ambiguo, a indicare tanto la pena irroga- 
ta dal magistrato quanto la ritorsione del nemico privato, nobiles etpoten- 
tes furono colpiti con norme che li sfavorivano in tribunale e che li esclu- 
devano dalla fruibilita di pratiche extragiudiziarie come quelle della ven- 
detta. Era forse una nemesi: tradizionalmente i milites avevano avocato a 
se la conduzione e la titolarita delle pratiche vendicatorie 7 -; ora l'esclusio- 
ne era ritorta loro contro e l'autotutela era ridotta a pratica criminosa, se 
attuata dai nobili e dai gruppi loro riconducibili 73 . 

4. In conclusione 

Un episodio come quello del collegium notariorum parmense che vendi- 
ca la morte di Giacomo Canonica nel 1294 e emblematico. Protagonista e un 
gruppo appartenente al "popolo": una corporazione professionale, quella dei 
notai, che fu protagonista dell'elaborazione teorica e dell'esaltazione retorica 
del regime comunale popolare fondato sulla pace e sull'ordine pubblico 74 . I 
notai parmensi ricorsero alia vendetta dimostrando di conoscerne precisa- 
mente le regole, di sapere agire secondo quei canoni. Seppero prepararsi 
all'azione violenta (la cattura dei malfattori e la successiva spedizione puniti- 
va ad Olmo); seppero anche utilizzare consapevolmente le procedure previste 
dagli statuti per controllare, tramite il coinvolgimento del tribunale podesta- 
rile nel riscontro dell'identita degli assassini, gli sviluppi delle vendette in 
atto: cid potrebbe apparire banale, considerata la formazione giuridica dei 
notai, eppure e espressivo del fatto che questi pratici del diritto, uomini di 
penna, non ebbero ripugnanza a servirsi dello strumento vendicatorio. I notai 
parmensi, ancora, seppero esprimersi attraverso i simboli della vendetta, 



72 Cfr. Maire Vigueur, Cavalieri e cittadini cit., pp. 398-399. V. anche Guarisco, II conflitto cit., 
pp. 172-178. 

73 V. A. Zorzi, Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comuna- 
le, in Criminalitd e giustizia cit., pp. 13-34, P- 26: «la legislazione antimagnatizia [...] consent! 
proprio alle famiglie e alle organizzazioni di "popolo" di colpire awersari discriminati sul piano 
processuale e penale, e di compiere le proprie vendette ». 

74 V. M. Giansante, Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e Videologia comunale, 
Roma 1999. 



149 



Gabriele Guarisco 



riuscendo persino - e a taluno potra sembrare audace - a fare del palazzo del 
comune il palcoscenico dal quale proclamare la propria richiesta di ripara- 
zione. Tali pratiche e tale linguaggio erano recepiti e compresi dalla societa 
parmense tra fine Duecento e primo Trecento. 

Un ulteriore episodio del Chronicon Parmense e indicativo. Nell'agosto del 
1304 Giberto da Correggio, allora egemone in Parma, invio un suo servitore, 
Zanardo, nel contado, a Segalara, dove si diceva che i Rossi, allontanatisi dalla 
citta alcuni mesi prima, stessero approntando opere di fortificazione. Lungo la 
strada del ritorno l'uomo del Correggio fu ucciso da un membro della casata 
rubea che Zanardo aveva offeso tempo addietro; la ritorsione per l'omicidio si 
ebbe lo stesso giorno, le case dei Rossi in citta furono incendiate da Baffolino 
Baffoli e da alcuni depopulo 15 . Questa memoria e importante ai fini del nostra 
discorso perche segnala che, pure in una situazione contrassegnata da fortissi- 
me contrapposizioni politiche, la vendetta conservava motivazioni e logiche 
distinte; nel tramandare l'uccisione di Zanardo il cronista dimostra di avere 
colto la specificita del fatto e certifica la capacita degli osservatori di sceverare 
tra inimicitia e altri tipi di relazioni ostili. Inoltre, anche nella vendetta susse- 
guente alia morte del servitore del Correggio risultano coinvolti dei populares. 

Oltre che dalla societa parmense, la vendetta era recepita dalle istituzio- 
ni cittadine. L'interazione tra rituale vendicatorio e procedure giudiziarie 
rientrava nelle previsioni statutarie del comune e lungo il percorso delineato 
dalle norme procedette fino al suo compimento la vendetta dei notai nel 
1294. La compenetrazione tra sistema processuale di gestione della conflit- 
tualita e metodi non processuali, la facolta di trascorrere dal confronto diret- 
to con l'awersario alia mediazione giudiziaria e viceversa costituivano il 
panorama della giustizia all'interno della citta comunale. Su tale compene- 
trazione contavano i Frezzoli (e i notai che appoggiavano le loro richieste) 
quando nel 1316 domandarono al podesta di facere vindictam: il diniego loro 
opposto suscito lo scandalo del "popolo" di Parma che awerti nell'irrigidi- 
mento del magistrato una sowersione della iustitia concepibile solo come 
conseguenza di un disegno politico ostile. 

Il "popolo" parmense non fu estraneo alle logiche e alia pratica della ven- 
detta, ne sembra avere accordato ad esse un tasso minore di legittimita, 
rispetto ad altre modalita di gestione della conflittualita privata. 
«L'educazione del cittadino nella societa comunale italiana fu anche l'educa- 
zione alia vendetta» 76 : cio accadde perche attributo qualificante della cittadi- 



75 Chronicon Parmense cit, p. 91: «Item eodem tempore de mense augusti in festo sancti 
Dominici, cum diceretur Parme quod domini de Rubeis faciebant guarnimenta Segalarie, domi- 
nus Ghibertus de Corigia deffensor predictus missit illuc quemdam suum famulum, nomine 
Qanardum, ad siendum si erat verum de dictis guarnimentis; qui, com iviset et rediret, quidam 
bastardus dictorum de Rubeis, cui jam dictus Qanardus ofenderat, in via subtus Segalarie 
insidiatus est ei, et interfecit ipsum Qanardum, et sic interfectus aportatus fuit Parmam; et 
incontinenti ipsa die cursum fuit ad domos dictorum dominorum de Rubeis per Bafolinum de 
Bafolis et alios de populo Parme, et impositus fuit ignis in ipsas». 

76 Zorzi, La cultura della vendetta cit., p. 135. 



150 



II "popolo" e le pratiche della vendetta a Parma 



nanza era, coi diritti di partecipazione politica, la possibilita di avere giusti- 
zia. In un sistema nel quale iustitia comprendeva anche le pratiche vendica- 
torie e vindicta insisteva sull'area semantica di "pena" i populares rivendica- 
rono parita, poi attuarono una discriminazione attiva verso i potentes: all'e- 
sclusione dagli uffici politici del comune corrispose, sul piano della giustizia, 
la riduzione delle loro prerogative giudiziarie e la loro delegittimazione a 
tutelarsi con le pratiche della vendetta. Per la sua durezza la legislazione anti- 
magnatizia parmense e stata definita «la phi severa e la phi iniqua in Italia»": 
i lupi feroci, per utilizzare rimmagine con la quale la retorica popolare dei 
notai di Bologna indico i grandi, non avevano di fronte a se mansueti agnelli, 
ma piuttosto api che - Salimbene l'aveva osservato con sagacia - erano pron- 
te a difendersi pugnacemente 78 . 



77 Fasoli, Ricerche sulla legislazione antimagnatizia cit, p. 106. 

78 V. M. Giansante, / lupi e gli agnelli. Ideologia e storia di una metafora, in «Nuova Rivista sto- 
rica», 83 (1999), pp. 215-224. 



151 



Gabriele Guarisco 



Appendice 

l. 

I notai vendicano Giacomo Canonica 

«Item eo anno [1294] de mense martij quidam nomine Jacobus de 
Canonica de vicinia sancti Johannis fuit interfectus in terra de Ulmo episco- 
pates Parme a quibusdam de dicta terra de Ulmo, qui dicebantur esse eius 
amici, et qui ipsum sepelierunt in uno suo campo in dicta terra; et stetit 
sepultus, antequam sciretur, per viginti octo dies, et tandem venit in publi- 
cum. Et tunc collegium notariorum civitatis Parme, de quorum collegio dic- 
tus dominus Jacobus erat, volens scire veritatem qualiter mortuus fuerat et a 
quibus, misserunt ancianum com centum notariis ad dictam terram de Ulmo, 
et ceperunt duo ex malefactoribus, quos duxerunt Parmam in forciam com- 
munis; quorum unus propterea apensus fuit per gulam, et alius, quia non 
manifestavit per aliqua tormenta, condempnatus fuit carcere perpetuo. Et 
notarij invenerunt corpus in campo, ubi sepultus fuerat, et duci fecerunt 
Parmam, et sepeliri fecerunt ad monasterium sancti Johannis honorifice; et 
plures alij baniti propterea fuerunt. Et iterum notarij predicti redierunt 
Ulmum, et domos et albores, vineas et omnia bona banitorum ipsa occasione 
destruserunt, et palatium vetus communis stetit clausum donee dicta vindic- 
ta per omnia facta fuit et dicti notarij sunt reversi». 

Chronicon Parmense ab anno 1038 usque ad annum 1479, a cura di G. 
Bonazzi, Citta di Castello 1902 (RIS 2 IX, IX), p. 66. 



2. 

La morte di Matteo Baratti 

«Eodem tempore [1316] quidam de Baratis Nigris de Sorbulo nomine 
Matheus cum quibusdam aliis qui dicebant ire ad standum cum illis de 
Tolarolo, et qui Matheus interfecerat quemdam civem Parme de Frezolis, 
jamdiu erat, et ob hoc fuerat banitus, captus fuit et ductus in forciam pote- 
statis [Nicolo Malaspina] et communis Parme. Amici vero interfecti congre- 
gaverunt collegium notariorum, quia notarius erat, et petierunt a potestate ut 
vindictam inde faceret. Potestas vero ad instanciam de magnatis, dicens se 
non de jure inde facere posse, vindictam recusavit. Unde propterea, populus 
illud omnino volens, quodam die dominico decimo octobris, post prandium, 
cucurit ad rumorem, clamando "Populus, populus" et "Justitia, justitia"; et 
sic undique per totam civitatem homines cum armis traserunt ad plateam. 
Amici vero dicti jamdiu interfecti, et maxime quidam eius filius cucurerunt 
ad carceres communis, et ipsas per forciam ruperunt et intraverunt, et dic- 
tum dominum Matheum Baratum et quemdam eius famulum interfecerunt; 
alij vero carcerati omnes afugerunt. Potestas vero cum familia sua fuit in 



152 



II "popolo" e le pratiche della vendetta a Parma 



maximo periculo et non exierunt palacium. Magnates cum soldatis traserunt 
se in plateam ecclesie maioris, dicentes se velle venire contra populum, qui 
non volebant illos venire in plateam communis; et populus contra ipsos 
magnates ire volebant, clamando omnes "Moriantur, moriantur". Capitaneus 
vero populi sapienter et viriliter, plus verbis quam factis, gratia Dei, sedavit 
rumorem, ita quod omnes ad propria reddierunt. Quidam vero ex soldatis 
equitibus percussi fuerunt, qui volebant venire ad plateam, sed populus 
neminem ad equum volebant. 

In quello tempo il potesta, poi che in sua vergogna havevon fatto e revo- 
cata la sua sentenza, disi se non volere stare in regimento; onde il comune 
non volendo restare senza potesta et maxime ad instantiam quorundam ex 
magnatibus, in concilio generali dederunt arbitrium dicto potestati super 
predictis cognoscendis et puniendis, et fecerunt eum generalem capitaneum 
guerre, et donaverunt sibi ducentos florinos auri ultra salarium suum, et sic 
remansit et rexit. Et sequenti die capi fecit unum ex illis de Frezolis et quem- 
dam alium magistrum manarie ex popularibus, et, contra Deum et justitiam, 
eos appendi per gulam fecit; et filium supradicti interfecti et multos alios de 
populo requiri fecit et bannivit et condempnavit. Similiter et dominus capita- 
neus populi quemdam, quem dixit accepisse vixillum populi de domo capi- 
tanei et sonasse campanam populi contra eius voluntatem, appendi per 
gulam fecit. Quibus de causis vigor populi, qui vigere incipiebat, multum 
indredezatus et refregeratus fuit, sed in pace omnia populus substinuit, ne 
graviora feret». 

Chronicon Parmense ab anno 1038 usque ad annum 1479, a cura di G. 
Bonazzi, Citta di Castello 1902 (RIS 2 IX, IX), p. 149. 



153 



La percezione della vendetta 
in una lettera mercantile lucchese 

di Ignazio Del Punta 



La corrispondenza della compagnia mercantile-bancaria dei Ricciardi, di 
Lucca, e conservata presso il Public Record Office di Kew (Londra) e forma 
un corpus di sedici lettere scritte tra il 1295 e il 1303 1 . Tutte le lettere che si 
sono conservate furono scritte ed inviate da Lucca alia filiale di Londra. 
L'ultima di esse e datata 12 aprile 1303 ed e lunga due fogli (4 pagine) 2 . 
Questa lettera rappresenta, almeno in parte, un'eccezione rispetto alle altre, 
perche contiene nella sua sezione centrale un lungo excursus a proposito di 
vicende di politica interna riguardanti l'ambiente lucchese. Questa digressio- 
ne concerne in particolare la narrazione di un fatto di sangue awenuto all'in- 
terno della citta poco tempo prima che la lettera fosse scritta e la conseguen- 
te vendetta da parte della famiglia nobile cui apparteneva la vittima. Prima di 
analizzare nel dettaglio i protagonisti e le circostanze di questo episodio con- 
verra riproporre il brano della lettera in questione, che espone con vivacita e 
chiarezza i fatti e presenta - inframmezzati qua e la nel racconto - i com- 
menti e le opinioni degli scriventi: 

Aci novelle, asai ci dispiace (e) semo certi farae a voi, che sabato santo 

a ora di due suon[i] della cha(n)pana d(e)lla guardia Petrino Guidolini di Porta Sa(n)tz' 

Cervagi ucise Guiduccio filio di mess(er) Albertino da Tasignano, d(e)l quale 

e ghra(n)dissimo danno, (e) uciselo alle chase arse d'Orlando Ma(r)mi ve(n)ne(n)do 

da mess(er) Karlo da Sa(n)ta Maria Fo[r]leporta, (e) dicesi veniano ami(n)due 

i(n)seme chome amici, (e) noe si gua(r)dava da lui ne Hi atri d(e)lla chasa di nulla; 

dicesi pessa fae li fanti di mess(er) Charlo da Tassignano lo ferioro (e) fece(r) vilanz'a. 

+ Unde lo ditto Petrino si nd'a[n]dava p(er) la via da Bientina la maitina di 

* Abbreviazioni: A.S.Lu. = Archivio di Stato di Lucca; B.G.Lu. = Biblioteca Governativa di Lucca. 

1 Sono tutte conservate al Public Record Office di Kew tra gli Exchequer Accounts Various (E 
101/601/5), all'infuori di due che si trovano nella Ancient Correspondence (Special 
Correspondence l, 58 no. 15 e nos. 20A, B, C, D). L'edizione critica di tutte le lettere Ricciardi, 
con relativi commenti storici, indici e glossario, e ora disponibile in A. Castellani-I. Del Punta, 
Lettere dei Ricciardi di Lucca ai loro compagni in Inghilterra (1295-1303), Roma 2005. 

2 Public Record Office, Kew, Special Correspondence 1/58, ff. 20A-20B-20C-20D. Questa lette- 
ra e Tunica ad essere stata pubblicata prima dell'edizione integrate del corpus a cura di Castellani 
e Del Punta. Autore dell'edizione e George Holmes in Florence and Italy: Renaissance Studies 
in Honour of Nicolai Rubinstein, a cura di P. Denley e C. Elan, London 1988, pp. 227-233. 
Tuttavia tale edizione contiene molti errori. Per un'edizione corretta vedi invece Castellani-Del 
Punta, Lettere dei Ricciardi cit., pp. 142-148. 



155 



Ignazio Del Punta 



Pasqua, (e) fue 
preso p(er) li foretani d(e)lla cho(n)trada, (e) del menavano a Luc(cha), p(er)che 11a note 
si mise bando chiu[n]qua lo pilliasse (e) menasse i(n) forsa di Chomune avesse 
d(e)lla chamera d(e)l Chomune D fiorini d'oro, (e) serende fatto gra(n)de gusstisz'a. 
Sape[n]do quelli da Tassignano ch'era preso, trassero lae chome folli, 
e schontrolo a quelli lo menavano leghato a Sa(n) Luna(r)do i(n) Trepo(n)si, (e) 
tolsello loro (e) menorlo i(n) diparte, (e) lae lo disaminoro chome 
fussero podessta (e) chapitanio, (e) dicesi dr. avea adosso li tolsero, (e) 
possa l'ucisero (e) lo divenbroro (e) de fecero iscienpio, malavollia 
di quelli foretani Faveano preso (e) lo menavano a Luc(cha). 

Lo ditto Petrino era di cho(n)pagnia ne noe era isbandito (e)d era molto 
amato da' popolari, (e) lo popolo d'e molto i(n)degnato vedendo quello d'ano 
fatto, (e) dichono sono fatti podessta (e) chapitani a fare gusstisia, (e) noe 
lassare fare al Chomune che ll'arebe fatta gra(n)de (e) che volsero 
paghare D fiorini d'oro chi-1 menase preso al Chomune: be[n] vasstava loro. 

Or se quessto soffere lo popolo 

morti tuti chossie parlavano tuti d'una 

boccha: "Facasi gusstisia segho(n)do li chapitoli (e) ordiname(n)ti di popolo"; 

sie che ffue citato mess(er) Chaccianimicho (e) mess(er) Filippo (e) Govani suo fratello 

(e)- Rosso fa(n)te {di mess(er) Karlo} che ffuro a ucidere Petrino; no(n) ve(n)nero i(n)= 

na[n]ssi, sie che ma(r)tedi 
di viiij aprile furo isbanditi i(n) cho(n)silio p(er) ribelli (e) traitori dello 
Chomune di Luc(cha), (e) tuti loro beni (e) pocessioni obrighate al Chomu= 
ne, (e) se gamai vegniono i(n) forsa d(e)l Chomune sia loro taliato lo chapo. 
Or chosie sono forti li chapitoli loro: che tut'avere no(n) richo(n)prere le tesste. 
Sappiate a ugna buono omo da Luc(cha) de pesa assai, salvo che Hi popolari 
sono lieti d(e)lla gusstisia si fae, (e) d(e)llo chomi[n]came[n]to (e)rano trissti (e) dolliosi. 
No(n)p(er)ta(n)to e ffecero gra(n)de follia (e) oltrago, (e) li piue savi d(e)lla chasa, (e) 
loro no e nullo onore d'omo preso, magore onore era loro la gu= 
sstisia d'arebe fatta lo Chomune. Or [ajsai ci pesa di loro brighe (e) danno 1 . 

Gli autori della lettera sono i soci della compagnia Ricciardi residenti a 
Lucca, guidati dal direttore della societa: Ricciardo Guidiccioni, che e l'unico 
ad essere esplicitamente nominato fra i mittenti nella salutatio 4 . 1 destinata- 
ri sono, invece, i responsabili della filiale londinese della compagnia: 
Orlandino di Poggio, Tommasino Guidiccioni e Federigo del fu Ventura 
Mingogi. La mano dell'autore materiale della lettera e stata identificata da 
Arrigo Castellani nella cosiddetta "mano y", che non sappiamo tuttavia a chi 
appartenesse. Senza dubbio non era quella del direttore Ricciardo 
Guidiccioni, dal momento che l'ultimo breve paragrafo della lettera e scritto 
dallo stesso Ricciardo, il quale si rivolge direttamente a Tommasino, e si pud 
qui notare un cambio di grafia 5 . Nondimeno, la questione dell'identificazione 
della mano dello scrivente non risulta molto importante alia luce del fatto che 
la lettera non sembra esprimere l'opinione personale del singolo, bensi quel- 
la comune dell'insieme dei soci della compagnia, o per lo meno di coloro che 
amministravano piu da vicino la societa a Lucca ed erano di fatto i mittenti 
della lettera. Del resto, bisogna ritenere che il testo fosse sostanzialmente 
scritto sotto dettatura del direttore Ricciardo Guidiccioni. 



3 Ivi, pp. 146-148. 

4 « Orlandino e Tomagino e Federigho, Ricciardo e ' cho(n)pagni salute(m)». 

5 Castellani-Del Punta, Lettere dei Ricciardi cit., p. 148. 



156 



La percezione della vendetta in una lettera mercantile lucchese 



La prima parte del passo sopra citato e un racconto chiaro e circostanziato 
degli awenimenti. La sera del sabato santo Pietrino Guidolini, popolano, resi- 
dente nel terziere di Porta San Gervasio e Protasio, stava camminando in citta 
insieme ad un giovane rampollo della famiglia nobile dei da Tassignano: 
Guiduccio, figlio di messer Albertino. I due si conoscevano ed erano in buoni 
rapporti poiche, come si dice nella lettera, «veniano amindue inseme chome 
amici». La zona di Lucca dove camminavano era appunto nel terziere di Porta 
San Gervasio presso la chiesa di Santa Maria Forisportam 6 , nel luogo detto «alle 
case arse d'Orlando Marmi», un microtoponimo - questo delle "case arse" - 
che si e conservato fino ai giorni nostri. Lungo tale tratto di strada Pietrino 
aveva improwisamente aggredito e ucciso il giovane Guiduccio. II fatto era 
tanto phi sorprendente in quanto del tutto imprevisto ed imprevedibile: si trat- 
tava di due amici e Guiduccio non sospettava minimamente il pericolo di un'ag- 
gressione da parte del Guidolini ne i parenti di Guiduccio («lli atri della chasa») 
si aspettavano una simile azione. La voce che circolava per spiegare questa vio- 
lenza improwisa era che un po' di tempo prima gli sgherri, i fanti al servizio di 
messer Carlo da Tassignano, un parente stretto di Guiduccio, avevano ferito e 
umiliato il popolano Pietrino, che si sarebbe cosi vendicato a distanza di tempo 
dell'oltraggio subito uccidendo il giovane Guiduccio. 

L'indomani mattina, giorno di Pasqua, l'assassino era in fuga da Lucca 
lungo la via che conduce a Bientina, in territorio pisano 7 . Ma gli abitanti del ter- 
ritorio, «i foretani della contrada», lo catturarono e lo stavano portando a Lucca 
per consegnarlo alle autorita. Durante la notte, infatti, il comune aveva emesso 
un bando con una taglia di 500 fiorini d'oro che la Camera comunale avrebbe 
pagato a chi avesse consegnato vivo alle autorita il suddetto Pietrino. Nel frat- 
tempo la stessa mattina di Pasqua i parenti dell'ucciso, i da Tassignano, erano 
venuti a sapere della cattura del Guidolini. Si precipitarono, dunque, lungo la 
strada che da Bientina viene a Lucca per intercettare il gruppo che stava ripor- 
tando in citta il popolano, dopo averlo legato, e s'incontrarono con questo grup- 
po all'altezza del villaggio di San Leonardo in Treponzio 8 . Del resto, il centra di 
residenza e di potere della famiglia dei da Tassignano era appunto il villaggio di 
Tassignano, vicino a San Leonardo in Treponzio e alia strada di Bientina. I 
parenti della vittima strapparono allora di prepotenza il prigioniero dalle mani 
dei "foretani", lo trassero in disparte e lo sottoposero ad una sorta di processo 
improwisato, probabilmente consistente essenzialmente in un interrogatorio, 
usurpando cosi il ruolo delle autorita competenti: podesta e "capitano del popo- 
lo". Approfittarono delle circostanze anche per derubarlo del denaro che aveva, 
quindi lo condannarono a morte eseguendo immediatamente la sentenza. II 



6 Piu nota a Lucca come "Santa Maria bianca" in opposizione a "Santa Maria nera" owero la chie- 
sa di S. Maria Corteorlandini. L'appellativo "Forisportam" deriva dal fatto che la chiesa si trova- 
va subito al di fuori delle mura romane, ma naturalmente all'interno della medievale cerchia 
duecentesca. 

7 L'attuale via per Pontedera. 

8 Comune di Capannori. 



1.57 



Ignazio Del Punta 



malcapitato non fu solo ucciso. Dopo averlo ammazzato, infatti, i da Tassignano 
ne squartarono il cadavere e lo oltraggiarono. II tutto era awenuto contro la 
volonta di quei "foretani" che avevano catturato per primi il reo e intendevano 
assicurarlo alia giustizia del comune, ma dovertero assistere impotenti alia "giu- 
stizia" privata messa in atto dalla consorteria nobiliare. E interessante notare 
che i da Tassignano compiono fino in fondo la loro vendetta, non limitandosi ad 
uccidere il colpevole, ma anche squartandolo e infierendo sui suoi poveri resti. 
Lo squartamento era una pena esemplare riservata ai traditori. La spiegazione 
di questo comportamento da parte dei nobili si trova considerando l'inizio del 
racconto, quando si afferma che i due, Pietrino Guidolini e il giovane Guiduccio, 
camminavano insieme a Lucca come amici. L'aggressione ai danni di Guiduccio 
era stata improwisa, inaspettata e insospertabile. Pietrino aveva colto di sor- 
presa il suo amico e lo aveva ucciso. Era stato un atto premeditato e proditorio 
o come tale veniva comunque interpretato. Si trartava in sostanza di un'aggres- 
sione alle spalle, di un tradimento, da punire pertanto non semplicemente con 
la pena capitale, ma anche con lo squartamento. Dal racconto dei fatti, che si fa 
in questo passo piuttosto vivace, traspare anche l'asperto simbolico della puni- 
zione che i da Tassignano intendevano infliggere pubblicamente esibendo a turti 
i presenti le membra del colpevole. 

Dopo la narrazione di questi eventi, incomincia qui una seconda parte 
che non si limita ad esporre il seguito dei fatti, ma mira piuttosto a spiegare 
meglio il contesto, le conseguenze del duplice episodio, i danni che ne erano 
derivati e che ne potevano derivare in termini politici. Innanzitutto, gli auto- 
ri si soffermano sulla figura dell'assassino/assassinato, Pietrino Guidolini, di 
cui si mettono in evidenza tre aspetti, elencati uno di seguito all'altro secon- 
do un ordine che non e casuale, ma voluto e scelto con precisione. Per prima 
cosa Pietrino apparteneva ad una compagnia rionale di "popolo", una di quel- 
le societa d'armi di fanti che facevano capo ad ogni contrada della citta e che 
erano eredi di quelle Societates concordie peditum di cui si trova menzione a 
Lucca gia alia fine del XH-inizi del XIII secolo'. Si trattava di compagnie mili- 
tari rionali, che raggruppavano tutti i maschi adulti di condizione popolare 
che risiedevano in una determinata contrada, riunita intorno ad una cappel- 
la o ad una parrocchia. Fin dai primi del Duecento, queste compagnie popo- 
lari si contrapponevano nel gioco politico interno alle Societates militum, le 
quali riunivano al contrario i combattenti a cavallo, owero la militia, il ceto 
aristocratico, per quanto questa categoria di militia fosse socialmente molto 
ampia e composita, comprendendo al proprio interno famiglie ed individui di 
condizioni socio-economiche anche molto diverse e con differrenti tradizioni 



9 E questo il significato dell'espressione un po' laconica «Lo ditto Petrino era di chonpagnia», che 
Holmes non si sapeva spiegare nel commento alia sua edizione della lettera. «The signification of 
which is not clear» afferma, infatti, lo storico inglese, forse sospettando che il termine «chonpagnia» 
potesse indicare la stessa societa mercantile-bancaria dei Ricciardi. E appunto da rilevare in propo- 
siti) l'omonimia dei termini utilizzati all'epoca per designare sia le compagnie mercantili-bancarie, 
sia le societa di fanti che costituivano l'ossatura del "popolo". 



158 



La percezione della vendetta in una lettera mercantile lucchese 



alle spalle' . Affermare, quindi, che Pietrino Guidolini era membro di una di 
queste compagnie significava inquadrarlo perfettamente dal punto di vista 
politico. Subito dopo si dice che egli non era colpito da una messa al bando 
prima che awenissero i fatti, quindi non era nella condizione estremamente 
vulnerabile di un fuoriuscito, owero di una persona privata temporanea- 
mente di tutti i diritti, la quale poteva dunque essere impunemente aggredi- 
ta, colpita, derubata e perfino uccisa senza che di tali violenze gli eventuali 
responsabili dovessero rispondere ai tribunali del comune. II terzo elemento 
che viene sottolineato dalla voce narrante e che Pietrino era «molto amato da' 
popolari». A maggior ragione la parte popolare era indignata per il modo di 
agire della famiglia da Tassignano, per quel farsi giustizia da soli, privata- 
mente, sostituendosi alle autorita preposte, il podesta e il "capitano del popo- 
lo", che del resto erano i massimi esponenti delle istituzioni comunali, depu- 
tati a giudicare i piu gravi reati di sangue. L'uccisione di Guiduccio era stata 
presa molto sul serio dal comune, che aveva subito messo una taglia di ben 
500 fiorini sull'assassino, una somma molto considerevole. La lettera riporta 
quindi quasi le voci del "popolo", le proteste per la condotta dei da 
Tassignano, tanto che ad un certo punto si cita una sorta di voce popolare col- 
lettiva che unanimemente invocava la giustizia del comune secondo gli statu- 
ti e gli ordinamenti di "popolo" («chossie parlavano tuti d'una boccha...»). 

In seguito ai misfatti dei da Tassignano e alia reazione popolare, le auto- 
rita comunali citarono in giudizio i responsabili dell'uccisione di Pietrino 
Guidolini: messer Caccianemico, messer Filippo, Giovanni, fratello di 
Filippo, e un tale Rosso, uomo d'arme al servizio di messer Carlo. Nessuno di 
questi si presento e il martedi successivo, 9 di aprile, vennero tutti messi al 
bando come ribelli e traditori del comune, una condanna molto seria che 
comportava la perdita dei diritti politici e civili, la confisca di tutti i beni, 
mobili ed immobili, e il divieto di metter piede dentro i confini del territorio 
sottoposto alia giurisdizione del comune (la Fortia), pena la decapitazione. 

Il passo relativo a tali vicende si conclude con alcune considerazioni da 
parte degli autori della lettera. La prima constatazione e che gli ordinamenti e 
i capitoli dello statuto di "popolo" dettavano legge a Lucca in quel periodo. Per 
quanto una famiglia potesse essere ricca e potente, se incorreva in una con- 
danna capitale pronunciata dalle autorita comunali e basata sulle leggi popola- 
ri, non sarebbe riuscita a mettere in salvo la testa. La conclusione della vicen- 
da aveva visto sostanzialmente la vittoria della parte popolare, che ne era infat- 
ti soddisfatta. Agli occhi del "popolo" la condanna degli uccisori di Pietrino 
appariva come il prevalere della legalita sulla prepotenza e gli abusi, brutali e 
violenti, di una famiglia nobile che pretendeva di farsi giustizia da sola senza 
alcun rispetto per gli ordinamenti e le istituzioni del comune. Sebbene s'intui- 
sca chiaramente dalle parole della lettera che gli scriventi stanno dalla parte 
dei magnati e non da quella del "popolo", nondimeno il loro giudizio sulle 

10 Sulla militia si veda il recente libro di J.-C. Maire Vigueur, Cavalieri e cittadini. Guerra, con- 
flitti e societa nell'Italia comunale, Bologna 2004. 



159 



Ignazio Del Punta 



responsabilita dell'intero episodio e molto equilibrato. Gli autori della lettera 
addossano, infatti, la colpa di quello che e successo principalmente ai maggio- 
renti della casata dei da Tassignano, i piu anziani e quindi coloro che in teoria 
avrebbero dovuto essere i piu saggi ed esperti («li piue savi della chasa») e che 
invece si erano macchiati di «grande follia e oltrago». Secondo il loro codice 
l'aver catturato e giustiziato immediatamente l'uccisore di un membro della 
consorteria poteva sembrar loro motivo di onore, il doveroso risarcimento per 
l'oltraggio subito, ma non lo era: lo sarebbe stato, al contrario, rispettare la 
legge e attendere la giustizia del comune. Cosi i misfatti dei da Tassignano 
creavano grossi problemi a tutto il ceto dominante lucchese e alia parte politi- 
ca che lo rappresentava: la parte dei magnati e del cosiddetto "popolo grasso". 
La condotta illegale e violenta della consorteria nobiliare lucchese offriva agli 
awersari politici, owero al "popolo" e alle organizzazioni che lo inquadravano 
- le compagnie di fanti -, il pretesto per colpire le famiglie dei magnati e dei 
"popolani grassi", avendo per di piu dalla propria parte la forza della legge, 
appunto gli ordinamenti e statuti di "popolo". 

Nel commento che Holmes fa precedere alia sua edizione dell'ultima lette- 
ra Ricciardi, lo storico inglese osserva che «the Ricciardi were themselves 
popolani» n . Ma quest'affermazione non corrisponde alia realta dei fatti. 
Innanzitutto, bisogna rilevare che la societa Ricciardi non faceva capo ad una 
sola famiglia, ma era amministrata da un insieme di soci esponenti di alcune 
importanti famiglie lucchesi. Si trattava dei Guidiccioni, dei di Poggio, dei 
Ricciardi, dei Simonetti-Sismondi e dei Rosciompelli. Un ruolo particolar- 
mente importante era da tempo esercitato dai Guidiccioni, una famiglia radi- 
cata in citta fin dal XII secolo, ma facente parte di un antico consortato rurale 
della Garfagnana, quello dei Gherardinghi 12 . I Guidiccioni degli inizi del 
Trecento continuavano a detenere terre, castelli e anche diritti di natura signo- 
rile nella zona di Verrucola e di San Romano. I di Poggio erano anch'essi un 
consortato aristocratico inurbatosi precocemente, ma originario della zona di 
Massarosa, dove alia meta del XII secolo figurano come «boni homines» dei 
canonici della cattedrale di San Martino. Gia alia fine del XII secolo la famiglia 
di Poggio possedeva a Lucca tutto un complesso di case fortificate e torri di 
fronte alia chiesa di San Michele in Foro (nell'attuale via Di Poggio) ed eserci- 
tava il patronato su due chiese della stessa contrada: San Lorenzo e San Sensio 

" T. W. Blomquist, Lineage, Land and Business in The Thirteenth Century: The Guidiccioni 
Family of Lucca, I, in «Actum Luce», IX (1980), pp. 7-29; Id., Lineage, Land and Business in The 
Thirteenth Century: The Guidiccioni Family of Lucca, II, in «Actum Luce», XI (1982), pp. 7-34. 
Cfr. anche D. Pacchi, Ricerche istoriche sulla provincia della Garfagnana, Modena 1785, nn. 
XXXI (1261), XXXIV (1285). Numerosi riferimenti ai rapporti dei Guidiccioni e dei loro consorti 
Buggianesi-Bandini con Verrucola e i Gherardinghi si trovano sparsi qua e la nel cartulario di ser 
Alluminato Parenti conservato presso FArchivio di Stato di Lucca, sezione notarile. 
12 Cfr. I. Del Punta, Principal Ltalian banking companies of the XIII th and XIV th centuries: a 
comparison between the Ricciardi of Lucca and the Bardi, Peruzzi and Acciaiuoli of Florence, 
in « Journal of European Economic History», 33 (2004), III, pp. 647-662. Cfr. anche il mio arti- 
colo di prossima pubblicazione su «Actum Luce» intitolato Le famiglie e gli affari: il caso della 
"Societas Ricciardorum" . 



160 



La percezione della vendetta in una lettera mercantile lucchese 



in Poggio 13 . Alcuni esponenti della famiglia facevano inoltre parte delle curie 
cittadine. La famiglia Simonetti era in realta un ramo del consortato dei 
Sismondi, un consorzio nobiliare molto ampio in parte inurbatosi a Lucca, in 
parte - probabilmente con maggiore successo - a Pisa. A Lucca i Sismondi 
detenevano anch'essi un complesso di case e torri nel centro della citta. I 
Ricciardi, la famiglia che ha fondato e ha dato il nome alia compagnia nella 
prima meta del Duecento nella persona del tintore Ricciardo di Graziano, era 
in realta una famiglia di parvenus, di arricchiti, provenienti in origine dal vil- 
laggio di Segromigno, dove erano dei medi proprietari terrieri. Ma nel corso 
della prima meta del Duecento i due fratelli Ricciardo e Parenzio di Graziano 
avevano fatto rapidamente fortuna investendo nella lavorazione e vendita dei 
tessuti di seta, nel prestito ad interesse, nella coniazione (e anche falsificazio- 
ne) di monete e in generale in un complesso di attivita commerciali e finan- 
ziarie 14 . Rispetto a Guidiccioni, di Poggio e Simonetti-Sismondi, dunque, i 
Ricciardi avevano un'origine e una tradizione familiare differente, almeno a 
quanto sembra trapelare dalle pur scarse fonti. Ma negli affari l'associazione 
tra Ricciardi e Guidiccioni, ad esempio, appare molto precoce fin dai primi 
anni '30 nel Duecento, cosi come gia negli anni '40 e attestata l'associazione 
con i Sismondi. Sia con i Guidiccioni che con i Sismondi la famiglia Ricciardi 
risultava imparentata agli inizi del Trecento 15 . 

Nella seconda meta del Duecento la famiglia Ricciardi aveva ormai conse- 
guito uno status socio-economico che la metteva in pratica alio stesso livello 
dei piu antichi ed illustri casati cui appartenevano alcuni soci della compagnia 
mercantile-bancaria che portava il nome della famiglia fondatrice. Una fami- 
glia che si differenzia rispetto alle suddette e quella dei Rosciompelli, che cer- 
tamente erano di "popolo" e che non a caso non figurano nella lista antima- 
gnatizia del 1308, la cosiddetta Cerna Potentium o elenco delle famiglie di 
Casastici et potentes che fu redatta a complemento del nuovo statute del 
comune. Tutte le altre famiglie di soci della compagnia Ricciardi, inclusi i 
Ricciardi stessi, sono invece elencate fra i Casastici et Potentes, e come tali pri- 
vate di importanti diritti politici e civili e sottoposti a limitazioni giuridiche 
particolarmente gravose. Come ha osservato Vito Tirelli, l'elenco comprende- 
va «centotredici persone, famiglie e gruppi consortili definiti "potentes et 



13 G. Matraia, Lucca nel Milleduecento, Lucca 1967 2 , p. 77, nn. 493-494, p. 80, n. 514. Sul signi- 
ficato del possesso di torri e complessi fortificati all'interno delle mura urbane si confront! in 
questo volume il contributo di Giuseppe Gardoni, che prende in esame un gruppo di famiglie di 
Mantova. Piu in generale Maire Vigueur, Cavalieri e cittadini cit. 

14 Cfr. G. Concioni, Le coniazioni della zecca lucchese nel secolo XIII, in «Rivista di Archeologia, 
Storia, Costume», XXIII (1995), 3-4, pp. 3-96; I. Del Punta, Mercanti e banchieri lucchesi nel 
Duecento, Pisa 2004, pp. 141-150. 

15 La prima moglie di Ricciardo del fu Conetto di Perfetto Ricciardi fu Maria, figlia di Leone 
Sismondi. Pellegrino Sismondi fu uno dei primi soci della compagnia, presente in Inghilterra per 
affari fin dal 1244. A.S.Lu., Notari, n. 7, ser Giovanni Gigli, I, f. 241 (17 luglio 1307); R. W. 
Kaeuper, Bankers to the Crown. The Riccardi of Lucca and Edward I, Princeton 1973, pp. 57 e 
67, n. 7. Freduccio del fu dominus Pero del fu Conetto di Perfetto Ricciardi era sposato, invece, 
con Narduccia di Paganuccio Guidiccioni, il cui padre fu direttore della compagnia fino al 1296. 



161 



Ignazio Del Punta 



casastici", ossia coloro nei quali veniva identificata l'aristocrazia lucchese del 
danaro e del sangue e che bisognava estromettere per legge dal godimento di 
quei privilegi che il partito popolare si era conquistato»". Nella lista erano 
inclusi i Ricciardi, i Guidiccioni, i Di Poggio, i Simonerti, i Gottori, i Tadolini, 
i Malisardi, i Panichi, gli Onesti 17 . Le ultime famiglie nominate contavano tutte 
uno o piu membri all'interno della compagnia Ricciardi. L'unica famiglia a 
non figurare in questa lista e appunto quella dei Rosciompelli. Questi ultimi, 
turtavia, erano in rotta con gli altri soci gia da qualche anno. In una lettera dei 
Ricciardi, scritta da Lucca a Londra alia fine del 1298, si fa riferimento ad una 
lite fra la compagnia da una parte e Adiuti Rosciompelli e figli dall'altra, un 
contenzioso che si trascinava ormai da tempo con grave danno per la societa 18 . 
Queste tensioni erano dovute a rapporti di affari, ma dobbiamo comunque 
ritenere che i Rosciompelli si differenziassero politicamente rispetto alle altre 
famiglie di soci della compagnia. 

Questo quadro generale sulla composizione familiare e sociale della com- 
pagnia Ricciardi aiuta a comprendere meglio il punto di vista espresso nella 
lettera dell'aprile 1303 e nel suo racconto dei fatti awenuti a Lucca, ma non 
sarebbe di per se necessario per capire da che parte stavano gli autori. Lo si 
intuisce chiaramente, infatti, dalle osservazioni interne al racconto, dai com- 
menti inframmezzati qua e la e dal tono generale nella descrizione degli awe- 
nimenti. Risulta evidente che gli scriventi identificano il "popolo" e le compa- 
gnie di fanti come l'antagonista politico, mentre vi e una solidarieta di fondo, 
una "simpatia", nel senso etimologico del termine, con la consorteria dei da 
Tassignano, pur nella ferma condanna del loro modo sconsiderato di agire. 
Ma politicamente e socialmente i soci Ricciardi, autori della lettera, apparte- 
nevano o si sentivano di appartenere alia stessa parte e alio stesso ceto dei da 
Tassignano. Lo rivelano diverse spie all'interno del testo. «Lo popolo» e «lli 
popolari» sono designati come un soggetto autonomo privo di legami con gli 
scriventi e quando si dice «Or cosie sono forti li chapitoli loro», l'aggettivo 
«loro» indica una chiara contrapposizione tra i da Tassignano e gli autori della 
lettera da un lato e i popolari dall'altro. Parimenti, nella successiva contrap- 
posizione tra «ugna buono omo da Luccha» e «lli popolari» si traccia una 
distinzione netta ed evidente tra ceti aristocratici e "popolo". Le «brighe» e il 
« danno » provocati dalla condotta sconsiderata dei da Tassignano pesano sui 
soci Ricciardi in quanto essi appartengono alia medesima parte politica e al 
medesimo ceto e rischiano quindi di essere coinvolti in una ritorsione genera- 
le da parte del "popolo" e delle istituzioni di parte popolare. 



B.G.Lu., G. V. Baroni, ms. n. 1130, anno 1302. Cfr. I. Del Punta, Societas Ricciardorum de Luca: 
parentele, radicamento cittadino, affari internazionali nella Lucca del Duecento, tesi di Laurea, 
A.A. 1997/98, Universita di Pisa. 

' 6 V. Tirelli, Sulla crisi istituzionale del comune a Lucca (1308-1312), in Studiper Enrico Fiumi, 
Pisa 1979, pp. 317-360: 331. 

17 Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVILI, a cura di S. Bongi e L. Del Prete, Lucca 
1867, cap. CLXX: De cerna potentium. 

18 Public Record Office, Kew, filza E,l0l/60l/5, cc. 17-20: 171". In rotta con la compagnia erano 



162 



La percezione della vendetta in una lettera mercantile lucchese 



Per capire piu a fondo i contenuti della lettera e necessario chiedersi chi 
veramente fossero gli autori. Sappiamo che erano i soci della compagnia 
Ricciardi, owero la piu potente societa mercantile-bancaria lucchese operan- 
te nella seconda meta del Duecento 19 . La sua rilevanza neH'ambiente affari- 
stico lucchese era paragonabile a quella della Gran Taula di Orlando 
Bonsignori in ambito senese. Alia data cui risale la lettera la compagnia 
Ricciardi era gia da anni in grave crisi e in sostanza gia fallita, se non formal- 
mente, di fatto. Forse non e neppure casuale che all'interno di una lettera 
commerciale sia riservato uno spazio cosi ampio a vicende locali. Nelle lette- 
re precedenti notizie e istruzioni riguardano quasi sempre problemi di affari, 
salvo qualche paragrafo dedicato ad awenimenti internazionali che potevano 
avere conseguenze dirette piuttosto rilevanti sul business della societa. I soci 
Ricciardi, sebbene in bancarotta e in via di liquidazione, appartenevano tut- 
tavia ai vertici dell'aristocrazia d'affari lucchese. Erano stati fino a pochi anni 
addietro i banchieri ufficiali del re d'Inghilterra, erano stati banchieri della 
Camera Apostolica, ambasciatori di Carlo I d'Angio, dirigevano una societa 
che aveva filiali ed agenti sparsi per mezza Europa, dall'Irlanda fino all'Italia 
meridionale, erano abituati a manovrare somme dell'ordine di decine di 
migliaia di fiorini e possedevano complessi patrimoniali ingenti. II punto di 
vista espresso nella lettera era, dunque, quello di mercanti-banchieri di altis- 
simo livello, appartenenti al rango piu elevato dell'aristocrazia d'affari tosca- 
na, quella che aveva interessi internazionali e che spesso svolgeva anche com- 
piti diplomatici presso re, papi, principi e signori. Anche per questo motivo la 
lettera risulta una fonte particolarmente interessante e, direi, unica nel suo 
genere, almeno tra i documenti pervenutici di quel periodo. L'analisi dei soci 
Ricciardi e prudente, cauta e sottile al tempo stesso. Da una parte esprime, 
piu o meno velatamente, una solidarieta politica e di ceto con la consorteria 
aristocratica che compie la sua vendetta privata ai danni di un popolano, dal- 
l'altra condanna fermamente l'irresponsabilita e la sventatezza di una simile 
condotta in una congiuntura politicamente sfavorevole. 

Proprio a questo clima politico carico di tensioni e di minacce bisogna 
rifarsi per comprendere appieno le circostanze e il contesto in cui si colloca 
l'intera vicenda. Siamo nei primi mesi del 1303, ad appena due anni di distan- 
za dalle vicende che sconvolsero la citta quando alcuni membri delle casate 
degli Antelminelli, Ciapparoni e Mordecastelli assassinarono nelle campagne 
intorno alia citta, sulle colline di Vicopelago, il capo della parte popolare, 
Opizzone degli Opizzi. Ne segui una violenta reazione popolare a Lucca, con 
Fincendio dei palazzi e delle torri appartenenti alle famiglie dei responsabili e 
collocate per lo piu nell'attuale piazza Antelminelli a fianco della cattedrale di 
San Martino 20 . 1 colpevoli dell'omicidio furono catturati e decapitati pubblica- 



anche i due fratelli Adoardo e Bindo Guidiccioni, nipoti di Paganuccio e di Conte. Cfr. Castellani- 

Del Punta, Lettere dei Ricciardi cit, pp. 70-71 e 219. 

ig Sulla compagnia Ricciardi si veda: Del Punta, Mercanti e Banchieri cit., pp. 141-215. 

2U Matraia, Lucca nel Milleduecento cit., p. 33, nn. 139-142. 



163 



Ignazio Del Punta 



mente, mentre le loro famiglie messe al bando prendevano la via del fuorusci- 
tismo verso la vicina Pisa, nemica e soprattutto tradizionalmente ghibellina. 
Era l'inizio delle tensioni e delle lotte interne a Lucca, tra Guelfi Bianchi e 
Guelfi Neri, tra magnati e "popolo", vicende complicate da analoghi scontri 
che awenivano negli stessi anni in altre citta toscane, Firenze e Pistoia in par- 
ticolare 21 . II confronto interno sullo scacchiere lucchese, in un misto di istanze 
politico-sociali e di rivalita familiari, sfocio nel 1308 nella legislazione anti- 
magnatizia, nella redazione del nuovo statuto e nell'esodo dalla citta di gran 
parte del ceto imprenditoriale lucchese, in particolare delle famiglie di mer- 
canti-banchieri. La spia della tensione che si respirava allora a Lucca, nei mesi 
in cui fu redatta la nostra lettera, si trova all'interno della stessa nel paragrafo 
immediatamente precedente al passo che abbiamo citato: 

Osste sopra Pisstoia e sta[n]ssiata viij die di mago p(er) noi (e) p(er) Fiore(n)sa 

a farle guassto 
d'ugne i(n)to(r)no (e) istare xv die, sie ch'ara lo malano, (e) no v'ano che ma(n)gare. 
A Luc(cha) semo i(n) ghrande ispese di messa di chavalli (e) di paghare tuto di dr., (e) 
berovieri ato(r)no (e) pichonali predando (e) disface(n)do chase chi no(n) pagha 22 . 

La spedizione militare congiunta programmata da Firenze e Lucca contro 
Pistoia per 1'8 di maggio del 1303 comportava ingenti spese per le famiglie 
piu abbienti, che dovevano sborsare il denaro necessario ai preparativi, 
soprattutto per i cavalli da guerra. Ma il dettaglio piu interessante e senza 
dubbio quella ronda di «berovieri» e «pichonali» che si aggiravano per la 
citta depredando e danneggiando le abitazioni dei cittadini che si rifiutavano 
di pagare le imposizioni straordinarie ingiunte dalle autorita comunali per 
finanziare la guerra contro Pistoia, allora controllata dai Guelfi Bianchi. E la 
prova tangibile dei pericoli che correvano allora le famiglie magnatizie e i 
consortati piu abbienti in un generale clima di scontro e di tensioni con le isti- 
tuzioni comunali controllate dalla Pars Populi e con le organizzazioni popo- 
lari, inprimis le compagnie rionali di fanti: le cosiddette Societates armorum 
o Societates peditum. 

Ben si comprendono allora i timori di mercanti-banchieri di primo rango, 
seppur in bancarotta, i quali appartenevano a consortati familiari come i 
Guidiccioni, i Di Poggio, i Sismondi. Ne gli stessi Ricciardi potevano essere 
esenti da timori, avendo da tempo raggiunto lo stesso rango delle famiglie dei 
loro soci sia per censo e ricchezza che per stili di vita e simboli di prestigio 
sociale. Possiamo sospettare che quando gli autori della lettera scrivevano: 
«Or chosie sono forti li chapitoli loro: che tut'avere no(n) richo(n)prere le tes- 
ste», i timori che esprimevano riguardavano loro stessi e non a caso facevano 



21 Su tali vicende si vedano: V. Tirelli, Sulla crisi istituzionale cit. e gli interventi di E. Cristiani e 
M. Tangheroni in Exil et civilisation en Italie (XII e -XVI e siecles), a cura di J. Heers e C. Bee, 
Nancy 1990, pp. 61-66 e 105-118. Piu in generale su magnati e popolani cfr. il volume relativa- 
mente recente: Magnati e popolani nell'Italia comunale, Atti del XV convegno di studi (Pistoia, 
15-18 maggio 1995), Pistoia 1997. 

22 Castellani-Del Punta, Lettere dei Ricciardi cit., p. 146. 



164 



La percezione della vendetta in una lettera mercantile lucchese 



riferimento ail'inutilita della ricchezza per «ricomprarsi la testa », una ric- 
chezza inutile per salvarsi da un'eventuale condanna a morte emessa sulla 
base degli ordinamenti e degli statuti di "popolo". 

L'episodio descritto nella lettera Ricciardi non e un caso di "faida", bensi 
un assassinio punito con una "vendetta". Non si trattava di un conflitto tra 
pari, ma di una violenza esercitata in modo asimmetrico: da una parte vi era 
una consorteria nobiliare, dall'altra un singolo popolano, per quanto inqua- 
drato nelle compagnie di "popolo". Ora, proprio alia regolamentazione delle 
vendette tra magnati e popolani sono riservate nello statuto comunale del 
1308 due rubriche piuttosto dettagliate. Si tratta della rubrica XXXII e 
XXXIII del terzo libro 23 . La prima s'intitola De pena illius qui aliquem per- 
cusserit ad vindictam et sociantium eum ad maleficium committendum, la 
seconda Qualiter puniatur offendens aliquem iterato, si eum alias offende- 
rit, etpax de prima off ensa facta nonfuerit vel vindicta. Lo statuto del 1308 
fu redatto da un governo di "popolo" in un clima di forte ostilita nei con- 
fronti delle famiglie magnatizie e anche dei popolani grassi. Pertanto le ven- 
dette sono regolate da una legislazione apertamente a favore del "popolo". I 
rei di aver commesso una vendetta contro il primo offensore o contro un suo 
parente, o congiunto «de patrimonio», dovevano essere puniti con il triplo 
della pena normalmente prevista in questi casi in base alio statuto e alle 
costituzioni delle societa di "popolo". Ma la pena era prevista solo nel caso 
di «magnati», «casastici» e «potenti» che avessero compiuto la vendetta tra 
loro o ai danni di popolani, non nel caso contrario: di popolani che si vendi- 
cassero su «casastici» e «potentes» e neppure nell'eventualita di vendette 
tra popolani. Si prescrivevano, inoltre, tutta una serie di ammende per chi si 
rendesse colpevole di dare ricetto a casa propria o aiuto agli offensori nel 
periodo in cui durava la «inimicitia ex offensa», owero fino a quando l'offe- 
sa non fosse stata vendicata o risarcita. Anche in questo caso e interessante 
notare le differenze che si stabilivano nella pena a seconda che si trattasse di 
popolani o magnati. Nel caso di ospitalita ad un colpevole di omicidio o di 
mutilazione, se l'ospite era un «potens» o un «casasticus», l'ammenda era 
di 500 lire, se un popolano, di 100 lire. Se, invece, il reo aveva commesso 
semplicemente una violenza con spargimento di sangue, la pena per l'even- 
tuale ospite, «potens vel casasticus», era di 200 lire, per l'ospite popolano di 
50 lire. Nel caso di ricetto ad un reo di aggressione fisica e percosse senza 
spargimento di sangue, la pena era di 100 lire per un magnate, di 25 lire per 
un popolano. Da queste pene erano, tuttavia, esclusi tutti i parenti stretti 
dell'offensore: i genitori, i fratelli, i figli, gli zii e i nipoti. Se i parenti davano 
ospitalita o aiuto al reo dopo che aveva commesso il malefatto, non erano 
passibili di condanna in base alio statuto. 



23 Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII tit, Libro III, nn. XXXII-XXXIII. Non e 
probabilmente casuale che alle suddette rubriche facciano seguito nello statuto alcune norme 
relative al porto d'armi. Sui significati politici e gli aspetti legislativi relativi al porto d'armi, in 
ambito pisano in particolare, si veda in questo volume il contributo di Giovanni Ciccaglioni. 



165 



Ignazio Del Punta 



Con la rubrica XXXIII s'intendeva regolare, invece, l'iterazione delle ven- 
dette. Si proibiva di colpire una seconda volta, con percosse, ferite o con l'o- 
micidio, un individuo che era gia stato vittima di una simile aggressione, o un 
suo parente fino al quarto grado, senza che fosse intervenuta nel frattempo 
una vendetta riparatrice dell'offesa originaria o che fosse stata stipulata una 
pace in merito a questa prima offesa. Se il primo aggressore ripeteva la vio- 
lenza commettendo un omicidio, doveva essere condannato a morte, sia che 
fosse un «potens» sia che fosse un popolano. Se ripeteva l'aggressione inflig- 
gendo delle ferite alia vittima, gli doveva essere amputata la mano destra nel 
caso che fosse un «potens» o «casasticus», e se non si riusciva a catturarlo, 
doveva essere messo al bando come traditore. Se, invece, si trattava di un 
popolano, era sufficiente un'ammenda di 200 lire. Se le violenze erano limi- 
tate a percosse senza spargimento di sangue, la pena doveva essere pari al 
quadruplo dell'ammenda normalmente prevista nel semplice caso di aggres- 
sione con percosse. 

Le norme esposte in queste due rubriche sono interessanti non soltanto 
perche mostrano chiaramente le differenze di trattamento previste per i 
membri del "popolo" e per le famiglie considerate magnatizie o di «casastici 
et potentes», ma anche perche indicano che la vendetta e la ripetizione della 
vendetta erano considerate una pratica normale e consueta e perfino accetta- 
ta dal punto di vista legale purche fosse regolata da norme e istituzionalizza- 
ta. L'iterazione degli atti violenti non era proibita di per se, anzi era conside- 
rata un fatto accettabile purche dopo la prima aggressione fosse intervenuta 
una vendetta da parte della vittima o dei suoi parenti ai danni dell'offensore 
o di un suo congiunto oppure una pace che avesse in qualche modo cancella- 
to il debito originato dalla prima offesa. In altre parole le violenze private e 
gli atti di aggressione erano regolati negli statuti secondo un principio di con- 
tabilita, quasi seguendo un registro di Dare e Avere. L'importante era che i 
conti tornassero da una parte e dall'altra. Evidentemente era solo a queste 
condizioni che si potevano stipulare anche pacificazioni e tregue. 

Un ultimo aspetto che mi preme considerare e il silenzio delle cronache 
civiche in merito alia vicenda. Delle cronache che ci sono rimaste, nessuna 
descrive o menziona l'episodio narrato nella lettera Ricciardi. VAntica 
Cronichetta Volgare lucchese edita dal Bongi risale probabilmente agli ulti- 
mi decenni del Duecento e la parte frammentaria che si e conservata termina 
con il 1260 24 . Da questa fonte non si pud quindi pretendere alcun lume su 
awenimenti che risalgono ai primi del Trecento. Neppure gli Annales di 
Tolomeo, un'asciutta cronaca in latino redatta dal frate domenicano Tolomeo 
Fiadoni nei primi decenni del Trecento, menzionano alcunche a proposito 
dell'omicidio di Guiduccio e della vendetta dei da Tassignano, ne sotto l'anno 
1303 ne sotto gli anni vicini. Tuttavia, tra gli eventi registrati e ascritti al 1310 
vi e l'incendio delle case dei da Tassignano a Lucca da parte del "popolo", 



24 Antica Cronichetta Volgare lucchese gia della Biblioteca di F. M. Fiorentini, cod.VI, pluteo 
Villi, a cura di S. Bongi, Lucca 1892. 



166 



La percezione della vendetta in una lettera mercantile lucchese 



un'ulteriore conferma della posizione politica di questa consorteria nobiliare 
e dell'odio che correva fra essa e la Pars Populi 25 . Quanto alia cronaca del 
Sercambi - in generale piu lunga e ricca di particolari, ma anche assai piu 
fantasiosa rispetto agli Annales - anch'essa tace sulle vicende esposte nella 
lettera Ricciardi, ma offre un interessante esempio di contaminatio. Infatti, 
fra gli awenimenti del 1301 (in realta il 1300) il Sercambi, che scriveva a circa 
un secolo di distanza, privilegia l'assassinio di messer Opizzone degli Opizzi 
da parte di esponenti delle famiglie Ciapparoni e Antelminelli, in particolare 
Bacciomeo Ciapparoni e Bonuccio Antelminelli-'. L'uccisione del giudice luc- 
chese a capo dei Guelfi Neri awenne il 1° gennaio del 1300 presso Vicopelago. 
Tra le famiglie responsabili dell'omicidio sono menzionati, oltre agli 
Antelminelli e ai Ciapparoni, i Mordecastelli, i «Tassignanesi, e quelli da 
Porta et del Fondo». Piu precisamente, il Sercambi riferisce che i Pisani, i 
quali avevano tramato per seminare discordia all'interno di Lucca, avevano 
diffuso la notizia che responsabili di questa violenza erano le suddette fami- 
glie. In realta erano stati proprio i Pisani a corrompere e ad incitare 
Bacciomeo Ciapparoni e Bonuccio Antelminelli ad eliminare il degli Opizzi, 
promettendo loro ricompense ed onori a Pisa 27 . La reazione del "popolo" luc- 
chese e delle autorita si concretizzo in tempi assai rapidi nell'esecuzione di 
Ranuccio Mordecastelli, mentre le consorterie dei degli Opizzi e dei 
Bernarducci si vendicavano sulle famiglie rivali incendiando e saccheggiando 
le loro case e torri. Fra le famiglie che subirono tale trattamento vi erano, 
stando al Sercambi, anche i da Tassignano («deirinterminelli, 
Mordechastelli e delli altri», afferma il cronista, sottintendendo fra questi 
"altri" anche i sovramenzionati Tassignanesi). Della partecipazione dei da 
Tassignano a queste vicende non si ha alcuna conferma da altre fonti e rima- 
ne difficile credere che essi potessero restarsene tranquillamente a Lucca 
appena due anni dopo essere rimasti coinvolti in fatti tanto gravi. Se vera- 
mente avessero aderito all'azione organizzata da Antelminelli, Ciapparoni e 
Mordecastelli, non si spiega perche non abbiano preso la via dell'esilio per 
Pisa, come gli altri. Lo stesso Sercambi conclude il capitolo CV dedicato al 
racconto di questa vicenda affermando che «tali mafactori si ridusseno a Pisa 
tenendo quine parte ghibellina». Bisogna piuttosto credere che il Sercambi, il 
quale scrivendo a molti anni di distanza da quando si erano svolti i fatti, uti- 
lizzava varie fonti di epoca precedente, arricchendo e vivacizzando spesso il 
proprio racconto con particolari piuttosto fantasiosi, abbia in questo caso 



25 Tholomei lucensis Annales, in MGH, Scriptores, herausgegeben von B. Schmeidler, n. s., t. 
VIII, Berlin 1930, ad annum. 

G. Sercambi, Le croniche, a cura di S. Bongi, Lucca 1892, cap. CV. 
27 Questa versione dei fatti, che imputa ai Pisani la responsabilita di aver provocato disordini 
interni a Lucca per favorire la parte Bianca lucchese in funzione antifiorentina, si deve in prima 
istanza a Tolomeo, che fu sicuramente tra le fonti utilizzate dal Sercambi. La versione e credibi- 
le nella sostanza, in quanto nel 1299 Pisa era riuscita dopo anni a concludere una pace di 25 anni 
con Genova e l'eliminazione di Opizzone degli Opizzi, a capo dei Neri, la fazione legata a Firenze, 
che significava il rafforzamento dei Bianchi e la possibility di un'alleanza pisano-lucchese. 



167 



Ignazio Del Punta 



confuso in parte i due episodi: da una parte l'uccisione di Opizzone degli 
Opizzi all'inizio del 1300, dall'altra gli awenimenti dell'aprile 1303, l'assassi- 
nio del giovane Guiduccio da Tassignano, la vendetta privata dei familiari 
dell'ucciso e la reazione del "popolo" e del comune conclusasi con la messa al 
bando dei responsabili. 



168 



Le memorie dei conflitti 
e i conflitti delle memorie a Pisa* 

di Giovanni Ciccaglioni 



Nel maggio del 1322, il giorno della festa dell'Ascensione e quello succes- 
sive, Pisa fu teatro di gravi rumores'. Quegli scontri costituirono un aweni- 
mento centrale per la storia della citta tirrenica nel XIV secolo. 

In questo contributo mi concentrerd sui testi prodotti da alcuni tra i pro- 
tagonisti di quelle giornate, non nella presunzione di ricostruire cid che "real- 
mente" awenne, ma per cercare di capire come e perche quelle vicende furo- 
no lette e interpretate. 

Il saggio e articolato in tre parti. Nella prima ho riportato i resoconti di 
due osservatori esterni. Questo non nella convinzione che essi rappresentino 
le versioni piu aderenti alia realta dei fatti, ma perche si tratta di testimo- 
nianze molto note, delle quali sono stati ben studiati i meccanismi di reda- 
zione, le intenzioni e i criteri che ispirarono i loro autori. 

Due dossier di 4 e di 8 testi, i primi risalenti al luglio del 1322, i secondi 
al febbraio del 1323, sono al centro rispettivamente della seconda e della terza 
parte di questo lavoro. 

1. Gli avvenimenti del maggio 1322 secondo duefonti esterne 

1.1. La spia del re 

Due dispacci spediti a Giacomo II re d'Aragona da un suo anonimo corri- 
spondente rappresentano la nostra prima fonte di informazioni 2 . L'agente di 



* Nelle citazioni del materiale archivistico inedito sono state usate le seguenti sigle e abbrevia- 
zioni: ASPi.: Archivio di Stato di Pisa; Comune A (seguito dal numero del registro): fondo 
Comune, Divisione A dellArchivio di Stato di Pisa. Tutte le date sono state riportate alio stile 
comune. 

' E. Cristiani, Nobilta e popolo nel Comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alia signoria dei 
Donoratico, Napoli 1962, p. 315 e segg. M. Ronzani, «Figli del Comune» o fuoriusciti? Gli arcive- 
scovi di Pisa difronte alia citta-statofra la fine del Duecento eill406, in Vescovi e diocesi in Italia 
dal XrV alia meta del XVI secolo, Atti del VII convegno di Storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21- 
25 settembre 1987) a cura di G. De Sandre Gasparini, A. Rigon, F. Trolese, G. M. Varanini, Roma 
1990, II, pp. 773-835, p. 798 e segg. A. Poloni, Trasformazioni della societa e mutamenti delle 
forme politicize in un Comune italiano: il Popolo a Pisa (1220-1330), Pisa 2004, p. 310 e segg. 
2 H. Finke, Acta Aragonensia. Quellen zur deutschen, italienischen, franzosichen, spani- 



169 



Giovanni Ciccaglioni 



Giacomo II apri il suo primo messaggio collegando l'origine delle discordie 
tra i pisani alia morte del signore della citta, Gherardo di Donoratico, aweni- 
mento che risaliva al maggio del 1320 3 . In quel lasso di tempo Ranieri, zio del 
defunto, era stato eletto capitano delle truppe mercenarie e aveva awiato un 
vero e proprio processo di spoil system all'interno del gruppo dirigente citta- 
dino. Nel primo testo possiamo infatti leggere che 

Ranieri inizio a circondarsi di uomini che durante gli anni di Gherardo non avevano 
avuto alcun peso nella vita politica cittadina. Tra i tanti, il conte scelse come proprio 
consigliere un miles di nome Lippo (Filippo) da Caprona e da quel momento in poi 
Ranieri inizio a non fare - e anche ora non fa - nulla senza aver ascoltato prima il pare- 
re di Lippo. Fu proprio su consiglio di Lippo che Ranieri incomincid a rimuovere gra- 
dualmente dai loro incarichi coloro i quali avevano governato Pisa insieme al nipote. 
Oramai e piu di un anno che quelli che al tempo di Gherardo tenevano in pugno la citta 
non hanno avuto piu nulla da fare 4 . 

Alcuni esponenti delle famiglie Lanfranchi e Gualandi figurano tra gli esclusi eccellen- 
ti. Essi, vedendosi oramai tagliati fuori da tutto, proprio perche emarginati su consiglio 
e sollecitazione di quel da Caprona che tiene in pugno il conte, decisero di uccidere 
Lippo e tentare di colpire in seconda hattuta il conte e gli altri che governavano. 
Corbino dei Lanfranchi, insieme ad un gruppo di uomini armati, fu incaricato di occu- 
parsi della faccenda. Corbino tese un tranello per uccidere il detto Lippo, ma il giorno 
e nel luogo dell'agguato egli non trovo Lippo, bensi il figlio Guido, anch'egli miles, 
uomo di grandi virtu e soprattutto ammiraglio generate della citta. II figlio venne 
comunque assassinate al posto del padre 5 . 



schen, zur Kirchund Kulturgheschichte, aus der diplomatischen Korrespondenz Jaym.es II. 
1291-1327, Berlin-Leipzig 1908-1922, II, n. 377, pp. 579-580 e III, n. 202, pp. 443-444. Per 
la politica estera aragonese di quegli anni con particolare riferimento alia situazione pisana 
cfr. A. Arribas Palau, La conquista de Cerdena por Jaime II de Argon, Barcelona 1953; V. 
Salavert Y Roca, Cerdena y la expansion mediterranea de la Corona de Argon, 1297-1314, 
Madrid 1956; M. Tangheroni, Alcuni aspetti della politica mediterranea di Giacomo II 
dAragona alia fine del suo regno, in «Annali della facolta di Lettere Filosofia e Magistero 
deH'Universita di Cagliari», XXXII (1969), pp. 101-165, poi in Id., Sardegna Mediterranea, 
Roma 1983, pp. 103-167. 

3 Finke, Acf a Aragonensia cit., II, n. 377, «Dissensio Pisanorum ortum habuit ex eo, quod, viven- 
te comite Gaddo, quidam ipsius amici et sequaces dominabantur in civitate Pisana. Set mortuo 
dicto comite Gaddo comes Nerius eius patruus electus fuit capitaneus stipendiariorum». 

4 Ibidem, «Et cepit adherere quibusdam, qui tempore comitis Gaddi nichil habebant in civitate 
facere. Et inter ceteros elegit sibi in consiliarium quendam militem Pisanum vocatum dominum 
Lippum de Caprona, cuius consilio omnia agebat et agit dictus comes Nerius. Et paulatim cepit 
ipse comes Nerius consilio dicti domini Lippi removere ab offitiis Pisane civitatis omnes, qui 
tempore comitis Gaddi gubernabant civitatem Pisanam, ita quod iam est annus et ultra, quod illi, 
qui tempore comitis Gaddi regebant civitatem, nichil habuerunt ibi facere ». 

5 Ibidem, «Et inter ceteros, qui exclusi fuerunt, sunt nobiles de domo Lanfrancorum et 
Gualandorum. Predicti autem exclusi videntes, quod consilio dicti domini Lippi de Caprono 
comes Nerius ducitur et quod illius consilio et providentia sunt exclusi, tractaverunt dictum 
dominum Lippum occidere et exinde, si possent inruere in comitem vel alios regentes, face- 
re contra eos idem. Et deputarunt ad hoc quendam hominem Corbinum de domo 
Lanfrancorum cum certa comitiva armatorum. Qui Corbinus cum dictis armatis insidias 
posuit ad occidendum dictum dominum Lippum et eum adhuc intenderent. Non occurrit eis 
dictus dominus Lippus set filius eius dominus Guido, qui erat miles, nobilis moribus et vir- 
tute et erat generalis admiratus Pisanorum et ipsum dominum Guidonem filium dicti domi- 
ni Lippi interfecerunt». 



170 



Le memorie dei conflitti e i conflitti delle memorie a Pisa 



L'omicidio di Guido scateno una immediata sollevazione da parte dei cittadini e 
Corbino fu catturato e immediatamente decapitato. Anche altri esponenti della domus 
Lanfrancorum vennero catturati, altri ancora invece scapparono per timore di fare la 
stessa fine 6 . 

Qui il corrispondente del sovrano interruppe la narrazione di cio che era 
awenuto e passo a descrivere cio che si stava verificando, per concludere 
delineando possibili scenari futuri 7 . 

A questo punto la congiura e stata scoperta, ma si crede che nasceranno ulteriori pro- 
blemi poiche Lippo, al quale e stato ucciso il figlio, muove le fila di Ranieri, e di conse- 
guenza quelle della citta; sconvolto com' e per la morte del figlio, si crede che egli voglia 
spegnere la propria sete con il sangue di tutti coloro che sapevano, e che quindi non 
avra alcun freno nel farsi giustizia [...]*. 

Qualche tempo dopo aver inviato il primo dispaccio, rinformatore spedi 
una seconda lettera per aggiornare Giacomo II sugli sviluppi successivi della 
faccenda, in particolare quelli che avevano toccato piu da vicino gli interessi 
aragonesi nella penisola. 

Dopo l'ultima lettera che vi ho scritto, il fratello di Roberto d'Angio comparve dinanzi 
al porto di Pisa con ventidue galee, dieci delle quali erano state armate dai guelfi di 
Genova. Essi avevano sperato di impadronirsi della citta potendo contare su un patto 
segreto. Una volta scoperto 1'accordo, il conte Ranieri fece catturare e poi decapitare un 
certo Coscetto da Colle e altri promotori della congiura. In definitiva si e corso vera- 
mente il rischio che Pisa finisse nelle mani di re Roberto'. 

Da ultimo, passando ancora una volta dalla narrazione di fatti accaduti 
alle previsioni su cio che sarebbe potuto accadere, lo scrivente concluse 
dicendo che: 

ora in citta ci sara una svolta in senso decisamente filoimperiale 10 . 



6 Ibidem, « Facto ex hoc in civitate magno tumultu, ita quod tota concurrit ad arma et captus fuit 
dictus Corbinus, qui statim fuit decapitatus. Capti fuerunt etiam plures de dicta domo et multi 
timore fugerunt». 

7 Dal che possiamo ipotizzare che l'informatore scrisse il proprio messaggio nel mezzo degli 
scontri. 

8 Finke, Acfa Aragonensia cit., «Post hec detecta est coniuratio predicta et creditur, quod multa 
scandala orientur exinde, quia dictus dominus Lippus, cuius filius occis fuit, suo consilio ... ducit 
dictum comitem, et per consequenciam civitatem et commotus occisione filii cupiet satiari san- 
guine illorum, qui consci fuerunt de dicta morte, et nichil inde temperamentum in iudicando 
tenebit. Unde creditur, quod ex predictis gravia scandala orientur Pisanis». 

9 Ivi, III, n. 202, «Posquam magestati vestri scripssi, princeps Tarantinus regis Roberti frater, 
fuit in portu Pissis cum galeis XXII, ex quibus decern erant Guelforum Janue, sperantes intrare 
Pissis pro maximu tractatu, quod habebant. Ipso existente in dicto portu fuit hoc revelatum 
comiti Nerio. Quidam, qui vocatur Cosetus de Colo, et plures alii ad ipsius comitis Marius [Neri] 
pervenerunt, quibus fecit decapitari. In maximo fuit articulo Pisis veniendi ad manus regi 
Roberti ». 

'" Ibidem, «Et modo multum reformetur ad partem imperialem [...]». 



171 



Giovanni Ciccaglioni 



1.2. II cronista fiorentino 

II secondo osservatore esterno e Giovanni Villani". II cronista fiorentino 
cala il lettore direttamente in medias res. Egli infatti incomincia dichiarando 
che i disordini del maggio 1322 erano il frutto delle divisioni esistenti tra i 
cives pisani. Corbino dei Lanfranchi aveva assassinato Guido da Caprona, 
uno degli uomini piu in vista della citta, ma l'omicida era poi stato catturato 
dalla popolazione e decapitato insieme al fratello. In conseguenza di quella 
reazione scoppiarono nuovi disordini. Allora Ranieri, capo delle truppe mer- 
cenarie, e un gruppo di nobili «corsono la citta». 

Su istigazione di Lanfranchi, Gualandi, Sismondi e da Caprona, «ch'era- 
no dell'altra setta contra il popolo», prima furono uccisi tre popolari e poi 
venne aperta una vera e propria caccia all'uomo per catturare Coscetto da 
Colle e i suoi sostenitori, sui quali era stata fatta ricadere l'accusa dell'omici- 
dio di Guido 12 . 

Il comportamento di Ranieri e dei nobili che lo sostenevano in quei fran- 
genti, alieno al conte le simpatie del "popolo". Il giorno successivo infatti il 
"popolo" si armo e chiese giustizia riuscendo a ottenere che ben quindici 
esponenti della nobilta venissero condannati. Anche Ranieri di Donoratico 
corse il rischio di essere travolto dalla rivolta popolare, ma egli pote contare 
inizialmente sulla difesa delle truppe mercenarie. Secondo il Villani pero 
Ranieri fu salvato dall'incombere di un imminente pericolo: Castruccio 
Castracani infatti si presento per ben due volte in prossimita di Pisa minac- 
ciando di impadronirsi della citta 13 . 

Per diversi giorni dunque i Pisani dovettero fronteggiare la minaccia ester- 
na del signore di Lucca e i pericoli interni causati dalle divisioni tra fazioni. In 



" G. Villani, Nuova Cronica, a cura di G. Porta, Parma 1990-1991, libro X, capitolo CLIII, pp. 
351-352. La bibliografia su Giovanni Villani e sterminata, ma cfr. almeno F. Ragone, Giovanni 
Villani e si suoi continuatori. La scrittura delle cronache a Firenze nel Trecento, Roma 1999. 
13 Villani, Nuova Cronica cit, libro X, capitolo CLIII, «De' romori e grandi novita ch'ebbe nella 
citta di Pisa per la setta de' cittadini», «Nel MCCCXXII, del mese di maggio, la citta di Pisa, si 
levo a romore per cagione delle sette, ch'erano tra' cittadini. Messer Corbino de la casa de' 
Lanfranchi uccise messer Guido da Caprona de'maggiori cittadini che vi fosse; e quelo de' 
Lanfranchi preso a romore di popolo, a llui e al fratello fu tagliato il capo. E per cagione di cio 
non cesso il romore ne la terra, ma piu caldamente si raccese, che 1 conte Nieri de' Gheardeschi 
signore delle masnade tedesche co' grandi de la terra corsono la citta, e afurore da' detti grandi 
Lanfranchi e Gualandi e Sismondi e Capornesi ch'erano dell'altra setta contro il popolo uccisono 
tre possenti popolani, e cercando per tutto quegli ch'erano de la setta di Coscetto dal Colle per 
uccidergli, dicendo che avevano fatto uccidere quello da Caprona, e facieno venire Coscetto dal 
Colle [...]». 

13 Ibidem, «il popolo per la detta ingiustizia e micidi isdegnarono contra il conte Nieri e con- 
tra i grandi. II secondo di s'armarono e corsono la terra, e vollono che giustizia si facesse, 
onde furono condannati XV de' maggiori de le dette case per ribelli, e guasti i beni loro: il 
conte medesimo sarebbe stato corso dal popolo di Pisa, se non che si trovo forte de le masna- 
de; e si si disse che ne' micidi detti non avea avuto colpa, ma piu il campo che Castruccio con 
tutto suo isforzo venne per due volte infino sul Monte San Giuliano. I Pisani temendo de la 
sua venuta, ch'egli e la sua gente non corressono e rubassono la citta, si gli contraddissono la 
venuta». 



172 



Le memorie dei conflitti e i conflitti delle memorie a Pisa 



quel contesto Coscetto da Colle - personaggio che i lettori della cronaca ave- 
vano gia incontrato nei capitoli in cui era stata narrata la cacciata di Uguccione 
della Faggiola e una congiura ordita dai Lanfranchi - approfittando delle divi- 
sioni esistenti in citta prepare un piano per uccidere Ranieri e cacciare colore 
che governavano. Coscetto venne pero tradito. Egli fu catturato e ucciso bru- 
talmente, con una pubblica esecuzione che servi a riappacificare gli animi e a 
smorzare definitivamente ogni tensione. La vicenda si concluse con la con- 
danna di numerosi nobili e dei «popolani de la setta del detto Coscetto ». II tre- 
dici giugno infine Ranieri di Donoratico venne eletto "difensore del popolo"' 4 . 

1.3. Qualche notazione 

Quando Finformatore di Giacomo II scrisse la sua prima lettera, Ranieri 
di Donoratico e i nobili pisani, primo tra tutti il da Caprona, non avevano 
ancora compiuto alcuna violenza. Per questa ragione vale la pena di riassu- 
mere le opinioni che, secondo l'inviato del re, circolavano in citta circa il con- 
tegno che ci si aspettava avrebbe tenuto Lippo da Caprona: 

- tutti attendevano una reazione di Lippo; 

- tutti immaginavano che la sua reazione sarebbe stata particolarmente 
violenta poiche egli era sconvolto per la morte del figlio; 

- si pronosticava che Lippo avrebbe colpito coloro i quali erano stati a 
conoscenza del progetto di ucciderlo. 

Il riferimento al tentativo compiuto dai guelfi, gli Angio e i genovesi, di 
impadronirsi di Pisa, e invece per noi il dato piu interessante del secondo di- 
spaccio che, e bene ricordare, fu scritto tenendo presente in primo luogo la 
politica estera aragonese e in particolare le mire che Giacomo II coltivava su 
Pisa e la Sardegna fin dagli ultimi anni del XIII secolo. 

La divisione in sette, in fazioni e una chiave esplicativa che Giovanni 
Villani utilizza in tutto il suo racconto. Nel corso della narrazione essa assu- 
me le forme di una contrapposizione tra: 

- nobili, in particolare Lanfranchi contro da Caprona; 

- nobili e popolari, con i Lanfranchi, Gualandi, Sismondi e da Caprona 
che uccidono tre popolares e con il "popolo" che ottiene la condanna di quin- 
dici esponenti della nobilta; 



14 Ibidem, «Istando i Pisani sotto l'arme e in grande sospetto piu giorni per le dette divisioni e 
sette, Coscetto dai Colle popolano, uomo di grande valore e ardire, il quale era stato capo di 
popolo in Pisa a cacciare Uguiccione da la Faggiola, e poi a uccidere quegli della casa de' 
Lanfranchi, come adietro ho fatta menzione, e allora era fuori di Pisa per certi trattati di suoi 
amici d'entro, venia in Pisa per mutare stato a la citta, e per uccidere e cacciare il conte Nieri e' 
suoi seguaci; essendo fuori di Pisa assai preso a la citta in una piccola casa d'uno villano per 
entrare la mattina per tempo in Pisa, uno suo compare e confidente il tradi e l'aposto al conte, il 
quale e grande furore fu menato preso in Pisa, e sanza altro giudicio fatto, il fe tranare e tranan- 
do tagliato a pezzi, e gittato in Arno. E fatto cio, la terra si racqueto, e feciono grande festa e pro- 
cessione, e mandaro a' confini piu nobili e popolani de la setta del detto Coscetto in diverse e lon- 
tane parti del mondo, e '1 detto conte Nieri feciono signore e difensore del popolo di Pisa di XIII 
di giugno MCCCXII; e cosi in pochi di il detto conte fu in cosi varie e diverse fortunes. 



173 



Giovanni Ciccaglioni 



- Ranieri di Donoratico e il "popolo"; 

- popolari, laddove si fa riferimento a quei giurati in "popolo" che si rico- 
noscono nel programma di Coscetto da Colle e che per quella militanza ven- 
gono condannati. 

E invece assente qualunque riferimento alia dicotomia guelfo/ghibellino. 

Giovanni Villani inoltre riserva particolare attenzione a Coscetto da Colle, 
un «capopopolo», che era stato al centro della scena politica pisana fin dal 
1316 15 . In quell'anno egli aveva contribuito fattivamente alia cacciata di 
Uguccione della Faggiola. Il da Colle in particolare garanti al gruppo di famiglie 
mercantili e aristocratiche che aveva guidato la congiura, l'appoggio degli stra- 
ti piu umili della popolazione, presso i quali il grande condortiero ghibellino 
godeva di ampio consenso. Una volta allontanato il Faggiolano e inaugurato il 
nuovo corso politico che aveva visto Gherardo di Donoratico agire a fianco delle 
famiglie deW elite popolare, Bonaccorso/Coscetto continuo a svolgere una fun- 
zione di raccordo tra il gruppo dirigente cirtadino e il resto della popolazione. 
In quell'opera di mediazione Coscetto pote giovarsi, oltre che delle capacita per- 
sonali, anche della propria estrazione sociale. La sua famiglia infatti faceva 
parte di una sorta di ceto medio composto da piccoli mercanti e bottegai, le cui 
attivita economiche consentivano a simili personaggi di intrattenere rapporti 
da un lato con i grandi operatori commerciali cirtadini - Gambacorta, Agliata, 
Bonconti, Scacceri, gli stessi che dominavano le istituzioni pisane - e dall'altro 
con le persone di medio e basso rango che frequentavano le loro botteghe. 

Nel 1317 Coscetto contribui a sventare la prima delle due congiure - la 
seconda si svolse nel '19 - che alcuni esponenti della famiglia Lanfranchi 
organizzarono per eliminare Gherardo di Donoratico e riportare in citta 
Uguccione. 

Morto Gherardo nel maggio del 1320 e salito al potere lo zio Ranieri di 
Donoratico, Coscetto smise i panni di fiancheggiatore del gruppo dirigente cit- 
tadino per vestire quelli di oppositore del nuovo corso politico. Gia nei mesi 
successivi il maggio 1320 Coscetto organizzo una congiura contro il conte 
Ranieri, ma quel tentativo gli costo 1'allontanamento dalla citta e, secondo il 
Villani, Coscetto si trovava ancora al bando quando scoppiarono i disordini del 
1322, al termine dei quali, come abbiamo visto, egli venne giustiziato. 

2. Gli avvenimenti del maggio 1322 secondo alcuni protagonisti 

2.1. Gli "Anziani del popolo" 

Il 15 luglio del 1322 il podesta Corrado di Roccacontrada convoco un 
"consiglio maggiore e generale" del comune". Il rettore invito i consiglieri a 
discutere sull'opportunita di concedere agli "Anziani" in carica quel bimestre 
i pieni poteri - bailia - per riformare l'ufficio del conservator pacifici et 

15 Cosi in Poloni, Trasformazioni della societa cit, p. 305, lavoro dal quale ho tratto anche le 
seguenti informazioni su Coscetto da Colle. 

16 ASPi., Comune A 49, c. 6v 15 luglio 1322. 



174 



Le memorie dei conflitti e i conflitti delle memorie a Pisa 



quieti status pisane civitatis et comitatus. In realta, poiche il mandato bime- 
strale di Tedesco da Cortona - cosi si chiamava il conservator - era in pro- 
cinto di scadere, era stato lo stesso collegio anzianale a chiedere la convoca- 
zione del consiglio. La bailia avrebbe consentito agli "Anziani" di ridefinire le 
prerogative, gli strumenti, 1'ambito di azione e tutto cio che essi avessero rite- 
nuto necessario affinche Tedesco svolgesse le proprie funzioni 17 . 

Il testo della proposta del luglio del 1322 costituisce la prima testimo- 
nianza della presenza in citta di un conservator. Dal documento si evince 
infatti che il nuovo ufficiale era stato creato in seguito ai disordini di maggio 
poiche, quando venne convocato il consiglio, i primi due mesi di incarico di 
Tedesco si stavano chiudendo 18 . 

In quella occasione gli "Anziani" non si limitarono ad aggiungere un 
nuovo magistrato a quelli che gia erano al servizio del comune. I dodici mise- 
ro in moto un meccanismo che testimoniava tutta l'importanza che essi attri- 
buivano ai fatti del 1322. 1 membri dell'"anzianato" in carica nei mesi di luglio 
e agosto richiesero infatti al consiglio una bailia e sicuramente una analoga 
richiesta era stata avanzata gia nel maggio precedente, quando Tedesco da 
Cortona era stato eletto una prima volta. La bailia costituiva per una magi- 
stratura collegiale il corrispettivo de\Y arbitrium per un magistrato monocra- 
tico 19 . Infatti entrambi i dispositivi giuridici conferivano i pieni poteri al sog- 
getto che ne veniva investito. Non a caso la normativa statutaria disciplinava 
severamente sia le richieste di bailia da parte degli "Anziani", sia quelle di 
arbitrium da parte dei podesta 20 . Il rischio era che gli uni o l'altro utilizzasse- 
ro quegli ampi poteri per svuotare di contenuto politico gli altri organi del 
comune, e percio agli "Anziani" era espressamente vietato domandare «gene- 



17 Ibidem, «Cum videatur dominis anthianis et sapientibus viris necessarium provided de refor- 
matione offici conservatoris pacifici et quieti status pisane civitatis et comitatus in quo nunc est 
probus et discretus vir ser Tedischus domini Cortonensis de Cortona post finitum terminum 
duorum mensium in quo dictus ser Tedischus electus fuit ad presentem officium. Et hec veniant 
reformanda vestro consilio sicut super eis auctoritate vestri consilii providendum. Si consulitis 
et placet vobis quod domini anthiani pisani populi presentes vel octo ex eis una cum sapientibus 
viris ab eis vel octo ex eis eligendis vel ipsi anthiani aut octo ex eis tantum vel sapientes ab eis 
eligendi tantum possint eligere et bailiam et potestatem plenam et liberam habeant eligendi offi- 
cialem in dicto et ad dictum officium ilium de quo eis utilius videbitur pro comuni. Cum officio 
bailia iurisdictione familia salario et aliis de quibus eis ut dictum est videbitur in eo termino de 
quo eis placuerit et semel et pluries quo usque dicta electio fuerit acceptata». 

18 Cfr. nota precedente. Sul conservator pisano mi permetto di rimandare al mio articolo II 
Conservator boni et pacifici status. Alcune osservazioni sugli equilibri politico istituzionali a 
Pisa nel Trecento, in Per Marco Tangheroni. Studi su Pisa e sul Mediterraneo medievale offer- 
ti dai suoi ultimi allievi, a cura di C. Iannella, Pisa 2005, pp. 39-56. 

,g Cfr. in proposito M. Meccarelli, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridi- 
ci in eta di diritto comune, Milano 1998. 

20 Rispettivamente rubrica CXIII «Delli Ansiani, che non addimandino generate bailia sopra li 
facti del Comuno», del Breve del popolo (d'ora in avanti B. P.) del 1313 e rubrica XLI «De non 
petendo obsides vel arbitrium* del Breve del comune, entrambi pubblicati in Statuti inediti della 
citta di Pisa dal XII al XIV secolo, a cura di F. Bonaini, Firenze 1854-1870, vol. 2. 



175 



Giovanni Ciccaglioni 



rale bailia sopra li facti del Comuno» 21 . Pero era indubbio che una volta con- 
seguita la bailia su di un caso specifico, i dodici avrebbero potuto decidere di 
operare in totale autonomia, come dimostrava appunto il caso deWqfficium 
di Tedesco. 

Per prowedere alia riforma dell'ufficio del conservator, gli "Anziani" 
seguirono dunque una procedura che, sebbene fosse riservata ai casi di par- 
ticolare rilievo, era comunque prevista dalla normativa del comune. Invece 
il titolo scelto per il nuovo magistrato rappresento una vera e propria novi- 
ta, una testimonianza ancor piu chiara dell'importanza che gli "Anziani" vol- 
lero attribuire alia vicenda. Anche nel 1320 il comune aveva nominato un 
ufficiale forestiero per indagare sulla congiura che era stata organizzata da 
Coscetto da Colle e dal fratello Cellino. Quel magistrato era stato chiamato 
«generalis executor pisani co munis contra proditores et exbannitos et rebel- 
les pisani comunis pro prodictione et eorum olim bonos»". Con quella tito- 
latura gli "Anziani" avevano scelto di concentrare tutta l'attenzione sul grup- 
po di cives che, resisi colpevoli di un tradimento - proditio - si erano auto- 
maticamente esclusi dalla comunita cittadina. Tuttavia proprio il riferimen- 
to a un determinato episodio suggeriva la temporaneita del nuovo ufficiale, 
che era chiamato a indagare solo e soltanto su quell'awenimento. Non e un 
caso che dopo il 1320, concluse le indagini sulla congiura dei da Colle, la 
documentazione pisana non rechi piu alcuna traccia dell'esistenza di un 
simile magistrato. 

Nel 1322 gli "Anziani" scelsero di non cristallizzare il titolo del nuovo uffi- 
ciale inserendovi un richiamo a quanto era avvenuto il giorno 
dellAscensione. Come in un'opera aperta essi puntarono invece sulla forza 
evocativa e performativa di un valore dominante l'ideologia comunale, il 
buono e pacifico stato, che da quel momento in poi sarebbe stato fisicamen- 
te incarnato da un nuovo magistrato. Quest'ultimo fu chiamato a indagare su 
fatti che venivano presentati come lesivi per la convivenza ideale di tutti colo- 
re i quali si riconoscevano nello spazio complessivo - citta e contado - che 
definiva la citta-stato pisana. Come quella vicenda pero avrebbero potuto 
essercene altre e del resto il buono e pacifico stato era un concetto ampio e 
complesso, che aspettava solo di essere riempito di volta in volta di contenu- 
ti differenti 23 . 



21 Cfr. nota precedente. 

22 ASPi., Dipl. Roncioni, 25 novembre 1320. 

23 Cfr. in proposito B. Clavero, Iurisdictio nello specchio. O el silencio de Pietro Costa, Prefazione 
alia ristampa del 2002 (Milano) del volume di P. Costa, Iurisdictio. Semantica del potere politi- 
co nella pubblicistica medievale (1110-1433), pubblicato nel 1969. F. Chabod, Alcune questioni 
di terminologia: Stato nazione patria nel linguaggio del Cinquecento, Appendice a L'idea di 
nazione, Roma-Bari 2002 13 , pp. 139-190. Meccarelli, Arbitrium cit., p. 175 e segg. A. Tenenti, 
Archeologia medievale della parola Stato e Id., La nozione di stato nell'Italia del Rinascimento, 
entrambi in Id., Stato: un'idea, una logica. Dal Comune italiano all'assolutismo francese, 
Bologna 1987, rispettivamente pp. 15-51 e pp. 53-97. 



176 



Le memorie dei conflitti e i conflitti delle memorie a Pisa 



2.2. Ranieri di Donoratico 

II resoconto del "consiglio maggiore e generale" del comune, sebbene risal- 
ga alia meta di luglio del 1322, indica chiaramente che la risposta degli 
"Anziani" agli scontri della domenica dell'Ascensione - e cioe la prima nomina 
di un conservator a Pisa - awenne pressoche a ridosso di quella giornata. 

La reazione di Ranieri di Donoratico invece arrivo ai primi di giugno, 
quando, secondo Giovanni Villani, egli si fece nominare defensor populi. 
Purtroppo non disponiamo di alcun documento che ci permetta di conoscere 
la data esatta dell'elezione 24 . Tuttavia, la testimonianza del cronista fiorenti- 
no, generalmente molto bene informato sui fatti di Pisa, trova una conferma 
seppure indiretta gia in una prowisione di sapientes del 13 luglio del 1322, 
nella quale Ranieri compare gia con il titolo di "difensore del popolo" 25 . L'atto 
in questione ci interessa da vicino perche anch'esso e collegato agli scontri del 
maggio '22. I "Savi" infatti erano stati chiamati a esprimere un parere sulla 
vicenda del notaio Vanni del Bagno. Quest'ultimo era stato accusato dal 
"capitano del popolo" di aver preso parte ai disordini al seguito di alcuni 
nobili ma, secondo quanto diversi cittadini avevano riferito agli "Anziani", il 
Capitano aveva poi inflitto pesanti torture a Vanni fino al punto che questi 
non era stato in grado di ritornare in carcere sulle proprie gambe 26 . In quel 
momento aveva fatto la sua comparsa sulla scena il "difensore del popolo". 
Ranieri infatti si era rivolto agli "Anziani" dicendo che «ipse erat defensor 
populi et nollet quod populares paterentur iniuriam». I "Savi" avevano tenu- 
to conto della volonta del conte e avevano stabilito che Vanni fosse liberato. 

Ranieri di Donoratico aveva dunque sfruttato il caso di Vanni - nel testo 
della prowisione si dice esplicitamente che il conte aveva fatto il primo passo 
facendo sapere agli "Anziani" il proprio parere 27 - per dare un primo contenuto 
reale al ruolo di defensor populi che egli aveva appena iniziato a ricoprire. Non 
poteva esserci pero occasione migliore della vicenda di un giurato in "popolo" 
che era stato accusato di aver preso parte agli scontri del maggio del 1322, per 
rileggere il ruolo che anche Ranieri aveva svolto durante quei disordini e che 
probabilmente era stato tutt'altro che unilateralmente a favore dei popolari. 



24 Sulla famiglia Donoratico cfr. G. Rossi Sabatini, Pisa al tempo dei Donoratico (1316-1347). 
Studio sulla crisi costituzionale del Comune, Firenze 1938. M. L. Ceccarelli Lemut, Della 
Gherardesca Ranieri, in Dizionario Biografico degli italiani, vol. XXXVII, pp. 163-258: p. 224; 
Ead., Nobiltd territoriale e Comune: i conti della Gherardesca e la citta di Pisa (secoliXI-XIII), 
in Medioevo pisano. Chiesa, famiglie, territorio, Pisa 2005, pp. 163-258. 

25 ASPi., Comune A 49, cc. 48v-49r 13 luglio 1322. Le commissioni di "Savi" erano composte da 
cittadini pisani di qualunque origine e status sociale, sia nobili che popolari, i quali venivano inca- 
ricati di predisporre i prowedimenti che venivano poi mandati ad esecuzione dagli "Anziani". 

26 Ibidem, «[...] ipse dominus capitaneus torsit et tormentavit eum valdis tormentis de girella et 
ygne et aliis ita quod non potuit suis pedibus redire ad carcerem sed fuit portatus ab aliis perso- 
nis nee liberatus est tamquam innoces nichil confessus fuit». 

27 Ibidem, «dominus comes Rainerius misit dicendo Anthianis quod ipse intellexerat a pluribus 
supradicta et quod ipse erat defensor populi et nollet quod populares paterentur iniuriam et 
placebat ei quod Anthiani ea referrent sapientibus et bonis civibus et cum eis consulerunt». 



177 



Giovanni Ciccaglioni 

2.3. La vittima designata 

In futuro la scelta di Ranieri di schierarsi dalla parte del "popolo" avrebbe 
causato numerose ripercussioni nella vita politica pisana, alimentando con- 
flitti e suscitando division!. Al momento pero essa costituiva anche un utile 
precedente da imitare per chi avesse voluto rileggere e reinterpretare, come 
aveva fatto Ranieri, il ruolo avuto negli scontri della festa dell'Ascensione. 

Proprio Lippo da Caprona per primo segui la via tracciata dal conte. Il 7 
luglio Giovanni Fagioli, "priore degli Anziani", lesse ai componenti del "consi- 
glio del popolo" una prowisione emanata da un gruppo di "Savi" in merito a 
una petizione che Lippo - a nome proprio e dei suoi consortes Alamanno e 
Becciolino - aveva presentato agli "Anziani" e ad altri sapientes 2 ". Nella prov- 
visione - trascritta insieme al testo del consiglio - si legge che Lippo aveva rac- 
contato agli "Anziani" che il giorno dell'uccisione del figlio egli aveva molto 
riflettuto sulla sua sorte e su quella dell'intera citta, poi pero si era armato e, 
accompagnato dai suoi due parenti, si era recato da Ranieri per sollecitarlo e 
chiedergli quali fossero le sue intenzioni. Dopo che il conte aveva risposto loro 
di rimanere al suo fianco, essi erano rimasti accanto a Ranieri ed erano anda- 
ti con lui alia piazza del "popolo" e li erano rimasti, senza mai allontanarsi 29 . 

Il giorno successivo - sempre secondo la ricostruzione di Lippo - quan- 
do era scoppiata l'altra ondata di scontri, i tre da Caprona non avevano reca- 
to danno ad alcuno e anzi avevano cercato di fare tutto quello che era sem- 
brato opportuno al conte e agli "Anziani". Considerato tutto cio Lippo dichia- 
rava di non capire come mai egli e suoi dovessero essere perseguiti come se 
si fossero comportati in un altro modo 30 . 

Concludendo la sua petizione, e pregando gli "Anziani" di intercedere per 
se e i suoi, Lippo - secondo quanto riferito da Giovanni Fagioli - aveva spie- 
gato che a lui non interessava molto essere condannato, ma gli spiaceva che 
si dicesse che egli aveva agito contro la volonta del "popolo" 31 . Anche per que- 



28 ASPi., ComuneA 89, cc. I52v-l53r 7 luglio 1322. Lippo aveva presentato la petizione due gior- 
ni prima. 

29 Ibidem, «die dominica quando fuit interfectus Guido filius eius, ipse dubitavit et iustam habuit 
materiam dubitandi de se et de statu totius civitatis et armavit se et dicti eius consortes soci- 
averunt eum et ivit ad dominum comitem Rainerium ad ortandum et dixit ei quod volebat ipsum 
facere. Et dominus comes respondit ei et dictis suis concortibus sitis mecum et ipsi steterunt et 
iverunt cum dicto domino comite et cum eo venerunt ad plateam populi nee ab eo discesserunt 
aliqua hora». 

30 Ibidem, «quando fuit alius rumor fecerunt idem nee fecerunt vel dixerunt alicui persone de 
mundo aliquam iniuriam vel offensam sed quidquid boni potuerunt facere oprari nee fuit eis 
inhibitum sed noviter cum domino comite sict fecerunt se videbatur ei quod satis placeat et 
domino comiti et dominis antianis et bonis hominibus nee videtur ei quod pro hec ipsi debeant 
tractari vel gravari sicut alio modo fecissent». 

31 Ibidem, « Et supllicavit antianis et supplicat quod dignentur providere super predictis ita quod 
predictus dominus Lippus cum predictis qui sociaverunt eum de bono servitio et fideli opera- 
tione non patiantur dapnum quia licet tamen ipse non curaret multum de condenaptione, tamen 
gravissum esset ei quod diceretur quod ipse fecisset in aliquo contra voluntatem populi vel dis- 
plicuisse alicui». 



178 



Le memorie dei conflitti e i conflitti delle memorie a Pisa 



sto motivo gli "Anziani" avevano richiesto un parere ai "Savi" i quali avevano 
stabilito che i dodici e il conte, eventualmente col concorso del "consiglio del 
popolo", si pronunciassero sul futuro dei da Caprona. 

Lippo aveva dunque proposto una lettura del ruolo avuto negli scontri di 
maggio, chiara e precisa: i da Caprona erano stati a loro modo dei "difensori 
del popolo", avevano agito innanzitutto pensando alia salvaguardia dei 
Popolari. 

NeH'ambito di questo contributo e importante notare che Lippo, nel suo 
tentativo di proporre la propria rilettura di quegli awenimenti, pote contare 
su un solido appoggio degli stessi vertici del "popolo". Viter politico-docu- 
mentario seguito, petizione, prowisione degli "Anziani", prowisione dei 
"Savi" - che chiamano nuovamente in causa gli "Anziani" - "consiglio del 
popolo" fu decisivo per conferire legittimita alia versione del da Caprona. Cio 
per due ragioni. In primo luogo perche ogni passaggio fu accompagnato dalla 
voce di Giovanni Fagioli, autorevole esponente del gruppo dirigente popola- 
re 32 . In veste di "priore degli Anziani" egli ebbe il compito di esporre la mate- 
ria, prima ai "Savi" e poi al consiglio. Entrambe le volte Giovanni introdusse 
l'argomento aggiungendo particolari e formule che corroboravano la testimo- 
nianza di Lippo, e denunciavano l'orientamento della massima magistratura 
del "popolo", decisamente favorevole alia lettura proposta dai da Caprona 33 . 

In secondo luogo Viter nel suo complesso, che coinvolgeva solamente 
organismi riconducibili al "popolo", legittimava simbolicamente il contegno 
tenuto dai da Caprona, il cui comportamento veniva giudicato esclusivamen- 
te da populares. 

2.4. 1 mandanti 

La prowisione di un gruppo di "Savi" che il 20 luglio valuto la petizione 
presentata da dieci aristocratici, sette Lanfranchi e tre Gualandi, costituisce 
Fultimo documento di questo primo dossier 34 . 

I dieci nobili - che nei fatti costituivano la controparte dei da Caprona, in 
quanto mandanti dell'omicidio del figlio di Lippo - si difesero dalle accuse 



32 Sulla famiglia Fagioli cfr. Poloni, Trasformazioni della societa cit., Appendice I, pp. 389-393. 

33 ASPi., Comune A 89, cc. I52v-l53r 7 luglio 1322, passaggi quali «videatur dominis antianis 
considerata condictione et bona voluntate dicti domini Filippi et dictorum eius consortium nee 
non considerato modo quod ipsi tenereunt diebus dictorum rumorum se abstinendo ab omni 
actu inconvenienti et dicendo et operando gratiosa et utilia pro comuni et populo pisano et bono 
statu pisani populi», oppure «dictus dominus Filippus et dominus Alamannus et Becciulinus 
consortes eius predicti non possint neque debeant molestari vel condepnari seu dapnificari in 
aliquo occasione predicta». 

34 ASPi., Comune A 49, c. 52V 20 luglio 1322. I 10 nobili erano dominus Bettus Nichi de 
Lanfrancis, dominus Lupus de Gualandis, dominus Ciomeus Capponis de Lanfrancis, dominus 
Ismerlus de Gualandis, dominus Bettus Chiccoli de Lanfrancis, dominus Iacobus Chiccholi de 
Lanfrancis, Ninus Maccaionis de Gualandis, Coscius Chiccoli de Lanfrancis, Guiduccius 
Chiccoli de Lanfrancis, Puccius detto Pucciarellus Nacari de Lanfrancis. 



179 



Giovanni Ciccaglioni 



mosse loro dal "capitano del popolo" fornendo la propria interpretazione di 
un capitolo del Breve del popolo che il "capitano" aveva utilizzato per awia- 
re la propria indagine. La rubrica dello statuto vietava ai nobili di uscire 
armati in occasione di rumores, ma i dieci sostennero che quel capitolo era 
stato scritto contro i nobili guelfi e che invece i nobili ghibellini, quando scop- 
piavano disordini in citta, accorrevano armati «pro defensione et bono statu 
civitatis pisane et populi » 35 . 

Inoltre nella loro petizione i dieci nobili avevano sostenuto che, stando 
cosi le cose, nessun aristocratico era mai stato processato ne a norma di quel 
capitolo ne di altri. Inoltre essi avevano precisato che proprio in virtu del 
rispetto che avevano nei confronti della citta e del "popolo" si erano recati 
armati presso la casa del conte per affiancarlo nella difesa della citta e del 
"popolo", tanto piu che si diceva che i guelfi stavano per entrare in citta 36 . 

Gli esponenti delle due importanti domus aristocratiche conclusero la 
propria autodifesa con un riferimento indiretto ai da Caprona. Essi allusero 
infatti ad altri nobili che, processati per una simile accusa, erano poi stati sca- 
gionati. Lo stesso esito cui pervennero anche i Lanfranchi e i Gualandi 37 . 

Anche questi ultimi dunque, sulla scorta di quanto avevano fatto Ranieri e 
Lippo da Caprona, cercarono di proporre la propria versione del ruolo avuto 
nei conflitti di maggio. Nel loro tentativo i dieci aristocratici ricorsero al soste- 
gno delle scritture e non a quello degli uomini del "popolo". Nel complesso 
l'autodifesa di Lanfranchi e Gualandi appare piu articolata rispetto a quella dei 
da Caprona, o per meglio dire meno unilaterale. Nelle parole di Lippo infatti - 
destinate a un uditorio esclusivamente composto da populares - prevalevano 
i riferimenti al "popolo" e alia sua protezione, mentre in quelle degli altri ari- 
stocratici, sebbene i riferimenti al "popolo" non mancassero, essi furono sem- 
pre preceduti dal richiamo alia civitas in generale e alia sua tutela. 

Va infine sottolineato il riferimento che troviamo in quel testo alia dicotomia 
guelfi/ghibellini, un elemento assolutamente centrale dei discorsi politici in una 
realta come quella pisana, nella quale guelfo voleva dire prima di tutto nemico 
della citta. E forse questo il dato che qualifica maggiormente la petizione dei 
Lanfranchi e dei Gualandi, l'elemento che essi sfrurtarono per cercare di pro- 
porsi come difensori della citta in primo luogo, del "popolo" in seconda battuta. 



35 Ibidem, dove leggiamo che «traxerunt armati ex forma cuiusdam capituli brevis pisani populi 
in quo cavetur quod aliquis nobilis non debeat trahere ad aliquem rumorem qui suscitaretur in 
civitate pisana et quod dictum capitulum factum fuit pro nobilibus guelfis et non pro gebellinis, 
et quod nobiles gebellini semper sunt consueti trhaere ad rumores qui fiunt in civitate pisana pro 
defensione et bono statu civitatis pisane et populi ». 

36 Ibidem, «Et quod contra eos vel alios numquam processum fuit de predictis per aliquem capi- 
tulum nee per presentem et quod ipsi, ex magna fide et dilectione quam habent ad civitatem 
pisanam et ad bonum statum populi, traxerunt ad domum domini comitis pro sociando eumdem 
ad defensionem civitatis et populi Pisani et ipsum dominum comitem sociaverunt per civitatem 
Pisanam pro defensione et bono statu Pisane civitatis et populi quia dicebatur quod guelfi vole- 
bant intrare in civitatem Pisanam*. 

37 Ibidem « Et quod quidam alii nobiles etiam traxerunt ad dictum rumorem contra quos simili 
modo processum fuit et inde fuerant liberati». 



180 



Le memorie dei conflitti e i conflitti delle memorie a Pisa 



2.5. Qualche notazione 

Gli "Anziani" dunque rilessero gli scontri del maggio del 1322 per cerca- 
re di legittimare la propria funzione di rappresentanti dell'intera civitas, e 
non di una sola pars, seppure dominante come erano i populares. La crea- 
zione di una nuova magistratura, affidata a un forestiero e che non aveva 
alcun riferimento - a partire dal nome - alle divisioni socio-politiche esi- 
stenti in citta, costitui il principale enunciato del discorso imbastito dai com- 
ponenti della piu importante magistratura del "popolo". 

Alio stesso tempo, nel tentativo di conseguire il proprio obiettivo, gli 
"Anziani" spinsero, piu o meno consapevolmente, Ranieri a utilizzare un altro 
linguaggio il cui contesto di riferimento era la cultura politica di "popolo". 
Dopo la rilettura proposta dagli "Anziani" infatti Ranieri aveva meno possi- 
bilita di proporsi come tutore, difensore dell'intera civitas, di tutte le compo- 
nenti socio-politiche che ne facevano parte. Tutto cio naturalmente condizio- 
no i successivi sviluppi della vita politica pisana e contribui a differenziarli da 
quelli di altre realta comunali che pure avevano conosciuto importanti movi- 
menti di "popolo", Bologna su tutte, ma che alia fine avevano fatto largo ad 
esperimenti signorili. Nel caso bolognese ad esempio Taddeo Pepoli, divenu- 
to signore della citta quindici anni dopo Ranieri, avrebbe cercato il consenso 
della popolazione enfatizzando la conservazione della pace e della giustizia 
dell'intera civitas, e non solamente quelle del "popolo" 38 . 

Quindi per cogliere tutte le implicazioni insite nella nomina di Ranieri a 
defensor populi vanno considerate anche le ragioni contingenti, strategiche, 
che spinsero il conte a operare proprio quella scelta. Certo fin dal principio del 
Trecento la famiglia di Ranieri aveva operato in favore del "popolo" e nel 1316 
il nipote Gherardo aveva compiuto una decisa virata a sostegno della politica 
portata avanti dal gruppo dirigente popolare, collaborando alia cacciata di 
Uguccione della Faggiola e ricoprendo per pochi mesi la carica di "capitano del 
popolo" 3 *. Tuttavia la nomina di Ranieri a "difensore del popolo" sposto il piano 
del discorso su un livello piu complesso risperto al passato, come gia dimostra- 
va il contegno tenuto da Ranieri in occasione della vicenda di Vanni del Bagno. 

I da Caprona, i Lanfranchi e i Gualandi stavano apparentemente combat- 
tendo la stessa battaglia per cercare di uscire indenni dalle accuse mosse loro 
dal "capitano del popolo". Pero se ci soffermiamo sull'ultimo documento del 
nostro dossier, e osserviamo l'elemento principale intorno al quale ruoto il di- 
scorso portato avanti dai died aristocratici, la dicotomia guelfi/ghibellini, e leci- 
to pensare che Lanfranchi e Gualandi fossero impegnati in una battaglia piu 
complessa e meno legata alia contingenza, pur importante, dei fatti del maggio 
'22, di quanto non lo fosse quella che stava portando avanti Lippo da Caprona. 
Infatti in una realta come quella pisana, da sempre filoimperiale, una dichiara- 

38 Cfr. in proposito G. Antonioli, Conservator pacis et iustitie. La signoria di Taddeo Pepoli a 
Bologna (1337-1347), Bologna 2004. 

39 Cfr. in proposito Rossi Sabatini, Pisa al tempo dei Donoratico cit., p. 98 e segg. Cristiani, 
Nobilta e popolo cit., p. 302 e segg. Poloni, Trasformazioni della societa cit., p. 276. 



181 



Giovanni Ciccaglioni 



zione di ghibellinismo poteva suonare in apparenza pleonastica. In realta negli 
ultimi anni le lotte consumate ai vertici della vita politica cittadina erano state 
combattute anche all'insegna di due differenti interpretazioni del ghibellini- 
smo. Quando nel 1313 Uguccione della Faggiola era stato chiamato a Pisa per 
risollevare le sorti del comune, egli aveva lavorato per restituire alia citta tirre- 
nica un ruolo di primo piano nel circuito ghibellino dell'Italia centra settentrio- 
nale. Alcune importanti famiglie aristocratiche, Lanfranchi e Gualandi per 
prime, insieme al presule cittadino, il pisano Oddone della Sala, erano stati i phi 
convinti sostenitori di quel progetto. In breve tempo pero il Faggiolano aveva 
instaurato un regime personale sfruttando i poteri ricevuti dal comune, senza 
per questo pero perdere l'appoggio dei sostenitori della prima ora, che in poli- 
tica estera vedevano comunque realizzate le promesse fatte da Uguccione 40 . Fu 
in quel frangente che Gherardo di Donoratico e le phi importanti famiglie di 
"popolo" stipularono la loro alleanza nel nome di un ghibellinismo declinato 
come difesa delle istituzioni comunali, a prescindere dalla posizione che Pisa 
avrebbe potuto conseguire nello scacchiere politico regionale. 

Una volta cacciato Uguccione, mentre i Lanfranchi lavorarono dall'inter- 
no della citta per favorire il ritorno del Faggiolano - a questo miravano la 
congiura del '17, sventata da Coscetto da Colle e quella del '19 - Oddone della 
Sala, privato dell'appoggio del grande condottiero, nel 1318 abbandono la 
citta e come un vero e proprio fuoriuscito inizio una contesa giudiziaria prima 
con il clero pisano e poi con 1'intera citta. Proprio nell'estate del 1322 Oddone 
della Sala si rifugio a Firenze, la citta nella quale «vivevano tutti coloro con- 
tra i quali il comune stesso e il "popolo" di Pisa nutrivano "inimicitias capita- 
les": innanzitutto gli ultimi superstiti delle due storiche famiglie partito due- 
centesche, assimilati completamente ai "guelfi", e circondati d'"altri guelfi 
pisani fuoriusciti", ma anche "certi ghibellini traditori'V. 

Nel luglio del 1322 era arrivato dunque il tempo per i Lanfranchi di tira- 
re una netta linea di demarcazione tra se e gli antichi alleati, in primo luogo 
l'ex arcivescovo di Pisa e la dichiarazione di ghibellinismo con la quale pro- 
clamarono la propria innocenza rispetto alle accuse mosse loro dal "capitano 
del popolo", ben si prestava anche a quello scopo. 

3. Gli avvenimenti del maggio 1322 secondo alcuni protagonisti 

Il 23 febbraio del 1323, circa sette mesi dopo che i Lanfranchi e i Gualandi 
avevano presentato la propria petizione, una commissione di sapientes eletti 
dagli "Anziani" aggiunse «di volonta e conscienza del magnifico homo mes- 
ser Ranieri conte di Donnoratico, difensore del populo di Pisa» 23 nuove 
rubriche al Breve del popolo che era in vigore fin dal 1313 42 . 



40 La vittoria conseguita a Montecatini nel 1315 contro Firenze e i suoi alleati dimostrava che 
Uguccione era in grado di mantenere quanto promesso. 

41 Ronzani, «Figli del Comune» cit., p. 792 e segg. II passo citato si trova a p. 793. 

42 B. P., in Statuti inediti cit., 2, p. 624. 



182 



Le memorie dei conflitti e i conflitti delle memorie a Pisa 



Quell'operazione costituisce una preziosa testimonianza per la ricostru- 
zione della storia politico-istituzionale della citta, poiche Ranieri di 
Donoratico fu l'unico dominus che nel Trecento lascio traccia di se negli sta- 
tuti cittadini. Una consapevole e intensa ripresa dei piu noti argomenti della 
cultura politica e della propaganda popolare - la difesa dei piu deboli, la tute- 
la degli "Anziani", la marginalizzazione dei nobili - caratterizzo i 23 nuovi 
capitoli, alcuni dei quali modificarono gli assetti politico-istituzionali della 
citta apparentemente piu consolidati 43 . 

Nel complesso tutti gli studiosi hanno sempre concordato nel ritenere la 
stesura delle nuove rubriche un fatto direttamente legato agli awenimenti 
dell'estate del 1322**. Quel che interessa in questa sede e cercare di approfon- 
dire come venne realizzato quel legame e soprattutto a quali aspetti di quella 
vicenda si fece riferimento. Per compiere questa operazione pero, come detto 
in apertura di queste pagine, non e necessario utilizzare l'intero corpus di 
rubriche, ma e sufficiente analizzarne 8: 6 fanno parte delle 23 aggiunte alia 
fine di febbraio, una era gia presente nel Breve del popolo e un'altra venne 
inserita il 12 febbraio di quello stesso 1323. 



3-1- 

Il primo capitolo sul quale ci soffermeremo e anche il primo tra quelli che 
furono inseriti il 23 febbraio del 1323 45 . Esso e intitolato «Dei signori conti da 
Donnoratico», e possiamo leggervi che 

Manifestamente si congnosce, et etiandio con aperti occhi della mente e del corpo chia- 
ramente si vede, cosi per ragione del prezente tempo, come del passato, et Domino 
concedente, del future, che della buona memoria in qua dirieto messer Gherardo da 
Donnoratico conte, et le suoie herede et successori, funno, et sono, et sempre, Domino 
concedente, saranno protectori et difensori del nostro populo di Pisa, et per lui et per 
li suoi homini, li lor beni et le lor persone sempre ano esposto [...]. 

Una forte componente deittica cararterizza questo primo paragrafo. Il con- 
testo spazio temporale cui si fa riferimento nel testo era chiaramente decodifi- 
cabile dai pisani, ed era quello della contemporaneita. Ciascuno o aveva visto in 
prima persona il contegno tenuto negli anni dai Donoratico, oppure ne aveva 



43 Ibidem, la rubrica CLIII, «Della dimoransa delli Ansiani et dei consigli, che si debbano fare in 
del palagio del populo » stabiliva che da quel momento in poi il palazzo degli "Anziani" avrebbe 
ospitato tutti i consigli cittadini, sia quelli del "popolo" sia quelli del comune, ad eccezione di 
quello maggiore e generate, che dato il numero dei partecipanti avrebbe continuato a svolgersi 
in cattedrale. Invece la numero CLXVII «Della dimoransa di ser Iacopo da Calci» obbligava il 
cancelliere del comune a trasferirsi presso il palazzo degli "Anziani". Con questi due capitoli i 
sapientes posero fine al bipolarismo che aveva segnato anche il regime di "popolo" pisano, come 
quello di molti altri Comuni e il palazzo degli "Anziani" divenne definitivamente il luogo centra- 
le della vita politica della citta tirrenica. Cfr. in proposito Poloni, Trasformazioni della societd 
cit, p. 360 e segg. 

44 Cfr. ivi, p. 358 e segg. 

45 B. P., in Statuti inediti cit., 2, p. 625, rubrica CXLVIIII. 



183 



Giovanni Ciccaglioni 



avuto una testimonianza indiretta. Lo scopo di queste prime righe era proprio 
quello di spingere il pubblico a rintracciare nella propria memoria prove dello 
stretto rapporto che legava - e che percio avrebbe legato - i Donoratico al 
"popolo". Cosi facendo, la nomina di Ranieri a defensor populi appariva un pas- 
saggio scontato, una sanzione istituzionale naturale per un esponente di una 
famiglia che si era sempre adoperata per proteggere la societas populi pisana. 
Il capitolo statutario proseguiva stabilendo che 

[...] messere lo conte Ranieri, et li suoi figliuoli, et messer Fasio conte in qua dirieto 
della buona memoria di messer Gherardo conte da Donnoratico, siano giudicati, siano 
et essere s'intendano popolari, et del populo di Pisa, et dei giurati in populo, si come 
quelli che sono u che funno veramente Anziani del populo di Pisa; et quello medesimo 
privileggio et auctorita uzino, per virtu della prezente constitussione, che uzano quelli 
che meglio et phi ragionevilmente sono stati Anziani del populo di Pisa, et meglio anno 
exercito l'officio. 

I "Savi" vollero cosi ricompensare i Donoratico per i favori concessi al 
"popolo", assegnando loro benefici e tutele analoghe a quelle godute dagli 
"Anziani". Coloro i quali avevano ricoperto l'"anzianato" costituivano infatti 
Y elite tra i giurati in "popolo". La carica di "Anziano" serviva infatti anche per 
sancire delle differenziazioni, delle distinzioni all'interno di una categoria 
sociopolitica che, in quanto egemone all'interno del comune, godeva gia di 
numerosi vantaggi rispetto ad esempio ai nobili. Tuttavia Ranieri e i suoi 
familiari non vennero equiparati a un qualunque popolare che era stato elet- 
to "Anziano", senza essersi poi distinto in alcun modo. Al contrario essi ven- 
nero paragonati a quegli individui che meglio degli altri avevano svolto il pro- 
prio mandato. Possiamo ipotizzare dunque che attraverso queste righe i 
sapientes, mentre celebravano il ruolo svolto dai Donoratico, proponevano di 
individuare una gerarchia anche tra coloro i quali erano stati "Anziani". 

3-2. 

«Dei sospecti alle Compagne et al populo », e il titolo della seconda rubri- 
ca inserita il 23 febbraio 46 . 1 sapientes stabilirono che 

impero che molte volte in del Breve del populo si fa mensione dei sospecti alle 
Compagne et al populo di Pisa; percio ad cio che da quinci innanti dubitassione non ne 
nasca; et ad cio che in populo, u ad privileggio di populo non siano admessi culoro che 
animo et volonta non anno populare; statuimo: Che, sensa alcuna interpretassione 
fare, sospecto alle Compagne et al Populo di Pisa come nobile, sia avuto, qualunque e 
u sara per alcuno tempo nobile in della cita di Pisa, u altrove, la unque sia avuto per 
nobile. Del quale, com'e dicto, vasti ad provare per tre testimoni deponenti per publi- 
ca fama. [...] Et le predicte cose non s'intendano ne luogo abbiano in quelli che facti 
fusseno popolari, u facessonsi, per auctorita di consiglio di populo. 

Questo capitolo puo essere considerato il rovescio della medaglia del pre- 
cedente e la parola privilegio, e trait d'union tra i due testi. In particolare il 

46 Ivi, p. 626, rubrica CL. 



184 



Le memorie dei conflitti e i conflitti delle memorie a Pisa 



«privileggio di populo» del quale potevano beneficiare i Donoratico era lo 
stesso al quale non potevano accedere gli altri aristocratici, a meno che non 
avessero fatto richiesta di essere assimilati ai populares. Nella prima rubrica 
si invitavano i lettori a collaborare in prima persona alia creazione di una 
memoria condivisa dei Donoratico quali "difensori del popolo"; nella seconda 
invece si faceva esplicito riferimento a un elemento centrale della procedura 
giudiziaria comunale, la fama publico, che pero aveva altrettanto profonde 
implicazioni nella formazione della memoria sociale dei Comuni medievali 47 . 



3-3- 

La decima rubrica del corpus di ventitre aggiunto al Breve si intitolava 
«Di non traggere contra lo buono stato del populo» e stabiliva 

[...] per bene et per riposo del populo di Pisa, et della nostra cita, che nullo della cita di 
Pisa, u del contado, u d'altronde, sia ardito u presumma, ad tempo d'alcuno romore, 
traggere con arme u senz'arme, ad alcuno luogo della cita di Pisa, u del contado, con- 
tra lo buono et pacifico stato del populo di Pisa, u contra la volonta del Capitano et delli 
Ansiani del populo di Pisa [...]. Et presumasi avere tracto contra lo buono et pacifico 
stato del populo qualunque non giurato in populo traggera al tempo sopradicto ad 
alcuno luogo, se non ad casa sua propria, u vero conduca, la quale elli abita et contra la 
dicta presumptione nulla prova u exceptione sia admessa. Et catuno possa accuzare et 
denunsiare qualunque contrafacesse [...] 48 . 

Tutto il capitolo aveva a che fare con i conflitti del 1322, o meglio, con 
alcuni passaggi delle petizioni presentate dai da Caprona, dai Lanfranchi e 
dai Gualandi. Tutti quanti loro infatti avevano ammesso di essersi mossi dalle 
proprie case, sebbene avessero dichiarato di averlo fatto per andare in soc- 
corso del "popolo". Ora invece i "Savi" dichiaravano che proprio un simile 
comportamento avrebbe dovuto essere considerato un attentato al buono e 
pacifico stato del "popolo". Si indicava cosi un criterio preciso per il futuro, in 
base al quale giudicare il comportamento dei nobili. 



3-3-1- 

L'importanza di questo capitolo non risiede pero solamente nel legame, 
pur importante, con le dichiarazioni rilasciate dai nobili nel luglio del 1322. 
Infatti proprio le righe nelle quali i "Savi" proposero la loro interpretazione di 
cosa significasse « avere tracto contra lo buono et pacifico stato del populo » 
rappresentano una chiave per spingere ancora piu in profondita questa inda- 



47 Sulla fama publica e la sua funzione nel XIV secolo, cfr. M. Vallerani, Procedura e giustizia 
nelle citta italiane del basso medioevo (XII-XTV secolo), in Pratiques sociales et politiques judi- 
ciaires dans les villes de I'Occident a la fin du moyen age, Actes du Colloque international 
(Avignon, 29 novembre-l decembre 2001), distribuito in formato digitale da Reti Medievali 
Biblioteca [11/09] <http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/v.htm>, p. 29 e segg. J. C. 
Fentress, Ch. Wickham, Social memory, Oxford 1992, p. 98 e segg. 

48 B. P., in Statuti inediti cit., 2, p. 630, rubrica CLVIII. 



185 



Giovanni Ciccaglioni 



gine. II Breve del popolo infatti conteneva gia altre rubriche nelle quali si 
faceva riferimento al buono e pacifico stato, alia sua difesa e alia sua conser- 
vazione. II tredicesimo capitolo dello statuto era sicuramente il piu significa- 
tive) a questo riguardo, dal momento che vi si potevano leggere le seguenti 
parole: 

Et io Capitano del populo abbia libbero, puro et generale arbitrio contra tutti et singu- 
li nobili, et quallunqu'altri, u non giurati in populo u che non sono di populo, li qual 
torbasseno u torbare vollesseno lo pacifico et tranquillo stato del populo, et del 
Comuno di Pisa; et contra tutti et singuli i soprascripti nobili, et catturi altri, u non giu- 
rati u che non siano del populo di Pisa, della cita di Pisa u del distrecto, che offendes- 
seno u offendere vollesseno, u vero dei quali fusse verisimile che offendere vollesseno 
lo populo di Pisa, u alcuno giurato del populo di Pisa: delle quali cose si stia al dicto, u 
vero alia credulita, u vero interpretasione di me suprascripto Capitano 4 *. 

Rispetto a quanto stabilito dai "Savi" nel 1323, nel capitolo risalente al 
1313 tutto era nelle mani del "capitano" al quale erano conferiti i pieni poteri 
per punire coloro i quali avevano agito contro il buono e pacifico stato del 
"popolo". Il "capitano" pero non disponeva solamente deW'arbitrium neces- 
sario per punire gli eventuali colpevoli, ma anche di quello per prevenire 
eventuali azioni contro il "popolo". Questo implicava, come peraltro si pud 
leggere chiaramente nel testo, che spettava al "capitano" stabilire cosa voles- 
se dire turbare il buono e pacifico stato del "popolo". 



3-3-2. 

Possiamo ipotizzare dunque che i "Savi" nel febbraio del 1323 volessero 
limitare la sfera di competenze del "capitano del popolo". La rubrica intitola- 
ta «Di non traggere contra lo buono stato del populo » non e pero Tunica che 
legittimi questa ipotesi. Infatti nella quattordicesima rubrica inserita il 23 
febbraio, «Di non accuzare li popolari, et testimonia non rendere contra 
loro», si stabiliva che 

nullo non giurato in populo, u giurato che non abbia dovuto giurare, ardisca u presu- 
ma alcuno giurato in populo accuzare u denunsiare d'alcuno u per alcuno maleficio, u 
vero quazi, in corte del Capitano del populo, u del conservatore del pacifico stato del 
Comuno et del populo di Pisa; ne testimonio per alcuno, contra alcuno giurato in popu- 
lo, in delle predicte corte, u alcuna di quelle, rendere [...] 5 °. 

In queste righe troviamo un esplicito riferimento al "Conservatore del 
buono e pacifico stato" il quale, inserito nell'organigramma degli ufficiali 
comunali da neanche un anno, sembrava gia dotato di competenze tali che la 
sua curia poteva essere considerata un'arena politico-giudiziaria equiparabi- 
le e/o alternativa a quella del "capitano del popolo". 



49 Ivi, p. 465, rubrica XIII, «Di quel medesimo», poiche continua quanto scritto a p. 461 nella 
rubrica XII «Di quelli che offendesseno li Ansiani». 

50 Ivi, p. 633, rubrica CLXII. 



186 



Le memorie dei conflitti e i conflitti delle memorie a Pisa 



3-3-3- 

A questa sorta di limitazione indiretta dell'ambito di azione del "capita- 
no" i "Savi" aggiunsero gia nella rubrica successiva, la quindicesima, 
«D'inquerere contra lo Capitano del populo», un ulteriore disciplinamento, 
poiche decisero che 

[...] lo Capitano del populo che hora e, et per lo tempo sara, sia sollicito et intento in 
investigare et punire li non giurati in populo che offendesseno li giurati in del populo 
di Pisa; per questa constitusione, che in perpetuo debbia valere, ordiniamo: che li 
modulatori del Capitano li quali per lo tempo saranno, siano tenuti et debbiano inqui- 
rere et investigare, et in della loro inquizissione capitulo spetiale ponere, se lo Capitano 
del populo di Pisa dei maleficii commessi per alcuno nobile, u non giurato in populo, 
contra alcuno giurato in populo, u alcuno di populo, ara facto executione debita; et 
quella ch'e tenuto di fare per forma del Breve del populo, et di qualunqu'altri ordina- 
menti; u no. Et sopra cid examinare almeno testimoni quindici per catuno quartieri. Et 
se troveranno ch'elli non abbia facto u lassato alcuna cosa, per catena cosa lassata siano 
tenuti et debbiano lui condennare in della pena imposta al Capitano in del capitulo del 
Breve posto sotto la rubrica «Delli offendenti li Ansiani* 5 '. 

La modulazione prevista in queste righe era molto piu di una - ancorche 
importante - revisione finanziaria, ma realizzava un vero e proprio controllo 
politico sull'operato svolto dal "capitano" nel corso del suo mandato annua- 
le. II testo di questa rubrica, ma anche quanto era awenuto in occasione della 
vicenda di Vanni del Bagno, testimoniavano che la coesistenza di un ufficiale 
forestiero e di una magistratura collegiale di pisani ai vertici del "popolo" 
poteva essere tutt'altro che pacifica, ma anzi poteva assumere i toni di una 
forte dialettica. 



3-3-4- 

Un'ultima rubrica sembra confermare l'esistenza di queste tensioni tra gli 
"Anziani" e il "capitano del popolo". II 12 febbraio del 1323 gli "Anziani" ave- 
vano fatto aggiungere un paragrafo alia rubrica «De l'aggiunto et del meni- 
mato» con il quale avevano stabilito che 

[...] dei maleficii commessi innanti lo tempo del reggimento del presente Capitano del 
populo di Pisa, u per loro cagioni et cauze, lo presente Capitano del populo di Pisa non 
possa u debbia intromettersi in alcuno modo; excepte le modulassioni delli officiali, et 
1'executioni delle condennagioni facte in pecunia numerata; le quali per la predicta 
aggiunta non si comprendano, ne per quella s'intendano u siano in alcuna cosa vitiate 
u menimate 32 . 



51 Ivi, p. 633, rubrica CLXIII. 

52 Ivi, p. 555, rubrica CXX: «Noi Ansiani del populo di Pisa, avendo bailia delle infrascripte cose 
per aictorita del minore et maggior consiglio, dei XII di populo, dei consuli del mare, dei consu- 
li dei mercanti, dei consuli de Farte della lana, dei capitani et priori delle VII arte, celebrato in 
del palagio del populo di Pisa, correnti anni Domini MCCCXXIII, indictione VI pridie ydus 
februarii; aggiungiamo ad questo Breve del populo di Pisa - segue quanto citato nel testo - La 
quale aggiunta scripta e per me Marzuccho condam Iohannis Urselli, notaio scriba publico dei 
dicti signori Ansiani, correnti li soprascripti anni Domini et indictione, pridie ydus februarii». 



187 



Giovanni Ciccaglioni 



Tutto cio che era accaduto prima del gennaio del 1323, compresi percio i 
fatti del maggio precedente, era dunque sottratto alia competenza del nuovo 
"capitano del popolo". E evidente che questo comportava una ulteriore limi- 
tazione della liberta di azione del "capitano", ma gli "Anziani" avevano 
soprattutto voluto ridurre le possibilita di aggiungere nuove interpretazioni - 
che potevano maturare magari nell'ambito delle investigazioni del "capitano" 
- su quanto era awenuto la domenica dell'Ascensione del 1322. Infatti, una 
volta sottratta all'indagine del "capitano", quella materia diventava molto piu 
inerte, piu difficile da manipolare. 



3-4- 

L'ultima rubrica che stiamo per analizzare e probabilmente la testimo- 
nianza piu diretta del processo di creazione di una memoria unica dei con- 
flitti del maggio 1322. Nel capitolo intitolato «Di non fare radunamento», i 
"Savi" stabilirono, ancora una volta «per riposo et per pacifico stato del 
Comune et del populo» 

che nullo nobile della cita di Pisa u d'altronde, ardisca u presumma di fare alcuno raiu- 
namento di gente, sensa paraula delli Ansiani del populo di Pisa, se non per legittima 
cagione. Et chi contra fara, sia punito et condennato dal Capitano del populo cosi come 
s'elli avesse uciso alcuno di populo giurato in populo. Et che nullo nobile della cita di 
Pisa u d'altronde, ad tempo d'alcuno romore, durante lo romore ardisca u presumma 
d'escire, con arme u sensa arme, della casa in della quale elli abita, sotto pena de l'ave- 
re et della persona, ad arbitrio del Capitano. Et se quelli che lo dicto rainunamento 
farae, sara tale contra lo quale per lo Capitano procedere non si possa, si come perche 
fusse cherico, siano puniti culoro li quali quine saranno raiunati si come se elli avesse- 
no facto lo dicto raiunamento, u vero ad loro instansia, facto fusse. Et che lo dicto 
Capitano sia tenuto di fame inquizissione, ristato lo rumore; et li colpabili punire, 
come decto e [...] 53 . 

In maniera ancora piu esplicita rispetto a cio che era scritto nel capitolo 
inerente il buono e pacifico stato del "popolo", anche questa rubrica era piena 
di riferimenti alle versioni rilasciate dai da Caprona, Lanfranchi e Gualandi 
sui conflitti del 1322. Lanfranchi e Gualandi in particolare avevano insistito 
sulla piena legittimita delle proprie azioni, sul pieno diritto che essi avevano 
di riunirsi e armarsi nei casi in cui ritenevano che il buono e pacifico stato del 
comune e del "popolo" fosse a repentaglio. Ora invece i sapientes subordina- 
vano la possibilita dei nobili di riunirsi in caso di rumores a un esplicito con- 
senso degli "Anziani", senza il quale gli aristocratici avrebbero commesso, 
ogni volta che si fossero riuniti, un crimine equiparabile al peggior reato che 
un nobile potesse mai compiere in un comune di "popolo", owero l'uccisione 
di un popolare. 

I "Savi" pero si spinsero ancora oltre, questa volta per indebolire sul 
nascere il tentativo compiuto dai Lanfranchi di presentarsi come nobili ghi- 
bellini e in quanto tali, quasi "difensori del popolo". La rubrica infatti prose- 

53 Ivi, p. 634, rubrica CLXV. 



188 



Le memorie dei conflitti e i conflitti delle memorie a Pisa 



guiva specificando come si sarebbe dovuto comportare il "capitano del popo- 
lo" nel caso in cui l'organizzatore del raiunamento fosse stato un uomo di 
chiesa. Nella mente dei pisani una precisazione del genere non poteva non 
riportare alia memoria Iacopo Lanfranchi, pievano di Sovigliana e potente 
membro del capitolo della cattedrale, ma soprattutto animatore della congiu- 
ra del 1319, la seconda che i Lanfranchi organizzarono per riportare in citta 
Uguccione della Faggiola e restituire a Pisa il ruolo che, secondo numerosi 
esponenti di quella domus aristocratica, le spettava nel circuito ghibellino 
dell'Italia centro settentrionale 54 . 

Le disposizioni emanate dai "Savi" per il futuro e le interpretazioni del 
passato che ne derivavano, anche in questo caso avrebbero dunque finito per 
confondersi - secondo il criterio che aveva ispirato i sapientes fin dalla ste- 
sura della prima rubrica quando si erano preoccupati di disegnare sia il pas- 
sato che il futuro dei Donoratico - legittimando la piena liberta di azione di 
un solo "difensore del popolo", e cioe il conte Ranieri e privando i Lanfranchi 
della possibility di ottenere una legittimazione ufficiale alia rilettura che essi 
proponevano del contegno tenuto sulla scena politica pisana negli ultimi 
anni. 

3.5. Qualche notazione: una memoria unica, tanti conflitti 

I quattro testi del primo dossier parlavano senza dubbio tutti della stessa 
cosa, i conflitti del maggio 1322. Pero messi insieme essi non costituivano 
affatto un'opera coerente, non concorrevano alia creazione di una memoria 
unitaria. Le petizioni, i valori intorno ai quali si erano strutturate le azioni di 
alcuni soggetti, i titoli del nuovo magistrato e del dominus cittadino, erano 
serviti agli "Anziani", a Ranieri di Donoratico, a Lippo da Caprona, ai 
Lanfranchi e ai Gualandi per combattere altri conflitti. La massima magistra- 
tura del "popolo" e il signore di Pisa lottavano per il primato sulla civitas, ma 
alio stesso tempo Ranieri di Donoratico era in conflitto con i Lanfranchi e 
questi ultimi con i da Caprona. Ad ogni colpo sferrato da uno dei protagoni- 
sti aveva fatto seguito la reazione di uno degli altri e le implicazioni generate 
da questo scontro avevano segnato in profondita la vita politica pisana, piu di 
quanto non avessero fatto gli scontri, pur violenti, awenuti durante i giorni 
della festa dell'Ascensione. 

Nel febbraio del 1323 Ranieri di Donoratico e gli "Anziani" favorirono la 
stesura delle 23 nuove rubriche per imporre una memoria ufficiale di cio che 
era awenuto nei giorni della festa dellAscensione. La nuova versione utiliz- 
zava e legittimava molti elementi delle interpretazioni che avevano proposto 
in precedenza il defensor populi e i membri dell'"anzianato" e tuttavia l'ele- 
mento realmente qualificante questa nuova memoria ufficiale era la nega- 
zione delle altre memorie, in primo luogo quelle dei Lanfranchi e dei 
Gualandi. 

54 Cfr. supra, parte 2, paragrafo 2.5. 

189 



Giovanni Ciccaglioni 



Percio le rubriche aggiunte «di volonta e conscienza» di Ranieri di 
Donoratico al Breve del popolo non erano legate direttamente ai conflitti del 
1322, ma ai discorsi che i principali protagonisti di quelle giornate avevano 
imbastito intorno a quella vicenda 55 . 

In questo senso il nuovo corpus di capitoli statutari costitui un punto di 
intersezione tra almeno altri tre differenti conflitti. Il primo era quello che, 
come avevamo gia visto, contrapponeva Ranieri di Donoratico alle altre fami- 
glie aristocratiche, Lanfranchi e Gualandi per prime 56 . Le armi utilizzate rap- 
presentano l'aspetto forse phi interessante di quel confronto, poiche Ranieri 
si servi quasi esclusivamente di strumenti che erano stati forniti dalla cultu- 
ra e dalla propaganda politica popolare: la marginalizzazione politica degli 
awersari, il ricorso alia denuncia per fama publico, l'aggravamento delle san- 
zioni previste per i nobili in caso di attivita ritenute lesive di un buono e paci- 
fico stato del comune e del "popolo" tutto da definire 57 . 

Tutto cid naturalmente era servito a Ranieri per legittimare il nuovo ruolo di 
defensor populi sul quale egli aveva forse ripiegato dopo che gli "Anziani" ave- 
vano sfruttato gli scontri del 1322 per legittimare il proprio ruolo di rappresen- 
tanti di tutte le componenti socio-politiche del comune, non solo dei popolari. 

In questo senso il conte porto avanti il conflitto contro i nobili anche per 
conto degli "Anziani". Ranieri fu il principale artefice di quella consapevole e 
intensa ripresa dei piu noti argomenti della cultura politica e della propagan- 
da popolare. Gli "Anziani" infatti erano allora impegnati anche in un'altra 
battaglia, quella con il "capitano del popolo" per 1'occupazione dei vertici del 
movimento popolare 58 . Sebbene fin daH'awento del "popolo" a Pisa nel 1254, 
gli "Anziani" avessero sempre avuto un peso politico maggiore rispetto a 
quello del Capitano, era evidente che quest'ultimo disponeva ancora negli 
anni venti del Trecento di una larga autonomia 59 . Quest'ultima venne pesan- 



55 Da intendersi nell'accezione di M. Foucault quale emerge ad esempio in L'ordine del discorso 
e altri interventi, Torino 2004 (l a ed. italiana 1972) o in Io, Pierre Riviere, avendo sgozzato mia 
madre, mia sorella e mio fratello. Un caso di parricidio nel XIX secolo, a cura di Id., Torino 
2000 (l a ed. italiana 1976) e non in quella che da qualche decennio a questa parte e emersa nello 
studio della storia delle organizzazioni politiche grazie agli importanti contributi di studiosi 
come J. G. A. Pocock, Politica, linguaggio e storia, Milano 1990 o Q. Skinner, 
Dell'interpretazione, Bologna 2001. 

56 In questa stessa parte 3.2, 3.3, 3.4. 

57 Cfr. in proposito A. Zorzi, Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni 
politiche toscane tra Tre e Quattrocento, in Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, svilup- 
po, Atti del 13 convegno di studi del Centro italiano di studi di storia e d'arte di Pistoia (Pistoia, 
10-13 maggio 1991), Pistoia 1993, pp. 419-473. Id., Negoziazione penale, legittimazione giuridi- 
ca e poteri urbani nell'Italia comunale, in Criminalita e giustizia in Germania e in Italia: pra- 
tiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed eta moderna, a cura di M. 
Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna-Berlin 2001, pp. 13-34. 

58 In questa stessa parte 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3-3-4- Sulla riduzione degli ambiti di competenze 
dei "capitani del popolo" in altre realta comunali cfr. ad esempio G. Milani, L'esclusione dal 
Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre citta italiane tra XII e XIV secolo, Roma 
2003, p. 399 e segg. Zorzi, Ordine pubblico e amministrazione della giustizia cit., p. 439 e segg. 

59 Sull'awento del "popolo" a Pisa, Poloni, Trasformazioni della societa cit. 



190 



Le memorie dei conflitti e i conflitti delle memorie a Pisa 



temente limitata nel giro di pochi mesi sia attraverso un piu rigido controllo 
sull'operato del Capitano, sia attraverso l'iiiserimento di un nuovo magistra- 
te - il conservator - strettamente legato al principale organo esecutivo citta- 
dino. Una pesante limitazione non voleva pero dire una esautorazione e con 
quella scelta gli "Anziani" contribuirono a complicare, moltiplicare e sovrap- 
porre - di fatto a indebolire - le giurisdizioni dei principali ufficiali che ope- 
ravano nello spazio politico pisano' . 

L'ultimo conflitto infine si stava combattendo ancora una volta all'inter- 
no del movimento popolare e coinvolgeva tutti i giurati in "popolo", non solo 
i vertici istituzionali". Alle differenze economiche e sociali da sempre esi- 
stenti tra i popolari - ricchi mercanti, bottegai, artigiani - nel corso degli 
anni si erano sommate le differenze dettate dall'impegno politico, per cui chi 
aveva ricoperto la carica anzianale godeva di privilegi e tutele maggiori 
rispetto agli altri membri della societas populi. Nel 1323 si proponeva di indi- 
viduare una ulteriore differenziazione in base alia qualita deH'impegno. Certo 
non venivano indicati criteri chiari in base ai quali distinguere gli uni dagli 
altri, ma non doveva essere difficile per un civis pisano, non solo per un giu- 
rato in "popolo", individuare tra i membri delle famiglie che occupavano i 
vertici della compagine popolare, quelle che avevano maggiore consuetudine 
con l"'anzianato", personaggi le cui caratteristiche potevano aver ispirato Yi- 
dentikit del "perfetto Anziano" che i "Savi" avevano tracciato nelle ultime 
righe della prima delle 23 nuove rubriche. 



' Cfr. in proposito Vallerani, Procedura e giustizia nelle citta italiane cit. 
1 In questa stessa parte 3.1. 



191 



La pacificazione dei conflitti a Firenze 
a meta Trecento nella pratica del notariato 



di Emanuela Porta Casucci 



Unji/ rouge, sotteso alle 80 paci notarili oggetto del presente contributo, 
evidenzia, nei rogiti analizzati, la presenza di popolazione che appartiene in 
netta prevalenza alle due parrocchie fiorentine di San Frediano e di San 
Felice in Piazza, lungo un trentennio imperniato sulla meta del XIV secolo: 
non solo e non sempre fra gli attori principali, ma anche nei diversi ruoli e 
funzioni necessari in una pace, in uno, cioe, dei percorsi possibili per la com- 
posizione della diffusa e trasversale conflittualita presente nella societa fio- 
rentina del periodo. 

Una scorribanda tematica che awiene a margine di una phi ampia ricer- 
ca volta a ricostruire aspetti della vita sociale fiorentina nei periodo posto a 
cavallo della Peste Nera, attraverso le vicende esemplari di un centinaio di 
nuclei familiari, accomunati dall'appartenenza all'area cittadina di Oltrarno e 
ricostruiti attraverso la narrazione di un censimento, per quanto possibile, 
capillare di imbreviature notarili redatte nei trentennio 1335-1365 1 . In essa la 
fluente dispersione informativa tipica della fonte notarile viene irreggimen- 
tata nella sistematica essenzialita degli scarni dati sulla popolazione fiorenti- 
na forniti dai primi estimi degli anni cinquanta 2 , con la finalita di ricomporre 
nuclei familiari, legami di parentela e di consorteria, fonti di reddito e forme 
di investimento, attivita lavorative individuali e orientamenti produttivi di 



' Le fonti qui utilizzate provengono dal fondo dell'Archivio di Stato di Firenze, Notarile 
Antecosimiano, d'ora in poi abbreviate) come Not. Ac. I protocolli notarili sono contraddistinti dalla 
sigla alfanumerica storicizzata seguita fra parentesi tonda dal numero di inventario odierno e dalla 
data deirimbreviatura utilizzata, riportata alia datazione corrente. Per il regesto delle 80 paci nota- 
rili, cfr. E. Porta Casucci, Le paci fra privati nelle parrocchie fiorentine di San Felice in Piazza e 
San Frediano: un regesto per gli anni 1335-1365, in «Annali di storia di Firenze», rV (2009), pp. 
195-241, [11/09] <http://www.dssg.unifi.it/SDF/annali/2009/Porta_Casucci.htm>. 
2 Sugli estimi fiorentini della seconda meta del Trecento, provenienti dal fondo delFArchivio di 
Stato di Firenze, Estimi ed altre gravezze del Comune di Firenze, si rimanda agli studi recenti di 
A. Stella, Fiscalita, topografia e societa a Firenze nella seconda meta del Trecento, in «Archivio 
storico italiano», 558 (1993), pp. 797-862; Id., La revoke des Ciompi. Les hommes, les lieux, le 
travail, con una prefazione di Ch. Klapisch-Zuber, Paris 1993. Vi si tiene conto anche degli studi 
precedenti di Bernardino Barbadoro. 



193 



Emanuela Porta Casucci 



gruppi e di aree, modi di adesione alia vita politica cittadina e di risposta agli 
eventi circostanti. 

E all'interno di questa cronologia, e del relativo approccio metodologico 
alia documentazione, che si colloca il contesto delle 80 paci, in un'epoca 
attraversata, nel piu vasto ambito cittadino, dalla crisi demografica e anno- 
naria degli anni quaranta, da ripetute carestie e dai rovesci che si abbattono 
sulla finanza e suH'imprenditoria fiorentina. In Oltrarno, se ne colgono i 
riflessi nelle vicende delle famiglie Bardi e Amidei, dei Corsini di San Felice 
in Piazza, dei Rinieri di San Frediano 3 . La pesantezza dei nove mesi di ditta- 
tura esercitata dal Duca d'Atene sulla citta, fra il settembre 1342 e il luglio 
!343j i contraccolpi politici e le riforme istituzionali successive alia liberazio- 
ne dal tiranno, si ripercuotono in Oltrarno con una forte contrazione dell'at- 
tivita negoziale da parte dei privati 4 . Ne vi mancano i collegamenti al ricor- 
rente stato di belligeranza che teneva impegnato il comune di Firenze 5 o le 
tracce dello shock culturale, oltre che demico, impresso sulla popolazione 
dall'epidemia di Peste Nera dell'estate 1348 6 , con la nuova ritualita delle rica- 
dute cicliche, a partire dal 1363 7 . 

Formano il contesto ambientale delle paci di cui ci occuperemo due par- 
rocchie del quartiere di Santo Spirito, posto sulla sponda sinistra del fiume 
Arno nella zona meridionale della citta tradizionalmente nota come 
Oltrarno 8 . Si tratta di due "popoli" contigui e caratterizzati da un certo grado 



3 Sulle carestie e sulla politica annonaria del comune fiorentino nella prima meta del Trecento si 
rimanda a G. Pinto, II libro Libro del Biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla meta del '200 
al 1348, Firenze 1978. 

4 II contrarsi dei rogiti nella seconda meta degli anni quaranta, rispetto alia media della prima 
meta, potrebbe anche essere stato causato dalla sparizione di imbreviature e registri notarili 
durante gli incendi e i saccheggi che produssero e seguirono la cacciata del Duca d'Atene da 
Firenze, anche se le distruzioni furono prevalentemente indirizzate alia documentazione di 
carattere istituzionale e penale. Vedi in proposito A. De Vincentiis, Politica, memoria e oblio a 
Firenze nel XIV secolo. La tradizione documentaria della signoria del Duca d'Atene, in 
«Archivio storico italiano», CLXI (2003), pp. 209-248. 

5 Nel giugno 1356 i setaioli e mercanti Vanni di Manetto del Buono del popolo di San Frediano e 
Bartolo di Cenni Biliotti del popolo di San Felice in Piazza, come priori delle Arti per il quartie- 
re di Santo Spirito, eleggono i due ufficiali esattori «pro tertiadecima pagha» che doveva essere 
versata dalle citta di Pisa e Lucca, come concordato nella pace firmata fra Firenze e Pisa. II paga- 
mento deve essere effettuato entro la prossima festivita di San Giovanni [24 giugno]. Cfr. Not. 
Ac, A.997 (983), 22 giugno 1356. 

6 Sulla epidemia di Peste Nera del 1348 si rimanda a Matteo Villani, in Cronica di Giovanni 
Villani, con la continuazione di Matteo e Filippo, scelta, introduzione e note a cura di G. 
Acquilecchia, Torino 1979, 1, 2. 

7 Per la descrizione della prima ricaduta epidemica del 1363 dopo l'evento del 1348 si veda in 
Giovanni di Pagolo Morelli, Ricordi, a cura di V. Branca, Firenze 1969, IV. La mortalita del ses- 
santatre; e Filippo Villani, in Cronica di Giovanni Villani cit., Proemio. 

8 II quartiere di Santo Spirito e Tunica circoscrizione cittadina rimasta pressoche intatta nel pas- 
saggio, awenuto nel 1343, dalla precedente suddivisione urbana in sestieri (San Pier Scheraggio, 
Porta Duomo, Borgo, San Pancrazio, Porta San Piero, Oltrarno) alia nuova amministrazione per 
quartieri (San Giovanni, Santa Croce, Santa Maria Novella e Santo Spirito): vedi in G. Villani, 
Nuova Cronica, a cura di G. Porta, Parma 1991, XII, 18, Come la citta di Firenze si reed a quar- 
tieri, e si raccomunarono gli ufici, ma poco duro; e in Stella, Fiscalitd e topografia cit., p. 820 
e n. 45, e pp. 851-857, Appendice 2: Suddivisioni della citta di Firenze per sestieri e per quar- 



194 



La pacificazione dei conflitti a Firenze a meta Trecento 



di integrazione reciproca; entrambi associati a parrocchie periferiche costi- 
tuiscono la parte piu consistente delle compagnie di quartiere in cui sono 
compresi, il gonfalone della Ferza, che include con la parrocchia di San Felice 
in Piazza anche quella di San Pier Gattolino, e il gonfalone del Drago Verde, 
che include con la parrocchia di San Frediano anche quella di Santa Maria di 
Verzaia, parzialmente fuori dalle mura e sottoposta ad un regime di estimo 
separato per le famiglie residenti nella parte extraurbana. Il primo un borgo 
saturo a ridosso della seconda cerchia muraria 1 ', il secondo un sobborgo dis- 
perso verso la terza cerchia che si colmera solo in epoca novecentesca 10 . In 
San Felice in Piazza abitano famiglie di buona condizione sociale quando non 
preminente, la cui solidita economica e rispecchiata dagli imponibili fiscali 
assegnati negli estimi ai capifamiglia. Artigiani e piccoli imprenditori popo- 
lano questa zona della citta e, con molte delle famiglie notabili, provengono 
soprattutto dal contado meridionale della citta col quale mantengono forti 
legami. L'insediamento abitativo piu documentato si estende fra il lato occi- 
dental di via Maggio, sede di potenti lanaioli e unica area dell'Oltrarno dota- 
ta di botteghe e fondachi della Lana, e le vie intorno al convento agostiniano 
di Santo Spirito. Una piu recente espansione edilizia, di inizio Trecento, si 
allarga attorno alia traiettoria nord-sud indirizzata verso Siena e Roma, lungo 



tieri, Appendice 3: Le suddivisioni topografico-fiscali di Firenze; per le modalita di formazione 
e sviluppo urbano della zona denominata Oltrarno, cfr. F. Sznura, L'espansione urbana di 
Firenze nel Dugento, Firenze 1975, pp. 93-130, in particolare pp. 118-130, relativamente alle par- 
rocchie di San Felice in Piazza e di San Frediano. 

'' II popolo di San Felice in Piazza, naturale estensione dell'antico Borgo di Piazza dal Ponte 
Vecchio verso sud, si estende intorno alia chiesa omonima: del toponimo «Plaza» si hanno le 
prime citazioni come pertinenza della chiesa di Santa Felicita dagli albori del XII secolo, mentre 
la «ecclesia S. Felicis in Placza de Florentia» compare un secolo dopo, negli anni venti del XIII. 
II toponimo pare indicare una zona a lungo condivisa fra le due parrocchie e solo dagli anni ses- 
santa del XIII secolo il borgo attorno alia chiesa di San Felice in Piazza forma Fomonima par- 
rocchia: vedi Sznura, L'espansione urbana cit., pp. 120-121 e note; vedi anche Giovanni Fanelli, 
Firenze architettura e citta, Firenze 1973, p. 20, p. 22, p. 30, p. 51, p. 125, p. 138, p. 225, p. 251, 
p. 263. Ringrazio Francesco Salvestrini per l'amichevole conversazione riguardante le vicende 
della chiesa e del monastero di San Felice in Piazza alia meta del XIV, quando il complesso reli- 
gioso era dipendente dall'eremo di San Godenzo a Pie' d'Alpe, un'abbazia casentinese di fonda- 
zione vescovile fiorentina. 

iu II popolo di San Frediano e composto da due nuclei: il primo sviluppatosi come insediamento 
semirurale intorno al monastero di Cestello, in seguito divenuto sobborgo urbano attorno alia 
chiesa di San Frediano, nel luogo dove, la leggenda narra, l'omonimo santo irlandese sarebbe 
approdato, dopo avere miracolosamente attraversato l'Arno in piena, per recarsi in pellegrinag- 
gio dalla citta di Lucca all'eremo di San Miniato al Monte: vedi C. C. Calzolai, San Frediano in 
Cestello, Firenze 1972, pp. 13-17 e n. 8. La chiesa di San Frediano, distrutta nell'assedio antire- 
pubblicano del 1529-30, raccoglieva attorno a se un'espansione urbanistica anomala, caratteriz- 
zata da recenti lottizzazioni edilizie su terreni dei monasteri di Settimo e di Camaldoli integrate 
nel circuito urbano dalle nuove mura e daH'ampliamento della viabilita locale, ma ancora infra- 
mezzata da fossati, da campi e da una toponomastica incerta, che gli stessi ufficiali dell'estimo, 
nel 1352, non mancheranno di registrare. II secondo nucleo insediativo della parrocchia e costi- 
tuito dall'espansione fisiologica del borgo San Iacopo, a destra del Ponte Vecchio, lungo la traiet- 
toria sud-ovest parallela all'Arno in direzione di Pisa e del mare Tirreno, il cosiddetto Fondaccio 
di Santo Spirito, dove si concentrano le famiglie benestanti del "popolo", fino al ricongiungi- 
mento con il Borgo di San Frediano all'altezza del nuovo Ponte alia Carraia: Sznura, 
L'espansione urbana cit., pp. 121-130 e nn., e Fanelli, Firenze cit., p. 19, p. 27, p. 41. 



195 



Emanuela Porta Casucci 



l'odierna via Romana, che raggiunge la porta omonima attraverso l'estremo 
borgo meridionale di San Pier Gattolino, riserva principale degli umori e 
delle risorse umane cui attingera nel 1378 il tumulto dei Ciompi". 

II popolo di San Frediano si caratterizza invece come prima sede di una 
forte immigrazione dal contado sud-occidentale della citta, dal Valdarno infe- 
riore, da Pisa e da Lucca, ma anche da Genova e da zone ancora piu lontane 
connesse pero al sistema marittimo-fluviale rappresentato dai porti del 
Tirreno e dal fiume Arno, sulla cui sponda l'intero borgo si affaccia e dal 
fondo del quale, sul finire degli anni trenta, «entravano del mese di luglio per 
la porta a San Friano CCCC some di poponi per di, che tutti si stribuivano 
nella cittade» 12 . La presenza dell'acqua, i molti fossi e l'accesso fluviale di 
Cestello caratterizzano il prevalere in questa zona di attivita conciarie e della 
manifattura laniera legata, quest'ultima, anche alia presenza delle operose 
colonie di aderenti agli ordini terziari raccolte attorno ai conventi dei frati 
predicatori di Santa Maria del Carmine e di Sant'Agostino in Santo Spirito 13 . 

2. 

Due soli popoli, dunque, dei 57 esistenti nella citta descritta dal Villani 
intorno alia fine degli anni trenta 14 , poco piu del 3% dell'agglomerato urbano, 
quanta bastante pero a produrre in trent'anni 6.000 rogiti, 4.600 nominati- 
vi, parte dei quali riconducibili a 140 nuclei familiari documentati con 
sequenzialita, 50 nella parrocchia di San Frediano e 90 nella parrocchia di 
San Felice in Piazza. Di questo affollato ambito umano e documentario abbia- 
mo scelto gli aspetti e i protagonisti della conflittualita urbana. Della ricerca 



' ' II contribute piu recente alia storia del Tumulto dei Ciompi, iniziato a Firenze il 20 luglio 1378, 
che prevedeva 4 focolai cittadini di insurrezione, uno dei quali nei pressi della chiesa di Santo 
Spirito al rintocco delle campane del monastero di Santa Maria del Carmine e delle chiese par- 
rocchiali di San Frediano e di San Niccolo prima che di tutte le altre chiese di Firenze, e quello 
di Alessandro Stella, cui si rimanda per l'esame degli awenimenti, delle forze in campo, dei lea- 
der e dei gregari, delle condizioni socio-economiche della citta di Firenze dal XrV al XV secolo 
attraverso gli estimi cittadini del 1352, del catasto fiorentino del 1347, e dei registri di prestanze 
a partire dalla seconda meta del Trecento. I "minuti", rappresentati da pettinatori, scardassieri e 
cardatori, tutti lavoratori di bassa qualifica nella manifattura laniera, sono in testa alia classifica 
delle occupazioni piu ricorrenti nell'estimo fiorentino del 1352. Considerati quasi stranieri nella 
loro stessa citta, costituivano in Oltrarno la maggior parte della popolazione, nonche le prime tre 
categorie nella lista di miserabili redatta dal comune nel 1355. Rappresentavano il 57% dei nuclei 
familiari del gonfalone Ferza (inclusivo dei popoli di San Felice in Piazza e di San Pier Gattolino) 
e il 35% dei nuclei familiari residenti nel gonfalone Drago Verde (inclusivo di San Frediano e di 
Santa Maria di Verzaia): cfr. Stella, La revoke cit. 

12 Vedi Villani, Nuova Cronica cit., XII, 94. 

13 L'arte della Lana era divisa in 4 conventi, uno dei quali era denominato convento di Oltrarno 
e fu il piu popoloso di addetti e il piu produttivo fino alia prima meta del Trecento. Sull'arte della 
Lana, sulla sua organizzazione produttiva e commerciale, sulla condizione lavorativa e umana 
degli addetti si rimanda ai lavori di H. Hoshino, L'arte della Lana in Firenze nel basso Medioevo. 
II commercio della lana e il mercato deipannifiorentini nei secoli XIII-XV, Firenze 1980 e di F. 
Franceschi, Oltre il «Tumulto», i lavoratori fiorentini dell'Arte della Lana fra Tre e 
Quattrocento, Firenze 1993. 

14 Vedi Villani, Nuova Cronica cit., XII, 94. 



196 



La pacificazione dei conflitti a Firenze a meta Trecento 



di pacificazione espressa nella cospicua filiera "compromesso-arbitrato-lodo- 
pace", che tanta parte ha nella pratica notarile fiorentina del XIV secolo, 
abbiamo scelto l'epilogo: la pace privata. Rispetto all'intera citta offriamo con 
queste paci una campionatura limitata e puramente indicativa: ogni fenome- 
no, quand'anche localmente significativo, per essere riconducibile a una linea 
di tendenza generale dovrebbe poter essere misurato su scala urbana e su 
tipologie differenti, anche contrapposte, di aggregato sociale. In apparenza la 
documentazione notarile non evidenzia una significativa diffusione del ricor- 
so alia pace privata come soluzione di conflitti fra individui o fra gruppi: la 
tendenza generale nei notai cittadini registra pochissime paci l'anno e anche 
l'Oltrarno sembra allinearvisi, con 80 paci registrate in 30 anni e solo in 40 
notai sul centinaio preso in esame. Fra i non frequenti protocolli dotati di 
rubricario tipologico troviamo, ad esempio, quelli prodotti dal notaio ser 
Paolo Nemi da Botena, circa 500 rogiti in otto anni di imbreviature dal 1355 
al 1363, in cui compaiono solamente 14 paci, neppure il 3% degli atti 15 . 

Un ulteriore approfondimento delle caratteristiche della fonte notarile in 
tema di paci, rispetto alia campionatura gia in nostro possesso, ha messo in 
luce come i due popoli dell'Oltrarno potrebbero anche costituire un'area di- 
somogenea, rispetto al comportamento complessivo della citta. Ritornando 
infatti sui rogiti di pace dove il ruolo dei parrocchiani prescelti sia phi margi- 
nale, testimoni e mundualdi, procuratori e fideiussori, o meramente occasio- 
nal come, per esempio, nelle paci rogate in altri popoli della citta, si e potu- 
to notare che, soprattutto nei notai che operano nel centro cittadino, rispetto 
alle stesse annate di altri notai, e di quelli attivi in Oltrarno in particolare, 
corrisponderebbe una piu frequente redazione di paci. Una tendenza, dun- 
que, del tutto diversa, in alcuni notai rispetto ad altri, forse per ragioni di spe- 
cializzazione forse per ragioni logistiche, che abbiamo avuto modo per ora 
solo di sfiorare: una tendenza che costituira l'oggetto di prossimi studi e che 
potrebbe innalzare, soprattutto sul finire degli anni Trenta e l'inizio degli 
anni Quaranta, la statistica su base annuale. Solo in uno dei protocolli di que- 
sti notai piu utilizzati dal popolo dei «paciscientes», con copertura cronolo- 
gica 1336-1343", si trovano 61 paci, 12 rogate nel 1339, 17 nel 1340, 9 nel 1341, 
9 nel 1342 e 14 nel 1343, in soli 5 anni due terzi di tutte le paci rogate nelle 
due parrocchie di Oltrarno in trenta anni. Ne sono protagonisti, in massima 
parte, abitanti del popolo di San Lorenzo 17 , ma anche di San Pier Maggiore, di 



15 Not. Ac, N.65, 1355-1363 (14947)- 

" Si tratta del notaio ser Andrea del fu Lapo da Firenze (Not. Ac, A.426 (439), 1336-1343), docu- 

mentato con un protocollo di imbreviature, che lavora soprattutto nei popoli della prima cerchia 

e nell'area attorno a Borgo San Lorenzo. Nel 1338 risulta immatricolato all'Arte dei Giudici e Notai 

per il Sesto di Porta San Pietro, vedi F. Sznura, Per la storia del notariato fiorentino: ipiii anti- 

chi elenchi superstiti dei giudici e dei notai fiorentini (anni 1291 e 1338), in Tra libri e carte. Studi 

in onore di Luciana Mosiici, a cura di T. De Robertis e G. Savino, Firenze 1998, pp. 437-515. 

17 Sul popolo fiorentino di San Lorenzo, sulle sue connotazioni sociali nel XIV secolo vedi Ch. 

Daffis Felicelli, Le Popolo San Lorenzo. Un quartier florentin au XIV siecle, Aix-en-Provence 

1983. 



197 



Emanuela Porta Casucci 



Santa Maria Maggiore, di San Simone, di Santa Maria in Campidoglio, di 
Sant'Ambrogio, di San Bartolo al Corso e Sant'Apollinare, di Santa Reparata 
e San Cristoforo, di San Pier Scheraggio e San Remigio, tutti popoli centrali 
nel cui territorio, oltre ad essersi sviluppate le sedi delle arti, dei mercati, le 
istituzioni amministrative e quelle giudiziarie, risiedono ancora i potentati 
familiari piu importanti e significativi per la vita cittadina. Dati, questi ulti- 
mi, ancora puramente indicativi e suscettibili di approfondimento, che 
intuiamo non avulsi dal contesto politico e "partitico" di Firenze in questi 
anni, dove pero, come per l'Oltrarno, il diffuso costume di venire rapidamen- 
te alle mani in strada sembra oramai piu dovuto a futili motivi, che alia scia 
di faide storiche e di inimicizie politiche, anche se non vi mancano affollate 
paci consortili, soprattutto fra «domus» di contado 18 . 

Due notazioni accomunano tutti i notai in fatto di paci: le note marginali 
alle paci e la nitidezza dei rogiti. Le paci sono sempre chiosate in margine 
dalla dicitura «Pax», quasi sempre seguita dal/i nome/i del/dei contraente/i, 
frequentemente dalla nota marginale «nil solvitur», nei casi di accordi rag- 
giunti fra consorterie, mentre le paci per cui si percepisce una mercede, 
hanno costi annotati in margine, che variano dai 4 agli 8 soldi 19 . La stesura 
delle paci e sempre molto pulita; spesso, ma non sempre, e preceduta da una 
serie di procure e mundualdi ad hoc prodotti dalle varie parti in causa, e da 
uno o piu compromessi talora reteirati, anche se la correlazione temporale fra 



18 Su faide e conflitti, pratica della vendetta e sistemi di pacificazione nonche sul sistema giudi- 
ziario fiorentino fra XIII e XIV secolo si rimanda all'introduzione. Sono debitrice verso Andrea 
Zorzi per molti degli spunti e delle riflessioni sulla documentazione notarile che hanno origina- 
te questo contribute. 

ig Owiamente nessuna tariffa e prescritta negli statuti fiorentini, sia nella redazione del 1322-25 
sia in quella successiva del 1355. Lo statuto del podesta del 1355 prevede il riconoscimento delle 
paci fatte fare dal Duca d'Atene a partire dall'8 settembre 1342 e che, per la loro rottura, «puni- 
re si debba per pace rotta nel doppio di quello che dovrebbe essere condannato o punito e che si 
dovrebbe et potrebbe condannare secondo la forma del proximo precedente statute*. I nomi 
degli infrattori dovranno essere scritti «in lo libro de' rompenti pace e in perpetuo essere isban- 
diti del Comune di Firenge». La pena pecuniaria per la rottura di una pace poteva essere decisa 
concordemente dai contraenti e indicata nel rogito oppure, in mancanza di tali indicazioni, la 
pena prevista dagli statuti era pari a lire 10.000 di piccoli per i cittadini fiorentini e i nobili comi- 
tatini, mentre per i distretturali era pari a 5. 000 lire di piccoli, naturalmente a carico della parte 
colpevole. La rottura di una pace comportava inoltre la perdita dei diritti e dei privilegi di citta- 
dinanza: vedi Archivio di Stato di Firenze, Statuti del Comune di Firenze, 19, Podesta [1355], 1. 
Ill, r. XXXVII, Dell'osservatione d'alcune paci et della pena di colui che le romperae (in corso 
di pubblicazione a cura di Francesco Salvestrini, che ringrazio per avermi generosamente messo 
a disposizione il suo lavoro). II riferimento agli statuti in vigore dal 1322-1325 e alio statuto del 
podesta, che stabiliva la durata minima di una pace in tre anni, ma non l'ammenda lasciata agli 
accordi fra le parti. Lo statuto del 1325 regolava anche i comportamenti da tenersi da parte dei 
contraenti e dei loro consorti anche all'interno dello spazio urbano, ad esempio inibendo l'ac- 
quisto di immobili dove potesse presentarsi il rischio di una coesistenza fra firmatari della pace. 
Le pene pecuniarie previste per il podesta, che avesse tralasciato di ottemperare alia norma sta- 
tutaria nel reprimere la rottura di una pace, sono raddoppiate fra primo e secondo Trecento e 
l'atteggiamento da lui tenuto nei confronti di questo aspetto della vita sociale costituiva oggetto 
del sindacato finale sul suo mandato: vedi Statuti della repubblica fiorentina, a cura di R. 
Caggese, nuova edizione a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze 1999, vol. II, Statuto 
del podesta dell'anno 1325, 1. II, r. LXXXII. 



198 



La pacificazione dei conflitti a Firenze a meta Trecento 



compromesso e pace e solitamente piuttosto distanziata. Non e raro trovare 
fra le procure, specificamente stipulate, la chiosa autografa del notaio «pro- 
cura ad pacem», a differenza di tutte le altre procure che non recano mai la 
specifica di finalita. Piccoli dettagli di una pratica, quasi rituale, che sembre- 
rebbe assegnare alle paci una rilevanza e una cura particolare nell'ambito 
della professione notarile. 

II percorso phi ampio verso la pacificazione, che considereremo breve- 
mente prima di affrontare le paci notarili vere e proprie, evidenzia una certa 
conflittualita esistente nella citta a vari livelli. La conflittualita maggiore, 
quella politica e di fazione, non e chiaramente e inequivocabilmente rilevabi- 
le attraverso le paci dei notai fiorentini di questo periodo e dell'area prescel- 
ta. I documenti sono pervasi, piuttosto, da una conflittualita locale, che defi- 
niremmo "di popolo", circoscritta territorialmente per quanto riguarda le 
manifestazioni di violenza e le relative azioni di contenimento, perlopiu intra- 
prese all'interno della parrocchia e dei suoi abitanti. I notai esplicitano una 
conflittualita dovuta a impulsi di carattere emotivo, piuttosto che ideale o 
politico, pur con le necessarie eccezioni che confermano localmente il riflet- 
tersi del costume o delle vicende cittadine. Un esempio concreto di queste 
eccezioni e la pace fra Lucardesi 20 e Boverelli del 12 giugno 1360, sottoscritta 
dalle parti dopo che Giovanni Lucardesi, nel maggio del 1355, aveva assalito 
e ferito con un coltello Donosdeo Boverelli 21 , un maggiorente del popolo di 
San Felice in Piazza, esplicitamente e univocamente definito nella pace come 
«popularis de popularibus de Florentia» 22 . Cinque anni dopo il fatto la pace 
assolve il feritore Lucardesi dalla condanna al pagamento di 5.000 lire di pic- 
coli al comune, e ne facilitera il rientro in citta e l'annullamento del bando di 
cui la sua assenza al momento della pace, sottoscritta anche a suo nome dai 
tre fratelli, lascia ritenere sia stato oggetto, insieme al timore di una vendet- 
ta. L'entita del disaccordo e dell'offesa fra le due famiglie e tale che alia pace 
fa seguito un patto reciproco di rispetto decennale del rogito e una probabile 
ipoteca posta dal Boverelli su proprieta fondiarie degli awersari in modo da 
garantirsi almeno un risarcimento reale dell'offesa subita, pari al 35% del- 
l'ammenda comminata agli assalitori, meta della quale una volta pagata 
sarebbe stata girata a suo nome dal comune 23 . 



20 1 Lucardesi o da Lucardo sono una famiglia nobile di contado, gia insediata nel XIII secolo nel 
sesto di San Pier Scheraggio e di parte guelfa, passata per Fesilio dopo la battaglia di Montaperti. 
Negli anni sessanta del XIV secolo, stante lo scontro awenuto con la famiglia dei Boverelli, 
appellata come popolare, sembrerebbero appartenere al partito dei magnati: vedi anche Villani, 
Nuova Cronica cit., VI, 34 e 79. In proposito vedi anche S. Raveggi et al., Ghibellini, guelfi e 
popolo grasso, Firenze 1978, ad indicem. 

21 I Boverelli appartengono sicuramente al ceto dirigente: nel 1359, quattro anni dopo Faggres- 
sione subita e un anno prima della pace con gli assalitori, Donosdeo di Bartolo Boverelli, indica- 
te come cittadino fiorentino, e sindaco della Parte guelfa ed esegue una serie di ammonizioni nei 
confronti di cittadini estratti a coprire varie cariche «pro ghibellino habitu et reputatione», fra il 
5 e il 7 di maggio: Not. Ac, A.201 (201), 5-7 maggio 1359. 

22 Not. Ac, M.493 (13973), 12 giugno 1360. 

3 Nel caso della rottura delle tregue, ad esempio, che davano luogo ad una condanna del reo da 



199 



Emanuela Porta Casucci 



Le controversie di origine patrimoniale, spesso sanate nell'ifer "com- 
promesso-arbitrato-lodo-pace", sono la sintesi documentata di un proces- 
so assai piu complesso affiancato da percorsi talora contraddittori rispet- 
to a finalita di pacificazione: le reiterate proroghe, il ritiro delle deleghe 
concesse e rawicendamento degli arbitri, la rinunzia al mandato arbitra- 
le oppure ad accordi gia siglati, confermano la difficolta di trovare accor- 
di definitivi e soddisfacenti fra le parti. Ne e un esempio la controversia 
successoria interna alia consorteria Ubertini di San Felice in Piazza, che si 
protrae per un anno dal 1350 al 1351 con una prima divisione di beni fra 
fratelli, l'apparente concordia raggiunta e la successiva ripresa della ver- 
tenza 24 . In questa sede, pero, il tipo di paci che intercala e conclude le 
alterne vicende di questioni patrimoniali o societarie non sono state prese 
in considerazione. In merito alle paci escluse, soprattutto quietanze finan- 
ziarie, riteniamo che molte delle donazioni immobiliari o delle quietanze 
registrate dai notai non rappresentino movimenti sul mercato immobilia- 
re o reali transazioni finanziarie, ma rientrino nella esecuzione di lodi che 
non ci sono pervenuti, soprattutto laddove non vi sia apparente passaggio 
di denaro fra le parti o la valutazione dei beni scambiati; e non e raro che 
proprio un lodo di questo tipo scateni nuove conflittualita. 

Quasi il 50% dei documenti legati al ciclo della pacificazione e costituito 
da compromessi. E all'interno di questi 377 rogiti sui complessivi 610 di cui 
disponiamo per le due parrocchie di San Felice in Piazza e di San Frediano, 
soprattutto nei compromessi a scadenza di 5 o 10 anni, che si testimonia la 
persistenza di una conflittualita di grosso calibro, dello scontrarsi di parti for- 
temente motivate e molto nemiche, un quadro evidentemente preoccupante 
se nel 1342 il Duca d'Atene, a capo di un governo autoritario «fece fare le paci 
tra' cittadini e contadini, e questo fu il meglio che facesse, ma bene ne gua- 
dagno egli e' suoi uficiali grossamente da coloro che-lle richiedieno» 25 . 1 lodi, 
espressi come sanzione ufficiale delle sentenze di arbitrato, sono appena la 
meta dei compromessi e, dunque, la ricerca della pacificazione sembra esse- 
re lunga e di non facile risoluzione. 

In questo quadro le paci rappresentano, invece, la conflittualita indivi- 
duata, controllata e, apparentemente, risolta. Le 80 paci disponibili lungo 



parte del podesta al pagamento della relativa ammenda entro 15 giorni, lo stesso podesta tramite 
i propri giudici era tenuto a «costringere lo predetto offendiore o li suoi mallevadori [...] a pagare 
la pena conventiona<le> promessa per osservare la detta triegua, cioe la metade al camarlingo del 
detto Comune per lo Comune ricevente e l'altra metade al<l>'offeso et se morto fosse a suo here- 
de». La funzione delle paci extragiudiziali era anche quella di abbattere gli oneri fiscali derivanti 
dalle condanne, come recita la stessa rubrica piu avanti, secondo una modalita prevista per quasi 
tutti i reati, salvo che «e elli avesse pace dal<l>'offeso o da' suoi heredi infra .x. die da die della 
fatta condannagione a pagare la detta pena conventionale non sia tenuto elli e li suoi mallevado- 
ri*, in Statuti del [...] Podesta [1355] cit, 1. II, r. LXXXXII, In che guida sifacciano le triegue et 
le sicurtadi; analogamente in Statuto del podesta dell'anno 1325 cit., 1. II, r. LXXXVI, De treguis 
et securitatibus faciendis et penis eas rumpentibus, et de diversis articulis in predictis. 

24 Not. Ac., P.576 (17394), 13 luglio 1350. 

25 Vedi Villani, Nuova Cronica cit., XIII, 8. 



200 



La pacificazione dei conflitti a Firenze a meta Trecento 



il periodo 1335-1365 nelle due parrocchie corrispondono a meno del 2% 
rispetto ai documenti disponibili e al 12% dei rogiti appartenenti alia filie- 
ra "compromesso-arbitrato-lodo-pace". Come per il resto della documenta- 
zione, anche le paci sono state raccolte con il criterio del reperimento in 
esse, a qualsivoglia titolo, di almeno un nominativo appartenente ai due 
popoli di Oltrarno, con un occhio di riguardo per le 54 di cui ne siano i pro- 
tagonisti principali. Le paci coinvolgono owiamente un numero piu che 
doppio di attori, circa 180 persone, alle quali si aggiunge la cerchia di testi- 
moni, di procuratori e fideiussori, nonche la schiera dei patrocinatori, di 
colore cioe che ospitano le pacificazioni nelle proprie case e botteghe, 
facendo ammontare ad oltre 300 il numero delle persone coinvolte, un 
buon 5% della popolazione complessivamente interessata dalla documen- 
tazione notarile 2 '. Le paci fanno eccezione al rapporto di doppia proporzio- 
ne esistente fra le tipologie di atti riguardanti la pacificazione nel popolo di 
San Felice in Piazza rispetto a quelli di San Frediano. E San Frediano a pre- 
valere su San Felice in Piazza in 43 paci su 36, non sappiamo se a indicare 
una maggiore instabilita sociale ma certamente una tendenza a cercare 
forme di rapida risoluzione dei conflitti e ad evitare gli oneri derivanti dal 
ricorso alia giustizia ordinaria. Entrare nel merito delle paci significa anche 
accennare alia funzione delle procure presenti nelle paci e nella documen- 
tazione notarile in genere: quante delle procure notarili generiche, di cui 
non viene specificata la finalita, e che ne costituiscono la maggior parte, piu 
che vicende economiche o giudiziarie celano invece una conflittualita socia- 
le sottintesa, assai piu diffusa di quello che le poche paci concluse indiche- 
rebbero? Un manipolo di notai eletti come procuratori da parte di un sin- 
golo soggetto, anche se nominati a espliciti fini difensivi nei tribunali laici 
o ecclesiastici, dove le conseguenze di un conflitto sono alia fase piu avan- 
zata, pud anche indicare il parallelo sguinzagliarsi di iniziative e di contat- 
ti alia ricerca di una pacificazione privata. 



2(1 La popolazione nelle parrocchie di San Felice in Piazza e San Frediano, complessivamente inte- 
ressata dalla documentazione notarile nel trentennio 1335-1365, e pari a 3.861 nominativi, nella 
seguente ripartizione: San Felice in Piazza nominativi 2.297 (uomini 1.834, donne 463), capifa- 
miglia negli estimi del 1352: 679; San Frediano nominativi 1.564 (uomini 1.295, donne 269), 
capifamiglia negli estimi del 1352: 406. 1 rogiti producono pero un numero complessivo di 5.939 
nominativi: gli oltre 2. OOO nominativi che fanno la differenza riguardano tutta la popolazione 
coinvolta nell'attivita negoziale insieme agli abitanti delle due parrocchie, che e residente altro- 
ve, nei gonfaloni Ferza e Drago Verde, nell'Oltrarno in generate, salvo rare eccezioni non signifi- 
cative. La percentuale coinvolta nelle paci e data sulla globalita delle presenze, se invece riferita 
alle sole parrocchie di San Felice e San Frediano la percentuale sale al 10%. Volendo stimare la 
popolazione reale insediata nei due popoli sulla base dell'indice mediamente utilizzato per la 
composizione dei nuclei familiari e pari a 4,5/5 sulla base dei capifamiglia del 1352 si pud sti- 
mare una popolazione locale pari a 4.800/5.500 persone. La proiezione su base cittadina dei dati 
parrocchiali e molto piu difficile, data la differente densita abitativa nei vari popoli, mentre per 
l'intero quartiere di Oltrarno, comprensivo anche dei due gonfaloni Scale e Nicchio, si puo ipo- 
tizzare una popolazione pari a 12. 000 persone, il che rende gia piu plausibile attribuire a Firenze 
nelFimmediato dopopeste un agglomerato di circa 50. 000 persone. 



201 



Emanuela Porta Casucci 



Premesse, dunque, alcune considerazioni certamente non esaustive su 
risorse e limiti della fonte, le 80 paci scartano dalla nota monotonia della 
routine notarile come cavalli imbizzarriti lungo un placido percorso di fondo 
valle. Colpisce l'estemporaneita e la dinamica dei fatti pregressi, prevalente- 
mente pubbliche risse, la forza dei sentimenti e la focosita dei protagonisti sia 
pure racchiusi nella pudicizia di una narrazione alquanto formalizzata e con- 
cisa. A pace fatta ricade su tutto, protagonisti e fatti, un'impenetrabile nebbia 
informativa lasciandosi dietro i dati essenziali, ma non esaustivi, sugli attori 
e una scarna sintesi dell'accaduto, mai le cause e i precedenti, mai gli even- 
tual strascichi. 

La ricerca ha delineato varie tipologie di paci di cui proponiamo una som- 
maria sistemazione per cronologia, topografia e secondo la tipologia del reato 
commesso. Per cronologia si individuano le paci di breve e di lungo termine; 
per topografia le paci di parrocchia e quelle trasversali alia citta; alia tipolo- 
gia di reato appartengono la rissa, la faida, la violenza a pubblico ufficiale, la 
violenza privata a fini di furto o di aggressione sessuale. Nella fascia cronolo- 
gica le paci di breve termine sono in genere quelle originate da risse e aggres- 
sioni fra privati, in media sottoscritte davanti al notaio entro 15 giorni o 3 set- 
timane dai fatti 27 . Esaustive di ogni vicenda, senza il ricorso alia giustizia pub- 
blica, ne sono protagonisti personaggi quasi mai qualificati nella loro attivita 
e nella completezza del nome, esercenti perlopiu la scala dei mestieri minori, 
artigiani e lavoratori delle manifatture e nei servizi, che raramente ritornano 
nei rogiti notarili lungo il corso degli anni, mentre possono invece comparire 
all'interno delle due parrocchie nell'estimo fiorentino del 1352, con residen- 
za anagrafica e imponibile" . Le paci di lungo termine sono invece successive 



27 Lo statute del podesta del 1325 prevede che chi abbia percosso qualcuno debba esser punito 
con pene varianti da 25 a 50 lire, se non si sia verificato spargimento di sangue, e pene quadru- 
plicate nei caso opposto: «nisi in quolibet casu predictorum legiptime pax fuerit infra quindecim 
dies a die percussionis vel offensionis huiusmodi computandos; in quibus casibus nil tollatur, 
etiam si condempnatio sequeretur infra diets quindecim dies; et sufficiat pacis insturmentum 
per quemcumque ostendi», cfr. Statute del podesta dell'anno 1325 cit., 1. Ill, r. XLV, De punien- 
do qui studiose percusserit aliquem. Analogamente nei 1355 per quanto riguarda le pene previ- 
ste per percosse di livello lieve con o senza spargimento di sangue: il cambiamento di mentalita 
nei pensiero giuridico e piu orientate verso un utilitarismo derivante dalla pratica amministrati- 
va e palesato nell'affiancare al ruolo salvifico della pace che «bastisi in cotale caso che la carta 
della pace sia prodotta per chiunque purche al Comune di Firenze per nome di gabella si paghi- 
no sol. .xl. <di> piccioli per ciascuno ch'elli percoterae o percuotereo offendere farae. Et se la 
gabella non sara pagata il giudice dinanzi dal quale cotale carta fia prodotta non la debba accep- 
tare, sotto pena di libr. C. di piccioli», in Statuti del [...] Podesta [1355] cit., 1. Ill, r. LXXIII, Della 
pena di colui che studiosamente percoterae alcuno a mani vote o con armi. 

28 Fra i testimoni alle paci solo 13 ricompaiono ancora nella documentazione, listati nell'estimo 
del 1352 con 7 indicazioni di attivita (un lanefice per £ 36, un calzolaio per £ 9, un appartenen- 
te a famiglia di speziali stimata per £ 27, un ferratore per £ 16, un riveditore per £ 3, un bottaio 
per £ 3, un messo per £ 6), tre sono membri di importanti famiglie (Amidei per £ 54, Delle Botte 
per £ 192, ma un Ciuffagni solo per £ 3) e gli altri 3 sono personaggi non significativi varianti dal 
minimo di £ 3 a un massimo di £ 219. Non si ritrovano imponibili cosi alti, invece, fra coloro che 



202 



La pacificazione dei conflitti a Firenze a meta Trecento 



a sentenze di tribunale e/o a ricorsi cosi come a lodi impugnati e hanno luogo 
a distanza di uno o phi anni, talora anche molti, dalle controversie che li 
hanno generati. Sono nel nostro campione soprattutto paci che sanano le 
conseguenze di assalti mossi a pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni 
specifiche, quali arresti, notifica di bandi e consegna di citazioni giudiziarie, 
un fenomeno non raro, e vengono sottoscritte nel chiostro del palazzo pode- 
starile o nel carcere cittadino delle Stinche, neH'impellenza di un arresto o a 
seguito di una condanna. 

La fascia topografica include le "paci di popolo", caratterizzate da unita- 
rieta di luogo, la medesima parrocchia, sia per quanto riguarda lo svolgimen- 
to del conflitto che la sottoscrizione della pace, la provenienza dei pacifican- 
di insieme quasi sempre a quella dei testimoni, degli arbitri e del notaio pre- 
scelto. Una fascia che inquadra le caratteristiche salienti, i fatti e le persone, 
nella maggioranza delle paci esaminate, all'interno dei popoli di San Felice in 
Piazza e di San Frediano. Non mancano le paci trasversali alia citta, quelle 
riguardanti fatti awenuti e accordi raggiunti in altri popoli cittadini: San 
Pancrazio, Santa Maria in Campo o Santo Stefano alia Badia, luoghi centrali 
dove hanno sede le arti con i loro tribunali, le istituzioni amministrative e 
giudiziarie della citta e dove sono dislocate le botteghe di alcuni notai, che 
preferiscono attendere la propria clientela nei pressi dei luoghi deputati all'e- 
sercizio della giustizia giudicante o di quella repressiva: nel popolo di Santo 
Stefano alia Badia, a pochi passi dal palazzo del podesta, nel popolo di San 
Simone nelle adiacenze del carcere. Ma sono soprattutto originate da atti di 
violenza compiuti fra concittadini di popoli vicini, prossimi cioe alle due par- 
rocchie nello stesso Oltrarno, oppure ad esse adiacenti attraverso i ponti 
sull'Arno e le vie cittadine piu trafficate: cosi accade per San Frediano rispet- 
to a Santa Lucia Ognissanti 29 o per San Felice in Piazza rispetto a Santa 
Trinita 30 , a San Lorenzo 31 oppure a San Paolo 33 . I fiorentini del XIV secolo 
sembra non amino spingersi lontano dai luoghi consueti, se non costretti da 
obblighi di legge e chi si allontana lo fa verso aree di facile accesso con la pos- 
sibility di rapido rientro. 

Le paci originate da precise tipologie di crimine, nella lineare semplicita di 
cause come rissa, faida o per meglio dire «inimicitia» fra «domus», resistenza 
a pubblico ufficiale e violenza privata, si individuano per le puntualizzazioni 
disperse nel linguaggio giuridico utilizzato nei documenti notarili, sperando 
che altre non siano celate negli omissis dei molteplici «et cetera» presenti in 
maniera pervasiva nella prassi delle imbreviature notarili di medio Trecento, 
aventi oramai forza di originali, e utilizzati non per tacere ma per abbreviare 



sono protagonisti delle paci e che ritornano ancora nella documentazione, soprattutto negli esti- 
mi dotati di un'attivita: solo un merciaio con £ 93, mentre le sole altre attivita attribuite (un 
corazzaio, un fattore e due tessitori) hanno imponibili da £ 4 a £ 12. 

29 Not. Ac, M.170 (12961), 25 maggio 1346. 

30 Not. Ac, P.576 (17393), 13 maggio 1349. 

31 Not. Ac, A.426 (439), 23 maggio 1337; e Not. Ac, P.370 (9612), 26 marzo 1344. 
33 Not. Ac, N.65 (14947), 22 novembre 1357. 



203 



Emanuela Porta Casucci 



formulari altrimenti lunghi e ripetitivi con riferimenti alia normativa di legge, 
alia casistica piu generale prevista dai codici, ai vincoli e alle garanzie negoziali 
richiesti e imposti fra le parti contraenti, formulari riservati alle carte in origi- 
nale consegnate alia client ela 33 . Vengono «ad rissam» o si riferisce che «insi- 
mul rissari» in 7 casi 34 , di cui si danno i particolari per quanto concerne i danni 
fisici, le modalita, le armi e il teatro delle aggressioni. Sono 16 gli altri casi di 
rissa non definita tale ma richiamata dalla descrizione dei fatti, per una per- 
centuale di 23 fatti di sangue e non, poco piu del 30% dei casi; senza dubbio la 
causale piu omogenea e frequente delle 80 paci. Le paci dovute invece a cause 
generali, non meglio specificabili al di la delle formule descrittive di una gene- 
rica condizione di scontro fisico e morale esistita o esistente fra le parti, sono 
invece 29, un numero maggiore rispetto alle precedenti ma non altrettanto 
omogenee. Includono infatti paci per generiche menzioni di scontro, accordi 
extraprocessuali relativi a pendenze giudiziarie in corso o gia definite da spe- 
cifiche condanne, paci frettolosamente imbreviate senza alcuna descrizione o 
riferimento, che permettano di meglio inquadrarle. Le faide apparenti, infine, 
sono produttrici di un piccolo ma significativo nucleo di paci fra consorterie 
con 10 rogiti, 6 dei quali sottoscritti nella chiesa o nel convento di Santo 
Spirito, 2 nella chiesa di Santa Maria del Carmine e 1 nella pieve comitatina di 
San Martino a Campi e 1 nell'abitazione degli Aldobrandini nel popolo di San 
Paolo 35 . Il termine faida non viene mai rilevato nelle paci notarili prese in 
esame, si parla pero di «inimicitiam» palese esistente e dichiarata agli atti, ad 
esempio, fra i membri delle casate Orlandini e Donati/Gamberini, entrambe 
da Gangalandi 3 ' nel piviere di Campi e lasciata ai buoni uffici della famiglia 



33 Sull'obbligo di fare riferimento alle guarentigie di legge previste nella redazione di ogni rogito 
dando alia scrittura notarile valenza di legge: «Tutti et ciascuni iudici ordinari et notarii o notai 
della cittade, contado o distretto di Firenze o etiamdio altronde che rogati saranno di fare alcu- 
ne publiche scritture possano et a loro et a ciascuno di loro sia licito di fare lo comandamento 
della guarentigia del debito o della cosa che si conterra in quelle cotali scritture in questo modo 
[...]», dove seguono le istruzioni esemplificate con un rogito di prestito fra privati. In questo caso 
l'inadempienza al pagamento nei termini stabiliti fra le parti garantisce alia parte lesa il diritto a 
ricorrere al podesta che, entro 10 giorni, dovra garantire al ricorrente il recupero del credito. 
L'eccezione alle guarentigie di legge e prevista solamente per quella «scrittura dannata o cancel- 
lata o per carta di fine o di pagamento o di cassazione», in Statuti del [...] Podesta [1355] cit., 1. 
II, r. VIII, Del comandamento di guarentigia; integralmente traslato dalle disposizioni statuta- 
rie precedenti: vedi Statuto del podesta dell'anno 1325 cit., 1. II, r. VIII, De precepto guarentigie 
faciendo. 

34 Cfr. Not. Ac., A.426 (439), 23 maggio 1337; ivi, c. 169V, 29 aprile 1343; P.21 (15880), 13 luglio 
1345; C.570 (5473), 16 luglio 1345; B.1525 (2539), 13 ottobre 1348; A.997 (1011), c. 54V, 29 otto- 
bre 1356; C.669 (5738), 9 novembre 1361. 

35 Cfr. Not. Ac, O.53 (15681), 21 febbraio 1338; M.170, (12960), 1 marzo 1342; B.1498 (2512), 28 
agosto 1351; Z.122 (21338), 14 settembre 1351; N.90 (15021), 27 luglio 1354; B.1498 (2512), 21 
agosto 1354; M.458, 28 febbraio 1360; N.90 (15021), 9 novembre 1361; ivi, 20 ottobre 1364; N.66 
(14948), 11 gennaio 1365. 

36 I conti Da Gangalandi sono indicati da Giovanni Villani come una delle piu antiche famiglie 
nobili di contado, sempre presente con il proprio contributo di truppe nelle spedizioni militari 
del comune fiorentino e in misura minore partecipe anche delle fazioni politiche cittadine: «I 
Pulci, e' conti da Gangalandi, Ciuffagni, e Nerli d'Oltrarno furono ad un tempo grandi e possen- 
ti con Giandonati e con quegli della Bella», in Villani, Nuova Cronica cit., V, 13. Di recente Sergio 



204 



La pacificazione dei conflitti a Firenze a meta Trecento 



Ciuffagni di San Frediano nel settembre del 1351". Anche nelle pad di faida, il 
formulario fisso adottato non riporta mai il dettaglio dei fatti realmente occor- 
si, limitandosi a enunciare la catena dei reati che configurano l'esistenza di 
uno stato di faida. Sono elencati, invece, con estrema meticolosita i nomi dei 
componenti i vari rami dei ceppi familiari o consortili awersi. Essi sono tutti 
vincolati al rispetto della pace anche per la propria discendenza in linea 
maschile. Infine, fattore identificativo non indifferente, viene sempre riporta- 
to lo scambio del bacio fra le parti a suggello della pace, attestato talora, anche 
nella menzione dei testimoni. Il notaio ser Marco Camporsini da Carmignano 
che, il 1° marzo 1342, redige la pace fra un gruppo familiare del piviere di 
Settimo e alcuni Rinucci, fiorentini residenti nella parrocchia di San Iacopo 
Oltrarno, ha prodotto una delle formule descrittive piu complete della faida fra 
quelle redatte in imbreviatura: le parti «[...] reddiderunt, fecerunt vicisim 
veram pacem, finem, remissionem, concordiam et bonam voluntate, horis 
hosculo interveniente inter eos propter duraturum de omnibus et singulis 
hodiis, malivolentiis, percussionibus, iniuriis, assaltibus, manumissionibus, 
percussionibus, feritis et aliis quibuscumque offensionibus dicto vel facto, ma- 
ris, commissis vel factis inter dictas partes vel aliquem vel aliquos ex eis usque 
ad presentem diem [...]» 38 . La quarta tipologia di paci e, infine, quella per reati 
contro i rappresentanti delle istituzioni, soprattutto resistenza a pubblico uffi- 
ciale negli arresti e nella proclamazione dei bandi: sono 6 i casi che hanno per 
vittima messi comunali e sbirri del podesta, tutti accordi postgiudiziali a segui- 
to di condanne pecuniarie molto forti e di bandi, dove la descrizione degli 
eventi ci regala attimi di esilarante sceneggiatura nella descrizione degli assal- 
ti mossi alle guardie, mentre trascinano via un arrestato, e nell'elencazione 
delle ferite e delle mutilazioni mai casuali inferte ai malcapitati esecutori della 
giustizia 3 ". 



Raveggi indicava che, fra fine Duecento e prima meta del Trecento, «fra i casati fiorentini che 
risultano piu assidui nella pratica rettorale appartengono alia categoria della preminenza del- 
l'attivita politica [...] pressoche tutte le famiglie ghibelline (gli Uberti, i da Gangalandi, i 
Lamberti, i Caponsacchi)», mentre per FA. tutti gli altri casati che praticano la professione della 
politica esportando la loro esperienza appartengono ad una categoria dal profilo prevalente- 
mente mercantile: vedi S. Raveggi, / rettori fiorentini, in I podesta dell'Italia comunale, a cura 
di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000, p. 631. 

37 Not. Ac, Z.122 (21338), 14 settembre 1351. 

38 Not. Ac., M.170 (12960), 1 marzo 1342. 

35 Cfr. Not. Ac., A.426 (439), 16 maggio 1343: il messo comunale del tribunale di Santa Maria 
Novella viene assalito mentre «ibat citandos homines et personas et exercendum offitium 
suum»; Not. Ac, M.458 (13869), 14 settembre 1353, il messo comunale era stato assalito nella 
circoscrizione rurale di San Martino La Palma, a sud-est di Firenze, da due energumeni armati 
«cum quodam mannaria ferrea» e «cum quadam spata nuda» e ferito a entrambe le mani e al 
naso; Not. Ac, B.408 (1422), 19 marzo 1360: il messo del comune di Firenze e due «berrovarii 
presentis potestatis» andando ad arrestare un debitore condannato dal Tribunale di Santa Maria 
Novella erano stati assaliti da un abitante di San Frediano con altri sodali e fatti oggetto di feri- 
te inferte «cum uno coltello feritorio» e «cum lapidibus in manu». Nel rogito si rimarca che 
erano stati spintonati e costretti a rilasciare l'arrestato con grave impedimento dell'ufficio dello 
stesso podesta, del messo e degli sbirri, contro ogni forma di legge. 



205 



Emanuela Porta Casucci 



4- 



All'interno di queste categorie gli abitanti delle parrocchie di San Felice 
in Piazza e di San Frediano partecipano a paci essenzialmente circoscritte al 
proprio popolo e gonfalone, al massimo nel sestiere-quartiere di Oltrarno- 
Santo Spirito, rispecchiando la comune tendenza dei cittadini ad una scarsa 
mobilita nell'ambito del territorio urbano, con una predilezione piuttosto per 
gli spostamenti verso il contado e confermando il perdurare del controllo sto- 
ricamente esercitato dal sistema delle consorterie e delle vicinie nelle varie 
zone della citta. Le aree periferiche, come quelle che stiamo esaminando, 
potevano inoltre risentire di un altro tipo di controllo, legato ad esempio alia 
concorrenza e alia commercializzazione della produzione laniera fra i quattro 
Conventi dell'Arte della Lana: quello di San Martino (zona nord-orientale di 
Santa Croce), quello di San Pancrazio (area centro occidentale), quello di San 
Pier Scheraggio (area centro orientale) e il nostro, quello di Oltrarno. In que- 
st'ultimo gli addetti alle fasi di lavorazione nella produzione laniera costitui- 
vano, soprattutto in San Frediano, una parte cospicua della popolazione resi- 
dente, come testimonia ad esempio l'estimo del 1352, anche se a causa della 
peste del 1348 aveva perduto il primato della produzione a vantaggio di un 
incremento della popolazione nel convento di San Martino (zona di Santa 
Croce), produttore di panni di lusso con lana inglese mentre gli altri tre con- 
venti restavano legati alia produzione di panni con lana del bacino mediter- 
raneo, considerata di seconda qualita. 

La persistenza del legame di consorteria e uno dei fattori della conflittua- 
lita sociale che meglio trapela dalle maglie del sia pur rigido lessico notarile. 
Nel 1360 tra un lanefice di San Frediano e un rigattiere di San Felice in 
Piazza, dichiarato suo consorte, la rottura traumatica dei legami di consorte- 
ria si manifesta nello sfratto, intimato a quest'ultimo proprio dal lanefice, e 
nella minaccia di denuncia per «turbata possessionem per danni alia casa e 
per molestie al proprietario. Proprietario che delega 11 suoi «procuratores», 
tutti identificati dalla comune appartenenza al popolo di San Frediano e, in 
parte, legati fra loro anche da legami di parentela, «ad intrandum, standum, 
morandum et possidendum» nella casa abitata dal rigattiere e dalla sua fami- 
glia nonostante sia in vigore un compromesso fra le parti. Nella successiva 
pace gli sfrattati, definiti come consorti del lanefice, abbandonano la casa e 
disdicono il lodo intercorso perche troppo oneroso: una consorteria, dunque, 
al di fuori dell'ambito nobiliare o magnatizio, con scarse caratteristiche di 
armonia e di protezione verso i propri membri e una pacificazione raggiunta 
con la forza e le minacce 40 . La rappresentazione della funzione di consorteria 
e ben presente nella documentazione notarile di medio Trecento: nel 1351 tre 
ceppi della famiglia Ammirati di San Felice in Piazza si rappacificano con l'in- 
tera casata dei Maggini, il ramo inurbato a Firenze nel popolo di San Romolo 
e quello comitatino residente a Signa, per un assalto mosso da un Ammirati 

40 Not. Ac, B.408 (1422) 22 marzo 1360. 



206 



La pacificazione dei conflitti a Firenze a meta Trecento 



a un consorte del gruppo cittadino dei Maggini, consorte non presente e non 
rappresentato nella pace e quindi, probabilmente, deceduto o gravemente 
ferito in seguito all'assalto, se non bandito dalla citta. Ancora nel 1360, in una 
citazione in giudizio davanti al giudice «collaterale di messere lo podesta a le 
civili nel quartiere di Santo Ispirito e di Santa Croce» mossa da «ser Nicolo 
Manetti procuratore di Bonacorso di Gianni popolo San Filicie in Piazza» 
contro «la Zanobia adulta figliuola che fu di Zanobi di Bardo Carletti», que- 
st'ultima viene chiamata a «contradire e dire ch<'>a lui s<'>apartenesse» 
con il concorso dei propri consorti, elencati come «agnati, cognati, amici, noti 
et vicini» in un'immagine che ribadisce la funzione del gruppo familiare o 
consortile anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia 41 . 

Quale sia il profilo sociale dei protagonisti della conflittualita ordinaria e 
della sua pacificazione non filtra direttamente dalle paci. Eccezione fatta per 
le famiglie di lignaggio noto, esso si pud ricostruire solo grazie all'incrocio 
con la documentazione notarile complessiva sulle due parrocchie fiorentine 
e, naturalmente, con il ricorso ad altre fonti. Su 80 paci le attivita dei prota- 
gonisti in esse dichiarate sono 5: un falegname di San Giorgio 42 , un sellaio di 
San Pancrazio unico non residente in Oltrarno 43 , due beccai di San Frediano 44 
e un pannaiolo di San Felice in Piazza 45 , un cardatore di San Jacopo 
Oltrarno 46 . Beccai e scardassieri sono noti alle cronache come protagonisti 
della conflittualita urbana anche a carattere politico: gli scardassieri di 
Oltrarno nel 1342, in appoggio all'ascesa del Duca d'Atene, i beccai rimasti gli 
unici a difenderlo nella caduta del luglio 1343 prima della sua cacciata da 
Firenze 47 . La categoria dei beccai aveva a portata di mano armi offensive e 
saranno proprio i beccai ad essere mandati con le loro scuri a fare strage di 
Ciompi, quei cardatori di Oltrarno che del Tumulto avevano costituito il pre- 
testo e la manovalanza sul finire degli anni settanta prima di diventarne gli 
scomodi antagonisti 48 . 

Il complesso della documentazione notarile sulle due parrocchie indivi- 
dua nella maggioranza dei protagonisti di paci e nei ruoli comprimari un pro- 
filo di gente media, artigiani e piccoli imprenditori e, soprattutto in San 
Felice in Piazza, qualche consolidata famiglia di popolani. Le professioni 



41 Not. Ac, M.458 (13870), 14 aprile 1360. 

42 Not. Ac, Z.57 (21273), 7 novembre 1355. 

43 Not. Ac, B.1525 (2539), 13 ottobre 1348. 

44 Not. Ac, A.426 (439), 16 maggio 1343. 

45 Not. Ac, C.669 (5738), 9 novembre 1361. 

46 Not. Ac, M.170 (12960), 5 dicembre 1341. 

47 Vedi Villani, Nuova Cronica cit., XIII, 3 e 17. 

48 1 lavoranti della Lana, piu del 50% della popolazione dei capifamiglia, risulterebbero forzata- 
mente concentrati nelle zone periferiche e disagiate della citta, ghettizzati nelle aree piu lontane 
dalle residenze e dalle sedi di attivita dei potenti fiorentini, essenzialmente membri delle cinque 
arti maggiori, con zone cuscinetto, come il gonfalone Ferza per l'appunto in Oltrarno, abitate da 
artigiani che altro non sarebbero che sottoposti anch'essi alle arti maggiori. Questo isolamento 
fisico corrisponderebbe ad una sorta di apartheid praticato dal governo del comune fiorentino 
alia meta del XIV secolo, produttore delle forti tensioni sociali che portarono al tumulto del 1378 
e al suo tragico epilogo: cfr. Stella, La revoke cit. 



207 



Emanuela Porta Casucci 



sono piu modeste per quanta riguarda il popolo di San Frediano dove, oltre 
ai due beccai gia menzionati, compaiono anche calzolai, manovali, pettinato- 
ri e tessitori, un orafo e un fattore della lana, ma anche, in rappresentanza dei 
ceti piu agiati, un notaio, uno speziale e un produttore di lana. Piu composi- 
te il mondo di San Felice in Piazza, con borsai, bottai e vasai, calzaioli e coraz- 
zai, ma anche lanaioli di via Maggio, pannaioli, setaioli e armaioli, proprieta- 
ri di compagnie mercantili, notai e uno speziale, nonche anche un taverniere 
in qualita di testimone per una rissa scoppiata nei pressi della sua taverna 49 . 
Di conseguenza una facile suggestione potrebbe assegnare agli abitanti di San 
Frediano la preminenza come assalitori e a quelli di San Felice in Piazza la 
preminenza come assaliti: i dati, invece, danno alle due facce della conflit- 
tualita una distribuzione pressoche uguale fra le due parrocchie. Dove inve- 
ce, la categoria degli assaliti o dei danneggiati e predominante e fra i funzio- 
nari pubblici, messi giudiziari e comunali 50 , funzionari collettori di tasse per 
il comune di Firenze 51 , sbirri e membri della «familia» podestarile 52 . Nel 1351 
anche le famiglie di lignaggio sono protagoniste attive della conflittualita di 
quartiere, soprattutto nel popolo di San Felice in Piazza, quasi sempre come 
assalitori e quasi sempre in gruppo. Un manipolo di Ammirati di San Felice 
in Piazza si produce nel gia citato ferimento di un consorte della famiglia 
Maggini da Signa 53 , anche del ferimento di un membro della famiglia 
Boverelli ad opera di quattro fratelli Lucardesi di San Felice in Piazza si e 
detto, nel 1354 rami della famiglia Romei di San Felice in Piazza erano in con- 
flitto fra loro per il rapimento e il sequestro di un pupillo 54 . Vicende, si direb- 
be oggi, di microcriminalita da cui sono apparentemente assenti fatti di grave 
rilevanza politica e sociale, fatta eccezione per la vicenda Boverelli-Lucardesi, 
che si inserisce nell'elastico rapporto fra popolani e magnati. 

5- 

Il controllo sociale esercitato dalla parrocchia nella gestione della conflit- 
tualita ordinaria e espresso su due fronti: dalla funzione dei cappellani nel pro- 
cesso di pacificazione e dal bilanciamento delle presenze registrate nelle paci. 
Ai titolari delle parrocchie gli statuti comunali fanno obbligo di denunziare alle 



49 Not. Ac, N.90, 30 aprile 1357. 

50 Cfr. Not. Ac, A.426 (439), 16 maggio 1343; M.458 (13869), 14 settembre 1353; ivi, 2 marzo 

1354- 

51 Not. Ac, P. 576 (17394), 22 marzo 1350. 

52 Not. Ac, B.408 (1422), 19 marzo 1360. Sbirri del podesta o capitaneali e messi comunali erano 
accuratamente descritti negli statuti fiorentini sia del 1325 che del 1355 sia per quanto riguarda 
le loro funzioni, che le prerogative e i limiti del loro campo di azione. Si rimanda quindi alia let- 
tura delle relative rubriche in Statuti della repubblica fiorentina cit., Statuto del capitano del 
popolo degli anni 1322-25, 1. 1, r. Ill, De viginti quattuor berrovariis domini Capitanei et eorum 
salario; Statuto del podesta dell'anno 1325 cit., 1. I, r. V, De berrovariis Potestatis, r. XII, De 
electione nuntiorum Communis Florentie, officio et securitate. 

53 Not. Ac, B.2568 (3582), 23 dicembre 1351. 

54 Not. Ac, G.414 (9612), 25 agosto 1345. 



208 



La pacificazione dei conflitti a Firenze a meta Trecento 



autorita giudiziarie del relativo sestiere, poi quartiere, le risse e i fatti di vio- 
lenza che accadevano sul proprio territorio 55 . In una fase delicata della storia 
di Firenze, quale fu la signoria del Duca d'Atene, alcuni notai troveranno 
necessario richiamare nella stesura delle proprie paci la legittimita della fun- 
zione assegnata ai cappellani: neH'aprile del 1343, per fare un esempio, nel 
riferimento alia denunzia presentata dai due cappellani del popolo di San 
Pancrazio si specifica che cio e awenuto «ex officio eorum cappellanorum» 5 \ 
Anche i privati talora, se nel ruolo di assaliti e mai quando fomentatori di risse, 
si rivolgono direttamente alle autorita. Ne troviamo fra le paci esaminate, e 
pero una netta minoranza di cittadini quella che non teme il rischio delle ven- 
dette e pud affrontare gli oneri finanziari derivanti dal ricorso personale alia 
giustizia ordinaria, mentre la maggioranza della popolazione sembra confida- 
re nella funzione, considerata super partes, dei cappellani. 

Il bilanciamento delle presenze e espresso nell'intreccio non casuale delle 
presenze nei ruoli complementari della pace: gli arbitri pacificatori provengono 
dagli stessi popoli dei pacificandi, i testimoni sono ripartiti su corrispondente 
base territoriale, i maggiorenti di quartiere se ospitano il suggello di una pace, 
possono invece indicare, attraverso la loro presenza patrocinatrice, quando una 
parte sia piu forte dell'altra. Anche l'appartenenza a una cerchia condivisa di atti- 
vita o di interessi, la stessa corporazione o la stessa bottega, e garanzia della pace 
e del suo mantenimento: il conciatore testimonia per il calzolaio, il setaiolo per 
l'armaiolo, i notai si prestano reciprocamente innumerevoli presenze a vario 



55 I cappellani dei popoli erano eletti dai consiglieri di ogni singolo popolo a inizio mandate e 
andavano a comporne il consiglio: duravano in carica sei mesi a cadenza febbraio-luglio e ago- 
sto-gennaio, dovevano avere piu di 20 anni e risiedere nel popolo che erano chiamati a regge- 
re; non potevano essere iscritti a nessuna delle 21 arti cittadine e non potevano passare ad ana- 
logo incarico in altro popolo se non dopo almeno 6 mesi dall'ultimo. Ogni podesta, entro 15 
giorni dalla propria nomina, doveva convocare tutti i cappellani e farli giurare «accio ch'elli 
abbiano cura et sollicitudine delle piaze et delle vie della cittade et de' borghi et de' sobborghi 
che nelli suoi popolo sono», nel senso di controllare che i propri parrocchiani tenessero pulite 
le strade di notte e di giorno, di farle rilastricare e sistemare a cura dei frontisti, di autorizzare 
e controllare la durata dei cantieri esterni per l'edilizia privata, di fare rispettare il divieto di 
smaltirvi i rifiuti in orario diurno e di fare riparare ogni trasgressione a tali norme a spese dei 
colpevoli. Ma cio che conta nel contesto penale e «che sia tenuto ciascuno cappellano di dinun- 
ziare a messer la podesta o alii suoi iudici o notari infra '1 terzo die tutti li maleficii o quasi male- 
ficii commessi ne' suoi popoli o luoghi dal die che fieno commessi, dicendo li nomi et li sopra- 
nomi de' malefattori et onde sieno, sotto pena di so. C. di piccioli et piu et meno a volontade di 
messer la podesta, raguardata la qualitade del fatto». Per tutto l'insieme di queste funzioni essi 
percepivano un salario di 2 denari per ogni famiglia del proprio popolo per la durata dell'inca- 
rico ne, come ogni pubblico ufficiale, potevano ricevere denari da terzi sotto pena di una multa 
di 50 lire, in Statuti del [...] Podesta [1355] cit., 1. I, r. L, Della chiamata, oficio et iuramento 
de' cappellani de' popoli della cittade di Firenze. I precedenti statuti podestarili del 1325 dedi- 
cavano due rubriche alia figura dei cappellani, una per disegnarne modalita elettive e requisiti 
per l'accesso alia carica, l'altra per indicarne le funzioni. Nei requisiti non era richiesta l'appar- 
tenenza al popolo, semplicemente «possint esse cappellani tam habentes domum propriam 
quam non habentes domum propriam* purche eletti dai consiglieri di ciascun popolo e non si 
dice che essi vadano a fare parte dei consiglieri del podesta, ne gli si attribuisce un salario, in 
Statuto del podesta dell'anno 1325 cit., 1. I., rubriche XV-XVI, De electione cappellanorum, De 
faciendo iurare cappellanos. 

56 Not. Ac, A.426 (439), 29 aprile 1343. 



209 



Emanuela Porta Casucci 



titolo, mentre un taverniere di San Felice in Piazza testimonia per l'assalitore in 
una rissa che si e accesa nei pressi della sua taverna. Diverso e il caso dei mem- 
bri di lignaggio: essi sembrano utilizzare la scorciatoia della pacificazione nota- 
rile per le loro ingombranti vertenze in maniera minore, almeno nelle due par- 
rocchie di Oltrarno; come detto, vi sono presenti come ospiti e patrocinatori di 
pad altrui, come giudici e, probabilmente, anche come autori occulti dei proces- 
si di rappacificazione, soprattutto nei casi di personaggi loro vicini. Cosi accade 
ne l !335 per i Palarcioni di San Felice in Piazza che, nei proprio fondaco di cam- 
biatori e mercanti internazionali in via di Por Santa Maria, accettano la procura 
di un loro dipendente di San Felice in Piazza a trattare la pace con un mastro 
muratore di San Giorgio 57 . Nell'aprile del 1340 il giudice messer Lamberto Velluti 
di Santa Felicita ospita la pace fra Baroncino Lupicini, un rissoso personaggio di 
Santa Felicita anche recidivo, con un membro della famiglia Arrighi di San Felice 
in Piazza, schiatta altrettanto focosa e recidiva nei conflitti, almeno a vedere dai 
numerosi compromessi rogati nelle Stinche e dai lodi di cui e protagonista con i 
propri componenti 58 . Sei mesi dopo un notaio di San Felice in Piazza muove un 
membro della famiglia Antinori di San Iacopo Oltrarno per fare pace con il 
medesimo e rissoso Lupicini di Santa Felicita, probabile sodale dei Velluti, cita- 
to in precedenza. I testimoni a quest'ultima pace sono tutti maggiorenti dei 
popoli di Santa Felicita e di San Iacopo Oltrarno, e cio induce a credere che sulla 
pace abbia pesato l'influenza dei Velluti a probabile svantaggio del notaio di San 
Felice in Piazza™. Nei 1345 un membro della famiglia Brancacci di San Frediano 
e procuratore al raggiungimento di una pace per rissa in nome e per conto di un 
comparrocchiano' . Nei 1360 un membro della potente famiglia Corsini di San 
Felice in Piazza e testimone alia pace fra un abitante di San Frediano e due suoi 
calunniatori, un uomo di San Pier Gattolino con il proprio figlio 61 . Nello stesso 
anno un membro della famiglia Agli' 2 di San Michele Bertelde e il procuratore di 
un cardatore di San Iacopo Oltrarno e dei suoi tre complici, tra i quali la moglie, 
nei fare pace con un abitante di San Frediano da loro assalito, laddove il perma- 
nere di un certo rischio di conflittualita e la ricerca di un riequilibramento fra le 
parti sembra possa individuarsi nella preponderante presenza di testimoni di 
San Frediano, certo piu solidali con l'assalito che con gli assalitori'' 3 . Frescobaldi" 



57 Not. Ac, Z.57 (21273), 7 novembre 1335. 

58 Not. Ac, M.170 (12960), 12 aprile 1340. 

59 Not. Ac, M.170 (12960), 18 dicembre 1341. 

60 Not. Ac, M.170 (12961), 24 luglio 1345. 

61 Not. Ac, C.669 (5738), 16 ottobre 1360. 

Famiglia guelfa di origine popolana di Oltrarno fra gli sbanditi di Montaperti: cfr. Villani, 
Nuova Cronica cit., I, 39 e 79. Vedi anche Raveggi, Ghibellini cit., ad indicem. 

63 Not. Ac, M.170 (12960), 5 dicembre 1341. 

64 Famiglia antica e molto potente dell'Oltrarno, insediata parte nei popolo di San Iacopo 
Oltrarno e parte nei popolo di San Frediano. Rami della famiglia hanno occupato tutte le fazioni 
della storia politica fiorentina e lo stesso cronista Villani, pur collocandoli fra le famiglie nobili li 
inserisce fra i guelfi sbanditi dopo Montaperti. Negli anni cinquanta del Trecento, il notaio 
Giovanni Zizzelli {Not. Ac, Z.122-123 (21338-21339), documentato dai 1349 al 1358) premette 
ad alcuni membri della famiglia, presenti nei propri rogiti, l'appellativo di «miles» e/o «nobilis 
vir» e indica il ceppo residente in San Frediano, nella via denominata Fondaccio di Santo Spirito 



210 



La pacificazione dei conflitti a Firenze a meta Trecento 



del ramo di San Frediano 65 e Ciuffagni" di San Frediano sono testimoni a pad 
concordate nell'Oltrarno fra apparenti comitatini o recenti inurbati nei primi 
anni cinquanta"; messer Stoldo del fu Piero di messer Stoldo Frescobaldi e inve- 
ce arbitro in una controversia fra le famiglie Mascalzini e Cherichini di San 
Frediano, che dovra portare alia pace fra le parti entro 8 giorni. Anche i comita- 
tini coinvolti nelle paci si portano dietro i loro testimoni in perfetta simmetria 
con gli inurbati. 

Nel gioco delle parti che trapela dal formulario dei rogiti di pace sono 
ammesse due sole varianti: la pace concessa e la pace reciproca su base di 
parita. E quest'ultimo il caso delle paci di casata in nostro possesso, mosse da 
un comune sentire interno a ciascun gruppo «nemine discrepante»" ! e dove 
tutti gli obblighi e le garanzie prescritti nella pace sono meticolosamente 
ripetuti per tutte le parti presenti o rappresentate, il che denota una partico- 
lare attenzione, da parte del notaio, a non creare squilibri o spunti per l'ac- 
cendersi di nuove ostilita. Nel primo caso, la pace concessa prevalente nelle 
paci da rissa e nelle paci postprocessuali, e l'offeso che si muove verso l'assa- 
litore, concedendosi alia pacificazione, di norma svolta nel popolo di resi- 
denza dell'assalito. La pace reciproca e paritaria sembra invece appartenere 
piu al mondo delle faide familiari risolte quasi sempre nella neutrality di uno 
spazio religiose 

I luoghi teatro di risse e i luoghi dove si stipulano le paci sono uno degli 
spunti piu interessanti per capire i meccanismi e le relazioni esistenti in un 
popolo. Le paci di cui ci stiamo occupando denotano il ricorrere di una con- 
flittualita spicciola, prevalentemente di parrocchia e di quartiere, piuttosto 
che grandi faide familiari o vendette politiche. E una conflittualita che si 
esprime in rapide risse per futili motivi, causate dal degenerare di discussioni 
improwise, prevalentemente non intenzionali, anche se non prive di spargi- 
mento di sangue, dove si utilizzano per lo piu calci, graffi e pugni e sassaiole, 
piuttosto che armi e, quando cio accada, si tratta di armi improprie e alia por- 
tata di tutti, anche destinate ad altri usi come bastoni, coltelli e mannaie. 
Come scoppiano, altrettanto rapidamente queste risse si sedano, salvo dare 
luogo per alcune a qualche strascico giudiziario. Le lesioni procurate si limi- 
tano a denti spezzati, ossa rotte e ferite superficiali, tali da innescare reazioni 
a catena e vendette trasversali. Teatro di rissa sono gli stessi luoghi che incor- 
niciano la quotidianita degli abitanti nelle due parrocchie: la pubblica via", le 



oggi Borgo Santo Spirito, come «de Freschobaldis del giardino». Vedi anche Raveggi, Ghibellini 
cit, ad indicem. 

65 Not. Ac, Z.122 (21338), 27 gennaio 1351. 

66 «Di quegli del grande quartiere di porta Santa Maria e di San Piero Scheraggio. [...] I Pulci, e' 
conti da Gangalandi, Ciuffagni, e Nerli d'Oltrarno furono ad un tempo grandi e possenti con 
Giandonati e con quegli della Bella», in Villani, Nuova Cronica cit., V, 13. Vedi anche Raveggi, 
Ghibellini cit., ad indicem. 

67 Not. Ac, Z.122 (21338), 14 settembre 1351. 

68 Not. Ac, M.458, 28 febbraio 1360; N.66 (14948), 11 gennaio 1365. 

69 Not. Ac, A.426 (493), 12 aprile 1340; ivi, 16 maggio 1343; P.370 (9612), 26 marzo 1344; M.170 
(12961), 25 maggio 1346; C.570 (5473), 13 novembre 1356; N.90, 30 aprile 1357. 



211 



Emanuela Porta Casucci 



piazze e i crocevia™, i dintorni di logge e taverne 71 , sempre luoghi aH'aperto, 
molto raramente interni di case o di botteghe. La violazione del domicilio e 
connessa, come vedremo, a reati piu gravi contro la proprieta e la persona 
perlopiu intenzionali, fatti cioe «studiose ac scienter ». Al massimo, infatti, i 
protagonisti delle risse si aggirano nei paraggi delle abitazioni delle proprie 
vittime, chi a dieci braccia, chi a cinquanta, in un raggio fra died e quaranta 
metri. Apparentemente nessun luogo sembra prevalere su altri assurgendo, 
nelle dinamiche della conflittualita ordinaria, a teatro simbolico: neppure la 
rissa, awenuta nel popolo di San Felice in Piazza davanti a una taverna, che 
pure ci tenterebbe neH'immaginare situazioni pittoresche. La taverna rimane 
un luogo come un altro, le pad omettono sempre di riferire i motivi scatenanti 
delle risse e anche nelle pad di faida sono elencati i caratteri atti a denotare 
uno stato diffuso di belligeranza e non singoli fatti. 

La sottoscrizione della pace, invece, awiene sempre al chiuso: soprattut- 
to nelle botteghe notarili, sporadicamente in case private o in fondaci e bot- 
teghe. Molti degli atti appartenenti alia filiera negoziale della pacificazione, 
vengono sottoscritti nelle sedi istituzionali della vita cittadina, nel chiostro 
del palazzo podestarile, nel palazzo del comune, nei tribunali delle arti oppu- 
re all'interno delle carceri. Durante i dieci mesi, fra il settembre 1342 e il 
luglio 1343, dominati dalla figura del Duca d'Atene, un certo numero di com- 
promessi e di lodi cittadini vengono emessi nel palazzo comunale, indicato 
come la residenza del Duca, oppure nelle case dei Villani in San Procolo, 
requisite ad uso dei giudici e degli auditori ducali. Un dato questo che non si 
riscontra nelle pad riguardanti San Felice in Piazza e San Frediano nello stes- 
so periodo; una percentuale interessante delle pad di Oltrarno e costituita da 
accordi sottoscritti nei luoghi religiosi. Sono 8 pacificazioni, quasi tutte 
inquadrabili nel gruppo delle faide, tranne in 3 casi che, come vedremo, 
attengono al campo dei reati contro l'esecutivita del potere giudiziario e la 
morale sessuale. L'extraterritorialita dell'istituto religioso, piuttosto il con- 
vento che la chiesa parrocchiale, garantisce 1'incolumita delle parti e conferi- 
sce sacralita al rituale di pacificazione, la cui inviolabilita non e evidente- 
mente garantita dalle multe previste negli statuti comunali per chi infranga i 
patti. II convento di Santa Maria del Carmine nel popolo di San Frediano e 
teatro della pace fra un messo comunale e i suoi assalitori 72 . Il convento di 
Sant'Agostino e il chiostro della chiesa di Santo Spirito nel popolo di San 



70 Not. Ac, O.53 (15681), 12 aprile 1340: «in platea S. Spiritus cui undique sunt vie». Anche uno 
zio paterno del cronista Donato Velluti fu ferito «con un coltello» nel 1310, «andando il detto 
Velluto verso Santo Spirito» a opera di un abitante della vicina via di Borgo Tegolaio, vedi D. 
Velluti, La Cronica Domestica scritta fra il 1367 e il 1370, a cura di I. Del Lungo e G. Volpi, 
Firenze 1910, X, p. 63. 

71 La loggia della famiglia Nerli in San Frediano, presumibilmente nei pressi del ponte alia 
Carraia, fa da sfondo alle percosse date da due beccai di San Frediano al banditore comunale che 
va citandoli per reati commessi, in Not. Ac, A.426 (439), 16 maggio 1343; cosi la taverna di Cione 
Baccini in San Felice in Piazza, in Not. Ac, N.90 (15021), 30 aprile 1357. 

72 Not. Ac, M.458 (13869), 14 settembre 1353. 



212 



La pacificazione dei conflitti a Firenze a meta Trecento 



Felice in Piazza sono invece teatro di 7 paci dal 1338 al 1365 75 , fra cui quelle 
conseguenti ai due soli reati a sfondo sessuale rinvenuti in trent'anni nelle 
due parrocchie, che aprono e chiudono la cronologia delle paci presentate 
introducendo il tenia delle "paci di genere" . 

6. 

Si sono volute indicare come "di genere" le 9 paci che abbiano donne in 
qualita di protagoniste, non potendovi avere altro ruolo, prive come erano di 
personality giuridica, tranne nei rari casi di emancipazione paterna 74 . Sono 
complessivamente 10 le donne coinvolte nei fatti di violenza: 7 del popolo di 
San Felice in Piazza, 4 delle quali bersaglio di percosse e ferite, e 3 del popo- 
lo di San Frediano. Appartiene a queste ultime Tunica donna fatta oggetto di 
esplicita violenza sessuale, con strascichi giudiziari per il colpevole e una suc- 
cessiva pacificazione privata. Le donne sono le assalite, raramente le assali- 
trici e non sembrano rispondere con la violenza neppure per legittima difesa. 
L'unica donna assalitrice in queste paci e la moglie di un cardatore di San 
Iacopo Oltrarno, partecipe insieme al marito e a due compagni dell'agguato 
contro un pannaiolo di San Frediano. Due delle 9 paci non sono conseguenti 
a risse, ma ai soli reati a sfondo sessuale scaturiti dalla documentazione nota- 
rile: non il segno della mancanza di tali reati, piuttosto il segno di una diffe- 
rente prassi di composizione fra le parti. La prima pace "di genere", sotto- 
scritta nei 1339, e conseguente alia violenza sessuale subita due anni prima in 
un canneto da una giovane donna di San Frediano 75 : la violenza e accurata- 
mente descritta dal notaio sia nei diabolico istinto che spinge un altro uomo 
di Oltrarno a muoverle una selvaggia aggressione, sia nell'evolversi degli 
accadimenti verso l'epilogo finale fortunosamente scongiurato, sembra o si 
vuol fare intendere, dall'intervento di terzi. Il reo, denunciato dal padre della 
donna aggredita, subisce un processo e una condanna di mano podestarile, 
ammontante al pagamento di 250 lire di ammenda. Le voci che concorrono 
alia sanzione complessiva assegnano la cifra piu alta, quella di 120 lire su 
250, alle percosse di cui la donna e stata vittima, 40 lire sono comminate per 
il suo pubblico denudamento, mentre per la violenza carnale, tentata o riusci- 
ta e indicata come "attentato alia pudicizia", sono comminate 90 lire 76 . 



73 Not. Ac, O.53 (15681), 21 febbraio 1338; ivi, 8 giugno 1339; C.669 (5738), 17 gennaio 1348; 
C.669 (5738), 9 novembre 1361; M.493 (13974), 18 aprile 1362; N.90 (15021), 20 ottobre 1364; 
C.669 (5738), 5 gennaio 1365. 

74 Not. Ac, O.53 (15681), 8 giugno 1339; M.170 (12960), 5 dicembre 1341; ivi, 14 dicembre 1341; 
P-576 (17393), 13 maggio 1349; Z.122 (21338), 5 agosto 1350; P.576 (17394), 19 luglio 1351; N.90 
(15021),; N.90, 28 luglio 1361; 1C.669 (5738), 5 gennaio 1365. 

75 Not. Ac, O.53 (15681), 8 giugno 1339- 

76 Non conoscendo ne l'eta ne la condizione sociale di Marca, la donna oggetto della violenza 
descritta nella pace, ci limitiamo a riportare quanto prescritto nello statuto podestarile del 1325, 
essendo il fatto awenuto nei 1337: la pena prevista per una violenza a vergine o a vedova onesta o 
a moglie altrui e prevista in 500 lire di piccoli, ma ad arbitrio del podesta la pena puo essere 



213 



Emanuela Porta Casucci 



E sul finire del trentennio esaminato che viene stipulata, invece, una pace 
dai risvolti boccacceschi: le atrocita viste dalla popolazione fiorentina duran- 
te e dopo le epidemie di peste, testimoniate invariabilmente dai cronisti e dai 
narratori contemporanei, hanno probabilmente ammorbidito la mentalita 
corrente, in materia di moralita e di onore. Di fatto nel gennaio 1365, nel 
chiostro della chiesa di Sant'Agostino, viene suggellata una pace tutta inter- 
na al popolo di San Felice in Piazza: un uomo vi e accusato di essersi intro- 
dotto in una casa di San Felice in Piazza e di averne convinto la padrona, 
donna virtuosa «honeste vite» ma, soprattutto, donna di superiore condizio- 
ne sociale, a commettere adulterio con lui, aggirandola con parole mendaci 77 . 
L'uomo e accusato anche di averle rubato pellicce e gioielli, tutti accurata- 
mente descritti e valutati nel rogito, e di averla successivamente condotta via 
dalla casa coniugale verso luoghi indecenti, risultati poi essere la casa del- 
l'uomo dove i due, circondati dagli oggetti rubati, hanno continuato a vivere 
nell'adulterio manifesto, con scandalo e vergogna del marito e della sua fami- 
glia. I fatti sono accaduti ripetutamente per la durata di un mese, sia di gior- 
no che di notte, fra il suono della campana maggiore 78 e quello della campana 



aumentata se la vittima «fuerit condictionis honeste, secundum qualitatem et conductionem per- 
sone»; altrimenti in 100 lire di piccoli se di minore condizione e di 25 lire di piccoli se «pedisseca 
vel famula fuerit». Nessuna pena era prevista per quest'ultima categoria se la donna era consen- 
ziente oppure una prostituta. Un eventuale matrimonio riparatore doveva essere documentato per 
«publicum instrumentum legiptime factum» ad evitare di incappare in una ulteriore multa di 50 
lire. Pertanto, essendo stato condannato il violentatore al pagamento di 250 lire di piccoli, di cui 
90 per lo stupro, e da ritenere che la donna fosse di condizione sociale inferiore a quella dell'uo- 
mo anche se «honesta» e che 120 lire per le percosse siano state ricavate invece dalla normativa 
sulle punizioni per percosse a mano armata «cum armis vetitis vel cum mazza vel zacchone vel 
lapide» che producano spargimento di sangue, prescrittiva di 200 lire di piccoli «salvo quod si 
vulnus non sit factum, licet sanguis exiverit, mitius puniatur», ed ecco la ragione per l'ammenda 
minore di 120 lire; mentre il pubblico denudamento e stato probabilmente considerato come spin- 
tonamento violento e percosse a mani vuote da cui non sia scaturito sangue, punibile fino a 50 lire 
«secundum qualitatem persone». La pace in questo caso e stata fatta dopo 2 anni dai fatti e non 
entro 15 giorni, come prescritto dalla legge per ottenere l'annullamento delle conseguenze giudi- 
ziarie; e questo uno dei rari casi in cui si sia seguito a un regolare iter processuale conclusosi con 
la condanna emessa dai giudice contro il reo e la pace e da intendersi come sanatoria della con- 
danna e non del reato commesso: vedi Statuto delpodesta deU'anno 1325 cit, 1. Ill, r. LXVIIII, De 
raptoribus mulierum, e r. XLV, De puniendo qui studiose percusserit aliquem. 

77 Not. Ac., C.669 (5738), 5 gennaio 1365. Come nel caso della violenza sessuale accaduta in 
Oltrarno nel 1339, anche in occasione del reato sessuale del 1365 siamo andati a verificare quanto 
recitato in materia dagli statuti revisionati nel 1355. II testo in volgare e stato praticamente trasla- 
to integralmente dalla originale versione latina di quarant'anni prima e le pene non sono aumenta- 
te: «I1 rapitore d'alcuna vergine o honesta vedova o di mogl<i>e altrui che trarrae alcuna delle pre- 
dette della sua propria casa o del fratello o del padre o del fratello del padre sia condanna<to> per 
messere la podestade in libr. VC. di piccioli et in quella medesima pena sia punito se elli menerae 
alcuna delle predette ad alcuni luoghi disdicevoli o commetterae avolterio o strupo con alcuna di 
quelle. [...] Et ancora sia punito di magiore pena ad arbitrio di messer la podestade se cotale femi- 
na fia honesta et di magiore conditione, secondo la qualitade et conditione della persona». Infatti 
l'adultero e stato condannato ad una multa di 10.000 lire di piccoli, una cifra enorme pari a quella 
prevista per la rottura di pad e tregue, pubblicamente sancite, «ne' cittadini fiorentini e nelli nobi- 
li del contado»: Statuti del [...] Podesta [1355] cit., 1. Ill, r. LXXVIII, Delli rapitori delle femine, e 
r. XXXVII, Dell'osservatione d'alcune paci et della pena di colui che le romperae. 

78 «La maggiore campana del Comune e del Popolo di Firenze, la quale in su la torre del palagio 
del Popolo nel quale i priori dell'arti e Gonfalonieri di giustitia fanno dimoranza sia chiamata la 



214 



La pacificazione dei conflitti a Firenze a meta Trecento 



mattutina, periodo in cui gli statuti cittadini prevedono il raddoppio delle 
pene gia enunciate per gli stessi reati, se perpetrati durante il giorno. L'uomo, 
che giunge alia pace gia condannato a una consistente sanzione pecuniaria di 
10.000 lire inclusiva del lavaggio dell'onta e dell'indennizzo per il furto, ha 
evidentemente patteggiato con il procuratore della donna e del marito per 
una pace extraprocessuale, che gli permettera di uscirne con il solo risarci- 
mento del valore attribuito al maltolto, 65 fiorini, corrispondenti a poco piu 
di un decimo della pena inflitta, mentre della composizione relativa all'adul- 
terio non vi e traccia. La pace e strettamente circoscritta alia parrocchia di 
San Felice in Piazza, per quanto riguarda il luogo di suggello, i testimoni con- 
vocati e il procuratore della coppia offesa, che sembrerebbe non essere pre- 
sente al rogito, nonche l'audace protagonista del rapimento. 

Attraverso le pacificazioni cittadine trapelano anche le risse e le faide di 
contado. Il contado sembra essere l'area privilegiata delle ribellioni alia legge: 
qui si assaltano i messi giudiziari che vengono per arrestare o per lasciare 
convocazioni del tribunale, che siano soli o accompagnati da sbirri, qui si sfo- 
derano le spade e le armi da offesa e difesa, qui il rapporto fra i protagonisti 
non e mai bilanciato come fra rissaioli, ma e spesso il numero soverchiante, 
rispetto agli ufficiali della forza pubblica, che permette di assalire questi ulti- 
mi e di liberare, sia pure prowisoriamente, amici e congiunti. Con dinamiche 
simili a quelle verificate nelle parrocchie cittadine, grazie ai legami di solida- 
rieta, al controllo esercitato dal clero e alia mediazione delle famiglie notabi- 
li, le risse vengono sedate e composte, anche in contado, con modalita analo- 
ghe a quelle cittadine e, in prevalenza, localmente. Quando si sposta in citta 
la giustizia, per i comitatini, sembra essere piuttosto lenta. E, sempre nel con- 
tado, sembra piu facile truffare i rappresentanti dell'erario, coinvolgerli in 
accuse calunniose e intimidire i testimoni. Nel dicembre del 1344 due fratel- 
li residenti a Bagnano 7 " fuggono dal tribunale fiorentino dove sono chiamati 
a testimoniare per un funzionario dell'erario, si nascondono e vanno poi a 
intimidire anche un altro testimone: e solo nel 1350 che viene sottoscritta la 
pace fra le parti, a ben sei anni di distanza dai fatti e dopo che l'ufficiale del 
comune ha gia subito una condanna dal podesta 80 . Dal contado infine si ricor- 



campana del Leone, ma Faltra campana che e sul palagio si chiami la campana del Popolo sopra- 
detto, ma la campana maggiore la quale e in su la torre del palagio del Comune predetto sia chia- 
mata la campana di messere la podesta de la citta di Firenze, ma l'altra campana la quale e in su 
essa torre sia chiamata la Montanina. E che esse campane si suonino al modo e ordine e tempi 
infrascritti, cid e: cho' la campana del Leone si suoni da sera a venie et anche il terzo suono, sona- 
ta in prima il terzo suono cho' la campana di messere la podesta; e cho' la campana di messere 
la podesta in prima e senza mezzo cho' la campana del Popolo si suoni la campana del di, [...] e 
ancho cho' la predetta campana del Leone si suoni la mattina, dette le messe le quali si dicono 
nel'aurora del di como ve sottomessa, sei tocchi, e anche la sera doppo nona, e innanzi vespro 
altre sei tocchi»: cfr. Archivio di Stato di Firenze, Statuti del Comune di Firenze, 13, Capitano 
del popolo [1355] cit., 1. I, r. CLXXXI <CLXXXII>, De' nomi de le campane del Popolo e del 
Comune di Firenze e quando si suonino. 

79 Santo Stefano a Bagnano, localita e circoscrizione parrocchiale nel contado fiorentino attorno 
al comune di Certaldo in Vald'Elsa, a sud-est di Firenze. 

80 Not. Ac, P.576 (17394), 22 marzo 1350. 



215 



Emanuela Porta Casucci 



re ai maggiorenti delle parrocchie cittadine per trovare pacificazione alia con- 
flittualita minore e risoluzione alle faide che, a giudicare dalla generalita dei 
rogiti notarili, sembrano esservi ancora piuttosto praticate 81 . 

7- 

E un quadro di persistente conflittualita sociale quello che traspare, a 
Firenze, dalle modalita di pacificazione nei rogiti notarili in pieno XIV seco- 
lo. La pratica della violenza e diffusa in tutti i ceti. L'entita di questa violenza 
non sembra prodotta direttamente dalla conflittualita politica cittadina, 
riportata dalle cronache del XIII o del primo XIV secolo, e piuttosto una vio- 
lenza spicciola che si esaurisce perlopiu nell'estemporaneita di brevi risse, 
vissuta e praticata a tutti i livelli della scala sociale, prevalente nei ceti phi 
bassi, sporadica nelle parrocchie di periferia, quasi quotidiana nelle zone cen- 
trali della citta. La conflittualita primaria, praticata nelle famiglie nobili e 
metabolizzata a fini politici nei comportamenti dei magnati e dei popolani, la 
faida trattata negli statuti comunali con forme di regolamentazione e di 
ammenda, si rintraccia ancora nelle paci fra «domus» awersarie, che enun- 
ciano la reciprocity di pratiche generiche di violenza contro persone e cose, 
con e senza spargimento di sangue, dove la varieta dei sentimenti («hodiis», 
«abiuriis», «malivolentiis», «calumnis») e mescolata alia concretezza dei 
fatti («feritis», «percussionibus», «manumissionibus» e «assalimentis»), e 
assunta come responsabilita collettiva da parte dei gruppi. 



81 Not. Ac, A.426 (493), 22 giugno 1340: una rissa fra comitatini della parrocchia rurale di Santa 
Maria a Greve, nei contado fiorentino sud-occidentale, si era svolta nella strada pubblica che cor- 
reva a fianco del fiume Greve, ma la pace aggravata dalla pena di 500 lire viene siglata a Firenze. 
Anche da Sant'Angelo a Nebbiano e dal piviere di San Lazzaro si viene a Firenze a fare pace per 
generiche ingiurie e malevolenze trascinate davanti al giudice del Sesto di Oltrarno, Not. Ac, 
G.414 (9612), 20 novembre 1342. Analogamente in Not. Ac, O.53 (15681), 18 dicembre 1344 per 
alcuni abitanti della pieve di Santa Maria Novella in Chianti, mentre un furto di 12 staia di grano 
compiuto nei 1347 a Barberino Val d'Elsa fra abitanti locali si risolve due anni dopo a Firenze con 
una pace, in Not. Ac, B.2568 (3582), 21 giugno 1349. Nella pieve di San Martino a Gangalandi 
si risolve la gia citata «inimicitiam» fra 14 uomini «omnes de una eadem stirpe per linea masco- 
lina, ut dixerunt, et de domo de Orlandinis de Gangalandi » e 19 componenti « omnibus et qui- 
sbusliber de domo de Donatis sive de Gamberinis de Gangalandi*, con una pace richiesta dai 
Donati, in Not. Ac, Z.122 (21338), 14 settembre 1351. Nei 1354 si chiudono con due paci, vinco- 
late entrambe alia pena pecuniaria di 1.000 fiorini imposti alle parti, due apparenti faide di una 
certa importanza: quella fra comitatini senesi, della pieve di San Martino a Strove, e abitanti di 
Colle Val d'Elsa, che nei formulario sembra essersi protratta da lungo tempo, in Not. Ac, N.90 
(15021), 27 luglio 1354, e quella fra un setaiolo di San Felice in Piazza e una famiglia del popolo 
di Sant'Ilario a Colombaria, subito fuori le mura di Oltrarno, in Not. Ac, B.1498 (2512), 29 
novembre 1354. Nei 1360 viene stipulata nella chiesa di Santo Stefano a Campi la pace fra il nobi- 
le messer Andrea Rucellai insieme ai Del Corlo, con Giovanni Peruzzi e tutta la «domo de 
Martinacciis» da Campi, con le fideiussioni dei Tornaquinci e la testimonianza degli Strozzi, e il 
vincolo pecuniario di 1.000 fiorini, in Not. Ac, M.458 (13869), 28 febbraio 1360. L'ultima delle 
80 paci, infine, ospitata da Luisio Aldobrandini del popolo di San Paolo vede schierate le fami- 
glie Schelmi e Cambi residenti fra Quinto, Sesto e Carmignano nei contado e la parrocchia di San 
Paolo a Firenze di fronte ai propri nemici «omnes de domo de Lavachio», in Not. Ac, N.66 
(14948), 11 gennaio 1365. 



216 



La pacificazione dei conflitti a Firenze a meta Trecento 



La forma di sedazione privilegiata e incoraggiata dalla comunita, quella 
realta di "popolo" in cui la conflittualita rimane circoscritta, sembra essere 
per molti cittadini la via della pacificazione privata. L'accordo extraproces- 
suale davanti al notaio, raggiunto attraverso l'intervento di amici e sodali 
appartenenti alio stesso ambiente e alio stesso popolo, raramente varca i con- 
fini del quartiere. Nel cammino verso questa pacificazione intervengono arbi- 
tri di prestigio locale e, probabilmente, anche di fama e capacita piu estesa- 
mente note. La pace si cerca sempre, anche quando si ricorra alia giustizia 
istituzionale perche, una volta raggiunta, essa ha la stessa valenza pubblica di 
una sentenza del tribunale e, soprattutto, ne annulla i danni pecuniari e le 
restrizioni personali. Nei luoghi religiosi, isole extraterritoriali anche rispet- 
to alia parrocchia, awengono le paci piu scabrose, quelle che hanno alle spal- 
le fatti spinosi e vicende dalla risoluzione delicata nonche faide familiari. 

E dunque un vero e proprio sistema di controllo della conflittualita urba- 
na quello delle paci private, venuto a delinearsi nella Firenze di meta 
Trecento, attraverso la pratica del notariato. Un sistema organico alle rela- 
zioni sociali, parentali ed economiche di "popolo", al cui interno sarebbe inte- 
ressante studiare la funzione esercitata dagli apparati di gonfalone e dai «sin- 
dicati» parrocchiali dei capifamiglia, capace di inquadrare e circoscrivere i 
danni soprattutto prodotti dalla conflittualita minore e di tutelarne i prota- 
gonisti all'interno di confini che raramente si allargano oltre il quartiere. Ne 
restano scoperti alcuni aspetti: la reticenza nel lasciar trapelare le cause all'o- 
rigine di risse e assalti, siano essi descritti o sottintesi, e le ragioni documen- 
tarie ed etiche del tacerne; dove e come venga risolta la conflittualita prima- 
ria, quella delle faide politiche e di onore, la cui esistenza e il cui protrarsi dif- 
fusamente nella citta sono suggeriti dal soverchiante numero di compromes- 
si presenti nella documentazione rispetto alle poche paci; quale potesse esse- 
re, infine, la valenza oggettiva di una pace privata rispetto alia sentenza di un 
tribunale per i protagonisti, per la memoria e la discendenza familiare 8: , non- 
che per la collettivita. 



K2 Donato Velluti, potente mercante di Oltrarno molto attivo nelle vicende politiche e diplomati- 
che fiorentine del medio Trecento, nella propria cronaca familiare, attribuisce un ruolo fonda- 
mentale, anche per le successive vicende del proprio potente casato, ad una pace firmata fra 
Velluti e Mannelli il 17 luglio 1295. Oltre a trascrivere nella cronaca l'intero testo della pace, i 
notai rogitanti, i testimoni, le autorita cittadine presenti, i mallevadori Marucelli, Gherardini, 
De' Rossi, Bardi, del Boccaccio, Bagnesi, e Mozzi presentati dalla famiglia Mannelli e i malleva- 
dori Frescobaldi, Iacopi, Magli, Abati, Pulci, Maffei, Soderini, Parigi, Casini, Mantellini, Folchi, 
Malefici e Maschiavelli, insieme a molti altri, per la famiglia Velluti, continuera a fare spesso rife- 
rimento al clima di faida rimasto nei decenni successivi fra le due casate anche dopo la pace, 
attribuendo a questa memoria una serie di successivi agguati e ferimenti fra le due famiglie e i 
loro reciproci consorti e un livore mai sopito ancora presente negli anni sessanta, vedi Velluti, 
Cronica cit., V, p. 15 e segg. 



217 



Pace privata 

e regolamentazione della vendetta 

in Valdinievole 



di Alberto M. Onori 



In due suoi lavori recenti' Massimo Vallerani compie, a partire dalle fonti 
del comune di Perugia del secolo XIII, un'analisi del fenomeno della pace pri- 
vata in relazione alle procedure processuali per malefici presiedute dai giudi- 
ci cittadini, estendendo per certi aspetti la sua indagine ad altre citta comu- 
nali italiane. Nel primo studio egli riesce a dimostrare che, nel contesto del 
sistema giudiziario del comune di Perugia nel Duecento, «la pace bilaterale 
tra le parti, con la remissione dell'offesa e la rinuncia al processo in corso, era 
una soluzione ampiamente adottata come via d'uscita dei processi per male- 
fici» 2 . Nella fonte da lui presa in considerazione in quella sede, infatti, cioe il 
primo registro completo della curia del podesta di Perugia, risalente al 1258, 
«buona parte delle assoluzioni era motivata dalla concordia e dalla rinunzia 
al processo» 3 . Il fatto e che nella legislazione statutaria perugina la stipula 
della pace non significava di per se la rinunzia al proseguimento del proces- 
so, e il dibattito in corso fra i giuristi in quell'epoca si era concluso con la for- 
mulazione di opinioni conformi a questo tipo di pratica processuale 4 . Cosi, 
qualche anno piu tardi Vallerani ha intrapreso un supplemento di indagine 
per verificare se la realta da lui documentata era un'eccezione a questa rego- 
la generale oppure poteva considerarsi «una fase primitiva del processo 
inquisitorio, destinato a svilupparsi nel corso degli anni in una piu severa cor- 
nice procedurale che escludeva accordi bilaterali dallo svolgimento del pro- 
cesso ex officio» 5 . 



' M. Vallerani, II sistema giudiziario del Comune di Perugia. Conflitti, read e processi nella 
seconda meta del secolo XIII, Perugia 1991; Id., Pace e processo nel sistema giudiziario del 
Comune di Perugia, in «Studi storici», XXXIV (1999), n. 101, pp. 315-354. 

2 Vallerani, Pace e processo cit., p. 315. 

3 Ibidem. 

4 Cfr. sulla questione A. Padoa Schioppa, Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bologne- 
si. Brevi note, in Studia Gratiana post octava Decreti secularia collectanea historiae iuris cano- 
nici, Roma 1976, pp. 270-287. 

5 Vallerani, Pace e processo cit., p. 315. 



219 



Alberto M. Onori 



In questa prospettiva, Vallerani pone come premessa alcune considera- 
zioni di ordine generale. Nella definizione dell'atto di concordia come atto di 
natura privata, egli contesta anzitutto 1'equivalenza fra atto private e atto 
extragiudiziale; secondo lui, infatti, «la concordia tra le parti era sostanzial- 
mente un atto bilaterale non del tutto slegato da qualsiasi intervento dell'or- 
gano giudicante» 6 . La pace veniva in certo qual modo recepita e omologata da 
quest'ultimo, almeno nei casi in cui gli veniva sottoposta e veniva da esso 
accettata. Inoltre, disponeva sempre di uno spazio discrezionale nel cui ambi- 
to poteva scegliere di procedere comunque nei confronti del reo; cio «confe- 
riva alia concordia il valore di uno strumento procedurale nient'affatto ester- 
no alia natura pubblica del giudizio [che] rientrava pienamente nei possibili 
esiti del processo contemplati dalla normativa e dalla prassi giudiziaria del 
tribunale cittadino» 7 . Il tribunale, per parte sua, «recepiva i comportamenti 
attivi delle parti, cercando di inserirli nello svolgimento del processo come 
strumenti utili a trovare una via d'uscita al conflitto» 8 . La pace era insomma 
una soluzione del tutto analoga ad altre soluzioni possibili del processo per 
maleficio, come il duello giudiziario, il bando per contumacia, la sentenza di 
assoluzione o di condanna in base alia normativa vigente. 

Dopo aver fornito una serie di esempi in cui lo strumento della pace risul- 
ta spesso utilizzato in sedi istituzionali per la conclusione di conflitti genera- 
lizzati o come risultato di una specifica atmosfera di tipo religioso, Vallerani 
conclude: «Questa fitta interferenza di piani - giuridico, religioso, politico - 
disegna un continuum di usi della pace in cui e difficile isolare completa- 
mente la funzione processuale» 9 . Cosi, a suo parere, rientra in quest'ambito 
la pace imposta dal podesta su richiesta di un individuo minacciato o che si 
sentiva tale, le paci collettive volte alia definizione di controversie implicanti 
molte persone assieme, la pace infine prevista nella normativa statutaria 
come compito precipuo del magistrato forestiero in vista del mantenimento 
del pacificum et bonum statum della citta che era chiamato ad amministra- 
re. Ancora, l'uscita dalla condizione di bandito era possibile solo dopo la sti- 
pula dell'atto di pace; esso veniva prodotto per evitare con successo la pena 
capitale dopo la sentenza di morte; costituiva premessa necessaria per acce- 
dere a amnistie, indulti e sconti di pena previsti per norma o introdotti in via 
straordinaria. Analogamente, la rottura della pace era un reato grave, non a 
caso non sanabile con una concordia, contemplato in molti statuti che pote- 
vano prevedere in tali casi persino la pena capitale. In conclusione, per 
Vallerani e assodato che lo strumento di pace, pur nella sua innegabile natu- 
ra di atto privato, possedeva una valenza pubblicistica e processuale di alto 
profilo 10 . 



6 Ivi, p. 316. 

7 Ibidem. 

8 Ibidem. 

9 Ivi cit., pp. 316-317. 

10 Ivi, pp. 343-344- 



220 



Pace privata e regolamentazione della vendetta in Valdinievole 



L'analisi della documentazione che presento in questa sede, e che inte- 
ressa soprattutto (ma non esclusivamente) il territorio della Valdinievole 
nordoccidentale nel corso della prima meta del Trecento, proprio a cavallo 
del passaggio di gran parte di quest'area dall'ambito della dominazione luc- 
chese a quello della dominazione fiorentina", intende inserirsi nel contesto 
dell'analisi compiuta da Vallerani. La sua ipotesi di lavoro viene verificata 
applicandola su un territorio abbastanza distante e per sedi giudiziarie assai 
differenti da quelle da lui analizzate (i Comuni cittadini di Perugia, Bologna e 
Siena). 

Le fonti dell'indagine sono soprattutto atti notarili di carattere privato, 
spogli di registri giudiziari di curie decentrate sul territorio del comune di 
Lucca (la curia della vicaria di Valleriana e di altre vicarie) e alcuni documenti 
statutari composti in epoca fiorentina, nel periodo cronologico immediata- 
mente a ridosso del 1339-1340, che interessano alcuni Comuni non cittadini 
ubicati in Valdinievole e Valleriana, all'incirca a meta strada fra le citta di 
Pistoia e Lucca. Questi, a loro volta, sono caratterizzati da aspetti abbastanza 
diversi fra loro. Almeno uno di essi (Pescia) era relativamente importante, a 
carattere semiurbano; altri (Uzzano e Villa Basilica) erano Comuni di castel- 
lo piuttosto piccoli in termini demografici ma tali da rivestire un ruolo signi- 
ficative nel contesto del territorio studiato, vuoi per la posizione strategica 
(Uzzano) vuoi per la rilevanza di natura istituzionale 12 ; altri ancora (Massa e 
Cozzile) si segnalano per la loro posizione decentrata rispetto alia Dominante 
che ha consentito la conservazione di nuclei documentari insolitamente ric- 
chi e particolarmente importanti ai fini del presente lavoro 13 . Si tratta infine 
di localita non concentrate in un ambito geografico ristretto ma disseminate 
su tutto il territorio. 

Le fonti che li riguardano si segnalano per la loro diversa natura, che 
documentano situazioni simili in tempi e territori vicini ma diversi. 
Purtroppo la documentazione pervenuta non consente di incrociare i dati per 
ciascuno dei Comuni presi in esame. La situazione di Pescia e di Uzzano e 
ricavabile dall'analisi dei rispettivi statuti, mentre mancano i registri giudi- 
ziari e gli atti notarili; quella di Villa Basilica emerge dai registri giudiziari 
della curia vicariate ma lo statuto e perduto e fra gli atti notarili che riguar- 
dano il suo territorio non si sono rinvenuti atti di pace; il territorio di Massa 



" II passaggio awenne fra il 1339 e il 1341. Per un quadro sintetico delle vicende che lo provoca- 
rono e lo accompagnarono e una bibliografia sull'argomento cfr. Lo statuto di Pescia del 1339, a 
cura di A. M. Onori, Pistoia 2000, pp. VII-XXVII. 

12 Villa Basilica era il capoluogo della vicaria lucchese di Valleriana sin dai primi anni del secolo 
XIII. 

13 Per notizie sui Comuni citati cfr. A. M. Onori, Alle radici del presente. II Comune di Massa e 
Cozzile dalle origini alia fine del Settecento, in Massa e Cozzile. Storia di una comunita, a cura 
di Id., A. Francini, G. Boccaccini, San Giovanni Valdarno 1999; Id., Vicende umane ed evoluzio- 
ne delle istituzioni nel territorio di Uzzano dalle origini alia fine del Trecento, in Uzzano. 
Percorsi nella storia, a cura di Id., Pescia 2004, pp. 13-42; Id., Pescia dalle origini all'etd comu- 
nale, Quaderni del territorio pistoiese, Pistoia 1994. 



221 



Alberto M. Onori 



e Cozzile e documentato invece da atti notarili, mentre gli statuti e i registri 
giudiziari piu antichi risalgono al primo Quattrocento. L'intero contributo si 
fonda comunque su queste tre tipologie documentarie, integrate dal ricorso 
alle fonti individuate grazie ad una pubblicazione di natura abbastanza inso- 
lita che consente di proiettare i risultati sull'intero dominio lucchese al prin- 
cipio del Trecento 14 . Cosi, alia varieta dei paesi fa riscontro una sostanziale 
omogeneita nella tipologia delle fonti impiegate, nell'area territoriale interes- 
sata (la porzione nordoccidentale della Valdinievole) e nella concentrazione 
nel tempo dei dati raccolti (fra la fine del Duecento e la prima meta del 
Trecento). Anche l'estrazione sociale dei personaggi coinvolti, pur nella varie- 
ta delle fonti e dei luoghi, e omogenea; provengono non dalle classi dirigenti 
cittadine o locali ma da strati sociali subalterni: piccoli commercianti e arti- 
giani, piccoli e medi proprietari terrieri. 

Su queste premesse, l'indagine cerca di ricostruire in che modo le strut- 
ture del potere pubblico cercassero di ricondurre 1'opzione della vendetta nel 
contesto di una procedura normalizzata di composizione del conflitto e quale 
fosse l'atteggiamento socialmente approvato da parte di famiglie e singoli 
individui nei confronti di tale opzione. 

Partiamo dall'analisi di un atto notarile del 1325, che venne rogato in 
Massa di Valdinievole, nella piazza del comune 15 . Si tratta di un atto di pace 
stipulato per sistemare una controversia conseguente ad una seduzione nei 
confronti di una ragazza non sposata, Bonuccia figlia di Chito di Spinigotto. 
Una volta che la cosa era diventata di dominio pubblico («diceretur fore fac- 
tam inverecundiam») la famiglia di lei e i suoi amici si erano coalizzati per 
rimediare all'offesa, rinviando la ragazza all'offensore (Lippo di Ringhetto) 
con le richieste della famiglia: la concessione di un'integrazione in denaro 
alia dote in caso di matrimonio («dictus Chitus et alii amici predictam dicto 
Lippo remisissent cum hac intentione, quod dictus Lippus faceret adiutorium 
infrascriptum dicte [Bonuccie] ad nubendum»). 



14 Ingiurie improperi contumelie ecc. Saggio di lingua parlata del Trecento cavato dai libri cri- 
minali di Lucca per opera di Salvatore Bongi, Nuova edizione rivista e corretta con introduzio- 
ne, lessico e indici onomastici a cura di D. Marcheschi, Lucca 1983. 

13 1325 mag. 12. «Masse, in pratea comunis, iuxta domum Buoi Cotthi et domum Nelli ser 
Michelis*. «<Cum Lippus Ringhepti comisisset adulterium cum filia Chiti Spinigotti> Cum per 
Lippum Ringhepti de Massa diceretur fore factam inverecundiam in personam Bonuccie filie 
Chiti Spinigotti dicti loci et dictus Chitus et alii amici predictam dicto Lippo remisissent cum hac 
intentione, quod dictus Lippus faceret adiutorium infrascriptum dicte [Bonuccie] ad nubendum, 
suprascriptus Lippus sua propria <et sp> voluntate <pro dicta iniuria> volens eis de dicta offen- 
sione satisfacere et amicus remanere promisit et convenit solemni stipulatione interposita dicto 
Chito stipulanti pro dicta eius filia eidem Chito recipienti pro ea aut ipse [Bonuccie] dare et sol- 
vere quandoque se nubet libras XXV denariorum lucanorum bone monete in adiutorium dotis 
suprascripte [Bonuccie] ad omnem petitionem et voluntatem suprascripti Chiti seu dicte 
[Bonuccie] vel ipsorum vel alterius ipsorum certo nuntio sub pena dupri et cetera; cum hac 
intentione, quod dictus Chitus vel ipsa aut altera persona pro eis nullam contra dictum Lippum 
de predictis faciant vel fieri faciant novitatem vel aliquid dannum conferant in habere vel perso- 
na*. Archivio storico comunale di Massa e Cozzile (d'ora in avanti ASCMC), n. 856, 
Imbreviature di ser Conte di Giovanni, 44V. 



222 



Pace privata e regolamentazione della vendetta in Valdinievole 



E interessante vedere, intanto, come la parte offesa sia rappresentata nel- 
l'atto non soltanto dalla ragazza sedotta o dai suoi parenti piu stretti ma 
anche da non meglio specificati "amici", quindi da persone non legate da vin- 
coli di sangue ma da solidarieta di gruppo, cosi forte da farli sentire coinvol- 
ti nella vicenda e da far ritenere indispensabile la loro comparsa. 

II rimedio consisteva nella concessione alia vittima dello stupro della 
somma di 25 lire a titolo di integrazione alia dote nuziale a carico del colpe- 
vole. Costui, da parte sua, nell'aderire alia richiesta, dichiara la sua espressa 
e spontanea volonta di rimediare aH'offesa e di restare in amicizia con la parte 
lesa («volens eis de dicta offensione satisfacere et amicus remanere»; e qui il 
termine « amicus » va inteso non nel senso di persona legata da particolari 
vincoli spirituali ed affettivi ma semplicemente come contrario di «inimi- 
cus»), a condizione di rimanere immune da ogni ritorsione da parte di quel- 
la («cum hac intentione, quod dictus Chitus vel ipsa aut altera persona pro eis 
nullam contra dictum Lippum de predictis faciant vel fieri faciant novitatem 
vel aliquid dannum conferant in habere vel persona»). 

Con la pace, dunque, la parte lesa monetizzava la riparazione dell'offesa, 
impegnandosi a desistere da qualsiasi azione nei confronti del reo. 
Quest'ultimo, una volta pagato il debito contratto nei confronti degli awer- 
sari, poteva considerare chiusa la questione. La stipula dell'atto comportava 
la definitiva composizione del conflitto, in modo tale che non avrebbe avuto 
piu alcuna ripercussione sia sulla vita quotidiana delle parti interessate che 
sulla comunita alia quale appartenevano. 

Un atto di pace e per sua definizione un atto privato, non una sentenza a 
conclusione di un procedimento giudiziario attivato di fronte a un tribunale 
competente; viene da chiedersi, allora, se si tratto di un caso isolato, un 
accordo estemporaneo fra le parti raggiunto grazie alia mediazione di comu- 
ni amici o di arbitri indicati di comune accordo, o se in qualche modo fosse il 
risultato del riferimento ad una normativa di carattere generale che il notaio 
e le parti avevano ben presente quando si accordarono per la stesura di quel- 
l'atto. 

Una prima risposta poteva venire dal ricorso agli statuti locali di epoca 
coeva, verificando in che modo il conflitto, la vendetta, la pace venivano rego- 
lamentati a livello normativo nei Comuni della Valdinievole. Purtroppo, la 
documentazione statutaria di questa zona risalente all'epoca della dominazione 
lucchese e andata perduta; e quindi impossibile farvi riferimento se non per i 
pochi frammenti che sono pervenuti tramite altra documentazione che ne face- 
va menzione e nei quali di questa normativa non e rimasta traccia". Dall'esame 
degli statuti locali emanati all'indomani del passaggio sotto il controllo fioren- 
tino, pero, ci si rende conto che le norme ivi contenute sono singolarmente 
coerenti con il comportamento tenuto da Chito di Spinigotto e dalla famiglia 
della sua vittima nel caso dell'atto notarile che si e preso ad esempio. 



"' Cfr. per es. Archivio di Stato di Firenze (d'ora in avanti ASFI), Diplomatico. Comune di Massa 
e Cozzile, 1306 die. 28. 



223 



Alberto M. Onori 



Resta la questione se sia il caso di ricondurre il quadro normative* nel con- 
testo del quale si era composto il conflitto del 1325 al dettato di documenti sta- 
tutari emanati neH'interesse di un'altra Dominante; la risposta pud essere 
affermativa. Per ragioni di ordine politico e militare che non sto qui ad appro- 
fondire 17 , Firenze, negli anni attorno alia meta del Trecento, aveva una gran- 
dissima necessita di evitare che, nel territorio dei Comuni acquisiti nella guer- 
ra contro gli Scaligeri, si verificasse un vuoto di potere negli organi di ammi- 
nistrazione locale. Un simile evento rischiava di rendere gravemente instabile 
il controllo sul territorio, gia precario a causa del perdurare dello stato di guer- 
ra. In una situazione del genere, i primi statuti "fiorentini" videro la luce a 
pochi mesi di distanza dal passaggio di dominio e furono composti in tempi 
cosi brevi da far pensare che si tratti non di statuti concepiti ex novo ma di 
revisioni e adattamenti di quelli vigenti sotto Lucca, sommariamente adegua- 
ti alia nuova situazione. Cosi awenne a Pescia e Uzzano, sia pure con qualche 
differenza nella fortuna dei due documenti 18 ; e l'analisi della normativa e il suo 
confronto con la pratica giudiziaria pare confermare questa ipotesi. 

Lo statuto pesciatino del 1339, per casi analoghi a quello illustrate dal- 
l'atto di pace del 1325, cioe per chi stupra o rapisce una vergine, fissa la pena 
di 200 lire di denari piccoli (una pena altissima, seconda soltanto alle san- 
zioni previste per l'omicidio o la rapina). II reo, pero, puo in qualche modo 
riparare se, entro un mese dall'emanazione della sentenza, sposa la sua vitti- 
ma oppure riesce a produrre un atto pubblico di pace con i suoi parenti stret- 
ti. In questo caso la sanzione scende a 50 lire, la meta della quale spetta alia 
parte offesa 19 . 

La coerenza fra la norma dello statuto pesciatino e l'atto stipulato 14 
anni prima in Massa e gia evidente ma emerge con maggiore chiarezza se l'a- 
nalisi si spinge nel dettaglio. Ad esempio, in un primo momento il notaio 
estensore dell'atto di pace, il massese ser Conte di Giovanni, aveva iniziato 
la narrativa con le seguenti parole, poi espunte: «Cum Lippus Ringhepti 
comisisset adulterium cum filia Chiti Spinigotti», come se avesse avuto nella 



17 Cfr. per la discussione su questo punto Lo statuto di Pescia del 1339 cit., pp. XXIII-XXV. 

18 Ivi, pp. XXV-XXVI; Onori, Vicende umane ed evoluzione delle istituzioni nel territorio di 
Uzzano cit., pp. 34-35. A Pescia la redazione definitiva e del 1340 mentre gli statuti uzzanesi del 
1339 rimasero in vigore per molti decenni prima della loro revisione (1389). 

19 «[...] Et ille qui per vim strupum commiserit cum aliqua virgine et earn corruperit vel car- 
naliter cognoverit condenpnetur per potestatem in libris ducentos florenorum parvorum, 
salvo quod si tales virginem cognoscentes carnaliter pacem habuerint a virgine predicta seu 
a suis parentibus propinquioribus a die late sententie de eo ad unum mensem et earn pacem 
in publicam formam produxerint in dicto termino coram potestate predicto seu notario dicti 
Comunis vel earn in uxorem acceperint, teneatur et debeat talis condenpnatus solvere came- 
rario Comunis Piscie libras quinquaginta florenorum parvorum et ab omni condenpnatione 
de eo fatta occasione suprascripti delicti liberetur solutis dictis quinquaginta libris camera- 
rio predicto. Cuius quantitatis pecunie camerarius predictus teneatur et debeat medietatem 
dare et solvere dicte virgini corrupte seu violate vel suis propinquioribus parentibus vel con- 
sanguineis seu alio habenti bayliam recipienti a dicta virgine violata [...]». Lo statuto di 
Pescia del 1339 cit., libro II, rub. 65a, De pena commictentis adulterium et rapientis mulie- 
rem alicuius. 



224 



Pace privata e regolamentazione della vendetta in Valdinievole 



memoria il titolo della rubrica (De pena commictentis adulterium et rapien- 
tis mulierem alicuius) o uno molto simile; inoltre, l'ammontare della 
somma richiesta a titolo di riparazione da parte della famiglia di Bonuccia e 
per l'appunto di 25 lire, la stessa che, in base alia normativa dello statuto 
pesciatino, sarebbe toccata alia vittima dello stupro a seguito della sotto- 
scrizione della pace come parte a lei spettante della sanzione ridotta di 50 
lire imposta al reo invece delle 200 lire originariamente richieste. Pare 
comunque evidente che a Lippo di Ringhetto interessasse in quell'occasione 
assai piu evitare la reazione violenta dei familiari di Bonuccia che rispar- 
miare sulle sanzioni previste dalle norme statutarie; norme che comunque, 
per Massa e Cozzile nel 1325, ignoriamo. 

Uno sguardo piu attento al quadro normativo sulla pace, la vendetta e la 
composizione del conflitto nel testo statutario pesciatino mostra in modo evi- 
dente quale fosse l'atteggiamento del potere comunale nei confronti del pro- 
blema. L'atto di pace stava alia base della procedura con cui le istituzioni 
intendevano comporre i conflitti all'interno della comunita. Il delinquente 
che poteva produrre in giudizio un atto di pace relativo al reato da lui com- 
messo poteva contare sulla riduzione alia meta delle relative sanzioni, fatta 
eccezione per l'omicidio 20 , e magistrati appositi, i «paciali», avevano il com- 
pito di intervenire in caso di discordie tali da mettere in pericolo la tranquil- 
lita e la stabilita di quella, inducendo le parti contrapposte al compromesso e 
alleviando lo « status tribulationis» che tali conflitti inducevano nella colletti- 
vita 21 . Una volta stipulato, poi, l'atto di pace veniva tutelato con grande atten- 
zione. Chi si rendeva responsabile della sua violazione era passibile di pene 
assai pesanti 22 , ed era analogamente sanzionato chiunque avesse rinfacciato 



20 «Et si quis aliquid delictum et excessum vel culpam commiserit in terra Piscie vel distrittu con- 
tra aliquam persona et de ipso delitto, excessu vel culpa pacem habuerit cum offensa persona per 
publicum instrumentum, vel cum heredibus offense persone, a die prime vel sere citationis de eo 
facte ad quindecim dies proximos subsequentes ante condenpnationem tantum, potestas dicti 
Comunis teneatur et debeat eidem delinquenti dimittere dimidiam penam in qua condenpnari 
deberet. Et hec non habeant locum in homicidiis». Ivi, libro II, rub. 36a, De minorando penam 
delinquentis habentis pacem. 

21 «Quoniam in Comuni Piscie et distrittu inter homines et personas dicti Comunis sunt multe 
inimicitie et dischordie et etiam de levi oriri possent, ad tollendum dictas dischordias et inimici- 
tias propter quas Comune Piscie et homines dicti Comunis posset et possent ad statum tribula- 
tionis leviter devenire, statuimus et ordinamus quod Barone Vanni della Barella et Lippus 
Orlandi de Piscia, eletti per consilium dicti Comunis paciarii et pacificatores in dicto Comuni 
hominum et personarum dicti Comunis et in dicto Comuni commorantium, sint et esse debeant 
paciarii et pacificatores dicti Comunis et hominum ipsius et parentum in dicta terra et distrittu. 
Quorum officium duret per annum a die elettionis. Qui paciarii et pacificatores sic eletti habeant 
plenam et plenissimam auctoritatem et baliam in pacificando homines et personas de Piscia et 
aliunde Piscie commorantes. Et quod potestas et priores qui sunt et pro tempore fuerint [homi- 
nes] teneantur et debeant dare predictis paciariis in predictis et quolibet predictorum aiutorium, 
consilium et favorem quandocumque ab eis vel altero eorum fuerint requisiti vinculo iuramen- 
ti». Ivi, libro III, rubr. 30a, De paciariis eligendis et eorum officio. 

22 «Et quicumque pacem factam per publicum instrumentum alicui fregerit condenpnetur per 
potestatem, si ea fregerit faciendo insultum cum armis in libris quinquaginta florenorum parvo- 
rum; si vero percutiendo sine sanguinis effuxione in libris centum florenorum parvorum; si vul- 
nerando in libris centum quinquaginta; et si membrum abstulerit vel inutile fecerit in libris tre- 



225 



Alberto M. Onori 



come una colpa ad una delle parti il fatto di aver preferito la via della pace 
piuttosto che quella della vendetta, persino nel caso in cui la pace non fosse 
stata effettivamente stipulata 23 . Una simile attenzione alia tutela dello stru- 
mento della pace fa pensare non soltanto che i conflitti fossero gravi e fre- 
quenti ma anche quanto fosse difficile ottenere una loro composizione secon- 
do la procedura prevista. 

Un quadro analogo, anche se meno complesso ed articolato, era previsto 
nello statuto di Uzzano del 1339, non a caso emanato nel medesimo anno di 
quello di Pescia ma destinato a rimanere in vigore per molto piu tempo. 
Rispetto al coevo statuto pesciatino era qui previsto uno spazio maggiore alia 
vendetta, che veniva ammessa nei confronti di chiunque si fosse reso respon- 
sabile di un ferimento, purche a vendicarsi fosse direttamente l'offeso nel 
momento stesso in cui aveva subito la ferita e comunque la vendetta awenis- 
se «con moderazione». Le circostanze della norma, piu che a vendetta, fareb- 
bero pensare, in astratto, a una forma di regolamentazione del diritto alia 
legittima difesa, ma i termini usati nel titolo della rubrica {De ulciscendo de 
offensionibus citra tempore inpune) e impiegati nel contesto (uso del verbo 
offendere nel senso di "ledere") lasciano pochi dubbi sul modo in cui, a livel- 
lo di mentalita, tale norma venisse considerata 24 . Anche a Uzzano, come a 
Pescia, era comunque previsto l'istituto della pace, la cui gestione era anche 
qui affidata a degli specifici ufficiali detti paciari 25 . 

Un simile contesto normativo, contemplato in piu di uno statuto e a 
un'altezza cronologica assai vicina a quella dell'atto del 1325, sia pure nel 
quadro istituzionale ormai pertinente al dominio fiorentino (ma con le 
awertenze fatte sopra) e cosi organico e cosi coerente con quello da far pen- 
sare che non si tratti di una semplice coincidenza; in esso, come documenta 
Vallerani per i Comuni da lui presi in considerazione, il ruolo dell'atto di 
pace e quello di un passo istituzionalmente previsto e tutelato, e percio stes- 
so presenta un aspetto pubblicistico che va oltre la sua natura astrattamen- 
te privata. La presenza di conflitti, inoltre, e la necessita di comporli erano 
un dato di fatto sia che il territorio fosse controllato dai Lucchesi che dai 
Fiorentini, per cui si puo pensare che il passaggio dagli uni agli altri avesse 
lasciato immutata la normativa su questa delicata materia. Risulta pertanto 



centis, salvis penis appositis et penis legalibus si mors intervenerit ex pace violata seu rupta. Et 
membra intelligantur ea que supra declarata sunt in capitulo De pena incidentis membrum ali- 
cui seu inutile facientis» . Ivi, libro II, rubr. 16a, De pena frang ends pacem. 

23 «Et ilia persona que alicui reproperaverit aliquid unde pax facta esset condenpnetur per pote- 
statem qualibet vice in libris decern, et si pax facta non esset in libris sex florenorum parvorum. 
Verum si homicidium reproperaverit de quo pax facta esset vel non, condenpnetur per potesta- 
tem in libris vigintiquinque florenorum parvorum pro qualibet vice». Ivi, libro II, rubr. 14a, De 
pena reproperantis alicui unde pax facta esset. Sulla questione v. Vallerani, Pace eprocesso cit., 
pp. 316-317. 

24 «Quecumque persona in territorio et fortia comunis predicti vel alibi aliquam personam vul- 
neraverit et ex eo vulnere sanguis exiverit possit incontinenti et eodem momento per ilium talem 
vulneratum inpune offendi, moderate tamen». ASFI, Statuti delle comunitd "autonome" e "sog- 
gette", n. 904, lib. Ill, rub. 11a. Le ultime due parole risultano aggiunte successivamente. 

Ivi, n. 904, libro I, rub. 4a. 



226 



Pace privata e regolamentazione della vendetta in Valdinievole 



fondata l'ipotesi che gli statuti imposti dai Fiorentini ai comuni della zona 
all'indomani della loro sottomissione si fossero limitati a recepire le norme 
preesistenti di epoca lucchese. 

La normativa in materia di vendetta e pace prevista, per un periodo di 
tempo assai vicino al 1325, in un territorio confinante con la Valdinievole ma 
rimasto, dopo il 1339, sotto il controllo di Lucca non era molto diversa, alme- 
no a giudicare dal contenuto dei registri del vicario di Valleriana; registri che, 
per gli atti criminali, sono pervenuti a partire dal 1353. 

La Valleriana, dal punto di vista del dominio lucchese, era una vicaria, 
cioe un territorio abbastanza distante dalla citta e dalle sue magistrature da 
richiedere la presenza sul posto di un magistrato apposito, il vicario appun- 
to, investito di poteri assai ampi. In pratica, sul territorio della vicaria, il vica- 
rio aveva quasi tutte le competenze del podesta lucchese, fatta eccezione per 
i crimini piu gravi: l'omicidio, il tradimento, l'incendio doloso, il conio di 
falsa moneta e le rapine di strada. La "curia" del vicario, dunque, si configu- 
rava ad ogni effetto come il decentramento della "curia" del podesta nella 
vicaria e questo era tanto piu vero in quanto anche sui crimini piu gravi ed 
estranei alia loro competenza il vicario e la sua "curia" avevano il diritto ed il 
dovere di istruire la relativa pratica e di inviarla a Lucca corredata di un pare- 
re motivato sulla colpevolezza o meno degli imputati, fatta salva la facolta dei 
magistrati cittadini competenti di sentenziare in difformita 26 . Il vicario, pro- 
prio per gli ampi poteri di cui era investito, aveva la responsabilita diretta del 
controllo sociale sui comuni affidati alia sua cura; il mantenimento della pace 
e la composizione dei conflitti erano quindi una delle sue principali preoccu- 
pazioni, specialmente in un contesto complesso come quello della Valleriana. 
Si trattava infatti di una vicaria di montagna, distesa lungo la frontiera con il 
territorio di recente acquisito dai Fiorentini, caratterizzata da una natura piu 
di linea di armistizio che di frontiera stabile e ben definita. 

La vicaria di Valleriana, come ogni altra vicaria, disponeva di un docu- 
mento normativo valido su tutto il suo territorio, quindi operante nei con- 
front dei reati commessi in ciascuno dei suoi comuni e che conviveva con gli 
statuti di ciascuno di essi: il "costituto" o "costituzioni" della vicaria. Era sulla 
scorta di questa normativa che il vicario perseguiva i colpevoli, con la colla- 
borazione dei magistrati dei singoli comuni, tenuti a denunziare i reati e a 
individuare e consegnare i responsabili. Di queste «constitutiones» solo per 
la Garfagnana si conosce il testo integrate 27 ; per la Valleriana si sono potute 
ritrovare due sintesi, una piu antica (risalente a prima del 1331) e piu sche- 
matica, l'altra piu recente e piu ricca di informazioni (databile a prima del 
1355) 2S . Nessuna di queste sintesi purtroppo fa menzione della normativa 



26 Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII, ora per la prima volta pubblicato, a cura 
di S. Bongi e L. Del Prete, Lucca 1867 (rist. fotomecc, Lucca 1990). Le competenze dei vicari e 
delle loro «Curie» sono al libro II, rubb. 30a-43a, e al libro III, rubb. 2a e 10a. 

27 Le «Constitutiones Maleficiorum» della Provincia di Garfagnana del 1287, a cura di D. Corsi, 
in «Archivio storico italiano», CXV (1957), pp. 347-370. 

28 Archivio di Stato di Lucca (d'ora in avanti ASLU), Comune di Lucca, Magistrature civili e cri- 



227 



Alberto M. Onori 



sulle vendette e sulla composizione dei conflitti, ma dai registri giudiziari che 
sono pervenuti emerge chiaramente che la materia era non solo contemplata 
ma regolamentata secondo modalita assai vicine a quelle che abbiamo visto 
nella documentazione relativa alia Valdinievole. 

L'incentivo principale per indurre due individui in conflitto alia stipula di 
un atto di pace era, dal punto di vista del vicario, la riduzione della pena per 
i delinquenti alia meta della sanzione prevista dalle «constitutiones». Nel 
corso del 1355, ad esempio, l'istituto della pace appare applicato in occasione 
di ben 12 atti stipulati fra il 31 marzo e il 16 giugno che consentono di rico- 
struire il procedimento seguito in quei casi. 

A monte della stipula della pace doveva esserci un delirto contemplato dalla 
normativa statutaria, tale da costituire offesa grave da parte di qualcuno nei 
confronti di qualcun altro. I registri in questo sono piuttosto evasivi, dato che a 
far cenno degli atti di pace, a causa delle gravi lacune delle serie documentarie 
pervenute, non sono i registri ordinari dei notai ma quelli di entrata e uscita 
della "curia" vicariale che contengono le attestazioni di versamento delle san- 
zioni inflitte ai rei nelle mani del notaio a nome e per conto del camarlingo vica- 
riale. Nelle partite contabili si accenna in modo abbastanza generico a «manu- 
missiones», ad esempio, o a «verba iniuriosa» pronunziate contro la parte offe- 
sa; ma l'ammontare delle condanne e cosi alto (senza il beneficio della pace si 
aggirano da un minimo di 7 ad un massimo di 37 lire; sono somme abbastanza 
consistenti) da lasciar immaginare, dietro le specificazioni generiche, episodi 
violenti che andavano ben oltre la semplice rissa o l'intemperanza verbale. 
Erano quindi tutte occasioni che avrebbero potuto ingenerare un ciclo di ven- 
dette comunque pericoloso e in via d'ipotesi difficilmente controllabile. 

Non si sa, in questi casi, se sia stata la parte lesa, rinunziando all'eserci- 
zio della vendetta, a rivolgersi alia giustizia vicariale, oppure il vicario sia 
intervenuto d'ufficio, per prevenire, emettendo a carico dell'imputato la rela- 
tiva condanna, la reazione dell'offeso o della sua famiglia. Se quest'ultimo, 
colpito dalla vendetta "collettiva" nei confronti del proprio gesto, all'atto della 
corresponsione deH'ammenda poteva produrre un atto di pace, la sua 
ammenda veniva dimezzata; e la disponibilita della controparte a concedere 
la pace poteva avere il suo prezzo. Anche quando la condanna colpiva tutte e 
due le parti coinvolte, in caso di rissa, ad esempio, veniva stipulata la relati- 
va pace; e in questo caso poteva trattarsi di un'imposizione del vicario, il 
quale, di fronte a un reciproco torto, costringeva i due contendenti ad accor- 
darsi per la pace, ottenendo la riduzione dell'ammenda e componendo di 
fronte al giudice la loro controversia. 

Il confino era un prowedimento adottato abbastanza di frequente dai vicari 
nei confronti di personaggi che fossero coinvolti in episodi suscettibili di provo- 
care conflitti dalle conseguenze imprevedibili, e veniva impiegato con una dupli- 
ce funzione. La sua prima funzione era quella di deterrente per costringere, per 



minali delle Comunita Soggette, Vicario poi Commissario di Valleariana o di Villabasilica. Atti 
civili, n. 1, pp. 5-7 (1331 gen. 31); ivi, Atti criminali, n. 671, 3v~5r (1355 gen. 11). 



228 



Pace privata e regolamentazione della vendetta in Valdinievole 



esempio, il convenuto a denunziare un delitto di cui era rimasto vittima ma che 
non voleva denunziare perche intimidito o per coprire un familiare 29 . La secon- 
da funzione aveva un valore piu propriamente sociale: allontanare temporanea- 
mente un personaggio sospetto da un determinato contesto poteva impedire l'at- 
tivarsi o il perpetuarsi del ciclo controversia/offesa/vendetta/nuova offesa e 
consentiva a chi era rimasto di valutare piu liberamente le circostanze al fine di 
addivenire ad una soluzione del conflitto il piu possibile equa e duratura. 

Il prowedimento di confino non rispondeva a criteri rigidi e a quanto 
pare poteva essere adottato a discrezione del vicario. Poteva trattarsi del sem- 
plice obbligo di presentazione presso il tribunale vicariale locale in determi- 
nati giorni e a certe ore 30 oppure era un vero e proprio decreto di residenza 
coatta, in luoghi abbastanza vicini anche se posti fuori della vicaria, come 
Crasciana o Casabasciana nella confinante vicaria di Valdilima, ma anche in 
luoghi piu lontani, come Lucca o Pisa, con scadenze che andavano da poche 
ore, a pochi giorni, fino a un tempo indeterminato 31 . In quest'ultimo caso il 
confino assumeva l'aspetto del bando, senza averne pero il rigore formale. 

Il bando scattava in caso di disobbedienza alle prescrizioni del confino 32 , 
ed allora si attivava una procedura per la quale la magistratura locale non era 
piu sufficiente; erano le magistrature urbane che avocavano a se la compe- 
tenza della causa, e la "curia" vicariale assumeva allora piuttosto la funzione 
di tramite fra i banditi e i tribunali lucchesi. Anche in questi casi, comunque, 
l'istituto della pace era considerato cosi importante che il vicario poteva auto- 
rizzare i banditi a ritornare temporaneamente presso i propri luoghi d'origi- 
ne pur di consentire loro di ratificare la pace a loro nome trattata e stipulata 
da loro procuratori appositamente nominati. 

Risulta evidente a questo punto che l'atto di pace concluso a Massa nel 
1325 e coerente con la normativa statutaria di epoca fiorentina di pochi anni 
successiva non era un caso isolato dovuto alia buona volonta di abili mediato- 
ri o alia positiva disposizione delle parti coinvolte che si erano ispirate a 
norme gia esistenti; si trattava piuttosto di una procedura affermata e conso- 
lidata nei territori di Valdinievole e Valleriana e che veniva seguita e rispetta- 
ta indipendentemente da chi (Lucca o Firenze) li dominasse. Viene ora da 
chiedersi se si trattasse di un modo di affrontare la questione proprio di que- 



29 E il caso di Dato di Sabbatino da Villa; ASLU, Vicario poi Commissario di Valleariana o di 
Villabasilica. Atti criminali, n. 671, 32r: «Per dominum Vicarium suprascriptum preceptum fuit 
Dato Sabbatini quod non discedat de curia quando ipse dicat et denuntiet quid fuit et quis eum 
percussit in vultu pena lbr. X» (1355 feb. 8). Dato, dopo qualche esitazione, confessa di essere 
venuto alle mani con suo fratello Bartolo per via di un rimprovero e di una vecchia controversia 
fra loro che aveva portato Bartolo a passare qualche tempo in carcere. L'intera inquisitio, che 
dette luogo a una condanna per ingiurie e percosse, e a 32r-34r. 

30 Ivi, I4r, 3ir. 

31 Ivi, 34r: «pro bono pacis et statuti Comunis Ville» cinque personaggi di Villa vengono inviati 
al confino a Lucca o Pisa per rimanerci ad arbitrio del vicario (1355 feb. 24). 

32 Ivi, 3lr: il vicario emana un prowedimento di bando per due personaggi di Pariana che non si 
sono presentati alia sua residenza per il controllo come egli aveva a suo tempo ordinato. Uno dei 
due si presenta la sera stessa e viene assolto dalla sanzione di 50 lire, l'altro, non presentandosi, 
viene confermato nel bando (1355 gennaio 31). 



229 



Alberto M. Onori 



sto territorio oppure fosse un approccio riscontrabile in altre parti del territo- 
rio soggetto a Lucca. In assenza di ricerche sulla questione, un'indagine di 
questo genere avrebbe richiesto un lavoro di analisi cosi lungo e complesso da 
superare i limiti del presente contribute). I risultati di un vecchio lavoro di 
Salvatore Bongi, uscito nel 1890 sulla rivista «Il Propugnatore» e ripubblica- 
to nel 1983, dopo un'attenta ed accurata revisione formale e linguistica, a cura 
di Daniela Marcheschi 33 , permettono di ampliare ulteriormente la visuale, 
estendendo all'intero territorio lucchese nel secolo XIV una prima valutazione 
sull'atteggiamento della societa e delle istituzioni nei confronti dei conflitti e 
della loro composizione. 

Lo studio di Bongi era nato con un'intenzione non certo stravagante o eru- 
dita. Osserva a tale proposito la curatrice, presentando il suo lavoro di revisio- 
ne: «Le Ingiurie [...] nate nella comunicazione immediata, fissate nella memo- 
ria, ripetute dai testimoni, quindi divenute perno delle relative vicende giudi- 
ziarie, si awicinano al parlato presumibilmente piu di altri testi» 34 ; e in questa 
prospettiva Daniela Marcheschi riconosce l'importanza del testo e ritiene neces- 
sario intervenire per rimediare ad alcune pecche di ordine metodologico e ren- 
dere il materiale linguistico che conteneva scientificamente adeguato alia sua 
utilizzazione nell'ambito della ricerca storico-linguistica 35 . L'intervento di revi- 
sione ha restituito non piu una semplice trascrizione o interpretazione dei testi 
in volgare ma una vera e propria edizione e presenta due aspetti che lo rendono 
assai utile anche al di fuori dell'ambito di ricerca a servizio del quale pure e 
nato. Un procedimento penale, infatti, inevitabilmente riguarda la discussione 
in giudizio delle circostanze in cui un reato e stato consumato, e piu che per altri 
reati l'ingiuria e strettamente legata ad un conflitto diretto fra individui; di- 
sporre di un campionario cosi vario e cosi vasto di procedimenti del genere 
costituisce, ai fini della presente indagine, un ausilio preziosissimo e un note- 
vole risparmio di tempo. Il fatto poi che nella revisione di Daniela Marcheschi 
il rinvio alle fonti sia puntuale e verificato citazione per citazione consente di 
risalire all'intero procedimento (in modo da poter conoscere le esatte circo- 
stanze del reato) e di disporre di un nucleo documentario omogeneo a cui rife- 
rirsi per ulteriori approfondimenti. 

Le 19 citazioni che ho potuto estrarre dai 323 frammenti riportati nel 
volumetto sono comprese fra il 1336 e il 1381 e sono tutte relative a situazio- 
ni e circostanze riferibili alia vendetta; consentono quindi di avere un'idea di 
come, in tutta la Lucchesia del Trecento, non solo venissero affrontati e risol- 
ti dai tribunali ma anche come fossero elaborati socialmente i concetti di offe- 
sa, vendetta e ingiuria in un contesto sociale analogo a quello che si e visto 
per la Valdinievole e la Valleriana, del tutto estraneo cioe alle classi dirigenti. 

La prima sensazione che si riceve e che la vendetta era considerata un 
atto necessario nei confronti di chiunque si fosse reso responsabile di 



33 Ingiurie improperi contumelie cit. 

34 Ivi, p. 7. 

35 Ivi, pp. 8-9. 



230 



Pace privata e regolamentazione della vendetta in Valdinievole 



un'offesa grave, tipicamente (ma non esclusivamente) l'omicidio di un 
parente stretto (figlio o nipote). I familiari che non si fossero vendicati era 
come se in qualche modo recassero ulteriore offesa alia vittima, trascuran- 
do il loro dovere sociale 36 . Ancora, elemento comune nella vendetta era il 
soccorso; chiunque non avesse potuto ricorrere all'aiuto dei suoi familiari o 
dei suoi amici per compiere la sua vendetta era considerato, per sua colpa, 
un isolato, uno che non era stato capace di accumulare il consenso e l'ap- 
provazione sociale necessaria per ottenere di essere aiutato da parenti ed 
amici, oppure era cosi miserabile da non poter contare su nessuno che lo 
aiutasse: di qui l'insulto 37 . Sempre in un contesto in cui un individuo insul- 
tava un altro, si poteva arrivare a sfidare l'awersario dicendosi pronti ad 
affrontare chiunque avesse voluto soccorrerlo e certi del successo no- 
nostante l'aiuto (come a dire: chiama chi ti pare, io l'avro vinta ugualmen- 
te) 38 . Secondo questo modo di vedere, il conflitto cessava di essere un affa- 
re privato e coinvolgeva inevitabilmente porzioni significative della collet- 
tivita cui le parti interessate appartenevano. Infine, la volonta di vendetta 
andava dichiarata, e tale dichiarazione aveva valore impegnativo nei con- 
fronti di chi l'avesse pronunziata e dei parenti stretti che fossero stati pre- 
senti a quella dichiarazione, tanto che in almeno un caso si richiede espres- 
samente una ritrattazione, pena l'immediata adozione di contromisure vio- 
lente nei confronti di un nemico dichiarato 3 ". 



36 Ivi, p. 22, n. 19 [ASLU, Sentenze e bandi, n. 6, l6r (1336)]: «Va' va' non ai tue ve(r)congnia? 
Va' vendica la mo(r)te dell figliuolo tuo che fue <uscc> uciso»; p. 32, n. 71 [ASLU, Libri 
Inquisitionum della Podestd di Lucca, n. 4777, 5r (1342): «Va' fa' la vendecta di fratelto che fue 
morto a ghiado et cosie sarai tu»; p. 44, n. 130 [Ivi, n. 4830, lor (1352)]: «Va' fa' la ve(n)detta di 
fratelto ch'e morto a ghiado (e) tu sara uciso chome fue elli»; p. 45, n. 136 [Ivi, n. 4839, 47r 
(1355)]: «[...] M(e)nti p(e)r la gola ch(e) sai ch(e) tuo padre fue uciso. Fan(n)e la vendecta, ch(e) 
bene ti dei v(er)gongna(r)e ad apa<rr>rire tra lie genii.. .»; p. 80, n. 297 [Ivi, n. 4976, 741" (1375)]: 
« Troia me(r)dosa che tu se', va' fa' la vendecta de' nipoti tuoi che ti furon mo(r)ti (e) gittati i(n) 
sulsollio»; p. 84, n. 312 [ASLU, Vicario, poi Commissario di Camaiore, n. 1570, 24r (1379): «[...] 
Va' richuopri le cervella del nipote tuo il quale fu mo(r)to a ghiadi (e) rimaseno in sula ter(r)a che 
n'e anco a far la vendetta*. 

37 Ivi, p. 37, n. 93 [ASLU, Libri Inquisitionum della Podesta di Lucca, n. 4790, 26r (1344)]: «[...] 
Sosso cane battuto come asino (e) no(n) te ne se' potuto aitare... Qua(n)do io aroe te(m)po io ti 
pagheroe come tu serai degno»; p. 42, n. 123 [Ivi, n. 4824, 251- (1351)]: «E conviene che io ti fic- 
chi questo coltellino adosso cento volte et no(n) sara chi te ne adiuti»; p. 62, n. 214 [Ivi, n. 4909, 
H3r (1368)]: «Tu ne menti p(er) la gola che [questa treggia] non e tua... Al tuo dispetto che io ne 
11a merro... Aiutatene, se sai...»; p. 64, n. 222 [Ivi, n. 4916, I4r (1369)]: «A1 dispectu tuo (e) de 
chi aitar(e) te n(n)e volesse, portar(r)6e p(er) lu contado di Luccha qua(n)t(e) arme io vor(r)6»; 
p. 85, n. 317, [ASLU, Vicario, poi Commissario di Camaiore, n. 1574, 15V - l6v, 2lv (1380)]: 
«Vedi, Viviano di merda, ch(e) noi ci siamo andati (e) tornati al tuo dispecto (e) di chi te ne voles- 
si aitare [...].». 

38 Ivi, p. 37, n. 95 [ASLU, Libri Inquisitionum della Podesta di Lucca, n. 4793, 86r (1345)]: «[...] 
Io ti taglero tucto a pesso (e) aiuteneti quanti luchesi ae in Luccha u massesi in Massa»; [Ivi, n. 
4909, 82r (1368)]: «Io ti faro ma(n)giare lo core a q(ue)sto cane, che avale no(n) e vivo chugna- 
to che ti aiuiti». 

39 Ivi, p. 38, n. 100 [ASLU, Libri Inquisitionum della Podesta di Lucca, n. 4811, 44r (1348)]: 
«Fraterto disse in tua p(re)s(enza) ch(e) elli volea fare la vendecta di Guidiccioni; elli e bigognio 
che tu lo disdichi ch(e) tu no(n) la vogli fare, alt(ra)m(en)te io ti faro villania». Questo esempio 
e forse il solo che vede coinvolti personaggi della classe dirigente. 



231 



Alberto M. Onori 



Pare evidente dunque, almeno a quanto risulta dallo spoglio di Bongi, 
che non solo in territori "di frontiera" a ridosso del Fiorentino piu o meno 
awenturosamente passati di mano o rimasti sotto Lucca ma anche nel 
resto del dominio lucchese, per un periodo di tempo che investe l'intero 
Trecento, ci fossero due modi per affrontare e comporre un conflitto. Uno 
era quello imposto dalla normativa emanata ed applicata a livello istituzio- 
nale, che riconosceva di fatto l'opzione della vendetta e la controllava pas- 
sando attraverso l'istituto della pace, incentivata mediante sostanziali ridu- 
zioni di pena a carico dei responsabili di violazioni della norma. L'altro, 
non formale ma non per questo inesistente, anzi considerato preferibile a 
livello di consenso sociale, prevedeva il ricorso alia vendetta nei confronti 
dell'offensore; e in questa azione di vendetta erano direttamente chiamati 
non solo l'offeso e la sua famiglia, ma anche tutti coloro che, in vario modo, 
risultavano legati a questi ultimi da legami di parentela "larga", comunan- 
za di interessi o semplice convenienza. In questa prospettiva, quando veni- 
va concluso un atto di pace, era sinonimo di una volonta, piu o meno spon- 
tanea o forzata, di far rientrare il conflitto e la sua composizione neH'ambi- 
to del canale istituzionale. 

Si potrebbe pensare che un tal modo di concepire il conflitto e la sua com- 
posizione, oltretutto in comunita e territori periferici e in un contesto sociale 
di piccolo commercio e artigianato e di piccola e media proprieta terriera, 
venisse in qualche modo modificato o sradicato dall'evoluzione delle struttu- 
re istituzionali imposte, a livello amministrativo, da Firenze nel corso del 
Quattrocento. In realta, le cose non stanno cosi; ed anche in questo caso i dati 
sulla questione vengono forniti proprio da quel comune di Massa di 
Valdinievole nel quale era stato rogato, circa un secolo prima, l'atto di pace 
da cui ha preso le mosse questa indagine. 

Per il primo Quattrocento lo stato delle fonti consente, nell'ambito delle 
istituzioni fiorentine, quella verifica incrociata fra norma statutaria e pratica 
giudiziaria che per il periodo precedente deve fare i conti con la frammenta- 
rieta della documentazione pervenuta. Ebbene, ancora un secolo dopo, lo sta- 
tute di epoca fiorentina piu antico che sia pervenuto per questo comune pre- 
vede espressamente il diritto alia vendetta 40 . 

La normativa e cambiata rispetto a quella in vigore nel Trecento; adesso 
privilegia decisamente l'accesso alle vie formali di composizione del conflitto 
rispetto a quelle informali. La vendetta infatti viene considerata non una via 
alternativa a quella istituzionale ma una via successiva, ammessa esclusiva- 



40 « Similiter statuerunt et ordinaverunt quod quelibet persona possit in simili causa et forma 
offendere quemlibet personam in districtu dicti comunis a qua receperit aliquam offensionem si 
a Regimine precitato talis persona non potuerit de iure condenpnari de tali offensione facta 
eidem hoc est si excusaverit se beneficio chlericatus vel alio quocumque simili et si aliqua per- 
sona dicti comunis causa se defendendi percusserit aliquam aliam personam non perpetrando 
homicidium et predicta probaverit se dicto modo fecisse et causa in nichilo puniatur» (ASFI, 
Statuti comunita soggette, n. 432, cit, lib. Ill, rub. 30a, Quod cuilibetsit licitum se defendere et 
ulcisci certo modo). 



232 



Pace privata e regolamentazione della vendetta in Valdinievole 



mente dopo il fallimento delle procedure ordinarie. L'esercizio della vendet- 
ta diviene legittimo solo nei casi in cui il colpevole di un'offesa, individuato, 
giudicato e condannato, riesca ad eludere la condanna per la sua apparte- 
nenza a una situazione socialmente protetta, come ad esempio lo stato cleri- 
cale, e anche in tali casi e necessario il rispetto di particolari condizioni. 
Anzitutto l'offeso non puo commettere omicidio; inoltre deve agire esclusiva- 
mente nei confronti dell'offensore e non dei suoi consanguinei. Costoro pos- 
sono restare immuni dalle azioni dell'offeso, pero, solo a patto che rinneghi- 
no il condannato come parente e gli ricusino ogni assistenza fino a che non 
intervenga un atto di pace. Cosi, la norma prevede espressamente l'esercizio 
di una forte pressione nei confronti del reo, spinto all'adesione alia pace sia 
dalla negazione della solidarieta da parte del gruppo familiare di apparte- 
nenza, sia dalla riconferma di riduzioni di pena analoghe a quelle che si sono 
viste per il Trecento. La normativa sulla vendetta, cosi concepita, rappresen- 
ta ancora uno degli strumenti della procedura volta alia persecuzione del reo, 
estremo incentivo nei confronti del reo e della sua famiglia (meglio sarebbe 
dire del suo gruppo sociale di appartenenza) alia via istituzionale per la com- 
posizione del conflitto. Alia base di quest'ultimo sta sempre l'atto di pace, 
ancora contemplato dagli statuti e articolato in modo tale da garantire la 
sostanziale riduzione delle pene 41 . 

Fin qui la normativa, che, se presenta una certa evoluzione rispetto al 
Trecento, continua a tenere ben presente l'ipotesi della vendetta fra le vie da 
praticarsi nella composizione del conflitto e si limita a regolamentarne l'eser- 
cizio. La pratica giudiziaria conferma sia la rilevanza della pace ai fini della 
composizione di conflitti anche assai gravi 42 , sia la sensibilita estrema ancora 
comune a livello di approvazione sociale e comportamenti individuali nei 
confronti della mancata vendetta. 

Un procedimento penale del settembre del 1416 mostra come, ancora ai 
primi del Quattrocento, restasse viva l'idea secondo cui la rinunzia alia ven- 
detta e un disonore per chi l'accetta. Un creditore deluso, infatti, di fronte al 
violento rifiuto del suo debitore di onorare i suoi impegni, non trova di 
meglio che gridargli in faccia: «[••■] Et se tu se' cossy ghaglardo come tu ti fai, 
va' fa' le vendette tue!»; e alle minacciose spiegazioni richieste dal debitore 



41 «Ordinaverunt et statuerunt prefati statutarii quod si qua persona dicti comunis fuerit offen- 
sa ab aliqua alia de dicto comuni et voluerit se ulcisci non possit contra alium consanguineum 
nisi talem qui earn primo offendiderit donee vixerit dictus talis qui fecit offensam; et si contra 
aliam personam vindictam faceret puniatur in pena dupli in qua incurreret si contra earn que 
primo earn offendit dictam vindictam fecisset; et quod non debeat ulcisci contra consanguineos 
offendentis qui talem offendentem repudiaverint et promixerint Regimini de non dando dicto 
offendenti auxilium, consilium vel favorem in districtu dicti comunis, donee de predictis pax non 
fuerit* (ASFI, Statuti comunita soggette, n. 432, cit., lib. Ill, rub. 12a, Quod nullus possit se ulci- 
sci nisi contra offendentem). 

42 Nei 1415, ad esempio, in un procedimento penale contro un uomo di Massa per aver tentato di 
violentare una sua vicina di casa profittando dell'assenza del marito, la stipula della pace e la 
confessione del delitto fruttarono all'imputato una riduzione della pena assai consistente: 
ASCMC, Civile, n. 1290, 26r-28r. 



233 



Alberto M. Onori 



ribatte: «Va, fa' quella del figluolo di Puccino Vannucci!» 43 . Si trattava evi- 
dentemente di una questione che non era stata composta con la vendetta ma 
con altre vie di accordo, e la misura della gravita dell'insulto (o meglio di 
quanto grave fosse stato considerato daH'offeso) e data dalla reazione violen- 
ta che provoco: un colpo di lancia sul ciglio sinistra dell'offensore e lo scop- 
pio di una rissa che giustifico la condanna dei due da parte del podesta. E 
chiaro che, ancora al principio del Quattrocento, almeno in alcuni comuni 
della Valdinievole, da un lato la vendetta costituisce una realta recepita nella 
normativa e nella procedura, dall'altro sempre meno viene ammessa come 
sistema comune per comporre un conflitto. La societa nel suo insieme, cosi, 
continua a esprimere un giudizio negativo nei confronti di chi non sa o non 
puo o non vuole vendicarsi in proprio e per questo motivo e costretto a fare 
ricorso alia procedura processuale ordinaria; quest'ultima, per parte sua, pur 
di ricondurre la vendetta nel quadro di un sistema giuridico istituzionalizza- 
to, la tiene ancora presente come una delle opzioni possibili, cercando di limi- 
tarne e disciplinarne, per quanto possibile, l'esercizio. 

II percorso iniziato a partire dall'atto di pace del 1325 termina qui. 
Attraverso una varieta di situazioni e di circostanze, di tempi e di fonti, per- 
sino di dominii politici, in un territorio omogeneo dal punto di vista geogra- 
fico (nel contesto di un sistema la cui validita era riconosciuta anche in tutto 
il resto del dominio lucchese nel secolo XIV), in strati sociali estranei ai ceti 
dirigenti e in ambiti socio-economici posti al di fuori del tessuto urbano, si e 
potuto constatare che le modalita con cui quel conflitto particolare era stato 
ricomposto non costituivano un caso a se. Si e visto al contrario che, indi- 
pendentemente dalla Dominante o dai territori interessati, ogni conflitto in 
quanto tale poteva essere composto secondo una procedura stabilita a livello 
istituzionale oppure poteva trovare soluzione attraverso una via alternativa di 
natura informale: la vendetta. 

Le esigenze di controllo sociale proprie di ogni istituzione di natura pubbli- 
ca suggerirono sia ai governanti lucchesi che a quelli fiorentini di incanalare la 
procedura di composizione dei conflitti entro un percorso che non escludeva 
l'opzione ultoria ma che aveva il suo fulcra nella sottoscrizione di un atto di pace 
fra le parti; era nell'ambito della pace che si raggiungeva un compromesso tale 
da poter essere considerato accettabile. Le parti venivano incentivate alia pace 
sia dalla riduzione sostanziale delle sanzioni previste a carico dei colpevoli, sia da 
concreti vantaggi pecuniari derivanti dalla compartecipazione all'assegnazione 
del denaro della condanna; una volta stipulate l'atto, infine, il mantenimento 
delle condizioni compromissorie che conteneva era garantito dalla presenza di 
forti penali anche a carico della parte lesa, qualora le avesse violate. 

L'atteggiamento della societa nei confronti di questa procedura formaliz- 
zata e compromissoria, non importa quanto fortemente voluta e imposta dai 
funzionari incaricati del mantenimento dell'ordine pubblico nei territori sog- 



43 II procedimento citato nel testo e ivi, 37r-39v. Ambedue i procedimenti (il tentato stupro e la 
rissa) sono discussi e trascritti in Onori, Alle radici del presente cit., pp. 65-70 e 98-103. 



234 



Pace privata e regolamentazione della vendetta in Valdinievole 



getti, era assai negativo nei confronti di chiunque, per qualsiasi ragione, l'a- 
vesse accettata, e considerava invece favorevolmente coloro i quali si assu- 
mevano il rischio dell'opzione della vendetta, a quel punto del tutto informa- 
le eppure in certo modo codificata nella sua azione, che coinvolgeva non solo 
l'offeso ma anche il contesto sociale cui egli apparteneva. Per questo motivo 
la normativa istituzionale sanzionava coloro i quali pubblicamente disappro- 
vavano tale compromesso ascrivendolo a colpa della parte offesa e arrivava a 
nominare appositi magistrati (i "paciali") con il compito di vegliare affinche 
gli atti di pace venissero sottoscritti e una volta sottoscritti osservati. Le azio- 
ni di vendetta, infatti, quando erano consumate fuori da ogni procedura isti- 
tuzionalizzata, erano destabilizzanti nei confronti del tessuto sociale, nella 
misura in cui rischiavano di degenerare in faide sempre piu difficili da fer- 
mare mano a mano che passava il tempo e il conflitto, invece di comporsi, si 
complicava. 

In territorio fiorentino, con l'inizio del Quattrocento (ma le premesse di 
questo processo gia sono presenti in alcuni statuti di epoca precedente) la 
Dominante arrivo in certi casi a istituzionalizzare la vendetta, prevedendola 
nella normativa statutaria ma stabilendo e limitando rigorosamente le moda- 
lita del suo esercizio e perseguendo con dure sanzioni chi avesse contrawe- 
nuto. In questo modo i governanti fiorentini tentarono una conciliazione fra 
la generalizzata approvazione sociale nei confronti dell'atto di vendetta, che 
continuava ad essere considerato l'unico vero modo di comporre un conflit- 
to, e l'esigenza di ricondurre i conflitti stessi, attraverso 1'atto di pace, nel- 
l'ambito di una normativa a carattere istituzionale. 



235 



Reti Medievali E-book 



Monografie 

Bordone Renato, Uno stato d'animo. Memoria del tempo e comportamenti urbani 
nel mondo comunale italiano 

Guglielmotti Paola, Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria 
medievale 

Gazzini Marina, "Dare et habere". II mondo di un mercante milanese del 

Quattrocento 
Petti Balbi Giovanna, Governare la cittd. Pratiche sociali e linguaggi politici a 

Genova in eta medievale 

Tabacco Giovanni, Medievistica del Novecento. Recensioni e note di lettura (1951- 
lggg), a cura di Paola Guglielmotti 

Lazzarini Isabella, 7/ linguaggio del territorio fra principe e comunita. II 
giuramento difedeltd a Federico Gonzaga (Mantova 1479) 

Quaderni 

Arcangeli Letizia, Gentile Marco (a cura di), Le signorie dei Rossi di Parma tra 
XIV e XVI secolo 

Cengarle Federica, Chittolini Giorgio, Varanini Gian Maria (a cura di), Poteri 
signorili efeudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e 
Quattrocento: fondamenti di legittimita e forme di esercizio 

D'Acunto Nicolangelo (a cura di), Papato e monachesimo "esente" nei secoli centrali 
del Medioevo 

Delle Donne Roberto, Zorzi Andrea (a cura di), "Le storie e la memoria". In onore di 

Arnold Esch 
Gasparri Stefano (a cura di), Alto medioevo mediterraneo 
Varanini Gian Maria, Mueller Reinhold C. (a cura di), Ebrei nella Terraferma veneta 

del Quattrocento 
Gazzini Marina (a cura di), Studi confraternali: orientamenti, problemi, 

testimonianze 
Zorzi Andrea (a cura di), Conflitti, pad e vendette nell'Italia comunale